Common use of Collegio arbitrale Clause in Contracts

Collegio arbitrale. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 18 del presente Ac- cordo Economico Collettivo, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazio- ne stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale preceden- te tentativo di conciliazione e contente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccoman- data A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinun- ciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazio- ne sindacale territoriale - F.N.A.A.R.C., FIARC, FISASCAT–CISL, UILTuCS–UIL, FILCAMS–CGIL, UGL–Terziario e USARCI - a cui l’agente o rappresentante di commercio sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ul- timo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio

Collegio arbitrale. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 18 37, del presente Ac- cordo Economico Collettivopre- sente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’Autorità Giudiziarial’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitralearbi- trale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazio- ne orga- nizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente compe- tente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale preceden- te pre- cedente tentativo di conciliazione e contente contenente tutti gli elementi utili a definire defini- re le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice promo- trice sarà inoltrata, a mezzo raccoman- data raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazioneconci- liazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto scrit- to difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinun- ciare rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione organiz- zazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazio- ne organizzazione sindacale territoriale - F.N.A.A.R.C.FILCAMS, FIARC, FISASCAT–CISL, UILTuCS–UIL, FILCAMS–CGIL, UGL–Terziario FISASCAT e USARCI - UILTUCS a cui l’agente o rappresentante di commercio il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette pre- dette organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ul- timo quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predettepredet- te, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: Contratto, uiltucsemiliaromagna.it

Collegio arbitrale. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’artall'art. 410 c.p.c. o all’artall'art. 18 del presente Ac- cordo Economico Collettivo, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’Autorità l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazio- ne stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L’istanza L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale dell'eventuale preceden- te tentativo di conciliazione e contente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra all'altra parte. L’istanza L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccoman- data A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanzadell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinun- ciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazio- ne sindacale territoriale - F.N.A.A.R.C., FIARC, FISASCAT–CISL, UILTuCS–UIL, FILCAMS–CGIL, UGL–Terziario e USARCI - a cui l’agente l'agente o rappresentante di commercio sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ul- quest'ul- timo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

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Samples: www.informagenti.it

Collegio arbitrale. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 18 del presente Ac- cordo Economico Collettivo, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è E’ istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazio- ne stipulantidella F.I.C.E.Itto. e del a cui il Dirigente ha conferito delega, un Collegio arbitrale nazionale a cui può essere demandato di arbitrato comune accordo fra le parti il compito di pronunciarsi sui ricorsi che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al gli siano sottoposti ai sensi del precedente primo commaarticolo 25. Il Collegio di arbitrato competente è quello Collegio, che sarà in carica per la durata del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L’istanza della partepresente contratto, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale preceden- te tentativo di conciliazione e contente tutti gli elementi utili a definire le richiesterinnovabile, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccoman- data A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinun- ciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da di tre membrimembri di cui uno designato dalla F.I.C.E.I., uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazio- ne sindacale territoriale - F.N.A.A.R.C., FIARC, FISASCAT–CISL, UILTuCS–UIL, FILCAMS–CGIL, UGL–Terziario e USARCI - a cui l’agente o rappresentante di commercio sia iscritto o conferisca mandato, un terzo dalle XX.XX. ed uno con funzioni di Presidente, nominato scelto di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse partirispettive organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegioterzo membro, quest’ul- timo verrà quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori superiore a sei, preventivamente concordata concordato o, in mancanza di ciò, ciò sarà designato, designato - su richiesta di una uno o di entrambe le organizzazioni predette, predette - dal Presidente del tribunale competente Tribunale. Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per territoriola scelta di quest’ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento. Salvo diverso accordo tra le organizzazioni delle due parti, il Collegio ha sede presso gli uffici della F.I.C.E.I. a cui sono demandate funzioni di segreteria. Il Presidente Collegio arbitrale sarà investito dalla vertenza su istanza a mezzo di raccomandata a/r dalle XX.XX., che trasmetterà copi del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabilericorso, sottoscritto dal Dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento stesso ai sensi del precedente art. 25. Copia dell’istanzacc,omasndeatma ap/rr, deeve aessemreetrzaszmoessara per conoscenza al Consorzio. Il Presidente del Collegio deve riunirsi entro 30 giorni cui sopra da parte delle XX.XX. Il Collegio presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà in via preliminare, il tentativo di conciliazione. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 15 60 giorni la dalla data di convocazione riunione di cui all’8° comma, salva la faco di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini procedurali di cui al presente articolo. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del Collegio Dirigente a termine del presente articolo, disporrà contestualmente la rein 108/90 o, fermo restando il quale ha diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della legge 108/90, al Dirigente è data la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevederechiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di nldeannvitàopraori a,20umnen’siliità di retribuzione globale di fatto aumentata, in relazione dell’età del Dirig e i 62 anni, nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dirigenti Dei Consorzi Ed Enti