Centri commerciali Clausole campione

Centri commerciali. Secondo la normativa regionale i centri commerciali medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività para-commerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Dette strutture possono essere forti attrattori di clientela, anche in bacini sovracomunali, ed in relazione al rilevante numero di persone compresenti (dipendenti e clientela) possono richiedere particolari misure per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale anche negli spazi comuni. L’applicazione di tali misure risulta facilitato dalla gestione ed organizzazione unitaria della struttura. Al riguardo si individuano le ulteriori specifiche misu re che potranno essere valutate ed applicate nei centri commerciali, oltre alle misure sopra indicate per i singoli esercizi.
Centri commerciali. Art. 22 - Outlet
Centri commerciali. 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
Centri commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un’attività economica e sia stata accertata dal Gestore l’impossibilità di distinguere l’attività ad essa connessa, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a 12 (dodici) mesi, l’obbligazione è a carico del proprietario dei locali, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore. Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 12 (dodici) mesi, l’obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione di subentro, il Gestore si riserva la possibilità di intestare la fattura al proprietario, salva la possibilità per quest’ultimo di dimostrare la locazione dell’unità immobiliare.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).