Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).

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Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta una cauzione provvisoriaA garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario quest’ultimo è tenuto a prestare la garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dell'importo biennale a base di sicurezza e gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo quanto previsto dall'art. 93 del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offertaD.lgs. Detta garanzia fideiussoria deve contenere n. 50/2016. Pertanto dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta xxxxxx- sta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciarestazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecutività del provvedimento di assegnazione definitiva, in caso fatta eccezione per il concorrente imme- diatamente successivo al primo nell’ordine di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta per il quale verrà svincolata successi- vamente alla stipula del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)contratto con l’aggiudicatario.

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Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione provvisoria, di € 8.196,40 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dell'importo a base di sicurezza appalto. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 93 comma 7 del Codice. La cauzione deve essere costituita nei modi indicati al successivo art.13 e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia relativa alla cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La polizza fidejussoria costituita per la cauzione provvisoria dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di autentica notarile, dal legale rappresentante della Società fidejubente. Ai non aggiudicatari la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività cauzione viene restituita entro quindici trenta giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria dall'aggiudicazione definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)presentazione dell'offerta.

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Cauzione provvisoria. 1. E’ Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria, provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (minimo garantito dell’accordo quadro, comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) costituita sicurezza, da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la prestare al momento della presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia La cauzione potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123), in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita non appena sarà avvenuta l’aggiudicazione definitiva.

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Cauzione provvisoria. 1. E’ Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, agli offerenti è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria, garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri indicato nel bando. La garanzia può essere presentata sotto forma di sicurezza e cauzione, fidejussione bancaria o assicurativa, contanti, bonifico, assegno circolare o titoli del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offertadebito pubblico. Detta garanzia fideiussoria deve contenere Deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia e all’eccezione di cui all’articolo 1957, all’art. 1957 secondo comma 2, del codice civile, civile nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 gg dalla richiesta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 gg e dovrà essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta garanzia definitiva per l’esecuzione del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)contratto.

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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 93, comma 1. E’ richiesta , del D.Lgs n. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria, garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dei lavori a base d’asta, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di sicurezza e aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del costo contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della manodopera) costituita da garanzia fideiussoriasottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, avente validità questa dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data fissata per la di presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).

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Samples: www.apespisa.it

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 93, comma 1. E’ richiesta , del D.Lgs n. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria, garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dei lavori a base d’asta, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di sicurezza aggiudicazione. Tale impegno non è previsto per le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 93 c. 8 del costo D.Lgs. 50/2016. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della manodopera) costituita da garanzia fideiussoriasottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, avente validità questa dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data fissata per la di presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).

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Samples: www.apespisa.it

Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione provvisoria, di € 1.034,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dell'importo a base di sicurezza appalto. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 93 comma 7 del Codice. La cauzione deve essere costituita nei modi indicati al successivo art.13 e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia relativa alla cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La polizza fidejussoria costituita per la cauzione provvisoria dovrà essere firmata, con firma leggibile, dal legale rappresentante della Società fidejubente. Ai non aggiudicatari la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività cauzione viene restituita entro quindici trenta giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria dall'aggiudicazione definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)presentazione dell'offerta.

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Samples: www.inps.it

Cauzione provvisoria. 1. E’ Viene richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria, provvisoria pari al 2all’1% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri dell’appalto, che deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di sicurezza e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per un fideiussore a rilasciare la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione per l’esecuzione del debitore principalecontratto, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, all’art.103 del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, D.lgs. n.50/2016; tale impegno deve risultare anche in caso di aggiudicazione dell’appaltoversamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi dell’art. 93, a richiesta comma 8, del concorrenteD.lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’impegno dovrà essere prodotto anche in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data caso di approvazione versamento del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123)deposito cauzionale.

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Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta La Ditta concorrente dovrà produrre a corredo dell’offerta una cauzione provvisoriaprovvisoria di € 4.034,80, pari al 2% dell’importo del valore complessivo presunto triennale dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) IVA 4% esclusa, costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offertafideiussione bancaria o polizza assicurativa. Detta garanzia fideiussoria deve contenere La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 22 , del codice civile, la clausola concernente la sua nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di approvazione presentazione dell’offerta con impegno del certificato garante a rilasciare la garanzia di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004cui al successivo articolo 24. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, n. 123)ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente nei loro confronti allo svincolo della cauzione provvisoria anche se ancora in corso di validità.

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Samples: www.regione.sardegna.it