Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Artdell’art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 75 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione Codice, pari al 2% dell’importo dei lavoricomplessivo dell’appalto, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero polizza assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia o delle Finanze) in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate); essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario dopo la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazionestipula del contratto. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola , la rinuncia all’eccezione di pagamento a prima richiesta (cui all’art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno appaltante. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideijussore verso il concorrente fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso per l'esecuzione del contratto, di aggiudicazione. La cauzione provvisoriacui all'articolo 113, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94qualora l'offerente risultasse affidatario.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da In sede di offerta, l’appaltatore dovrà presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo dei lavoria base di gara. La cauzione, comunque prestata, deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione, deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rinnovare la cauzione qualora entro tale termine non sia intervenuta l’aggiudicazione, nonché dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva e deve altresì, essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore, accompagnata da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, di essere legittimato a emettere fideiussione per tipologia e importo richiesti. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, o la polizza rilasciata da intermediario finanziario dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Novate Milanese. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneSi richiama l’art. Tale cauzione può essere: reale (contanti75 del D.Lgs. 163/06, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola nonché quanto disposto dal disciplinare di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta gara in merito alla modalità di costituzione della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da In sede di offerta, l’appaltatore dovrà presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo dei lavoria base di gara. La cauzione, comunque prestata, deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione, deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rinnovare la cauzione qualora entro tale termine non sia intervenuta l’aggiudicazione, nonché dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva e deve altresì, essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore, accompagnata da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, o la polizza rilasciata da intermediario finanziario dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Novate Milanese. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneSi richiama l’art. Tale cauzione può essere: reale (contanti75 del D. Lgs. 163/06, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola nonché quanto disposto dal disciplinare di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta gara in merito alla modalità di costituzione della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Artdell’art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da I concorrenti dovranno presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione provvisoria di ammontare pari al 2% dell’importo dei lavori. La a € 94.508,76 (euro novantaquattromilacinquecentootto/76) con le seguenti modalità: - cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai mediante deposito sul c/c n. conto XX00X0000000000000000000000 intestato all’Autorità Portuale di Cagliari presso il Banco di Sardegna – Sede Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Cagliari o con assegno circolare alla stessa intestato, oppure a mezzo di polizza fideiussoria o atto di fideiussione rilasciato da banca/istituto di credito o compagnia di assicurazione a ciò autorizzati; - atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione provvisoria di validità non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa inferiore a 210 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con clausola previsione di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola principale ed all’eccezione di pagamento a prima richiesta (cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta scritta; La cauzione deve contenere l’impegno alla costituzione della stazione appaltante garanzia definitiva di buona e rinuncia corretta esecuzione del servizio nelle forme di cui al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazionesuccessivo articolo. La cauzione provvisoriaprovvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata fino alla sottoscrizione dell’atto di concessione, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentatamentre quella delle altre ditte partecipanti sarà svincolata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94La garanzia copre la mancata sottoscrizione dell’atto concessorio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 A garanzia del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la partecipazione al bando, il concorrente dovrà versare a favore del Comune di Siniscola una cauzione garanzia dell’importo di € 27.360,00 (€ ventisettemilatrecentosessanta/00), pari al 2% dell’importo dei lavoridel canone posto a base di gara per i 9 (nove) anni di gestione. La cauzione copre provvisoria può essere costituita in contanti, mediante deposito presso la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari tesoreria comunale – Banco di Sardegna S.p.a./filiale di Siniscola ; la cauzione è restituita non appena avvenuta dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un garante (un istituto bancario o una assicurazione) a rilasciare la aggiudicazionegaranzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale riferito a 9 (nove) anni di gestione così come risultante dall’esito concorsuale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale In alternativa, la cauzione provvisoria può essere: reale (contantiessere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del Bando e deve prevedere obbligatoriamente, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (pena l’esclusione dalla gara, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione l’impegno del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente garante a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso del 10% dell’importo contrattuale riferito a 9 (nove) anni di aggiudicazionegestione così come risultante dall’esito concorsuale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative ed e' svincolata automaticamente al momento della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentatasottoscrizione del contratto medesimo. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94Dovrà inoltre essere previsto quale Xxxx competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Nuoro.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da In sede di offerta, l’appaltatore dovrà presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo dei lavoria base di gara. La cauzione, comunque prestata, deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione, deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rinnovare la cauzione qualora entro tale termine non sia intervenuta l’aggiudicazione, nonché dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva e deve altresì, essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore, accompagnata da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, o la polizza rilasciata da intermediario finanziario dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Novate Milanese. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneSi richiama interamente l’art. Tale cauzione può essere: reale (contanti93 del D. Lgs. 50/2016, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola nonché quanto disposto dal disciplinare di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta gara in merito alla modalità di costituzione della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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