Autorizzazione allo scarico Clausole campione

Autorizzazione allo scarico. 1. L’autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e, quindi, il nuovo titolare dovrà chiedere una nuova autorizzazione.
Autorizzazione allo scarico. Per le utenze produttive il gestore, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere, ed eseguiti gli accertamenti previsti, rilascia autorizzazione allo scarico. L’attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell’autorizzazione. Valutata la documentazione presentata per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, qualora si rendesse necessario, il gestore può rilasciare una autorizzazione provvisoria prorogabile. L’autorizzazione provvisoria deve contenere l’indicazione della sua durata (massimo 12 mesi). Il periodo di tempo concesso deve essere valutato in modo da consentire l’attivazione dello scarico, il funzionamento dell’impianto per la durata tecnicamente necessaria ai fini di valutare la sua idoneità, il controllo dei limiti di accettabilità, l’inoltro della domanda per l’autorizzazione definitiva (almeno tre mesi prima della scadenza della provvisoria) e i tempi di rilascio di questo, procedendo ai sensi delle presenti norme.
Autorizzazione allo scarico. 1. Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico avverrà secondo le modalità previste all’art.24.
Autorizzazione allo scarico. 1. L’autorizzazione allo scarico di cui all’art.124 del d.lgs. n°152/06 è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico ovvero in capo al titolare del Consorzio tra più stabilimenti, a seguito di specifica istanza presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 51 del presente Regolamento, l’Autorità preposta provvede all’adozione del provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.
Autorizzazione allo scarico. Art.19 – Convenzione di utenza Art.20 - Limiti di accettabilità Art.21 –Impianti di pretrattamento Art.22 – Separazione degli scarichi
Autorizzazione allo scarico. 1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o gli scarichi assimilabili, che non recapitano in pubblica fognatura (compresi i reflui degli impianti di filtraggio e controlavaggio delle piscine), devono essere autorizzati , con atto formale rilasciato dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art. 124 del decreto n°152/06 e art. 4 L.R. n. 20/06, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso il S.U.A.P e/o l’Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune.
Autorizzazione allo scarico. Art. 40 Norma di rinvio pag.24
Autorizzazione allo scarico. 1) Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’art. 1, comma III, corredata da tutti i documenti richiesti, la Società provvede al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, subordinata alle prescrizioni che il richiedente è tenuto ad osservare.
Autorizzazione allo scarico. 14.1 Per le acque reflue domestiche l’autorizzazione allo scarico non è dovuta; lo scarico è quindi possibile, nel rispetto delle prescrizioni e delle norme del presente Regolamento, una volta ottenuto il permesso di allacciamento, da richiedere utilizzando la modulistica prevista dall’Ente Gestore. Ad ogni modifica dell’impianto deve essere ripresentata la richiesta di allacciamento.
Autorizzazione allo scarico. 1. L’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.