BASE DEL CONTRATTO Clausole campione

BASE DEL CONTRATTO. 2.1 Le presenti Condizioni si applicheranno a qualsiasi Contratto stipulato tra TFD e i suoi Clienti per la compravendita dei Prodotti, l’installazione degli Strumenti e la fornitura dei servizi accessori, escludendo qualsiasi altra diversa pattuizione o condizione prevista dal Cliente o dagli usi e consuetudini commerciali.
BASE DEL CONTRATTO. 1.1 L'ordine di acquisto (Ordine) che accompagna le presenti Condizioni costituisce un'offerta da parte di Leonardo S.p.a (Società) per l'acquisto di Beni e/o Servizi dal fornitore ivi indicato (Fornitore), subordinatamente e conformemente alle presenti Condizioni e a eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine. In caso di conflitto tra le Condizioni ed eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine, queste ultime prevarranno sulle Condizioni. L'Ordine si considera accettato mediate restituzione di una sua copia (comprensiva di allegati) debitamente firmata dal Fornitore, entro quindici (15) giorni di calendario dall'emissione dello stesso da parte della Società. Trascorso inutilmente questo periodo di tempo, la Società si riserva il diritto di cancellare l'Ordine o considerare come valida ed efficace l’accettazione tardiva da parte del Fornitore, data in cui sarà considerato concluso un contratto (il Contratto). Gli Ordini emessi con modalità elettronica concordata saranno considerati ricevuti alla data di invio.
BASE DEL CONTRATTO. Il Contratto è emesso sulla base delle dichiarazioni fornite nella Proposta di Assicurazione e nei suoi allegati e delle risposte al questionario medico ed agli eventuali esami medici complemen- tari. Di conseguenza, qualsiasi dichiarazione inesatta, omissione, falsa dichiarazione, o reticenza, può causare l’annullabilità del Contratto (Art. 1892 Codice Civile) o la riduzione della somma dovuta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (Art. 1893 Codice Civile).
BASE DEL CONTRATTO. 2.1 Fatte salve le variazioni di cui alla Condizione 18.13 ogni Contratto sarà soggetto alle presenti Condizioni con esclusione dell’applicazione di altri termini e condizioni (ivi inclusi i termini e le condizioni che il Venditore intendesse applicare a qualsiasi quotazione, conferma d’ordine o altro documento emesso dal Venditore).

Related to BASE DEL CONTRATTO

  • SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale. L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. I lavori di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto. Qualora non risulti comunicazione antimafia liberatoria: Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere

  • Sospensione del contratto E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

  • Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

  • Esecuzione del contratto Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l’ausilio del direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

  • Risoluzione del contratto Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:

  • Ammontare del contratto 1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ) di cui:

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Data la particolare natura fiduciari del servizio oggetto di affidamento, il Comune di Bardonecchia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Bardonecchia provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile: • la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; • in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; • la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; • la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; • interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.

  • Rinnovo del contratto Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.