CARATTERISTICHE DEI MEZZI Clausole campione

CARATTERISTICHE DEI MEZZI. Il servizio “Rimozioni” è affidato ad Impresa in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, che disponga di veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 del citato regolamento. I veicoli utilizzati per il servizio dovranno essere conformi alla normativa vigente e possedere caratteristiche tecniche tali da consentire la rimozione dei veicoli. Dovranno essere muniti di braccio idraulico o meccanico e comunque azionato a motore, escludendo l'azionamento manuale ed il trascinamento dei veicoli. Al fine di ridurre al minimo indispensabile l'intralcio alla circolazione, il tempo complessivo di aggancio e rimozione dovrà essere ridotto al minimo possibile. Tutti i mezzi adibiti al servizio, oltre alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, dovranno: essere omologati per il trasporto di almeno 2 (due) persone in cabina compreso il conducente. La cabina dovrà essere costantemente tenuta in condizioni decorose; essere omologati come “veicoli per uso speciale con carrozzeria attrezzata per il soccorso stradale”; essere dotati di cric a carrello e di carrelli per la rimozione a ruote fisse con sistema girevole; essere muniti di contenitore con idoneo materiale assorbente da utilizzarsi in caso di necessità, in particolare per interventi a seguito di sinistri che comportino la lordura della sede stradale.
CARATTERISTICHE DEI MEZZI. La flotta deve essere composta da mezzi completamente elettrici dotati di regolatore di velocità, aventi la possibilità di bloccare la velocità da remoto vincolando la massima velocità a 25 km/h per le biciclette e a 20 km/ora per i monopattini, e a condizione che si tratti di mezzi omologati oppure per i quali risulti attivata, con esito positivo, la procedura di sperimentazione presso i competenti uffici ministeriali e si tratti di mezzi che risultano ritenuti idonei alla circolazione su strada da parte dei competenti uffici e ai sensi del DM Infastrutture e Trasporti 4 giugno 2019. Le BICICLETTE ELETTRICHE dovranno possedere le caratteristiche previste dalle specifiche norme in merito di cui all'art. 50, del Codice della Strada, ovvero:
CARATTERISTICHE DEI MEZZI. La Ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, deve garantire automezzi idonei al particolare tipo di trasporto e in regola con le seguenti disposizioni: - licenze e/o autorizzazioni di legge; - revisioni generali dei veicoli a motore come disposto dal Ministero dei Trasporti; - vano di carico lavabile e non soggetto a corrosione da parte degli agenti disinfettanti, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza; - apparato telepass; - contenitore/i termico sanificabile disponibile/i sul mezzo; - presa di corrente a 12 V e/o 24V per attacco dei contenitori refrigerati dei campioni sottovuoto/farmaci/vaccini e/o altro materiale in casi di sforamento dei tempi massimi di consegna per cause eccezionali. Ove richiesto/necessario i mezzi dovranno essere dotati di sponda idraulica o altro sistema di carico/scarico. Gli automezzi attrezzati con sponda idraulica potranno essere anche utilizzati per carico di carrelli armadio porta container su ruote/attrezzature/apparecchi medicali Qualora i mezzi trasportino Materiale Biologico dovranno essere dotati di kit per eventuali sversamenti (completo di materiale assorbente, disinfettante a base di cloro, contenitore per rifiuti e guanti da lavoro resistenti e riutilizzabili) e il conducente dovrà aver cura che il collo vada comunque sempre posto in posizione sicura, secondo le prescrizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 08/05/2003, avente ad oggetto “Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici”. Data la particolarità del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà porre particolare attenzione all'igiene degli automezzi. L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare dei controlli di verifica, sullo stato igienico degli stessi, e qualora si riscontrassero condizioni igieniche precarie di applicare le relative penalità. I mezzi impiegati dovranno essere veicoli furgonati e condizionati in ogni parte compreso il vano di carico; a richiesta dovranno essere messi a disposizione e utilizzati mezzi refrigerati isotermici che permettano di mantenere per un periodo di tempo non inferiore a 12 ore una temperatura interna a carrozzeria vuota dai +4 ai +8 C°, +2°C ai +10°C o dai +20°C ai +24°C (a seconda del materiale trasportato). I mezzi devono essere dotati di un sistema di monitoraggio della temperatura del vano, tarato periodicamente. La temperatura del vano di carico del mezzo deve essere tracciata durante tutto il tempo di t...
CARATTERISTICHE DEI MEZZI. L’Ente Accreditato dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di mezzi per il regolare espletamento del servizio, dovrà svolgere il servizio esclusivamente mediante mezzi che dovranno essere idonei, abilitati all'uso (autovettura, minibus o bus per trasporto di persone uso terzi) in buone condizioni di efficienza e forniti di polizza assicurativa comprensiva della garanzia anche per i trasportati. Gli automezzi dovranno, inoltre, essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l’incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati. L’Ente Accreditato è obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature impiegate per l’espletamento del Servizio, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione e manutenzione. I mezzi, che dovranno essere obbligatoriamente nella disponibilità dell’Ente Affidatario nella formula di proprietà, leasing, noleggio a lungo termine ed eccezionalmente in comodato d’uso esclusivo regolarmente registrato, dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti, di seguito indicati:
CARATTERISTICHE DEI MEZZI. 1. La ditta partecipante deve destinare al servizio automezzi idonei che rispettino le prescrizioni normative per l’appalto in oggetto, previste dal D.M. 18.04.1977 e dal Decreto Ministero Trasporti del 03.01.1997 e dalle successive leggi nazionali e regionali in materia. L’amministrazione si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione, nel corso dell’anno, qualora ne ravvisi la necessità, al fine di una migliore fruibilità/accessibilità del servizio da parte di tutti gli utenti. Gli automezzi dovranno inoltre essere adeguati alle caratteristiche delle reti viarie comunali e pertanto adatti, per dimensione e ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

Related to CARATTERISTICHE DEI MEZZI

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.