Impianti di pretrattamento Clausole campione

Impianti di pretrattamento. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l’installazione di opportuni impianti di pretrattamento, richiesti dal gestore ai titolari dello scarico in fognatura. Di questo resta responsabile l’utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo di prodotto, nel rispetto della normativa vigente. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico. In caso di modifica l’utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al gestore. Il gestore provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell’eventuale condotta di cortocircuitazione dell’impianto di pretrattamento. Nell’eventualità di disservizi dell’impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l’utente deve darne immediata comunicazione scritta al gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell’impianto. Il gestore ha facoltà di accedere all’area dell’impianto e all’impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
Impianti di pretrattamento. 1. Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti di pretrattamento/depurazione e deve garantire la massima efficienza del manufatto, effettuando le necessarie operazioni di autocontrollo e manutenzione delle parti dello stesso, a sue spese.
Impianti di pretrattamento. 1. Le utenze industriali i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti previsti, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l’equalizzazione delle portate degli scarichi.
Impianti di pretrattamento. 1. Gli impianti di pretrattamento sono necessari per permettere gli allacci alle reti fognarie non ancora provviste di depuratore finale o nel caso in cui l’impianto di depurazione non sia idoneo al trattamento di quel particolare refluo oppure comunque nel caso in cui il sistema di fognatura/collettamento risulti inadeguato.
Impianti di pretrattamento. 1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti dal Comune o dal Concessionario agli scarichi di acque reflue domestiche o industriali devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
Impianti di pretrattamento. In presenza di reflui industriali non compatibili con i valori limite adottati dall’Ufficio d’Ambito (art. 107 del D.Lgs. 152/06) ammessi per lo scarico in fognatura dovranno essere previsti idonei pretrattamenti, fatte salve eventuali deroghe autorizzate specificatamente e compatibilmente coi limiti di accettabilità degli impianti di depurazione centralizzati. L’utilizzo degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. A richiesta del soggetto interessato, nel caso di pretrattamenti di tipo biologico, il Gestore esprime un parere tecnico sulle modalità di avvio del pretrattamento stesso. Le modalità, i limiti e la durata della suddetta fase di avvio sono inseriti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore e al soggetto che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione. L’autorità competente, sentito il Gestore, può definire tempi e modalità di scarico, anche in deroga all’obbligo previsto dal secondo e terzo periodo del presente articolo, per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti. Nel caso di presenza di sostanze pericolose come definite al precedente articolo, l'attività dei relativi cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento deve essere sospesa in caso di superamento delle concentrazioni dei limiti allo scarico. In relazione a specifici disservizi degli impianti di pretrattamento che potrebbero pregiudicare la funzionalità delle fognature e/o dell’impianto centralizzato di depurazione, il Gestore può prescrivere all’utente l’adozione di tutte le necessarie cautele (tra cui anche il fermo dei cicli tecnologici) finalizzate al ripristino della corretta funzionalità dei pretrattamenti.
Impianti di pretrattamento. 1) Il Gestore può prescrivere agli utenti, in conformità alla disciplina regionale ed ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 152/2006, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue. Gli impianti di pretrattamento adottati, o eventualmente imposti agli utenti, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore.
Impianti di pretrattamento. 1. Il Sindaco o l’Ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l’installazione di eventuali sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.
Impianti di pretrattamento. Gli impianti di pretrattamento devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi. Per scarichi di acque reflue industriali e/o meteoriche soggette a R.R. 4/2006, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali o per esigenze manutentive dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono al Servizio Clienti del gestore del Servizio Idrico Integrato a cui dovrà seguire per iscritto la comunicazione sia al medesimo Servizio Clienti che all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale. Gli scarichi dovranno essere immediatamente sospesi.
Impianti di pretrattamento. Gli impianti di pretrattamento devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi. Per scarichi di acque reflue industriali e/o meteoriche soggette a R.R. n.4/2006, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali o per esigenze manutentive dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono al Servizio Clienti del gestore del Servizio Idrico Integrato a cui dovrà seguire per iscritto la comunicazione sia al medesimo Servizio Clienti che all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale. Gli scarichi dovranno essere immediatamente sospesi.