Classificazione dei rifiuti Clausole campione

Classificazione dei rifiuti. 1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Classificazione dei rifiuti. 1 Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
Classificazione dei rifiuti. 1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
Classificazione dei rifiuti. 1. Ai fini della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Classificazione dei rifiuti. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall’art. 184 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss mm ii, secondo l’origine, in “rifiuti urbani” e in “rifiuti speciali” e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”. Ai sensi dell’articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] i rifiuti urbani comprendono:
Classificazione dei rifiuti. La classificazione che si intende porre in essere nel presente regolamento è quella prevista nell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente riportata.
Classificazione dei rifiuti. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani quelli individuati all’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: ▪ i rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.): - frazione organica: comprendente scarti alimentari eda cucina a componente fermentescibile; - frazione secca: i rifiuti non recuperabili; - frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.); - rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili), batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico; - rifiuti ingombranti di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili e/o commerciali in genere che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinario; ▪ i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategoriedei rifiuti domestici; ▪ i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; ▪ i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua; ▪ i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali; ▪ i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversida quelli di cuiai precedenti punti. Sono rifiuti speciali quelli derivanti da: ▪ attività agricole eagro-industriali; ▪ attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; ▪ lavorazioni industriali ; ▪ lavorazioni artigianali; ▪ attività commerciali; ▪ attività di servizio; ▪ attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla d...
Classificazione dei rifiuti. Art. 9 – Rifiuti urbani
Classificazione dei rifiuti. 1. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali” e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”
Classificazione dei rifiuti. 1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione; b. i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi (in base alla classificazione del D.Lgs. n. 152/2006) provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del capo I1 del presente Regolamento e in base ai criteri del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; c. i rifiuti derivanti da spazzamento delle strade: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico; d. i rifiuti abbandonati: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f. i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto legislativo; c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, g...