Compiti dell’Assemblea Clausole campione

Compiti dell’Assemblea. All’Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulla sostituzione della Società di Gestione nei casi previsti al precedente articolo 21 del presente Regolamento.
Compiti dell’Assemblea. 1. Confermato, comunque, quanto riservato alla competenza dei soci dalla legge, l’Assemblea dei Soci provvede a:
Compiti dell’Assemblea a) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo di rete
Compiti dell’Assemblea. L'Assemblea delibera sulle materie previste per legge. L'Assemblea, inoltre, delibera sulle seguenti materie:
Compiti dell’Assemblea. 1. L’Assemblea ha il compito di:
Compiti dell’Assemblea. All’Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulle materie previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, l’Assemblea dei Partecipanti delibera:
Compiti dell’Assemblea a) Approvare il bilancia preventivo e consuntivo di rete
Compiti dell’Assemblea. L'Assemblea Ordinaria:
Compiti dell’Assemblea. L’assemblea dell’autogestione elegge il comitato ed il proprio presidente che ne dirige i lavori. Egli ha anche il compito di presiedere il comitato di gestione per l’espletamento delle sue funzioni. L’assemblea dell’autogestione provvede:
Compiti dell’Assemblea. L'Assemblea: - approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; - nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso; - decide le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori; - decide sulla radiazione dei soci; - delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione; - nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne sceglie il Presidente; - modifica lo Statuto; - approva il Regolamento generale per il funzionamento degli organidell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive; - autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi; - nomina i membri del Comitato di Indirizzo e di Controllo propostidai soci ordinari. Art. 9 bis COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO E SUOI COMPITI Il comitato di indirizzo e controllo è composto da un rappresentante per ogni socio fondatore oltre che da ulteriori altri due rappresentanti dei soci ordinari. Il comitato di controllo e vigilanza dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato triennale. I membri proposti dai soci ordinari sono nominati dall'assemblea. Il comitato di indirizzo e di controllo si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza dei propri membri, esso è costituito validamente quando siano presenti almeno tre suoi membri. Il comitato di indirizzo e di controllo ha i seguenti compiti: - indirizza l'associazione rispetto agli obiettivi sia economici che qualitativi che essa deve perseguire; - verifica l'attuazione da parte dell'associazione delle normative sia pubblicistiche che privatistiche ad essa applicabili, in particolare l'attuazione del piano triennale di trasparenza, l'attuazione del piano triennale anticorruzione, l'attuazione del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro; - vigila sul corretto operato dell'associazione con particolare riferimento al rispetto dell'oggetto sociale e delle norme statutarie; - relaziona sullo stato di attuazione del piano di trasparenza e del piano anticorruzione all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo; Il comitato di indirizzo e di controllo al fine di esercitare i propri compiti convoca l'organismo di vigilanza costituito ai sensi del Dlgs. 231/2001. La carica di membro del Comitato di Indirizzo e Controllo è gratuita.