Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:

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AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’artun altro soggetto. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del d.lgsD.lgs. 50/2016 ai 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità gara. E' ammesso l'avvalimento di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richiestepiù imprese ausiliarie. L’operatore economico concorrente L’ausiliario non può avvalersi dei requisiti a sua volta di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale altro soggetto. Non è consentito, a pena di una esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in relazione a unoogni caso eseguito dall'impresa partecipante, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’artun altro soggetto. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di esclusione)partecipazione, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del d.lgsD.lgs. 50/2016 ai 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità gara. E' ammesso l'avvalimento di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richiestepiù imprese ausiliarie. L’operatore economico concorrente L’ausiliario non può avvalersi dei requisiti a sua volta di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale altro soggetto. Non è consentito, a pena di una esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in relazione a unoogni caso eseguito dall'impresa partecipante, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale Con Piu’ Operatori Per Il Servizio Di Manutenzione Ordinaria, Programmata, Straordinaria Ed Assistenza Tecnica Dei Veicoli Appartenenti Al Parco Mezzi Aziendale Di Conser v.c.o. s.p.A., Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento: • per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimispecifici Albi, oppure certificazioni di qualità]; • per l’esecuzione delle opere, come definite dal D.M. n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 11 del Codice (nella fattispecie, OS30). L’operatore economico che intende partecipare all’appalto Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti avvalersi a sua volta di ordine generale previsti dall’artaltro soggetto. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’artAi sensi dell’art. 89, comma 17 del Codice, dello stesso decretoa pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’avvalimento, L’impresa ausiliaria può assumere il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 13 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinentiCodice, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

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Samples: www.comune.pordenone.it, www.comune.pordenone.it

AVVALIMENTO. In base all’artcaso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del d.lgsD. Lgs. 50/2016. Xxxx l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 89 comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economicoche della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata devono compilare il modello DGUE per la parte di competenza. In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare un DGUE distinto compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, singolo o in raggruppamento dalla parte III, dalla parte IV e V ove pertinente. Inoltre l'impresa ausiliaria deve presentare una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare è carente il concorrente. A tal fine potrà utilizzare il modello “Domanda di partecipazione” prestando la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale sola dichiarazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e cal punto 23) del medesimo d.lgsmodello. 50/2016Nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma Sintel dovrà essere inserito il contratto di avvalimento, necessari per partecipare come meglio specificato oltre alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e clettera I) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti paragrafo “Modalità di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:partecipazione”.

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Samples: Bando Di Gara Procedura Aperta, Centrale Unica Di Committenza

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimidichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento. Il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.1) dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire ricorre all’avvalimento (avvalimento cd. “tecnico od operativo”) dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione: - originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di ordine generale previsti avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 8988, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento1 del D.P.R. n.207/2010, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artcontratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; • durata; • ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...). 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti Il suddetto contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può avvalimento deve essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa sottoscritto digitalmente sia dall’impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:che dall’impresa ausiliata.

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Samples: www.provincia.mantova.it, www.provincia.mantova.it

AVVALIMENTO. In base all’artcaso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del d.lgsD.Lgs. 50/2016. Xxxx l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 89 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economicoche della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata devono compilare il modello DGUE per la parte di competenza. In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare un DGUE distinto compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, singolo o in raggruppamento dalla parte III, dalla parte IV e V ove pertinente. Inoltre l'impresa ausiliaria deve presentare una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare è carente il concorrente. A tal fine potrà utilizzare il modello “Domanda di partecipazione” prestando la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale sola dichiarazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e cal punto 23) del medesimo d.lgsmodello. 50/2016Nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma Sintel dovrà essere inserito il contratto di avvalimento, necessari per partecipare come meglio specificato oltre alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e clettera I) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti paragrafo “Modalità di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:partecipazione”.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza, Centrale Unica Di Committenza

AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83alla precedente lettera D), comma 1punto I, lettere b) n. 1.3 e c) n. 1.4, a norma dell’art. 89 del medesimo d.lgsD.lgs. 50/2016. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente lettera D), necessari per partecipare alla procedura punto I, n. 1.2, n. 1.5. Poiché non è consentito il ricorso al subappalto, non è consentito l’avvalimento c. d. “opera- tivo” ove esso dia luogo al subappalto dell’esecuzione di gara, nonché prestazioni. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'artpartecipazione presentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. 84Inoltre, avvalendosi delle capacità di altri soggettiè richiesta anche una specifica dichiarazione, anche di partecipanti sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando il modello allegato al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusionepresente disciplinare), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello con cui lo stesso decreto. L’avvalimento, attesta il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti oggetto di qualificazione avvalimento, ob- bligandosi verso il concorrente e verso IFR S.r.l. a mettere a disposizione per tutta la dura- ta dell’appalto le risorse necessarie di cui all'artè carente il concorrente. 84, non può essere utilizzato Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento in relazione alle certificazioni virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i re- quisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a unoavvalimento sottoscritto, a più o a tutti i lotti oggetto della garapena di esclusione, fermo restandoentro il termine di presenta- zione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In base all’artI concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso decretoart. 89; in caso di avvalimento, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti e professionale devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi n. 50/2016, motivo per il quale l’impresa ausiliara può utilizzare il modulo ”Allegato A) Dichiarazioni sostitutive”. ► Non è consentito, a pena di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’artche della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 1co.7 del D.Lgs. n. 50/2016). ■ L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti aduno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l’ausiliato e l’ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, dello stesso decretoesplicito ed esauriente le risorse edi mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. L’avvalimentoLe indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. In caso di avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, le comunicazione recapitate all’offerente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:ausiliari.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione capacità tecnica e professionale previsti dal documento di cui all'art. 84, Xxxxxxxxx preventivi avvalendosi delle capacità dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare Non è consentito l’avvalimento per conseguire i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale previsti dall’artidoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 80 Fermo restando che non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del d.lgspossesso dell’abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall’art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possegga l’abilitazione al MePA. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti - ove previste -, in base a quanto espressamente stabilito dall’artil concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. * * * * L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione che intende far ricorso all’avvalimento - utilizzando le righe presenti a uno, a più o a tutti i lotti oggetto sistema nell’ambito della gara, fermo restando“Busta Amministrativa”- deve:

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AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoL’operatore economico partecipante alla gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere all’art. 83 c. 1 lett. b) e c) (punti 3 e 4 par. 8.2 del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, presente atto) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimiai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Per indicazioni generali di questo istituto si veda il par. 6. L’operatore economico che concorrente deve:  compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio presente atto. Una volta compilata firmarla digitalmente;  compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indica, in particolare, nella Parte II, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di cui intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire avvalersi e i requisiti oggetto di ordine generale previsti dall’artavvalimento;  compilare e firmare digitalmente il Mod A2BIS e A.3. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione) produrre il CONTRATTO, in base a quanto espressamente stabilito dall’artai sensi dell’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs1del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria Detto contratto deve riportare in relazione a unomodo compiuto, a più pena di nullità, esplicito ed esauriente: o oggetto e durata o risorse e mezzi (personale, attrezzature,…) messi a tutti i lotti oggetto della garadisposizione per l’esecuzione dell’appalto, fermo restando:in modo determinato o specifico;

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Samples: www.comune.scandicci.fi.it

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016D. lgs 50/2016 e s.m.i., l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale tecnico, organizzativo di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere c. 1 lett. b) e c) del medesimo d.lgsD. Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, un altro soggetto anche di partecipanti partecipante al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimiquest’ultimo. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare Non è ammesso l’avvalimento per conseguire per: - i requisiti di ordine generale previsti dall’artcui all’art. 80 del d.lgs. D. Lgs 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’arte s.m.i.; - ai sensi dell’art. 89, comma 111, dello stesso decretodel Codice, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate dal D.M. del MIT 248/2016, nel caso in cui il valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori; nonché per i seguenti requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. L’avvalimento83, c. 1 lett. a e c. 3 del D. Lgs. 50/2016 smi: - iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente procedura; - (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004; - iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 120 del 03.06.2014, qualora richiesto; Non è altresì ammesso l’avvalimento per i requisiti riguardanti l’offerta tecnica di cui alla presente procedura (cfr. Cons. Stato Sentenza n. 5419/2016 - Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626). Nel caso di ricorso all’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti concorrente deve presentare oltre alla documentazione richiesta dal presente disciplinare la seguente documentazione allegata al relativo parametro della “Busta di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto qualifica” della gara, fermo restandoRDO on line:

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice dei contratti, l'operatore economicoil concorrente, singolo o in raggruppamento associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all'articolo 45 dello stesso decretoall’articolo 5 dell’avviso (esperienze maturate per almeno due anni negli ultimi cinque anni), che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artAi sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti Codice, il contratto di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale avvalimento contiene, a pena di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'artforniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di qualità esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e ambientali che partecipino all’Avviso sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di cui all’artavvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di capacità economica nullità del contratto di avvalimento. Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e finanziaria i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente compilando e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restandoseguendo il Modulo B allegato al presente Avviso fornisce inoltre:

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Samples: www.comune.fi.it

AVVALIMENTO. In base all’artE’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgsD. Lgs. 50/201650/2016 s.m.i. e dell’art. 88 D.P.R. 207/2010. Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento normato dal codice degli appalti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, deve essere dimostrato nelle seguenti modalità: - DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui all'art. 84alla parte II, avvalendosi delle capacità di altri soggettisezioni A e B, anche di partecipanti al raggruppamentoalla parte III, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)alla parte IV, in base a quanto espressamente stabilito dall’artrelazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; - dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 11 del Codice, dello stesso decreto. L’avvalimentoconformemente al Modello D, sottoscritto dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artcarente il concorrente; - dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 17 del Codice, conformemente al Modello D allegato, sottoscritto dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; - originale o copia autentica del d.lgscontratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. 50/2016 A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità forniti e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione risorse messe a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:disposizione dall’ausiliaria; - PASSOE dell’ausiliaria;

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Samples: www.acsr.it

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, associato può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) ), del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di idoneità professionale di cui al par. 13. In caso di ricorso all’Avvalimento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimiil concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richiesteallega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. L’operatore economico concorrente può avvalersi 13 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di capacità economica cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e finanziaria delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2- DGUE”, “A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE” e tecnico“A3-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a unoAVVALIMENTO” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, a più o a tutti i lotti oggetto della garaaltresì, fermo restando:il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al par.

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Samples: www.soresa.it

AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoL’operatore economico partecipante alla gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere all’art. 83 c. 1 lett. b) e c) (punti 2 e 3 par. 8.2 del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, presente disciplinare) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimiai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Per indicazioni generali di questo istituto si veda il par. 6. L’operatore economico che concorrente deve:  compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;  compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indica, in particolare, nella Parte II, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di cui intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire avvalersi e i requisiti oggetto di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)avvalimento;  produrre il CONTRATTO, in base a quanto espressamente stabilito dall’artai sensi dell’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs1del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: o oggetto e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 durata o alle esperienze professionali pertinentirisorse e mezzi (personale, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori attrezzature,…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:specifico;

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore economicoil concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoall’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016), necessari per partecipare alla ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali gara. E' ammesso l'avvalimento di cui all’artpiù imprese ausiliarie. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente L’ausiliario non può avvalersi dei requisiti a sua volta di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di una esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, fermo restando:alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. I concorrenti con sede in Stati diversi dall’Italia presentano la documentazione richiesta per la qualificazione ai sensi dell’art.49 del D.lgs.50/2016 con le modalità di cui all’art.62 comma 1 del D.P.R.207/2010.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 50/2016Codice dei Contratti, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di una stessa impresa ausiliaria altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, né per il soddisfacimento dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità di cui all’articolo 11.4 del presente Disciplinare. Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto Quadro. Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a unosua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più o di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a tutti i lotti oggetto della garaprodurre il DGUE per sé, fermo restandocome meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica

AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoL’operatore economico partecipante alla gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere all’art. 83 c. 1 lett. b) e c) (punti 2 e 3 par. 8.2 del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, presente disciplinare) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimiai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Per indicazioni generali di questo istituto si veda il par. 6. L’operatore economico che concorrente deve:  compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;  compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indica, in particolare, nella Parte II, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di cui intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire avvalersi e i requisiti oggetto di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)avvalimento;  produrre il CONTRATTO, in base a quanto espressamente stabilito dall’artai sensi dell’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs1del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria Detto contratto deve riportare in relazione a unomodo compiuto, a più pena di nullità, esplicito ed esauriente: o oggetto e durata o risorse e mezzi (personale, attrezzature,…) messi a tutti i lotti oggetto della garadisposizione per l’esecuzione dell’appalto, fermo restando:in modo determinato o specifico;

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Samples: Centrale Di Committenza

AVVALIMENTO. In base all’artE’ ammesso il ricorso all’istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 163/2006, come modificato dalla L.12 luglio2011 n°106. 89 del d.lgsPer quanto concerne la documentazione da presentarsi si fa espresso riferimento al comma 2 dello stesso articolo. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e cpunto 2) del medesimo d.lgspresente Disciplinare dovrà essere resa anche dalla Ausiliaria. 50/2016L’Impresa ausiliaria, necessari per partecipare alla procedura di garatramite il proprio rappresentante legale, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire dovrà presentare i documenti relativi ai requisiti di ordine generale previsti dall’arte speciale richiesti dal presente disciplinare per l’impresa ausiliata, da presentarsi, pena esclusione, con le identiche modalità previste per ogni impresa concorrente. 80 La mancanza di un solo documento previsto dal predetto comma comporta l’esclusione dalla gara Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del d.lgscontratto. 50/2016 (insussistenza dei motivi Sempre ai sensi del citato art. 49 - comma 8 – non è consentito - a pena di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, esclusione - che dello stesso decretooperatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89Ai sensi dell’art.88, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale D.P.R. 5 Ottobre 2010 n°207, per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 83all’art.49, comma 12, lettere b) e clett.f) del medesimo decreto Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto di seguito: ▪ oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:specifico; ▪ durata; ▪ ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento

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Samples: Disciplinare Di Gara, Mediante Procedura Aperta, Per L’aggiudicazione Del Seguente Appalto “Servizio Di Igiene Urbana Nel Comune Di La Maddalena”

AVVALIMENTO. In base all’art(art. 89 del d.lgsD.Lgs. 50/2016, l'operatore 50/2016 e smi) L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoraggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016alla presente lettera invito, necessari per partecipare alla ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84all’articolo 84 del medesimo Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore L'operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente dovrà compilare il DGUE – PARTE II - SEZIONE C secondo le modalità ivi descritte. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 89 del D. Igs. n. 50/2016 e smi. N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i lavori o i servizi requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per cui tali capacità sono richiestetutta la durata dell’affidamento. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa N.B. Si rammenta che l’impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:dovrà generare il PASSOE ed inviarlo alla Stazione appaltante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo all’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice e in ogni caso con esclusione dei requisiti di qualificazione di cui all'artall’art. 84, 80 del decreto legislativo citato avvalendosi delle della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo 89 del Codice. L’operatore L'operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per conseguire tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica. N.B. Il Contratto di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)avvalimento, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’artai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgsD. Lgs. 50/2016 ai requisiti 50/2016, come modificato dall’art. 56 del D. Lgs. 56/2017, deve contenere, a pena di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83nullità, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità forniti e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione risorse messe a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:disposizione dall'impresa ausiliaria.

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Samples: Dipartimento Partecipazione, Comunicazione E Pari Opportunità

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’art. 89 104 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoassociato ai sensi dell’art. 65 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83all’art. 100, comma co. 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari Codice e/o per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a prescindere dalla natura giuridica pena di nullità, la specificazione dei suoi legami con questi ultimirequisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89Ai sensi dell’articolo 372, comma 14 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, dello stesso decreto. L’avvalimento, per la partecipazione alla presente procedura tra il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, momento del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale deposito della domanda di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) all’articolo 40 del succitato codice e c) il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo decreto e al possesso è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di qualificazione un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di cui all'artammissione al concordato preventivo. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del Contratto. È ammesso l’avvalimento di qualità e ambientali di cui all’artpiù ausiliarie. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente L’ausiliaria non può avvalersi dei requisiti a sua volta di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restandoaltro soggetto. L’ausiliario deve:

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Samples: Disciplinare Di Procedura Aperta

AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:

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Samples: www.provincia.brescia.it

AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, L'operatore economico singolo o in raggruppamento o aggregato in rete, di cui all'articolo all’articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale COMUNE DI LUCCA Protocollo N.0053041/2022 del 08/04/2022 - 4.4.1 Firmatario: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX Documento Principale amministrativo di cui all'articolo 83all’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. , comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016), necessari per partecipare alla ad una procedura di garagara (con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'artall’articolo 84 del D.Lgs. 84n. 50/2016 e s.m., avvalendosi i sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m. delle capacità di altri soggetti, soggetti anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico ultimi Si ricorda: - che intende partecipare all’appalto il concorrente non può utilizzare l’avvalimento ricorrere all’Avvalimento per conseguire i dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai né per soddisfare i requisiti di capacità economico- finanziaria idoneità professionale di quali l'iscrizione alla CCIAA e l'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07, in quanto di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) contenuto soggettivo. - che il concorrente e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità e ambientali gara. - che è ammesso l'Avvalimento di cui all’artpiù imprese ausiliarie. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente - che l'ausiliario non può avvalersi dei requisiti a sua volta di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale altro soggetto. - che non è consentito, a pena di una esclusione, che della stessa impresa ausiliaria in relazione a unosi avvalga più di un concorrente, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

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Samples: www.comune.lucca.it

AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa….………alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti esecutivi per le quali opera l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgsCodice. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’artAi sensi dell’art. 89, comma 19, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) 50 del medesimo decreto e al 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di qualificazione contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cui all'artavvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:1456 c.c./

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Samples: www5.autostrade.it

AVVALIMENTO. In base all’art. Ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore è ammesso che l' operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (di cui all'articolo 83ai punti R6, comma 1R7 ed R8, lettere bdel bando di gara e del precedente paragrafo 2) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore Si applicano tutte le altre norme di cui all’articolo 89 del D.lgs 50/2016. In caso di ricorso all’ avvalimento, l'operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i dovrà allegare alla domanda di pertinenza del questionario amministrativo, quanto segue: • una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale generali di cui all'articolo 8380 del D.lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e/o economici oggetto di avvalimento, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e utilizzare “5_Modello_ requisiti_AUSILIARIA.pdf” - reso disponibile in detta domanda relativo al possesso dei requisiti di qualificazione cui sopra. • originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, contratto che dovrà contenere a pena di cui all'art. 84nullità, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi la specificazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa forniti dall'impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:(il contratto dovrà essere firmato digitalmente dai sottoscrittori del medesimo).

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. In base Il concorrente, o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande possono avvalersi, nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 89 del d.lgs. D.lgs 50/2016, l'operatore al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico e organizzativo richiesti nel bando quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico–finanziaria e/o tecnico-professionale di società terze iscritte presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. N. 209/2005 (in caso di imprese appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano). Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltodel Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso Codice avvalendosi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare Non è consentito l’avvalimento per conseguire la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione)professionali richiesti al punto 8.3 , in base a quanto espressamente stabilito dall’artil concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può avvalersi essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale nullità del contratto di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:avvalimento.

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AVVALIMENTO. In base all’artattuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e lettera c) del medesimo d.lgs. 50/2016), necessari per partecipare alla ad una procedura di gara, nonché il possesso e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 Si fa presente che, ai sensi del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’artcomma 7 del citato art. 89, comma 1in relazione alla presente gara non è consentito, dello stesso decretopena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’avvalimentoIl contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti certificato di capacità economico- finanziaria esecuzione e tecnico-professionale l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso subappaltatore nei limiti dei requisiti di qualificazione di cui all'artprestati. 84, non può essere utilizzato Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’artprestazioni oggetto del contratto. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico Il concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di una stessa impresa ausiliaria in relazione altro soggetto. A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara, fermo restandodevono produrre, anche la seguente ulteriore documentazione:

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AVVALIMENTO. In base all’artAi sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016Codice, l'operatore economicoil concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appaltoall’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016), necessari per partecipare alla ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all' articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle certificazioni prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di qualità gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e ambientali che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. N.B. In attuazione dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per le categorie superspecializzate di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio al D.M. 248 del 10/11/16 che singolarmente superano il 10% del valore dell’appalto (OS21 e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinentiOS12B), gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico il concorrente non può avvalersi dei requisiti di capacità economica carattere economico, finanziario, tecnico e finanziaria e tecnico-professionale organizzativo di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:un altro soggetto.

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