Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016, la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione, che può essere bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta All’atto dell’offerta i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono prestare una cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, D.Lgs. 163/2006, valida per il periodo di vincolatività della medesima (minimo 180 giorni dal termine di scadenza per il ricevimento delle offerte) pari al 2 per cento 2% (duepercento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarestimato stabilito (€ 191.822,80 IVA esclusa). Detta cauzione deve essere inserita, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016a pena di esclusione, la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltantenella busta A “Documentazione amministrativa”. La fidejussionecauzione provvisoria, che a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare la garanzia deve essere prestata, a pena di esclusione, alle seguenti necessarie condizioni: ▪ essere incondizionata e irrevocabile; ▪ risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; ▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’articolo 1944, comma 2, codice civile; ▪ prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni. La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione alla Stazione appaltante di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a semplice richiesta scritta titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc. che incida sulle comunicazioni da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante al garante. La garanzia A norma dell’articolo 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile essere altresì corredata dall’impegno del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria fideiussoria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33come disposto dall’articolo 113, D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente l’offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto Tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della cauzione con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanziafideiussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La garanzia fidejussoria dovrà cauzione provvisoria potrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.escussa e copre:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016 L’offerta è richiesta corredata, a pena d'esclusione, da una cauzione provvisoriagaranzia, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare2% dell'importo posto a base dell'appalto, da prestare al momento della partecipazione alla garasotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. Ai sensi dell’articolo 93 del D.LgsCodice. 50 del 2016, la La cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può essere prestata costituita in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del giorno del depositoComune di Napoli, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltantedell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La fidejussionefideiussione, che a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, . La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alla eccezione di cui all'articolo 1957all'art.1957, comma 2, del codice civile, civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia dell'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, di 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura. La L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia copre e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la mancata sottoscrizione riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per fatto dell'Appaltatorecento, ed anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è svincolata automaticamente al momento ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della sottoscrizione attestazione del contratto medesimomodello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. L'offerta è altresì corredataIn caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, dall'impegno l'impegno di un fidejussore fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatarioaffidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La Stazione Appaltantegaranzia, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai in caso di RTI non aggiudicataricostituito, provvede contestualmentedeve essere rilasciata, nei loro confrontia pena di esclusione, allo svincolo della garanzia nell’interesse di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto tutti i componenti il termine di validità della garanziaraggruppamento. La garanzia fidejussoria dovrà Le garanzie fideiussorie devono essere conforme conformi allo schema tipo 1.1di cui all’articolo 103, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123comma 9.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50 n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 2016 contratto. La garanzia provvisoria è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria di cui al precedente comma 1 può potrà essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione anche a mezzo di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione, che può essere fidejussione bancaria o od assicurativa, deve e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione l'impegno del debitore principalefidejussore, la rinuncia all'eccezione in caso di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniaggiudicazione, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offertaprestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, su la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante nel corso Appaltante. L'importo della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione e del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmentesuo eventuale rinnovo, nei loro confronticontratti relativi a lavori, allo svincolo è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della garanzia serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di cui al comma ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 del presente articoloo un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, tempestivamente in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Cauzione provvisoria. Ai A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’articolo 93 dell’art.93 del D.Lgs. 50 D.Lgs 50/2016, da una garanzia cd provvisoria, a garanzia della mancata sottoscrizione del 2016 è richiesta una cauzione provvisoriacontratto dopo l’aggiudicazione, pari al 2 due per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel valore stimato dell’appalto per il periodo di durata del contratto per il lotto cui si intende presentare offerta e precisamente: lotto 1) polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera € 2.066,67 lotto 2) polizza all risks € 933,33 lotto 3) polizza infortuni € 466,67 La garanzia potrà essere costituita, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016a scelta dell’offerente, la cauzione provvisoria nei modi e nei termini di cui al precedente comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione, che può essere bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente citato articolo 93 Dlgs 50/2016 e dovrà: ❖ Prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ❖ Prevedere la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo 1957, all’art. 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività Codice Civile; ❖ Garantire l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile ; ❖ Prevedere l’impegno del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, contratto di cui al successivo articolo 33all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 comma 6 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; ❖ Avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. Qualora la garanzia sia costituita presso la Tesoreria in contanti o assegno circolare non trasferibile il concorrente dovrà presentare, a pena d’esclusione, una dichiarazione resa esclusivamente da un Istituto Bancario, ovvero da una Compagnia di Assicurazione autorizzata a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni, ovvero da Società di Intermediazione Finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore dell’Ente appaltante la garanzia definitiva qualora l'offerente l’offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di cui qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico deve segnalare il possesso del requisito mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200 oppure allegando alla garanzia copia della certificazione di qualità (in originale o copia conforme all’originale di detta certificazione). In caso di R.T.C., al comma 1 fine di poter beneficiare della riduzione del presente articolo50%, tempestivamente è necessario che tutti i soggetti siano in possesso della citata certificazione del sistema di qualità. In caso di Raggruppamento non ancora formalmente costituito la polizza o la fideiussione deve essere unica e comunque entro un termine non superiore intestata a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine tutti i soggetti che intendono raggrupparsi. Comune di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.Usmate Velate (MB)

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo Lotto per il quale presenta offerta ai sensi dell’articolo 93 dell’art. 75 del D.Lgs. 50 n. 163/2006: L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue: lotto Descrizione lotto COSTO TOTALE LOTTO, iva esclusa CAUZIONE PROVVISORIA SINGOLO LOTTO 1 Sistemi analitici per la ricerca di patologie autoimmuni € 460.000,00 € 9.200,00 € 4.600,00 Ai sensi del 2016 medesimo art. 75 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale relativa al calcolo della cauzione provvisoria è richiesta una pari all’1% per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 di tale articolo. • In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena di esclusione. Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria, pari al 2 che deve avere validità per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, da prestare al momento della partecipazione con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può dovrà essere prestata prestata: • in contanti contanti, con assegno circolare o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo di Stato al corso del giorno del depositodepositati presso il Tesoriere dell’Azienda – Banco di Sardegna, presso una Sezione filiale di Tesoreria Provinciale o presso le aziende Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN IT 29 G 01015 04800 000070188775: ovvero • mediante originale di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione, che può essere fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta delL’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. civile La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, cauzione provvisoria potrà essere escussa e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.copre:

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 La cauzione provvisoria deve essere prestata, a pena di esclusione, da ciascun concorrente a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, nell’ipotesi di aggiudicazione del servizio oggetto del bando. La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo a base di gara, al netto di IVA, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta una n. 163/2006. La cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016, la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D Lgs 385/93 che svolgono, in contanti via esclusiva o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoprevalente, presso una Sezione attività di Tesoreria Provinciale o presso le aziende rilascio di credito autorizzate garanzie a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltanteciò autorizzati dal MEF. La fidejussionecauzione, che può essere bancaria o assicurativaa pena di inammissibilità, deve deve: ▪ indicare testualmente il seguente oggetto: “Servizio di valutazione indipendente del POR Sardegna FSE 2007/2013”; ▪ garantire, in relazione alla gara indicata nell’oggetto, la mancata sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione; ▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività civile e l’obbligo al pagamento dell’importo garantito non oltre quindici giorni dal ricevimento della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve dell’Amministrazione; ▪ avere validità per di almeno centottanta 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; ▪ prevedere, ai sensi dell’art. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore75, in relazione alla durata presumibile comma 5 del procedimentocodice, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bandoulteriori novanta giorni, nel caso in cui se al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su semplice richiesta della Stazione Appaltante stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre In caso di RTI o Consorzio o GEIE: se costituendo la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredatacauzione provvisoria deve essere: intestata, a pena di esclusione, dall'impegno a tutti i prestatori di un fidejussore servizi partecipanti; se già costituito, accesa dal mandatario, con espressa menzione di tale qualità e contestuale indicazione di tutti i componenti del Raggruppamento, Consorzio o GEIE; In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario all'obbligo di concludere il Contratto di affidamento (o comunque in caso di impossibilità a rilasciare stipulare il medesimo per fatto imputabile all'aggiudicatario), la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contrattocauzione prestata dall'aggiudicatario potrà essere immediatamente incamerata o escussa da parte dell'Amministrazione, salvo il maggior danno. Le garanzie prestate dai concorrenti non aggiudicatari saranno svincolate ad avvenuta conclusione della procedura di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente gara e comunque entro un termine non superiore a oltre trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine dalla data del provvedimento di validità della garanziaaggiudicazione. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123prestata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto.

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Cauzione provvisoria. Ai La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50 n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 2016 contratto. La garanzia provvisoria è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria di cui al precedente comma 1 può potrà essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione anche a mezzo di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione, che può essere fidejussione bancaria o od assicurativa, deve e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione l'impegno del debitore principalefidejussore, la rinuncia all'eccezione in caso di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniaggiudicazione, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offertaprestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, su la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante nel corso Appaltante. I L'importo della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione e del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmentesuo eventuale rinnovo, nei loro confronticontratti relativi a lavori, allo svincolo è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della garanzia serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di cui al comma ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 del presente articoloo un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, tempestivamente in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredell'importo previsto nel bando di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 in una delle modalità di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del D.Lgs. 50 del 2016, fideiussore a rilasciare la cauzione provvisoria garanzia di cui al precedente seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato 2 bis dell’art. 34 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99 nei casi previsti al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltantecomma medesimo. La fidejussioneAmministrazione appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, che può essere bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione in quelle di cui all'articolo 1957all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 34, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedurada tale data. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità dell’offerta. Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della garanziapersona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria. La garanzia fidejussoria Se il deposito è stato costituito tramite versamento presso la Tesoreria, il concorrente dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123procurarsi presso l’Ufficio appalti dell’Amministrazione Appaltante il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo possesso recante la dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. nato il rappresentante della Ditta che non è risultata aggiudicataria dell’appalto”. Negli stessi termini il fideiussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso la Amministrazione appaltante.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 75, comma 1, del D.Lgs. 50 Decreto Legislativo n. 163 del 2016 2006, è richiesta una cauzione provvisoriao fideiussione provvisoria di €uro 28.348,06 (euro ventottomilatrecentoquarantotto/06), pari al 2 per cento 2% (duepercento) dell’importo preventivato posto a base d'asta dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 75, comma 2, del D.Lgs. 50 Decreto Legislativo n. 163 del 20162006, la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può essere prestata costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltantedell'amministrazione aggiudicatrice. La fidejussioneAi sensi dell’articolo 75, che comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La Ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante stazione appaltante nel corso della procedura. La Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatoredell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 93, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii., L'offerta deve essere corredata da una cauzione garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria, " pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare al momento della sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cauzione provvisoria garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria, prevista dall’art- 93, comma 1 del D.lgs 50/2016, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui al precedente comma all'articolo 106 del decreto legislativo 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositosettembre 1993, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussionen. 385, che può essere svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. A norma dall’art- 93, comma 4 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La A norma, dall’art. 93, comma 5 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve avere validità efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia , con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per la durata indicata ulteriori centottanta giorni nel bandocorso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A norma dall’art- 93, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. La comma 6 del D.lgs 50/2016 la garanzia copre deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell'Appaltatorericonducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, ed è n. 159. La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. L'offerta A norma, dall’art- 93, comma 7 del D.lgs 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. A norma, dall’art- 93, comma 8 del D.lgs 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse aggiudicatarioaffidatario. La Stazione AppaltanteA norma, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicataridall’art- 93, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 8-bis del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà D.lgs 50/2016 le garanzie fideiussorie devono essere conforme conformi allo schema tipo 1.1di cui all’articolo 103, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123comma 9.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 93, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., L'offerta deve essere corredata da una cauzione garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria, " pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare al momento della sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cauzione provvisoria garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria, prevista dall’art- 93, comma 1 del D.lgs 50/2016, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui al precedente comma all'articolo 106 del decreto legislativo 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositosettembre 1993, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussionen. 385, che può essere svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. A norma dall’art- 93, comma 4 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La A norma, dall’art. 93, comma 5 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve avere validità efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia , con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per la durata indicata ulteriori centottanta giorni nel bandocorso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A norma dall’art- 93, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. La comma 6 del D.lgs 50/2016 la garanzia copre deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell'Appaltatorericonducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, ed è n. 159. La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. L'offerta A norma, dall’art- 93, comma 7 del D.lgs 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. A norma, dall’art- 93, comma 8 del D.lgs 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse aggiudicatarioaffidatario. La Stazione AppaltanteA norma, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicataridall’art- 93, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 8-bis del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà D.lgs 50/2016 le garanzie fideiussorie devono essere conforme conformi allo schema tipo 1.1di cui all’articolo 103, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123comma 9.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016 A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, l’Impresa concorrente è richiesta obbligata a presentare, una cauzione provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare2% di quello posto a base di gara e precisamente Euro 2.671,64 fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da prestare al momento della partecipazione alla garasegnalare in sede di compilazione del DGUE. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016, la La cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può essere prestata costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltantedell'amministrazione aggiudicatrice. La fidejussionegaranzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. (in caso di polizza assicurativa il fideiussore dovrà essere soggetto diverso dal concorrente ai sensi dell’art. 1936 del c.c.). La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone, deve - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - prevedere la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve stazione appaltante, - avere validità per almeno centottanta 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia delle offerte; - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandoulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; - l'offerta è altresì corredata, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della proceduraa pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Appaltatoredell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria cauzione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1firmata digitalmente, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123almeno dal concorrente.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016 A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, l’Impresa concorrente è richiesta obbligata a presentare una cauzione provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016, la cauzione provvisoria 2% di quello posto a base di gara e precisamente Euro 2.244,00 fatto salvo il beneficio di cui al precedente all’art. 93, comma 1 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione può essere prestata costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltantedell'amministrazione aggiudicatrice. La fidejussione, che garanzia fideiussoria a scelta dell’offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa, deve . La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - prevedere la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima ; - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve stazione appaltante; - avere validità per almeno centottanta 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia delle offerte; - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandoulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; - l'offerta è altresì corredata, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della proceduraa pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. n. 385/1993, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Appaltatoredell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria cauzione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1firmata digitalmente, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123almeno dal concorrente.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta A pena di esclusione, il raggruppamento concorrente deve prestare una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016, la cauzione provvisoria di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. Non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui al precedente comma 1 il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 giorni verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. Detto deposito può essere prestata costituito presso la Tesoreria della Città metropolitana c/o UNICREDIT spa. Filiale di Firenze in via Dei Vecchietti n. 11- in contanti o in titoli del debito pubblico con assegno circolare non trasferibile intestato alla Città metropolitana di Firenze oppure mediante fideiussione bancaria rilasciata da Istituto di Credito autorizzato a norma di legge o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione polizza assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da operatori economici di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito assicurazioni autorizzate a titolo norma di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussionelegge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che può essere bancaria svolgono in via esclusiva o assicurativaprevalente attività di rilascio di garanzia, deve e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998. Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative e le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente. Qualora il deposito cauzionale sia costituito in contanti o assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, deve essere presentata la dichiarazione fornita da un istituto di credito e/o compagnia di assicurazione con la quale i medesimi si impegnano a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Stazione Appaltanteconvenzione, qualora il raggruppamento risultasse aggiudicatario della concessione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale. La cauzione provvisoria è posta a garanzia deve avere validità della corretta partecipazione alla gara e garantisce a mancata sottoscrizione della convenzione di concessione per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con fatto dell’aggiudicatario, sia il mancato rispetto del termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento sottoscrizione della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della proceduraconvenzione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed Essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione. Il deposito cauzionale verrà restituito entro 20 ( venti) giorni dalla approvazione del contratto medesimoverbale di non aggiudicazione provvisoria. L'offerta è altresì corredataC)Ricevuta di pagamento della somma di Euro 500,00 a favore dell’Autorità per l’ Anticorruzione quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente procedura ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 e della deliberazione 163/2015 dell’ANAC. Nel caso di pagamento diretto online, a pena mediante carta di esclusionecredito dei circuiti Visa, dall'impegno Mastercard, America Express, deve essere allegata la ricevuta di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contrattopagamento inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione oppure in caso di pagamento in contanti, presentando il modello di cui pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatariopagamento di bollette e bollettini. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo causale di versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale della garanzia di cui al comma 1 del capogruppo e il codice CIG che identifica la presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123procedura.

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