Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.
DISCIPLINARE DI GARA |
Procedura aperta per l'affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne” |
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO E ALLA PROCEDURA DI GARA
1. IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: € 615.816,96, al netto dell’I.V.A., laddove dovuta nella percentuale massima del 22%, oneri della sicurezza pari a zero. Progetto RM 3.1.1.a1 del PON Metro 2014-2020 – (FSE)
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS: ITI 43]
CIG 7848844EF4; CUP J89D17001430007; CIA 00192
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA
Roma Capitale, per la gestione della gara indicata in oggetto, si avvale di una Piattaforma telematica di e- procurement, denominata “TuttoGare” (di seguito per brevità “Piattaforma telematica”).
Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/.
La gara si svolgerà con un sistema telematico: non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti.
Gli organismi che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/, accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.
Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.
Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO».
Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore; passato tale termine è necessario contattare l‘helpdesk al numero telefonico 895.500.0024; per gli operatori esteri: x00 0000000000.
All'atto dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di «CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA» all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organismo; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.
Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.
Per proporre la propria candidatura gli organismi, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro «PARTECIPA» e seguire le indicazioni presenti sul sito.
Dopo aver inviato correttamente l'offerta alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.
L'offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione.
Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare l'offerta già presentata.
Lo strumento telematico delle gare on line garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, e delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla PEC.
L'accesso tramite l'Account da parte degli Utenti registrati alla procedura informatica stessa comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo”.
N.B. Per una corretta individuazione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità intercorrenti tra l'Ente, il Gestore del Sistema e i Soggetti abilitati e per tutto quanto non riportato nel presente disciplinare si rimanda alle “Norme tecniche di utilizzo” disponibili nella Home page della Piattaforma telematica.
La documentazione di gara comprende:
a) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti Codice), con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: la relazione tecnico illustrativa, le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione della non necessarietà dell’indicazione degli oneri della sicurezza; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
b) Bando di gara;
c) Disciplinare di gara;
d) Schema di contratto;
e) Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 allegato sub B) al presente disciplinare di gara;
f) Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”;
g) Protocollo di azione vigilanza collaborativa con Roma Capitale-Anac sottoscritto in data 19 luglio 2017;
h) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxx-x- xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxx0&xxxxxxxxxxxxx_xx e sul sito internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx .
Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca.
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e all‘indirizzo PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell‘art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx/xx/xxxxx-x-xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxx0&xxxxxxxxxxxxx_xx
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell‘art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l‘indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l‘indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all‘art. 76, comma 5, del Codice (modello allegato sub A).
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all‘indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx e all‘indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell‘indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell‘utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dell’indirizzo di posta elettronica, comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all‘art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all‘offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2. ESPERIMENTO DI GARA
Nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati al punto IV.2.7) del bando di gara, il sistema “TuttoGare” procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento sulla Piattaforma telematica e l’integrità
dei file contenuti nelle rispettive buste inviate dai concorrenti. Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il Seggio di gara procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nella misura minima del 10% dei concorrenti, anche attraverso il sistema AVCpass.
L’Ufficio che ha indetto la gara procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La Commissione giudicatrice, accreditata sul sistema della Piattaforma telematica, procederà, in seduta pubblica, all‘apertura della busta concernente l‘offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara.
La stessa Commissione, in una o più sedute riservate, valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, delle quali verrà data lettura con la conseguente proposta di aggiudicazione, sulla base della formula indicata nella Sezione 11 del presente Disciplinare di gara.
Qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice e ss.mm.ii., il R.U.P., con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice secondo le linee guida dell’X.X.XX., procede alla verifica delle giustificazioni che saranno presentate da parte dei concorrenti ai sensi dell’art. 97, commi 5, 6 e 7 del Codice.
Il R.U.P., con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice secondo le linee guida dell’X.X.XX., ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice, può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
L’Ufficio che ha indetto la gara aggiudica la presente procedura in favore dell’offerta risultata congrua previa verifica, da parte del R.U.P., dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso il sistema AVCpass sul concorrente primo in graduatoria.
Restano comunque salve le superiori determinazioni dell’Amministrazione.
L’Amministrazione potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dai concorrenti nelle dichiarazioni sostitutive.
Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice sarà pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xxxx.xx, nella sezione “Amministrazione trasparente” nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, nonché sulla Piattaforma telematica.
Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2 del Codice se le modalità saranno già applicabili.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla Piattaforma telematica collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa privacy.
Le sedute pubbliche, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma telematica, sulle pagine dipartimentali e a mezzo PEC.
SEZIONE 1 | REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO |
I concorrenti, oltre alla domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata del soggetto concorrente, riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, nonché un elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni:
1.1. - requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:
1) l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo;
2) la denominazione del concorrente;
3) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
5) l’attività economica svolta che dovrà essere inerente all’oggetto della gara;
6) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
ovvero
per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” per i quali non sussiste obbligo di Legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., i relativi documenti statutari e costitutivi.
A.bis) In caso di Società Cooperative Sociali: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione
all'Albo regionale della Regione Lazio istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996 n. 24 o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome;
A.ter) In caso di Associazioni di promozione sociale: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro dell'associazionismo ai sensi della legge regionale 22/1999;
A.quater) In caso di soggetti non iscritti al Registro di cui al punto A): Statuto vigente da cui si evinca l'attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto;
B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4 e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis),f-ter), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80, comma 3 dovranno parimenti dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5, lett. l) di detto articolo.
La medesima dichiarazione, di cui al presente punto B), deve essere resa da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva specificando i relativi dati identificativi:
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
a tal fine il legale rappresentante dovrà dichiarare di aver proceduto alla preventiva acquisizione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti sopra elencati, e di aver imposto agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni, prevedendone la periodica rinnovazione.
Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del Codice, il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Ai sensi dell’art. 80, comma 10 del Codice, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
B.bis) (N.B. da presentare in caso di subappalto):
dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma:
B.bis.1) che intende subappaltare parte del contratto a terzi;
B.bis.2) ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, sostituito dall’art. 69, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 56/2017, afferente all’indicazione delle parti del servizio che si intendono eventualmente subappaltare;
B1) dichiarazione di impegno del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’esecutore uscente;
B2) dichiarazione attestante, per le strutture da mettere a disposizione, l’impegno a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente, nonché il rispetto degli ulteriori requisiti di cui alla L.R. Lazio n. 41/2003 e D.G.R.
n. 1305/2004, come modificata da ultimo dalla deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2015 n.
126. Di ciascuna struttura dovrà essere fornita l’indicazione della capacità ricettiva massima; prima dell’eventuale aggiudicazione definitiva il concorrente dovrà fornire in forma riservata alla Stazione Appaltante l’indirizzo della struttura;
B3) dichiarazione ai sensi della D.G.R. n. 614 del 18 ottobre 2016 di essere iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o essere iscritte ai Registri Regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate ovvero ad Albi Regionali appositamente istituiti;
B4) dichiarazione di impegno ad ottenere, prima dell’affidamento, in caso di aggiudicazione definitiva, la necessaria autorizzazione di cui alla L.R. Lazio n. 41/2003 e di cui al Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2;
C) solo in caso di costituendo:
- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice;
- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto;
- G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto;
dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del Codice, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell’indicazione delle parti del servizio che sarà eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;
D) solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. già formalmente costituito:
mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dell’indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato dovrà eseguire, ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del Codice;
E) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), i G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dovranno, altresì, produrre l’atto costitutivo;
F) I concorrenti dovranno, altresì, produrre il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016.
N.B. il “PASSOE” ai sensi della citata deliberazione rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della Stazione Appaltante, consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti - e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, su richiesta della Stazione Appaltante.
N.B. In caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del Codice oppure in caso di subappalto ex art. 105 del Codice, l’operatore economico dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo all’impresa ausiliaria (un PASSOE per ciascuna impresa ausiliaria) e alle imprese subappaltatrici (un PASSOE per ciascun soggetto indicato nella terna o nelle terne per ciascuna tipologia di prestazione);
G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019;
G1) dichiarazione di essere a conoscenza, in relazione al “Protocollo di integrità” allegato al presente
disciplinare sub B), che “Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis
c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”;
H) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019; debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma, che trovasi allegato sub B) al presente disciplinare di gara;
1.2. - requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:
I) dichiarazione afferente il fatturato specifico medio annuo di cui al punto III.1.2.), lettera I) del bando di gara non inferiore a € 131.960,78;
1.3. - requisiti relativi alle capacità professionale e tecnica:
K) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al punto III.1.3.), lettera K) del bando di gara: elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi comprovante una consolidata esperienza nell’impegno contro la violenza alle donne.
* * *
N.B. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020-2021”:
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165 {ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego};
Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali;
ovvero
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.
N.B. Per le finalità di cui all’Allegato XIV, lettera D), sub 11. a) del Codice, i concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, dovranno altresì dichiarare se la propria tipologia di impresa è riconducibile a micro, piccola o media impresa.
* * *
È condizione di partecipazione – a pena di esclusione – l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 70,00, da dimostrare secondo le modalità indicate alla successiva Sezione 7, punto 7.9. del presente disciplinare di gara.
* * *
1.4. - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett.
g) del Codice, costituiti o costituendi, a pena di esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. xxx X), X), X0), X0), X0), X0), X), H) e di cui al punto 1.2. sub I) e al punto 1.3. sub K) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi.
Le dichiarazioni d’impegno di cui al punto 1.1. sub C) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E.
Il mandato di cui al punto 1.1. sub D) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere
presentato, a pena d’esclusione, dal soggetto mandatario.
L’atto costitutivo di cui al punto 1.1. sub E) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentato, a pena d’esclusione, dal soggetto mandatario.
Le dichiarazioni di cui al punto G) e G1) e la documentazione di cui al punto H) del presente disciplinare di gara dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E.
1.5. - Il requisito richiesto al punto 1.2. sub I) del presente disciplinare di gara, si intende cumulabile, ma il soggetto mandatario - ovvero l’impresa consorziata al consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del
D. Lgs. 50/2016 - deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto mandatario - a pena di esclusione - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all’altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti;
1.6. - In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B), B1) devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.
I documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B), B bis), B1), B2), B3) e B4), sub E), F), G), G1), H), al punto 1.2. sub I) ed al punto 1.3. sub K) del presente disciplinare di gara devono essere presentati dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del suddetto decreto.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalI’art. 31 del D. Lgs. 56/2017, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
* * *
1.7. - Inoltre, a pena di esclusione:
- l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate alla Sezione 9 del presente disciplinare di gara;
- i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
SEZIONE 2 | DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) |
Ai sensi dell’art. 85 del Codice, è possibile per i concorrenti autocertificare quanto richiesto nel presente disciplinare con il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma telematica, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell‘operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell‘ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all‘art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall‘ausiliaria, con la quale quest‘ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell‘appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all‘art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall‘ausiliaria con la quale quest‘ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l‘ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell‘appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell‘art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall‘ausiliaria;
5) PASSOE dell‘ausiliaria.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Sezione 1 del presente disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all‘idoneità professionale di cui alla Sezione 1 punto 1.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui alla
Sezione 1 punto 1.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui alla Sezione 1 punto 1.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato in versione informatica (estensione .xml):
- nel caso di raggruppamenti temporanei, ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l‘intera rete partecipa, ovvero dall‘organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d‘azienda, le dichiarazioni di cui all‘art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all‘art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l‘azienda nell‘anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
accetta:
il Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 e a tal proposito dichiara:
di essere a conoscenza, in relazione al Protocollo di integrità, che Roma Capitale si impegna ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui all‘art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell‘imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell‘impresa con funzioni specifiche relative all‘affidamento alla stipula e all‘esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
il Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”;
il Protocollo di azione vigilanza collaborativa con Roma Capitale sottoscritto in data 19 luglio 2017;
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile sul sito di Roma Capitale nella sezione Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
PER GLI OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO NEI PAESI INSERITI NELLE C.D. “BLACK LIST”:
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA:
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice utilizzando preferibilmente il modello allegato sub A);
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000:
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
SEZIONE 3 | CONTRATTO DI RETE (ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33). |
Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione, si precisa che, nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione:
A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
B) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
C) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
ovvero
C1) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
SEZIONE 4 | AVVALIMENTO |
Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo citato avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo
89 del Codice.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica.
N.B. Il Contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 56 del D. Lgs. 56/2017, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
SEZIONE 5 | SOCCORSO ISTRUTTORIO |
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 56/2017, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
SEZIONE 6 | MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA |
6.1. - L’importo della garanzia provvisoria di cui al punto VI.3) del bando di gara potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7 del Codice, secondo le modalità e condizioni previste ai successivi punti 6.5., 6.6. e 6.7. della presente Sezione.
6.2. - A pena di esclusione dalla gara, la garanzia provvisoria dovrà essere prestata esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 231/2007 e xx.xx. e ii.) o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx
Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6.3. - se prestata nella forma di cui alle superiori lettere a) e b)
- dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al bonifico/versamento in contanti/versamento con assegni circolari non trasferibili/deposito da inserire nella «Busta A - Busta amministrativa» secondo le indicazioni di cui alla Sezione 10 del presente Disciplinare di gara.
La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione del concorrente attestante:
che la stessa, ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, ha validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte;
che il concorrente si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l’ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.6. del bando di gara.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.
La/e suddetta/e dichiarazione/i deve/devono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata/e da copia fotostatica del documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia provvisoria, dovrà, altresì, essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 56/2017, dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante:
l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario;
La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
N.B. Il suddetto obbligo di cui al citato art. 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
6.4. - se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere c), d) ed e):
- dovrà essere prodotta in originale;
ai sensi dell’art. 93, comma 8-bis del D. Lgs. 50/2016, come introdotto dall’art. 59, comma 1, lett.
g) del D.Lgs. 56/2017, le garanzie fidejussorie devono essere conformi, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 9 del Codice come modificato dall’art. 67, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 56/2017, agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83;
- dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente , ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice:
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile;
- alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
- all’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì:
ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice avere validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte;
dovrà contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l’ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.6. del bando di gara.
La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 56/2017, dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante:
- l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
N.B. Il suddetto obbligo di cui al citato art. 93, comma 8 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia fidejussoria di cui alle superiori lettere c), d) ed e),
dovrà, altresì, essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
6.5. - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7, primo periodo del Codice, nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
6.6. - Qualora il concorrente si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare, a pena di esclusione:
- 6.6.1. ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa al punto 0.0.0.:
- 6.6.2. ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.
6.7. - Qualora il concorrente sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. 56/2017, dovrà presentare, a pena di esclusione, rispettivamente:
- certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata;
- Ai sensi dell’art. 93, comma 7, ultimo periodo del Codice, come introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. 56/2017, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
6.8. - L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di una delle seguenti situazioni/certificazioni:
a) possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
b) attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) certificazione social accountability 8000;
d) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) certificazione XXXXX 00000;
f) certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f) del suddetto punto 6.8. il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale, ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b), c, d), e) ed f) in copia autenticata.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui al precedente punto 6.8 dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le suddette certificazioni di cui ai punti 6.6.1. o 6.6.2., e/o 6.7. o 6.8. dovranno essere presentate – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
* * *
A riguardo, si precisa che:
- la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 56/2017, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia, per l’aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- la garanzia provvisoria, per i non aggiudicatari, verrà svincolata da Roma Capitale ai sensi dell’art. 93, comma 9 del Codice;
- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all’articolo 103 del Codice.
SEZIONE 7 | MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA |
A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, di cui al presente disciplinare, dovrà essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito indicato:
7.1. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera A) del presente disciplinare di gara:
- la dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella indicata al punto III.1.1) del bando di gara, deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
7.2. - con riferimento alla/e dichiarazione/i di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera B) B bis), B1), B2), B3), B4) del presente disciplinare di gara:
- la/le dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti indicati nel suddetto art. 80, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. c) del
D. Lgs. 56/2017 ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità;
7.3. - con riferimento alle dichiarazioni di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettere C) (ove ricorrente) e G) e G1)
ed al punto 1.2., lettera I), nonché al punto 1.3., lettera K) del presente disciplinare di gara:
- esse devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredate da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
7.4. - con riferimento ai documenti di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera D) (ove ricorrente) e F) (PASSOE)
del presente disciplinare di gara:
- essi devono essere prodotti in originale;
7.5. - con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto 1.1, lettera E) deve essere prodotto in originale o in copia conforme all’originale.
7.6. – con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto 1.1, lettera H) deve essere prodotto in copia sottoscritta in originale dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità.
7.7. - La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l’originale o copia autentica dell’atto che attesta i propri poteri di firma.
7.8. - Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1., lettera B) del presente disciplinare di gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata – a pena di esclusione – la relativa procura.
In ogni caso il procuratore dovrà rendere le dichiarazioni di cui all’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5 lett. l) del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 56/2017;
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, identificabile dal file generato dopo l‘apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione
«.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l‘estensione «.pdf» nel file generato dopo l‘apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
7.9. - L’assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà essere dimostrato:
1) mediante versamento on line collegandosi al "servizio di riscossione” e seguendo le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America Express.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la relativa ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione;
ovvero:
2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, da individuare all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:IT 77 O 01030 03200 0000 04806788) (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la ricevuta in originale dell’avvenuto bonifico.
Le ricevute vanno inserite nella «Busta A - Busta amministrativa».
SEZIONE 8 | SISTEMA AVCpass PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI, DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 e SS.MM.II. |
Ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali esclusivamente attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass.
Pertanto, i concorrenti sorteggiati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di apposita richiesta del
R.U.P. dovranno comprovare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti generali, nonché di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali indicati rispettivamente ai punti III.1.1., III.1.2. e
III.1.3. del bando di gara e dichiarati in sede di gara, esclusivamente tramite la documentazione indicata nel sistema AVCpass attraverso l’apposito PASSOE di cui al punto 1.1. lettera F) del presente Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 47, comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal citato Xxxxxx, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del Codice, come sostituito dall’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 56/2017, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti generali e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 86 del Codice, come modificato
dall’art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 56/2017, accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo medesimo:
a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo 80, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 del predetto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai punti precedenti non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, si precisa quanto segue:
In relazione al punto III.1.2. lettera I) del bando di gara (“dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a € 131.960,78”) la documentazione da produrre a comprova è la seguente:
- fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, comprovanti l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) per un importo medio annuo non inferiore a € 131.960,78; e pertanto per un importo complessivo, nei suddetti esercizi, non inferiore ad € 395.882,34.
In relazione al punto III.1.3. lettera K) del bando di gara (“dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi”) la documentazione da produrre a comprova è la seguente:
- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
SEZIONE 9 | MODALITÀ DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICA |
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida in ragione di garantire continuità ad un servizio infungibile destinato ad utenti in particolare stato di fragilità fisica e psicologica.
OFFERTA ECONOMICA
La «Busta C – Busta dell’Offerta economica» contiene, a pena di esclusione, l‘offerta economica compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”), secondo le indicazioni di cui alla Sezione 10 del presente disciplinare di gara:
L'offerta economica, redatta su carta intestata, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, rispettare quanto segue:
9.1. - dovrà essere prodotta in lingua italiana;
9.2. - dovrà essere firmata, con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui alla Sezione 7, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;
9.3. - dovrà comprendere:
▪ l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara.
Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali;
▪ la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio;
▪ la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;
9.4. - non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;
9.5. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, non ancora formalmente costituito:
- l'offerta economica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;
- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.
In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese;
9.6. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, già formalmente costituito:
- l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.
9.6. bis - Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, sostituito dall’art. 60, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 56/2017, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
OFFERTA TECNICA
9.7. - l’offerta tecnica, redatta esclusivamente e a pena di esclusione in versione informatica, dovrà essere formulata rispettando quanto segue:
9.7.1. dovrà essere prodotta in lingua italiana;
9.7.2. l’offerta tecnica deve essere sottoscritta a pena di esclusione digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
9.7.3. Il contenuto dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
- un file in formato pdf, nominato “indice analitico” contenente l’elencazione della documentazione/elaborati presentati, firmato digitalmente, carattere “arial” 10 di contenuto massimo 15 mb;
- ulteriori file, nominati singolarmente in relazione a ciascun contenuto, contenenti la documentazione/elaborati progettuali richiesta e ciascuno parimenti firmato digitalmente secondo le modalità sopraindicate, in formato PDF, di contenuto massimo pari a 15 mb, numerati progressivamente nelle pagine, perfettamente corrispondenti nella denominazione e nella numerazione progressiva a quella riportata nel suddetto indice;
9.7.4. dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; l’indice dovrà corrispondere all’effettiva articolazione dei capitoli;
9.7.5. non dovrà contenere opuscoli pubblicitari;
9.7.6. le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l’offerta tecnica saranno oggetto di valutazione;
9.8. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, non ancora formalmente costituito:
- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;
In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena
di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese;
9.9. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, già formalmente costituito:
- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
9.11. - A corredo dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 83, comma 6 del Codice, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, parimenti sottoscritta digitalmente, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.
SEZIONE 10 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE |
Le buste telematiche virtuali devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le modalità, previste dalla stessa, entro le ore 16.00 del giorno 03 luglio 2019, all‘indirizzo URL xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Il recapito tempestivo delle buste telematiche rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
OFFERTA IN MODALITA’ TELEMATICA
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l‘utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell‘offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare», il cui accesso è consentito dall‘apposito link presente sul profilo del committente di cui al punto 1 del presente Disciplinare di
gara;
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l‘utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle «Norme tecniche di utilizzo» disponibili nella relativa Home page, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all‘HelpDesk: 000 000 0000;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all‘HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
FORMAZIONE E INVIO DELL’OFFERTA
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all‘indirizzo internet di cui al punto 1 del presente disciplinare di gara;
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all‘interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta alle Sezioni 1 e 9 del presente disciplinare di gara, operando secondo la seguente sequenza:
. scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
. compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l‘operatore ritenesse indispensabile;
. sottoscrivere la stessa documentazione;
. inserire l‘intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l‘eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell‘offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell‘operatore economico
mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) della documentazione amministrativa definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai file di cui alla lettera c);
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all‘interno della quale devono inserire la propria offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:
. sottoscrivere la propria offerta tecnica;
. inserire l’offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f) la busta telematica (virtuale) dell’offerta tecnica definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all‘interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
. compilare a video l‘offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”);
. sottoscrivere l‘offerta;
h) la busta telematica (virtuale) dell’offerta economica definita «Busta C – Busta dell’Offerta Economica» è costituita dall‘adempimento di cui alla lettera g);
i) una volta completate le operazioni, l‘operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
«Busta A - Busta amministrativa»
«Busta B - Busta dell’Offerta tecnica»
«Busta C - Busta dell’Offerta economica»
l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
m) l‘operatore economico deve sempre accertarsi dell‘avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
SEZIONE 11 | CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA |
L’offerta sarà valutata in base ai criteri e ai punteggi indicati nella Sezione II.2.5) del bando di gara come di seguito specificati:
OFFERTA TECNICA | Punti max 75 | |
Criteri e sub criteri | Punteggi sub-criteri | Punteggi criteri |
1. Criterio: percorsi formativi e professionali destinati alle ospiti della Casa Rifugio. Criterio motivazionale: numero offerte di tirocini. a) Accordo/i sottoscritto/i in originale dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma in originale dell’operatore economico (ovvero di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.) e dal soggetto che offre il tirocinio che documenti una collaborazione, precedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte del presente bando, con operatori economici/associazioni/istituzioni/fondazioni per attività formative e/o professionalizzanti con espressa indicazione dei posti per tirocini della durata ciascuno di almeno 6 mesi; L’offerta di tirocini di durata inferiore non sarà presi in considerazione; L’offerta di tirocini di durata maggiore di 6 mesi verrà valutata come pari a 6 mesi. Il punteggio verrà determinato in funzione del numero maggiore di posti disponibili per i tirocini, secondo la seguente formula: C(a)i = T(a)i /Tmax (i)* Wi Dove: - T(a)i = numero di tirocini proposto dal concorrente i-esimo; - Tmax i = numero di tirocini massimo proposto (formulato dal concorrente iesimo); - Wi = punteggio attribuito al requisito punti 25. | Max 25 | |
2. Criterio: Relazioni di rete in riferimento al progetto. Ampiezza della rete. Criterio motivazionale: numero offerte di lettere di partenariato. Sub criteri: 2a) forme di collaborazione integrate/di collegamento tra servizi, operatori e figure professionali, con soggetti pubblici/privati operanti nei settori sociale, sanitario, legale e di pubblica sicurezza, e comunque impegnati sulle tematiche della violenza domestica e delle discriminazioni, di livello cittadino e | Max 12 | Max 20 |
regionale. Ogni lettera di partenariato, che documenti una collaborazione precedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte del presente bando di gara, deve essere sottoscritta in originale dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma in originale dell’operatore economico (ovvero di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.) e dal soggetto che offre la collaborazione. Il punteggio verrà determinato in funzione del numero maggiore di lettere di xxxxxxxxxxxx, secondo la seguente formula: C(a)i = P(a)i /Pmax (i)* Wi Dove: - P(a)i = numero di lettere di partenariato proposto dal concorrente i-esimo; - Pmax i = numero di lettere di partenariato massimo proposto (formulato dal concorrente i-esimo); - Wi = punteggio attribuito al requisito punti 12. 2b) forme di collaborazione integrate/di collegamento tra servizi, operatori e figure professionali, con soggetti pubblici/privati operanti nei settori sociale, sanitario, legale e di pubblica sicurezza e comunque impegnati sulle tematiche della violenza domestica e delle discriminazioni, di livello municipale. Ogni lettera di partenariato, che documenti una collaborazione precedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte del presente bando di gara, deve essere sottoscritta in originale dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma in originale dell’operatore economico (ovvero di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.) e dal soggetto che offre la collaborazione. Il punteggio verrà determinato in funzione del numero maggiore di lettere di partenariato secondo la seguente formula: C(a)i = P(a)i /Pmax (i)* Wi Dove: - P(a)i = numero di lettere di partenariato proposto dal concorrente i-esimo; - Pmax i = numero di lettere di partenariato massimo proposto (formulato dal concorrente i-esimo); - Wi = punteggio attribuito al requisito punti 8. | Max 8 | |
3. Criterio: Proposte migliorative ulteriori rispetto a quanto previsto dal bando di gara, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione. Sub criteri: 3a) Corsi sportivi e ricreativi/formativi per minori (a titolo indicativo: lingua italiana, musicali, lingue internazionali, teatro, etc.) Criterio motivazionale: n. iscrizioni nell’anno per minore; | Max 9 | Max 15 |
Ogni rapporto convenzionale, che documenti la disponibilità di frequentazione dei corsi da parte dei minori ospiti, precedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte del presente bando di gara, deve essere sottoscritta in originale dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma in originale dell’operatore economico (ovvero di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.) e dal soggetto che garantisce la frequentazione. Sub criterio qualitativo: il punteggio relativo al presente sub-criterio, verrà assegnato secondo i seguenti range di attribuzione dei coefficienti: Coefficienti: 1 - 0,66 “Giudizio Ottimo” - allorquando nella proposta migliorativa presentata dal concorrente, si rinvengano in modo esaustivo, integrale, concretamente attuabile, chiaro e dettagliato la totalità delle tipologie dei corsi indicati, che possano implementare in modo permanente (durante l’intera durata dell’appalto) il servizio; coefficienti 0,65 - 0,34 “Giudizio Buono” - allorquando all'interno della proposta migliorativa presentata dal concorrente, si rinvengano in modo buono una parte rilevante delle tipologie dei corsi indicati, che possano implementare in modo permanente (durante l’intera durata dell’appalto) il servizio; coefficienti 0,33 - 0,00 “Giudizio Sufficiente” - allorquando all'interno della proposta migliorativa presentata dal concorrente si rinvengano solo una parte delle tipologie dei corsi indicati, garantite non in modo permanente. In sede di verifica di congruità dell’offerta il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto. 3b) Presenza di mediazione culturale per donne straniere Criterio motivazionale: offerta migliorativa relativa alla disponibilità della mediazione culturale per donne straniere mediante contratti telefonici da assicurare h 24 da specifica figura professionale qualificata (mediatrice culturale): (criterio on/off) | ||
Max 6 | ||
4. Criterio: ulteriori posti disponibili per ospitalità fino a un massimo di 9 utenti rispetto al numero minimo previsto pari a 7. Criterio motivazionale: maggior numero di donne ospiti. Per una sola donna ospite in più: punti 7; per due donne ospiti in più: punti 15. I requisiti di cui alla L.R. n. 41/2003 e di cui alla D.G.R. n. 126/2015 dell’immobile messo a disposizione per il presente lotto dovranno essere coerenti con la proposta migliorativa del presente criterio di valutazione, pena la non eventuale aggiudicazione. In caso di mancata produzione nell’offerta tecnica di alcuna offerta migliorativa rispetto al maggior numero di donne ospiti, per il suddetto criterio verrà attribuito il punteggio pari a zero. | Max 15 | |
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA | MAX 75 | |
OFFERTA ECONOMICA Espresso con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. | MAX 25 |
TOTALE PUNTEGGIO | MAX 100 |
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:
C(a) =n [Wi *V(a)i ]
Dove:
- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- n = sommatoria.
L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata limitatamente al solo sub-criterio 3a) secondo il seguente metodo:
l’assegnazione dei coefficienti sarà determinata attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
I coefficienti, nell’ambito delle valutazione discrezionali, verranno determinati secondo i range di attribuzione come sopra individuati.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Per gli ulteriori elementi e sub-elementi di valutazione delle offerte tecniche, i criteri e sub criteri di assegnazione dei coefficienti (ove ricorrenti) e di attribuzione dei punteggi e sub-punteggi, sono di volta in volta individuati e specificati nelle tabelle sopra riportate.
Successivamente all’attribuzione dei sub-punteggi e punteggi, i sub-punteggi attribuiti per ciascun sub- elemento sono riparametrati, in relazione al punteggio massimo attribuibile al relativo elemento in modo da attribuire all’offerta migliore con riferimento al relativo elemento il punteggio massimo disponibile ed alle altre un punteggio riparametrato sul punteggio massimo medesimo.
Pertanto, si procederà alla riparametrazione dell’offerta migliore in relazione al punteggio massimo disponibile per ciascun elemento individuato.
N.B. Non si procederà alla seconda riparametrazione qualora nessun concorrente raggiunga la totalità del punteggio tecnico disponibile.
L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara.
Il punteggio economico sarà determinato mediante la seguente formula:
C(a)i = R(a)i /Rmax (i)* Wi Dove:
- R(a)i = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- Rmax i = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo);
- Wi = punteggio attribuito al requisito prezzo punti 25.
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida, in ragione di garantire continuità ad un servizio infungibile destinato ad utenti in particolare stato di fragilità fisica e psicologica.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara, in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia in conformità a quanto indicato dall'art. 97, comma 3 del Codice.
L’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Resta fermo il disposto di cui all’art. 97 del Codice in merito alla facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
SEZIONE 12 | VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA |
Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della gara e, in caso di subappalto dal suo subappaltatore ai sensi degli artt. 105, comma 4, lett. d) e 105, comma 7 del Codice, sarà verificato dall'Ufficio di cui al punto I.1) del bando di gara attraverso il sistema AVCpass. La mancata comprova dei requisiti dichiarati determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice per l'appaltatore e i subappaltatori, da effettuarsi prima della stipula del contratto stesso, avverrà attraverso il Sistema AVCpass indicativamente entro un mese dalla proposta di aggiudicazione.
Inoltre, la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del Codice avverrà attraverso i mezzi di prova come indicati nelle Linee guida X.X.XX. n. 6, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e ss.mm.ii.
N.B. L’Ufficio proponente di cui al punto I.1. del bando di gara, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, la verifica in ordine all’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e l’eventuale esclusione, da effettuarsi a cura dell’ufficio proponente, verrà disposta in sede di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
SEZIONE 13 | ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO |
Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:
- presentare la garanzia definitiva;
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500 iva esclusa.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
SEZIONE 14 | INFORMAZIONI COMPLEMENTARI |
La determinazione dirigenziale di indizione gara dell’ufficio di cui al punto I.1 del bando di gara è la n. 59 del 17 MAGGIO 2019.
È ammesso il subappalto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma 2 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.L. 95/2012, come convertito nella L. 135/2012, l’Ufficio proponente di cui al punto I.1. del bando di gara, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori.
L’amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
SEZIONE 15 | TRATTAMENTO DATI |
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
SEZIONE 16 | ACCESSO AGLI ATTI |
Il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere esercitato nei modi e nelle forme indicati nell’art. 53 del Codice. Per gli atti ed i documenti diversi da quelli già pubblicati e/o resi disponibili sulla Piattaforma telematica, si esercita, previa autorizzazione specifica concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, con l'interrogazione delle registrazioni di Sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia della documentazione è eseguito dalla Stazione Appaltante con l'invio del documento richiesto alla casella di Posta Elettronica Certificata comunicata al Sistema dal soggetto abilitato, ovvero da questo indicata al momento della presentazione della richiesta di accesso. In ogni caso sono legittimati ad accedere agli atti della procedura i soli soggetti abilitati.
Le interrogazioni delle registrazioni di Sistema di cui al punto precedente possono essere effettuate soltanto all'esito della aggiudicazione definitiva.
Per l’accesso relativo alla restante documentazione:
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, Servizio Pari Opportunità – Ufficio Gestione Servizi antiviolenza di genere e Contact Center LGBT, Circonvallazione Ostiense, 191 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, telefono 00.0000.0000/73271/4645, posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx.
* * *
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, allo schema di contratto, al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e a tutta la progettazione a base di gara di cui all’art. 23, comma 15 del Codice, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.
Il Direttore
Allegato sub A)
fac-simile | |||||
Con riferimento alla gara avente ad oggetto: | |||||
Il sottoscritto | |||||
in qualità di legale rappresentante del concorrente | |||||
Dichiara ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. quanto segue: | |||||
Concorrente | |||||
Denominazione | |||||
Codice Fiscale | |||||
Partita Iva | |||||
PEC (Posta elettronica certificata) | |||||
Sede Legale | |||||
Indirizzo | |||||
Cap | Città | ||||
Provincia | Nazione | ||||
Telefono | |||||
Fax | |||||
Posta elettronica | |||||
Xxxxxxxxx eletto laddove diverso dalla sede legale | |||||
Indirizzo | |||||
Cap | Città | ||||
Provincia | Nazione | ||||
Cap | |||||
Provincia | |||||
Telefono | |||||
Fax | |||||
Posta elettronica | |||||
Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | |||||
PEC (posta elettronica certificata) | |||||
Posta elettronica solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri (barrare la casella posta elettronica comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) |
N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ovvero (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) all’indirizzo di posta elettronica.
La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o della posta elettronica (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”.
Timbro e Firma
Allegato sub B)
PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
(approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019-2020-2021)
PATTO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, l’art.1 comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
È, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti”. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici1.
Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma
1 X.X.XX. Parere n.11 del 29/07/2014
La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all’art. 1, comma 17, citato: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”).
Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali “sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l’offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango
sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”; d’altra parte, con l’accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità “l’impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n.
2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)”.
Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di tutti gli organismi partecipati. Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende:
rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
disporre che il Patto stesso, in materia di contratti pubblici dell’Ente, si applichi alle procedure di
affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma
Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Patto;
disporre che l’accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli
Albi Fornitori dell’Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e si deve altresì considerare allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare il proprio agire non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d’impresa l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell’impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente – ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l’art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l’esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi;
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d’interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di
affidamento, anche esperita con procedura negoziata2.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
2 L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un
dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
Pertanto, l’X.X.XX. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l’offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.