Common use of Commissione Paritetica Nazionale Clause in Contracts

Commissione Paritetica Nazionale. Le Parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongo- no appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti. Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le Parti stipulanti, viene costi- tuita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti anche inter- pretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo. La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UIL- TUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo Confindustria. La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle Parti da indiriz- zare presso la sede di Federturismo Confindustria. Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche ed integrazioni. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura: viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’organizzazione sin- dacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante delle Associazioni aderenti a Federturismo Con- findustria o Confindustria AICA cui l’impresa conferisce mandato speciale. La Commissione di Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l’EBIT Territo- riale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria. Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livel- lo territoriale. La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla segreteria della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale. La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche all’altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l’indi- cazione delle Parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo del proprio procura- tore speciale e l’elezione del domicilio presso la segreteria della Commissione di Conciliazione. quanto di sua competenza, in attuazione dei commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l’applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare: – il richiamo al CCNL o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza; – la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate. I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sot- toscritti dalle Parti interessate e dai relativi rappresentanti. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 410 e seguenti c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche e integra- zioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizioni delle rispettive organizzazioni sindacali. In caso di mancata comparizione di una delle Parti, la segreteria rilascerà, alla parte interessa- ta la relativa attestazione. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell’articolo 411, comma 3. c.p.c. La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acqui- sta efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all’articolo 411 c.p.c. Nel caso di mancata conciliazione, le Parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo. Le Parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, ove sia possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 411 c.p.c. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lettera b) del presente arti- colo, non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissio- ne Paritetica Nazionale di cui alla lettera a) del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Commissione Paritetica Nazionale. Le Parti NORMA PROGRAMMATICA NOTA CONGIUNTA N. 1 NOTA CONGIUNTA N. 2 ALLEGATO 1 ALLEGATO A ALLEGATO B PREMESSA ANFFAS Onlus, con l’approvazione della modifica statutaria in data 25/26 novembre 2000, ha riorganizzato la propria attività su un modello associativo di tipo federale superando la tradizionale struttura con unica personalità giuridica. Pertanto si è realizzata piena autonomia giuridica oltre che patrimoniale e gestionale delle realtà locali Anffas. Anffas Onlus ha, quindi, modificato la propria fisionomia associativa passando da una struttura la cui base sociale era rappresentata da soci persone-fisiche e con una articolazione territoriale che si configurava in circa 200 sezioni, nonché in 13 comitati regionali, ad una struttura la cui base sociale è rappresentata dalle Associazioni locali socie. Si è, inoltre, prevista la costituzione di organismi regionali rappresentativi delle associazioni socie nonché la possibilità di concedere il marchio ANFFAS ad altri autonomi enti di gestione con fini e scopi analoghi a quelli di ANFFAS Onlus. A seguito dell’intervenuta modifica statutaria sono da ritenersi, quindi, parte dell’unitaria Struttura Associativa: - ANFFAS Onlus - Associazioni locali socie di ANFFAS Onlus - Associazioni regionali o coordinamenti riconosciuti da ANFFAS Onlus - Autonomi Enti di gestione a marchio ANFFAS Onlus e loro consorzi di seguito denominate “Strutture Associative”. Ciascuna Struttura Associativa locale potrà essere costituita da una o più unità produttive con ciò intendendo - conformemente alla nozione generale di cui all’art. 13 della legge n. 300/70 - ogni articolazione autonoma della Struttura Associativa avente, sotto il profilo funzionale, idoneità ad esplicare in tutto o in parte l’attività di produzione di servizi della Struttura Associativa della quale è una componente organizzativa connotata da indipendenza tecnica e amministrativa. Premesso quanto precede, ANFFAS Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali e le XX.XX. FP CGIL, CISL FPS, UIL FPL, confermano che il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongo- no appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti. Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le Parti stipulanti, viene costi- tuitaanche, a livello nazionalequalificare il rapporto tra soggetto pubblico e soggetto privato sociale ed associazionistico in tema di gestione dei servizi sanitari, sociali, socio- sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi nonché di ogni altra attività, che le Strutture Associative espletano nel rispetto dei fini statutari. Sottolineano, inoltre, la necessità di perseguire un'adeguata integrazione ed omogeneità tra i diversi soggetti del settore collocati all'interno di un quadro di programmazione generale definita dal soggetto pubblico. Ciò comporta la valorizzazione e qualificazione delle risorse disponibili attraverso una Commissione paritetica relazione corretta tra i bisogni ed i diritti dell'utenza, l'assetto dei servizi, il trattamento complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori anche privilegiando l’assunzione del personale a tempo indeterminato. In coerenza con ciò, il compito presente Contratto Collettivo Nazionale di verificareLavoro diviene per ANFFAS Onlus e le XX.XX. FP CGIL, attraverso un costante monitoraggioCISL FPS, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti UIL FPL anche inter- pretando uno strumento per il confronto con le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche pubbliche amministrazioni ai fini della ammissione al rapporto convenzionato e/o situazioni di rilievoaccreditato. La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UIL- TUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo Confindustria. La Commissione di cui sopra Tale confronto potrà essere attivata su istanza di ciascuna coinvolgere tutte le parti interessate nel rispetto delle Parti da indiriz- zare presso la sede di Federturismo Confindustria. Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche ed integrazioni. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura: viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’organizzazione sin- dacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante delle Associazioni aderenti a Federturismo Con- findustria o Confindustria AICA cui l’impresa conferisce mandato speciale. La Commissione di Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l’EBIT Territo- riale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustriareciproche autonomie. Le riunioni delle Commissioni si terranno presso parti ritengono, infatti, necessario consentire la sede individuata di comune accordo a livel- lo territoriale. La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla segreteria della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale. La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche all’altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l’indi- cazione delle Parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo del proprio procura- tore speciale e l’elezione del domicilio presso la segreteria della Commissione di Conciliazione. quanto di sua competenza, in attuazione gestione dei commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l’applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare: – il richiamo al CCNL o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza; – la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate. I verbali di conciliazione servizi convenzionati e/o accreditati solo ai soggetti in grado di mancato accordooffrire qualificanti caratteristiche, redatti tra le quali anche quelle garantite dall'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro. In tale contesto ANFFAS Onlus inquadra la scelta di dotarsi di una carta dei servizi contenente i livelli minimi di qualità. Pertanto ANFFAS Xxxxx e le XX.XX. FP CGIL, CISL FPS, UIL FPL si sentono impegnate in cinque copiedirezione di un processo di rinnovo contrattuale, dovranno essere sot- toscritti dalle Parti interessate che coincidendo con la prima grande riforma del settore stesso, resa possibile dall’applicazione della legge n. 328/2000 e dai relativi rappresentantidelle connesse potenzialità, coinvolga tutte le diverse realtà operanti nell’erogazione dei servizi che assumono una forte centralità nella gestione delle politiche sociali ed assistenziali, in un processo di sussidiarietà con il servizio pubblico. Copia Il quadro normativo di riferimento ha introdotto, infatti, elementi innovativi, capaci di realizzare percorsi assistenziali improntati al massimo della umanizzazione, della accettabilità, della efficacia e della efficienza. In esso si evidenzia il ruolo centrale delle Regioni cui spetta, tra l’altro, la definizione delle politiche tariffarie e, dei Comuni e delle ASL, cui anche compete accreditare le strutture abilitate ad erogare i servizi. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro infatti, può offrire uno strumento omogeneo alle pubbliche amministrazioni per la definizione delle tariffe e degli accreditamenti ed intende anche introdurre strumenti di interventi paritetici per monitorare il settore, seguirne lo sviluppo ed assumere le iniziative formative e di riqualificazione, utili a sostenere il livello qualitativo delle prestazioni. La realizzazione di questo risultato implica un continuo confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, la costituzione di un osservatorio nazionale e di osservatori regionali del verbale sarà inviatasettore che coinvolgano tutte le associazioni datoriali e sindacali al fine di realizzare gli obiettivi di una normativa omogenea per tutti i servizi alla persona. In tale contesto e, a cura della parte diligentecon questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, all’ufficio della Direzione del le parti, nel regolare le relazioni di lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 410 e seguenti c.p.c.dell’intera comunità associativa, assumono, come modificati dal D.Lgs. 80/98 prioritario, l’impegno di collegare il complesso e successive modifiche articolato universo dei servizi alla persona a regole e integra- zioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizioni comportamenti capaci di affermare tanto la progettualità aziendale quanto la valorizzazione delle rispettive organizzazioni sindacali. In caso di mancata comparizione di una delle Parti, la segreteria rilascerà, alla parte interessa- ta la relativa attestazione. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell’articolo 411, comma 3. c.p.c. La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acqui- sta efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all’articolo 411 c.p.c. Nel caso di mancata conciliazione, le Parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo. Le Parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, ove sia possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 411 c.p.c. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lettera b) del presente arti- colo, non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissio- ne Paritetica Nazionale di cui alla lettera a) del presente articoloesperienze professionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus

Commissione Paritetica Nazionale. Le Parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni re- lazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongo- no antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti. Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le Parti stipulanti, viene costi- tuitacostituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificareveri- ficare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti anche inter- pretando interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie con- troversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo. La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UIL- TUCSUILTUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo Confindustria. La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle Parti da indiriz- zare indirizzare presso la sede di Federturismo Confindustria. Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento svolgi- mento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione conciliazio- ne in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche ed integrazioni. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura: viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’organizzazione sin- dacale dell’orga- nizzazione sindacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavoratore lavora- tore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante delle Associazioni Associa- zioni aderenti a Federturismo Con- findustria Confindustria o Confindustria AICA cui l’impresa conferisce mandato speciale. La Commissione di Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l’EBIT Territo- rialeTerritoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni emana- zioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di Federturismo ConfindustriaConfin- dustria. Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accordo accor- do a livel- lo livello territoriale. La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla segreteria della Commissione di Conciliazione Concilia- zione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale. La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o altro al- tro mezzo equipollente, anche all’altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l’indi- cazione l’indicazione delle Parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo nomi- nativo del proprio procura- tore procuratore speciale e l’elezione del domicilio presso la segreteria della Commissione di Conciliazione. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la segreteria della Commissione di Conciliazione convoca le Parti per procedere all’esame della controversia ed al tentativo di conciliazione. La parte interessata ad attivare il tentativo obbligatorio di Conciliazione dovrà indiriz- zare la propria richiesta alla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale che provvederà a quanto di sua competenza, in attuazione dei commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà li- bertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l’applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare: – il richiamo al CCNL o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza; – la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate. I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sot- toscritti sottoscritti dalle Parti interessate e dai relativi rappresentanti. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 410 e seguenti c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche e integra- zioniintegrazioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizioni delle rispettive organizzazioni sindacali. In caso di mancata comparizione di una delle Parti, la segreteria rilascerà, alla parte interessa- ta interessata la relativa attestazione. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell’articolo 411, comma 3. c.p.c. La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acqui- sta acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all’articolo 411 c.p.c. Nel caso di mancata conciliazione, le Parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo. Le Parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisandopreci- sando, ove sia possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 411 c.p.c. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lettera b) del presente arti- colopre- sente articolo, non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissio- ne Commissione Paritetica Nazionale di cui alla lettera a) del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Commissione Paritetica Nazionale. Le Parti parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongo- no antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti. Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le Parti parti stipulanti, viene costi- tuitacostituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti parti anche inter- pretando interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo. La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo Confindustria e Confindustria AICAFEDERTURISMO, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UIL- TUCSUILTUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo ConfindustriaFederturismo. La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle Parti parti da indiriz- zare indirizzare presso la sede di Federturismo ConfindustriaFEDERTURISMO. Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal da D.Lgs. 80/98 e successive modifiche ed integrazioni. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura: viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’organizzazione sin- dacale sindacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante delle Associazioni aderenti a Federturismo Con- findustria o Confindustria AICA cui l’impresa conferisce mandato speciale. La Commissione di Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l’EBIT Territo- rialeTerritoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali terrritoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) cui Aica e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di Federturismo ConfindustriaFederturismo. Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livel- lo livello territoriale. La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla segreteria della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale. La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche all’altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l’indi- cazione l’indicazione delle Partiparti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo del proprio procura- tore procuratore speciale e l’elezione del domicilio presso la segreteria della Commissione di Conciliazione. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la segreteria della Commissione di Conciliazione convoca le parti per procedere all’esame della controversia ed al tentativo di conciliazione. La parte interessata ad attivare il tentativo obbligatorio di Conciliazione dovrà indirizzare la propria richiesta alla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale che provvederà a quanto di sua competenza, in attuazione dei commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l’applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedurapro- cedura. Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare: - il richiamo al CCNL C.C.N.L. o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza; - la presenza delle Parti parti personalmente o correttamente rappresentate. I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sot- toscritti sottoscritti dalle Parti parti interessate e dai relativi rappresentanti. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 410 artt.410 e seguenti c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche e integra- zioniintegrazioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizioni delle rispettive organizzazioni sindacali. In caso di mancata comparizione di una delle Partiparti, la segreteria rilascerà, alla parte interessa- ta interessata la relativa attestazione. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell’articolo dell’art. 411, comma 3. c.p.c. La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acqui- sta acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all’articolo all’art. 411 c.p.c. Nel caso di mancata conciliazione, le Parti parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo. Le Parti parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, ove sia possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo all’art. 411 c.p.c. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lettera b) del presente arti- coloarticolo, non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissio- ne Commissione Paritetica Nazionale di cui alla lettera a) del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro