Collocamento di OICR Clausole campione

Collocamento di OICR. Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca potrebbe percepire dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, le seguenti tipologie di retrocessioni: • commissione di sottoscrizione: ove prevista, è la commissione che la società che amministra un fondo d’investimento fa pagare a chi sottoscrive nuove quote, come rimborso di parte delle spese di gestione che si verificheranno lungo il periodo dell’investimento; • commissioni di gestione (anche in forma anticipata – cd. preconto): compensi pagati alla società che amministra un fondo mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo stesso per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.), in genere, sono espressi su base annua; • commissione di distribuzione (anche in forma anticipata – cd. preconto): ove prevista, è una commissione annuale applicata dalla società di gestione che si va a sommare alla commissione di gestione; • commissioni di conversione (o di switch): ove previste, possono essere applicate in caso di trasferimenti di quote da un fondo ad un altro della stessa società, i cosiddetti switch; sono fisse o espresse come percentuale del capitale trasferito; • commissioni di uscita: ove previste, commissioni pagate dal partecipante a un fondo di investimento nel momento in cui decide di vendere le quote. Possono essere fisse o variabili; Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti dello strumento finanziario, quale remunerazione per tale servizio, le seguenti tipologie di retrocessioni: • commissioni di collocamento
Collocamento di OICR. La Banca, in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle società di gestione le cui quote o azioni sono collocate una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di parte delle commissioni (di sottoscrizione/uscita/di gestione) maturate sul controvalore degli OICR collocati dall'intermediario. Tale incentivo accresce la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. Tale incentivo accresce la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. NOME SGR Termini essenziali dell’accordo ARCA SGR SPA Convenzione di Collocamento del 22/11/2000 AUREO GESTIONI SGR SPA Convenzione di Collocamento del 06/07/2004 GRIFOGEST SPA Convenzione di Collocamento del 20/05/2002 La misura esatta della retrocessione è comunque indicata, per ogni OICR, in apposito elenco disponibile presso ogni filiale della Banca. La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificatamente a remunerare l’attività distributiva della Banca, la quale offre un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi al Cliente affiancandogli, durante la delicata fase promozionale, un suo dipendente in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza: in particolare il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti e mette a disposizione dello Stesso strumenti di comparazione ed indicatori oggettivi. La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio, forniscono costanti informazioni ai clienti sulle operazioni già effettuate, forniscono informazioni circa i titoli oggetto di potenziali opportunità di investimento e disinvestimento, curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni. La Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente, sotto forma anche di prestazioni non monetarie, dalle varie Società emittenti OICR, contributi finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale e le capacità d’informazione al Cliente, attraverso l’organizzazione di eventi e convegni formativi interni ed e...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).