Common use of Collaudi Clause in Contracts

Collaudi. A montaggio delle strutture luminose ultimato, e comunque prima della loro messa in funzione, l’affidatario dovrà presentare alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del Comune di Terni , a propria cura e spesa, i seguenti Certificati di collaudo e Dichiarazioni: ▪ Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte (art. 7 D.M.S.E. 37/2008 – D.M. 20/2/92) e s.m.i. redatto dalla ditta esecutrice. ▪ Certificato di collaudo degli impianti elettrici delle Luminarie redatto da Tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale. ▪ Certificazione di collaudo statico delle strutture portanti sulle quali sono montate gli impianti luminosi redatto da tecnico abilitato (ingegnere o architetto). Al termine dei lavori di installazione e comunque prima dell'accensione degli addobbi luminosi e dell’avvio della filodiffusione dovrà essere inviata alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del Comune di Terni, una Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, completa degli allegati obbligatori, di cui all’art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (art. 4 comma 1 lettera a) del X.Xxx. 25 Novembre 2016, n. 222). Pertanto, solo ditte aventi l’abilitazione all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 37/2008, possono redigerla. In alternativa, tale Dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici installati, può essere sostituita da una Dichiarazione di corretto montaggio e conformità alle Normative elettriche di settore, sancite con la Legge 1 marzo 1968 n. 186, a firma di professionista abilitato, attestante le corrette verifiche a taglio, trazione, ecc. sulle connessioni dei sistemi di ancoraggio (alla muratura, alle parti in acciaio, ecc.), effettuate in base alle sollecitazioni previste di progetto e ai carichi di rottura dei materiali, secondo le normative vigenti (NCT 2008, EUROCODICI, EOTA TR029 e ETAG 001).

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Collaudi. A montaggio I collaudi delle strutture luminose ultimatoopere rientranti nella tipologia impiantistica descritta in questa specifica tecnica dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla norma UNI 11149 e smi per le condotte in PE unitamente alle modalità previste al punto 26 dalla norma UNI 9182.08 e UNI 5364-1976 ed in particolare: - verifica dell’integrità del rivestimento delle tubazioni interrate - prove idrauliche a freddo I collaudi dovranno avvenire in presenza della DD.LL. e del responsabile tecnico della Committenza. Nel corso del collaudo dovranno essere eseguiti tutti i controlli, e comunque prima della loro messa in funzione, l’affidatario dovrà presentare alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del Comune di Terni , verifiche ed eventualmente le simulazioni atte a propria cura e spesa, i seguenti Certificati di collaudo e Dichiarazioni: ▪ Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte (art. 7 D.M.S.E. 37/2008 – D.M. 20/2/92) e s.m.i. redatto dalla ditta esecutrice. ▪ Certificato di collaudo verificare la rispondenza degli impianti elettrici delle Luminarie redatto da Tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale. ▪ Certificazione di collaudo statico delle strutture portanti sulle quali sono montate gli impianti luminosi redatto da tecnico abilitato (ingegnere o architetto)agli standard prestazionali previsti nella progettazione. Al termine dei lavori collaudi la ditta esecutrice dovrà rilasciare un verbale, controfirmato da DD.LL. per presa visione contenente i dati caratteristici del collaudo stesso. Tutti gli impianti, forniture ed opere, in ogni particolare e nel loro insieme, dovranno rispondere alle sottoelencate Norme: - Alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti. - Alle Norme per l'ex istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ex. I.S.P.E.S.L.) ora INAIL - Provvedimenti in materia di installazione inquinamento acustico secondo DM 1 Marzo 1991 - Norme per la sicurezza degli Impianti - D.M. 37/08. - A tutte quelle norme emanate dall'UNI ed inerenti i macchinari e comunque prima dell'accensione degli addobbi luminosi gli impianti che fanno parte integrante del presente Appalto. - Alle prescrizioni della Legge 13 Luglio 1966 n.615 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e dell’avvio della filodiffusione dovrà essere inviata alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del Comune di Terni, una Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, completa degli allegati obbligatori, di cui all’art. 7 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (art. 4 comma 1 lettera a) del X.Xxx. 25 Novembre 2016, n. 222Dicembre 1970 n,1391). Pertanto- Alle Norme C.E.I. ed alle relative tabelle di Unificazione Elettronica UNEL. - Alle prescrizioni e regolamentazioni di Legge sulla prevenzione degli infortuni. - Alle disposizioni vincolanti l'Appaltatore in quanto appartenente ad un albo di qualificazione riconosciuto. - Alle prescrizioni del regolamento di applicazione delle Leggi attualmente in vigore riguardanti il "Contenimento dei consumi energetici". - Alle Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (Legge 10 Marzo 1976 n.319) integrate da quelle richieste dall'Ente erogatore locale. - Alle prescrizioni, solo ditte aventi l’abilitazione all’artregolamentazioni e raccomandazioni da eventuali altri Enti emanate ed applicabili all’impianto oggetto dell'appalto. 1 comma 2 lettera a) - Alle modalità di rilevazione dei livelli acustici ed alle prescrizioni riportate dalla Normativa UNI 8199. - Alla cricolare n. 13 del D.M. 37/2008, possono redigerla. In alternativa, tale Dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici installati, può essere sostituita da una Dichiarazione di corretto montaggio e conformità alle Normative elettriche di settore, sancite con la Legge 1 marzo 1968 P.G.R. 01/ 07 /1997 n. 186, a firma di professionista abilitato, attestante le corrette verifiche a taglio, trazione, ecc. sulle connessioni dei sistemi di ancoraggio (alla muratura, alle parti in acciaio, ecc13.), effettuate in base alle sollecitazioni previste di progetto e ai carichi di rottura dei materiali, secondo le normative vigenti (NCT 2008, EUROCODICI, EOTA TR029 e ETAG 001).

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Collaudi. A montaggio delle strutture luminose ultimatoNella fase di realizzazione dei singoli interventi da eseguire, qualora previsto dagli elaborati esecutivi, la Committente potrà procedere sia ai collaudi in corso d’opera (collaudi intermedi) ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n.163/2006 sia al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale) nelle modalità prescritte al Titolo XII del Regolamento. I controlli e comunque prima le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell’appalto assegnato non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di AdF S.p.A. – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE “XXXXXXX XXXXXXXX” COMMITTENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INTERVENTI SU PISTA E PIAZZALI n. 1/2011 - CIG 25918828AE Pag. 41 parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati. Il collaudo in corso d’opera od il rilascio del certificato di regolare esecuzione non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della loro messa parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali. I collaudatori interverranno in funzione, l’affidatario dovrà presentare alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del Comune di Terni , corso d’opera secondo i tempi che saranno comunicati all’Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l’assistenza che è a propria cura e spesa, i seguenti Certificati ed onere dell’Appaltatore. Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché siano state consegnate le seguenti documentazioni: ⮚ disegni as-built; ⮚ i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ⮚ tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e Dichiarazionifunzionale delle opere e degli impianti eventualmente installati, al fine della redazione del piano di manutenzione e del fascicolo dell’opera. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: ▪ Dichiarazione decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di conformità dell’impianto alla regola d’arte approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 7 D.M.S.E. 37/2008 – D.M. 20/2/92) e s.m.i141, D.Lgs. redatto dalla ditta esecutricen.163/2006). ▪ Certificato L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo degli impianti elettrici delle Luminarie redatto provvisorio entro 20 (venti) giorni da Tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale. ▪ Certificazione di collaudo statico delle strutture portanti sulle quali sono montate quando gli impianti luminosi redatto da tecnico abilitato (ingegnere o architetto). Al termine dei lavori di installazione e comunque prima dell'accensione degli addobbi luminosi e dell’avvio della filodiffusione dovrà essere inviata alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del Comune di Terni, una Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, completa degli allegati obbligatori, di cui all’art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 verrà presentato (art. 4 comma 1 lettera a) 203 del X.Xxx. 25 Novembre 2016, n. 222Regolamento). PertantoLa Committente delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, solo ditte aventi l’abilitazione all’artsulle domande dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 1 comma 2 lettera a189 del Regolamento) entro sessanta giorni (art. 204 del D.M. 37/2008, possono redigerla. In alternativa, tale Dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici installati, può essere sostituita da una Dichiarazione di corretto montaggio e conformità alle Normative elettriche di settore, sancite con la Legge 1 marzo 1968 n. 186, a firma di professionista abilitato, attestante le corrette verifiche a taglio, trazione, ecc. sulle connessioni dei sistemi di ancoraggio (alla muratura, alle parti in acciaio, ecc.Regolamento), effettuate in base alle sollecitazioni previste provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale del precedente Art.12 e al pagamento della rata di progetto saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso (art. 205 del Regolamento). L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e ai carichi alla gratuita manutenzione di rottura dei materialitutte le opere oggetto dell'appalto fino all'approvazione, secondo esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le normative vigenti (NCT 2008opere ultimate. Si richiama quanto stabilito dal Titolo XII, EUROCODICICapi I e II, EOTA TR029 artt. da 187 a 210 del Regolamento e ETAG 001).dall’art. 37 del Cap. Gen. Si richiama l’art. 7 u.c. del Cap. Gen..

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Collaudi. A montaggio delle strutture luminose ultimatoLe opere oggetto del presente contratto di concessione, e comunque prima della loro messa comprese quelle affidate a terzi, sono soggette a collaudo sia in funzione, l’affidatario dovrà presentare alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del corso d’opera che finale. I collaudi saranno effettuati da un Collaudatore nominato dal Comune di Terni Faenza. Il collaudo avverrà conformemente alle previsioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e agli articoli 215 e seguenti del D.P.R. 207/ 2010. Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori, opere e verifiche di cui all’articolo precedente che, nell’ambito del progetto esecutivo, il Collaudatore riterrà necessari al fine di rilasciare il certificato di collaudo. Si applica l’art. 227 del X.X.X. X.X.X. 000/ 0000. Il Concessionario, a propria cura e spesaspese, i seguenti Certificati mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e Dichiarazioni: ▪ Dichiarazione i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di conformità dell’impianto alla regola d’arte riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e a carico del Concessionario quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell’eseguire le verifiche. Il collaudo dovrà essere terminato entro e non oltre trenta (art30) giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori. 7 D.M.S.E. 37/2008 – D.M. 20/2/92) e s.m.i. redatto dalla ditta esecutrice. ▪ Certificato Alla data di emissione del certificato di collaudo degli impianti elettrici delle Luminarie redatto da Tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale. ▪ Certificazione di collaudo statico delle strutture portanti sulle quali sono montate gli impianti luminosi redatto da tecnico abilitato (ingegnere o architetto). Al termine dei lavori di installazione provvisorio, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e comunque prima dell'accensione degli addobbi luminosi e dell’avvio della filodiffusione dovrà essere inviata alla Direzione Economia e Lavoro Promozione sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del Territorio del codice civile, il Comune di Terni, una Dichiarazione Faenza. provvederà allo svincolo della garanzia di conformità degli impianti realizzati, completa degli allegati obbligatori, fideiussione di cui all’art. 7 19.1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (artpresente contratto, subordinatemente all’avvenuto perfezionamento della convenzione con il GSE e previa presentazione della fideiussione a garanzia delle obbligazioni relative alla gestione e conduzione. 4 comma 1 lettera a) Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione al Concessionario; si applica l’art. 233 del X.XxxdPR 207/2010. 25 Novembre 2016, n. 222). Pertanto, solo ditte aventi l’abilitazione all’art. 1 comma 2 lettera a) Sono a carico del D.M. 37/2008, possono redigerla. In alternativa, tale Dichiarazione di conformità Concessionario gli oneri economici per gli impianti elettrici installati, può essere sostituita da una Dichiarazione di corretto montaggio e conformità alle Normative elettriche di settore, sancite con la Legge 1 marzo 1968 n. 186, a firma di professionista abilitato, attestante le corrette verifiche a taglio, trazione, ecc. sulle connessioni dei sistemi di ancoraggio (alla muratura, alle parti in acciaio, ecccompetenze del Collaudatore.), effettuate in base alle sollecitazioni previste di progetto e ai carichi di rottura dei materiali, secondo le normative vigenti (NCT 2008, EUROCODICI, EOTA TR029 e ETAG 001).

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