Capacità “economica-finanziaria” Clausole campione

Capacità “economica-finanziaria”. (a comprova della solidità e affidabilità dell’impresa nel far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nel ciclo realizzativo dell’opera o nell’esecuzione del servizio o della fornitura51 e ciò al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con l’Amministrazione), dimostrata: Appalti di lavori52
Capacità “economica-finanziaria”. (ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. a, c, del D. Lgs. 163/2006 )
Capacità “economica-finanziaria”. (Art. 00, x. 0, xxxxxxx x), xxx Xxxxxx) X: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, c. 1, lettera c), Codice) D: SISTEMI GARANZIA QUALITÀ E NORME GESTIONE AMB. (Art. 87 Codice)
Capacità “economica-finanziaria”. Comune di Usmate Velate (MB)

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  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari ad euro 160.000,00 [viene indicato un importo pari ad 1,33 volte l’importo massimo pagabile all’operatore economico che è non superiore al doppio dell’importo a base di gara]. Tale requisito è richiesto al fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica del Servizio di Architettura ed Ingegneria da affidare ed in relazione alla peculiarità dell’appalto [L’Accordo Quadro è suddiviso in lotti e pertanto viene richiesto il predetto requisito per ciascuno dei due lotti che non sono aggiudicabili contemporaneamente]. - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse:

  • PARTE ECONOMICA Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione di aprile 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.

  • OFFERTA ECONOMICA Per formulare la propria offerta economica, il Partecipante dovrà inserire, nell’area “Offerta economica” della “RDO on line” (seguendo le indicazioni riportate al paragrafo “Modalità e note per l’inserimento dei documenti a portale” del documento “Utilizzo della Piattaforma”), e trasmettere telematicamente (seguendo le indicazioni riportate al paragrafo “Come trasmettere la propria risposta alla RDO on line” del documento “Utilizzo della Piattaforma”): l’Offerta economica, debitamente compilata e formulata utilizzando il format di cui al Documento 2, sottoscritta digitalmente dal Partecipante o dal Legale rappresentante o dal procuratore se trattasi di società, enti o organismi o di altre persone aventi poteri per impegnare l’offerente. Qualora l’offerta venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegato anche l’originale o la copia autentica dell’atto di procura. Lo schema di Offerta economica non potrà essere modificato né corretto. L’offerta economica deve riportare, a pena di esclusione, l’indicazione della percentuale di rialzo - con due cifre decimali - offerta sull’importo posto a base di gara. Eventuali cifre decimali oltre la seconda non verranno considerate, e non si procede ad alcun arrotondamento. Si ricorda che, pena esclusione, l’importo per il quale il Partecipante si impegna ad acquistare il Compendio, senza riserve né condizioni, dovrà essere superiore all’importo posto a base di gara. Non sono ammesse: Gli importi offerti risultanti dall’applicazione della percentuale di rialzo agli importi a base di gara si intendono in euro e al netto delle imposte di legge. In caso di differenza fra la percentuale di rialzo indicata in cifre e quella indicata in lettere, l’offerta si intenderà espressa per la percentuale di rialzo indicata in lettere. L’Offerta economica dovrà avere una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la relativa presentazione. Nel caso in cui il Partecipante inserisca più di un “Modulo di Offerta economica”, PI e FS prenderanno in considerazione l’ultimo modulo pervenuto a sistema in ordine cronologico, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta, che sostituisce e annulla quello/i precedente/i che verrà/anno, pertanto, considerati come non inseriti. Qualora non fosse possibile procedere all’apertura del file contenente l’offerta economica per motivi tecnici indipendenti dall’utilizzo della piattaforma, si procederà all’esclusione dalla Procedura del Partecipante. Con la presentazione dell’offerta il Partecipante dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto del Compendio per informazioni assunte o per conoscenza diretta e di accettare, senza eccezioni o riserve, tutti gli effetti, conseguenze e condizioni stabilite nel testo integrale del presente Disciplinare e dell’Allegato A “Scheda Compendio immobiliare” e Documento 3 “Prescrizioni e vincoli” che ne sono parte integrante. A tal proposito esonera PI e FS da ogni responsabilità presente e futura. Il mancato inserimento dell’offerta economica comporta l’esclusione del Partecipante.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro. L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • Oneri finanziari Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO