Canone d’uso Clausole campione

Canone d’uso. 1. Per i beni affidati in concessione ai sensi del precedente art. 10 (Beni funzionali allo svolgimento del servizio) il Gestore è tenuto, ove previsto dal vigente metodo tariffario, a versare alle società pubbliche o agli Enti Locali proprietari dei cespiti un canone, il cui importo e le relative modalità di calcolo sono definiti nel Piano d’Ambito.
Canone d’uso. Il Gestore si impegna a versare annualmente al Comune di Terno d’Isola un canone d’uso pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA. Il suddetto canone dovrà essere pagato in due rate semestrali: - Euro 2.500,00 oltre IVA entro il 31 ottobre; - Euro 2.500,00 oltre IVA entro il 31 marzo. Sulle rate pagate in ritardo rispetto alla data di scadenza di cui sopra devono essere corrisposti gli interessi legali. Il costo proposto si intende fisso ed invariabile per il primo anno, mentre per gli anni successivi sarà applicato un aumento pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito al periodo settembre-agosto precedente. Qualora il bilancio da presentarsi ai sensi dell’articolo 12, punto 3), evidenziasse un saldo positivo, Il Gestore riconosce al Comune una ulteriore somma da versarsi a titolo di canone d’uso aggiuntivo pari al 50% del saldo stesso. Relativamente al Palazzetto dello sport le parti danno atto che il Gestore compartecipa con una percentuale del 30% al pagamento dei costi dell’utenza del gas metano, con una quota minima garantita al Comune di euro 15.000. Nel caso l’importo effettivo relativo al consumo da porre a carico del Gestore risultasse inferiore alla quota garantita, la differenza sarà riconosciuta dal Comune a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dal Gestore per eventuali interventi straordinari migliorativi alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco. La suddetta compartecipazione minima del valore di euro 15.000,00 dovrà essere pagata con le seguenti scadenze: - euro 5.000,00 entro il 31 dicembre - euro 5.000,00 entro il 28 febbraio - euro 5.000,00 entro il 30 aprile L’eventuale conguaglio da versare al Comune in aggiunta alla quota minima garantita, relativo al 30% della compartecipazione alla spesa di che trattasi, sarà calcolato entro il mese di ottobre e dovrà essere saldato entro il 30 novembre. Inoltre, sempre relativamente al Palazzetto dello sport sono a carico del Gestore i costi dell’utenza relativa all’energia elettrica. I costi delle restanti utenze, ai sensi del precedente art.5, punto 6, sono a carico del Comune. Qualora nel corso dell’affidamento di che trattasi emergesse la disponibilità di ulteriori spazi attigui a quelli oggetto della presente convenzione da utilizzare per le medesime finalità di gestione, il Comune valuterà la possibilità di ampliare l’affidamento previa rideterminazione del canone d’uso e della percentuale di compartecipazione al...
Canone d’uso. La concessione comporta il pagamento, da parte del Concessionario, del canone d’uso annuo di €.100,00 (cento/zerozero).
Canone d’uso. Il pagamento del canone d’uso dovrà avvenire almeno 3 (tre) giorni prima dell’evento in contanti all’Ufficio Provveditorato o su c/c bancario intestato alla Camera di Commercio e indicato in fattura. In caso di mancato pagamento nei termini indicati, la Camera di Commercio si riserva il diritto di revocare la concessione degli spazi. Segue tabella con le tariffe applicate: Auditorium 200 posti 700 1200 600 Ulteriori 200 sedute 800 1300 700 Utilizzo spazio catering 100 200 100 Spazio vuoto 600 1100 500 Utilizzo per mezza giornata: 400 euro Utilizzo serale (dalle 18 alle 24): 400 euro Uso solo foyer mezza giornata: 100 euro2 Uso solo foyer giornata interna: 160 I prezzi sono da intendersi XXX Xxxxxxx
Canone d’uso. La concessione delle palestre è subordinata al pagamento di apposito canone d’uso calcolato secondo il calendario assegnato e in funzione delle tariffe orarie di cui all’Allegato “A”. L’Associazione, Società o Gruppo sportivo che non dovesse utilizzare la Palestra nell'orario alla stessa assegnato sarà comunque soggetta a pagamento delle tariffe stabilite, a meno di preventiva comunicazione motivata al Servizio Patrimonio. I canoni non si applicano per iniziative organizzate dagli Istituti Scolastici di Codogno e per le Associazioni, Società e Gruppi Sportivi la cui attività è rivolta esclusivamente a persone con disabilità. Le tariffe di cui all’ Allegato “A” saranno oggetto di rideterminazione annuale sulla base dell’anno 2021 e secondo la variazione dell’indice nazionale per dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – senza tabacchi) calcolate dall’ISTAT.
Canone d’uso. Il canone di concessione annuale viene concordato in € 6.000,00. (seimila/00) oltre I.V.A. 20%, da rivalutarsi annualmente in seguito all’applicazione dell’aggiornamento delle variazioni annuali dell’indice ISTAT a base locale, dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatosi nell’anno precedente. Il canone dovrà essere corrisposto al Comune in un’unica rata posticipata con scadenza il 1 giugno di ogni anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Il puntuale ed esatto pagamento del canone di concessione verrà garantito con fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari a quello del canone annuale oltre IVA e con durata rinnovabile di anno in anno, avente le caratteristiche e le clausole di cui all’ art. 75, commi 3 e 4, del D.lgs. 163/2006. La mancata consegna della fidejussione e/o il mancato rinnovo e/o sostituzione con altra in caso di revoca, comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione senza alcuna costituzione in mora della società

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.