Assicurazione parziale (regola proporzionale) Clausole campione

Assicurazione parziale (regola proporzionale). Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4 "Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata"; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
Assicurazione parziale (regola proporzionale). 5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
Assicurazione parziale (regola proporzionale). Quando l’assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, se al momento del Sinistro la Superficie dell’abi- tazione dichiarata in Polizza non corrisponde a quella effettiva, si applicherà il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. È comunque ammessa una tolleranza fino al 10%. Perciò, solo qualora la Superficie dell’abitazione dichiarata in Polizza, aumentata del 10%, risultasse inferiore a quella effettiva, la Società risponderà del danno in proporzio- ne del rapporto fra il valore dichiarato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.
Assicurazione parziale (regola proporzionale). Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell’art. 7.5 della presente Sezione, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro. Nel caso in cui sia operante il disposto dell’art. 2.7 “Indicizzazione” della Parte Comune – pertanto in polizza non è riportato tra i “codici di clausole speciali” il codice A343 – per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 2.500,00, non si farà luogo all’applicazione del disposto del precedente comma e quindi l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” . Nell’effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto. Per “Valori”, “Archivi” e “Supporti informatici” l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 37 di
Assicurazione parziale (regola proporzionale). 5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro. Mesi successivi alla decorrenza della polizza Percentuale di degrado 0-12 20%
Assicurazione parziale (regola proporzionale). (valido per la sezione 1)
Assicurazione parziale (regola proporzionale). Se dalle stime fatte con le modalità dell’art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – della presente Sezione risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Assicurazione parziale (regola proporzionale). Relativamente alle sole partite “Fabbricato” ed “Effetti domestici”, se dalle stime fatte con le norme dell’Art. 5.5 “Valore delle cose assicurate” risulta che il valore di una partita eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Assicurazione parziale (regola proporzionale). Se dalle stime fatte in base ai criteri esposti al precedente art. 6 il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime.
Assicurazione parziale (regola proporzionale). Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.