Common use of Collegio arbitrale Clause in Contracts

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Di Inserimento 53, Contratto Di Inserimento 53

Collegio arbitrale. Ai Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, tale scopo è istituito un Collegio di arbitrato, a cura delle Associazioni territoriali, territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, deve essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competenteda Assoced, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSALuno da Ugl-Terziario e il terzo, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, è nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciòmancanza, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ.Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sull'applicazione dei criteri di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrataindennizzabilità, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti, entro il termine di 15 30 giorni dal ricevimento dell'istanzada quando se ne è avuta comunicazione, con facoltà ad un Collegio di presentare contestualmente o fino alla prima udienza tre medici, nominati uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui per Parte ed il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse partiaccordo. In caso di mancato accordo sulla designazione entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato la scelta del Presidente del Collegioterzo arbitro sarà demandata al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista sede dell’Istituto di nomi non superiori a seimedicina legale, preventivamente concordata o, in mancanza più vicino al luogo di ciò, sarà residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, su richiesta contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorioprovvisionale sull'indennizzo. Il Presidente Le decisioni del Collegio nominato Medico sono prese a maggioranza di comune accordo dura voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in carica un anno ed è rinnovabileapposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: www.solidarietaveneto.it, www.solidarietaveneto.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo Nel caso in cui si trova l'azienda l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio l'Assicurato stesso hanno facoltà di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanzapromuovere, con facoltà lettera raccomandata con ricevuta di presentare contestualmente o fino ritorno spedita alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare direzione della Società, la propria volontà decisione di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è un collegio arbitrale, composto da tre membrimedici, uno dei quali designato uno nominato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competenteSocietà, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSALil secondo dal Contraente o, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui su sua delega, dall'Assicurato ed il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I dalle due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse partiParti. In caso di mancato accordo sulla designazione accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorioConsiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il Collegio dei medici. Il Presidente Collegio dei Medici risiede nel comune in cui ha sede l’ Istituto medicinale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Il Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Le decisioni del Collegio nominato Arbitrale sono prese a maggioranza di comune accordo dura voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, violenza, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazione del Collegio Arbitrale devono essere raccolti in carica un anno ed apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Ciascuna delle parti sostiene le spese di competenza del proprio medico e la metà di quella del terzo medico. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'Assicurato per il quale è rinnovabile. Il Presidente in corso l'accertamento d'invalidità, mentre la Società s'impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del Collegio, ricevuta l'istanza provvede suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non viene riconosciuta il Contraente è tenuto a fissare entro 15 giorni la corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:denuncia dell'invalidità.

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Samples: www.seab.biella.it, www.agcm.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ.Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'applicazione operativa: - delle presenti Disposizioni di carattere Generale; - delle Disposizioni di carattere Particolare; - delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l'Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti di Aziende Commerciali, le parti possono accordarsi dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario avanzato nella forma combinata "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale", "Temporanea di Gruppo per la risoluzione il caso di Morte", "Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza" e "Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale" (Allegato 2); - delle Disposizioni di Carattere Generale della litePolizza Cumulativa per l'Invalidità dei Dirigenti di Aziende Commerciali, affidando al Collegio arbitrale dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario avanzato nella forma combinata di cui al presente articolo il mandato "Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito Malattia" e "Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, Malattia o Infortunio" (Allegato 3); sarà deferita ad un Collegio di arbitrato Xxxxxxx che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° commasi pronuncerà in modo rituale. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte Arbitrale sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, membri così nominati: - uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro Parte che hanno esperito abbia richiesto la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio contemporaneamente a tale richiesta ed all'accettazione dell'incarico da parte del proprio Xxxxxxx; - uno dall'altra Parte, entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta richiesta, con la contemporanea accettazione dell'incarico del proprio Xxxxxxx; - il quale ha facoltà terzo Arbitro sarà nominato entro 30 giorni d'accordo tra i due Arbitri di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:Parte, sempre con la contemporanea accettazione dell'incarico. Per tutto quanto non previsto al riguardo si fa espresso riferimento alle norme dell'arbitrato contenute negli articoli 806 e seguenti del c.p.c. così come modificati dalla Legge 25/1994.

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Samples: Convenzione Antonio Pastore N. 3108

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-412 ter cod. proc. civc.p.c., le parti possono accordarsi esperire un ulteriore tentativo di mediazione per la risoluzione della litecontroversia, affidando al Collegio arbitrale Arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è viene istituito a cura delle Associazioni territorialiParti Sociali Territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato Arbitrato che dovrà mediare e pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° commapresentate. Il Collegio di arbitrato Arbitrale competente è quello del costituito nel luogo in cui si trova l'azienda l'Istituzione o una sua dipendenza succursale alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, presentata alla Segreteria del Collegio Arbitrale attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale Arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membricomponenti, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente FENASCOP Territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA CONFSAL Organizzazione Sindacale Territoriale di CISL FPS e CONFSAL FISALS UIL FPL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegiocollegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno potrebbe prevedere:: • l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; • l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste; • eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso una struttura condivisa tra la Fenascop e CISL FP e UIL FPL. Le parti si danno atto che il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010 n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. AI lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 412 c.p.c. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso. In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art. 38 bis, opererà secondo le modalità di cui all'art. 412 quater c.p.c. Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.

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Samples: fp.cisl.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo Nel caso in cui si trova l'azienda l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio l'Assicurato stesso hanno facoltà di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanzapromuovere, con facoltà lettera raccomandata con ricevuta di presentare contestualmente o fino ritorno spedita alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare direzione della Società, la propria volontà decisione di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è un collegio arbitrale, composto da tre membrimedici, uno dei quali designato uno nominato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competenteSocietà, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSALil secondo dal Contraente o, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui su sua delega, dall'Assicurato ed il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I dalle due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse partiParti. In caso di mancato accordo sulla designazione accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorioConsiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il Collegio dei medici. Il Presidente Collegio dei Medici risiede nel comune in cui ha sede l’ Istituto medicinale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Il Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Le decisioni del Collegio nominato Arbitrale sono prese a maggioranza di comune accordo dura voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, violenza, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazione del Collegio Arbitrale devono essere raccolti in carica un anno ed apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Ciascuna delle parti sostiene le spese di competenza del proprio medico e la metà di quella del terzo medico. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'Assicurato per il quale è rinnovabile. Il Presidente in corso l'accertamento d'invalidità, mentre la Società s'impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del Collegio, ricevuta l'istanza provvede suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non viene riconosciuta il Contraente è tenuto a fissare entro 15 giorni la corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di convocazione del Collegio denuncia dell'invalidità. Polizza di assicurazione TCM e ITP Dirigenti Il premio annuo lordo offerto per il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:Sub lotto A) è determinato applicando i tassi annui lordi per mille offerti alle somme assicurate indicate nella seguente tabella.

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Samples: www.sienacasa.net

Collegio arbitrale. Ai E' istituito, a cura delle Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dell'art. 412-ter cod22. proc. civ.Il Collegio, le parti possono accordarsi che sarà in carica per la risoluzione della litedurata del presente contratto, affidando al Collegio arbitrale rinnovabile, è composto di tre membri di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura uno designato da ciascuna delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali uno dalla Organizzazione della CONFSALFederazione nazionale dirigenti industriali, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandatoterritorialmente competente, un terzo ed uno, con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse partidalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegioterzo membro, quest'ultimo verrà sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata concordata, o, in mancanza di ciò, sarà designato, designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, predette - dal Presidente del Tribunale competente Tribunale. Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per territoriola scelta di quest'ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Salvo diverso accordo tra le Organizzazioni delle due parti territorialmente competenti, il Collegio ha sede presso la Direzione provinciale del lavoro. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni territoriali competenti. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r., dell'Organizzazione territoriale competente della Federmanager, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4 dell'art. 22. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura dell'Organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente Organizzazione territoriale imprenditoriale e, per conoscenza, all'azienda interessata. La competenza territoriale, fatto salvo eventuale diverso accordo, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente. Se vi siano più sedi di lavoro tra loro concorrenti la determinazione della competenza territoriale, tra le indicate sedi, è rimessa alla scelta del dirigente. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'Organizzazione imprenditoriale. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al 10° comma, salva la facoltà del Presidente di disporre di una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura. L'eventuale istruttoria dovrà essere improntata al principio del rispetto del contraddittorio, verificando che le parti si scambino le rispettive difese e produzioni documentali; sarà tenuta una sintetica verbalizzazione delle riunioni arbitrali, con indicazione dei presenti e delle attività svolte; le dichiarazioni dei testi saranno riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del Collegio. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, nonché quello di cui al 4° comma dell'art. 22, sopra richiamato. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio nominato circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra: - un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso; - un massimo, pari al corrispettivo di comune accordo dura 22 mesi di preavviso. A decorrere dal 1° gennaio 2010 tale misura massima sarà pari a 21 mesi ed a 20 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2011. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in carica un relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 50 e i 59 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: - 7 mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno ed compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto. In conformità all'art. 412-ter, lett. e), cod. proc. civ., il compenso del Presidente, ripartito al 50% fra le parti in causa, è rinnovabiledeterminato secondo i criteri pattuiti dalle competenti Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione compenso degli altri componenti del Collegio sarà a carico delle rispettive parti in causa. Le disposizioni di cui al presente articolo, in caso di disdetta del contratto, continuano a produrre i loro effetti dopo la scadenza e fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto. Dichiarazione a verbale Le parti confermano la permanente validità della disciplina contrattuale di cui al presente articolo volta, in via principale, a favorire la conciliazione tra azienda e dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperando e componendo i rispettivi interessi in maniera non litigiosa; ovvero, qualora ciò risulti impossibile, volta a una rapida decisione della controversia senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari. Pertanto, le parti si impegnano a svolgere nei confronti dei rispettivi rappresentati ogni opportuna e utile iniziativa e azione affinché, nel caso di cui sopra, si avvalgano della disciplina prevista dal presente articolo e affinché, comunque, azienda e dirigente, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ., anche al di fuori, quindi, del tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, realizzino la conciliazione medesima. Le parti, inoltre, auspicano, e, in questo senso, svolgeranno ogni opportuna e utile iniziativa e azione nei confronti dei rispettivi rappresentati, che, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l'eventuale risoluzione di tale rapporto avvenga preferenzialmente in maniera consensuale, su basi eque e adeguate, cosicché il quale ha facoltà licenziamento possa diventare una fattispecie del tutto residuale ed eccezionale di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:risoluzione del predetto rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti Di Aziende Industriali

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo Nel caso in cui si trova l'azienda l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con l’Assicurato stesso hanno facoltà di presentare contestualmente o fino promuovere - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare Direzione della Società - la propria volontà decisione di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del un “Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è Arbitrale”, composto da tre membrimedici, di cui uno dei quali designato nominato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competenteSocietà, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSALl’altro dalla Contraente o, FESICA CONFSAL su sua deroga, dall’Assicurato e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I dalle due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse partiParti. In caso di mancato accordo sulla designazione accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorioConsiglio dell’ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il collegio dei medici. Il Presidente del Collegio nominato collegio dei medici risiede nel Comune - sede di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabileistituto di medicina legale - più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Il Presidente Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire - senza obbligo di sentenza – qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Le decisioni del Collegiocollegio medico sono prese a maggioranza di voti, ricevuta l'istanza provvede con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolati per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a fissare qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. LA SOCIETÀ LA CONTRAENTE .................................. .................................. ELENCO ASSICURATI ALLA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO NUMERO SESSO DATA DI NASCITA LA SOCIETÀ LA CONTRAENTE .................................. .................................. COEFFICIENTI CASO MORTE E INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE Premio annuo di assicurazione per 1 euro di capitale pagabile in caso di morte o invalidità totale e permanente dell’Assicurato, se l’evento si verifica entro 15 giorni la il termine stabilito di un anno, trascorso il quale l’assicurazione si estingue. Ai fini della determinazione del numero delle teste assicurate (“n”) per l’individuazione della fascia di appartenenza, si farà riferimento al numero degli assicurati comunicati alla data di convocazione stipulazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:presente contratto oppure alla data del rinnovo annuale delle coperture.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Vita Dirigenti E Quadri

Collegio arbitrale. Ai (Vedi accordo di rinnovo in nota) E' istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale nazionale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli sono sottoposti ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 34 (1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza). Il Collegio è composto da tre 5 membri, uno dei quali designato di cui 2 designati dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competenteConfservizi, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL2 dalla Federazione nazionale dirigenti aziende industriali ed 1, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidentepresidente, nominato scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse partiaccordo. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegiopresidente, quest'ultimo verrà sarà sorteggiato tra fra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente di Roma. Alla designazione del supplente del presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per territoriola scelta di quest'ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento. Il Presidente Collegio ha sede presso la FEDERMANAGER, la quale svolge anche le funzioni di segreteria. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo raccomandata A/R, della FEDERMANAGER, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi dell'art. 34. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata A/R, essere trasmessi contemporaneamente, a cura della FEDERMANAGER, alla Confservizi e, per conoscenza, all'azienda interessata. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte della Confservizi. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà in via preliminare, alla prima riunione, il tentativo di conciliazione. Ove l'azienda rimanga contumace il licenziamento sarà ritenuto senz'altro ingiustificato. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al 9° comma, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento delle procedure. L'eventuale istruttoria dovrà essere improntata al principio del rispetto del contraddittorio, verificando che le parti si scambino le rispettive difese e produzioni documentali; sarà tenuta una sintetica verbalizzazione delle riunioni arbitrali, con indicazione dei presenti e delle attività svolte; le dichiarazioni dei testi saranno riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del Collegio. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, nonché quello di cui all'art. 34. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, a termini dell'art. 34 disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile, in relazione alle valutazioni del Collegio nominato circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, fra: - un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato; - un massimo, pari al corrispettivo di comune accordo dura 20 mesi di preavviso. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in carica un relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 50 e i 59 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: - 7 mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno ed compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto. In conformità all'art. 412-ter, lett. e), cod. proc. civ., il compenso del Presidente, ripartito al 50% fra le parti in causa, è rinnovabiledeterminato secondo i criteri pattuiti dalle parti stipulanti. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione compenso degli altri componenti del Collegio sarà a carico delle rispettive parti in causa. Dichiarazione a verbale Le parti confermano la permanente validità della disciplina contrattuale di cui al presente articolo volta, in via principale, a favorire la conciliazione tra azienda e dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperando e componendo i rispettivi interessi in maniera non litigiosa; ovvero, qualora ciò risulti impossibile, volta a una rapida decisione della controversia senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari. Pertanto, le parti si impegnano a svolgere nei confronti dei rispettivi rappresentati ogni opportuna e utile iniziativa e azione affinché, nel caso di cui sopra, si avvalgano della disciplina prevista dal presente articolo e affinché, comunque, azienda e dirigente, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ., anche al di fuori, quindi, del tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, realizzino la conciliazione medesima. Le parti, inoltre, auspicano, e, in questo senso, svolgeranno ogni opportuna e utile iniziativa e azione nei confronti dei rispettivi rappresentati, che, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l'eventuale risoluzione di tale rapporto avvenga preferenzialmente in maniera consensuale, su basi eque e adeguate, cosicché il quale ha facoltà licenziamento possa diventare una fattispecie del tutto residuale ed eccezionale di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:risoluzione del predetto rapporto. Le parti, infine, costituiranno un gruppo di lavoro paritetico che, tenuto conto degli approfondimenti già sviluppati in occasione del presente rinnovo, esamini ogni possibile fattispecie di risoluzione del rapporto lavorativo del dirigente, predisponendo, per ciascuna di esse e complessivamente, valutazioni e proposte da sottoporre alle parti stesse entro il 31 dicembre 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ.Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, le parti possono accordarsi per il Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Società – la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale decisione di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentataArbitrale, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membrimedici, uno dei quali designato uno nominato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui Società il lavoratore sia iscritto secondo dalla Contraente o conferisca mandato, un – su sua delega – dall’Assicurato ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I dalle due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse partiParti. In caso di mancato accordo sulla designazione accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorioConsiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il Collegio dei medici. Il Presidente Collegio dei medici risiede nel Comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Il Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire – senza obbligo di sentenza – qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc). Le decisioni del Collegio nominato medico sono prese a maggioranza di comune accordo dura voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, violenza, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in carica un anno ed apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Ciascuna delle parti sostiene le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del precedente articolo, il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è rinnovabile. Il Presidente in corso l’accertamento di invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, di cui al primo comma del Collegiopresente articolo, ricevuta l'istanza provvede il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l’invalidità non viene riconosciuta, il Contraente è tenuto a fissare entro 15 giorni la corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di convocazione del Collegio denuncia dell’invalidità, aumentati degli interessi per il quale ha facoltà ritardato pagamento. Costituente parte integrante della polizza di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:assicurazione Vita Dirigenti La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 1 CONTRAENTE: ITEA SPA

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Samples: www.itea.tn.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 10, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo il mandato a risolvere la controversiaarticolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulantirispettive parti competenti per territorio, un Collegio di arbitrato provinciale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto stato promosso il lavoratore. tentativo di conciliazione L'istanza della parte parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione sindacale cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competentedalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori competente per territorio a cui il lavoratore dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni dalle rispettive predette Organizzazioni. Il Presidente del Collegio, nominato di rappresentanza delle parti della controversiacomune accordo, dura in carica un anno ed è rinnovabile. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza l'istanza, provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la data di convocazione del Collegio. Il Collegio il quale ha facoltà di procedere procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad una fase istruttoria secondo modalità le forme previste dal regolamento arbitrale. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre, previa motivazione, una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni. Il lodo verrà depositato presso la sede del Collegio arbitrale e sarà data tempestiva comunicazione alle parti interessate. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio sarà istituita presso la sede stabilita dalle rispettive parti competenti per territorio e sarà comunicato all'Ente bilaterale nazionale. Le parti si danno atto che potranno prevedere:il Collegio arbitrale ha natura irrituale e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo.

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Samples: www.odcec.torino.it

Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ.Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, le parti possono accordarsi per il Contraente o l’Assicurato hanno la risoluzione della litefacoltà di promuovere, affidando al con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Società, la decisione di un Collegio arbitrale Arbitrale composto di tre medici, di cui al presente articolo uno nominato dalla Società, l’altro dal Contraente o su sua delega dall’Assicurato e il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I dalle due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse partiParti. In caso di mancato accordo sulla designazione entro 20 giorni, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorioConsiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il collegio dei medici. Il Presidente del Collegio nominato collegio dei medici risiede nel Comune, sede di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabileistituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Il Presidente Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire senza obbligo di sentenza qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.). Le decisioni del Collegiocollegio medico sono prese entro 30 giorni a maggioranza di voti, ricevuta l'istanza provvede sono pronunciate quale amichevole compositore con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a fissare entro 15 giorni qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo. Ciascuna della Parti sostiene le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma dell’articolo 26 “Collegio arbitrale”, il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata. Se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l’invalidità non viene invece riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di convocazione del Collegio denuncia dell’invalidità, aumentati degli interessi per il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:ritardato pagamento.

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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo Per Il Caso Di Morte E Invalidita’ Totale E Permanente Dirigenti