Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corso.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i I lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di problemi materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole o unitarie delle rappresentanze Organizzazioni sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma sarà comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario direzione con preavviso di lavoro 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del secondo giorno antecedente la data e dell’ora di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornosvolgimento della riunione. Le riunioni potranno essere di cui sopra saranno tenute fuori dell'orario dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, nonché come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l'orario l’orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici 10 ore annue nell’anno, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. Detto diritto verrà goduto 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite massimo di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendentidisponibili, i lavoratori hanno diritto a due potranno inoltre essere anticipate ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestripertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle In quest’ultimo caso le riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito quando non impediscano o riducano la rappresentanza sindacale aziendalenormale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni degli impianti e degli impianti; tali della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno concordate aziendalmente con l'intervento definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali locali aderenti di categoria o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in corsoatto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, Tutti i lavoratori in forza all'unità medesima dipendenti della Città Metropolitana di Milano hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoropartecipare, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ad assemblee sindacali per 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale pro capite, senza decurtazione della retribuzione. Detto diritto verrà goduto Le assemblee sindacali possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico O.d.G. su materie di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore interesse sindacale e di lavoro, dalla R.S.U. tramite il Coordinatore e dalle associazioni sindacali rappresentative nel comparto. Le assemblee si svolgeranno, di norma e ove possibile, in locali concordati con la Città Metropolitana di Milano e nelle strutture ove opera il personale interessato. In caso di assemblee generali del personale dell’Ente, i locali dovranno essere concordati e l'utilizzo degli stessi sarà riconosciuto a titolo gratuito. Nel caso di utilizzo di locali non di proprietà dell'Ente gli oneri non saranno a carico della Città Metropolitana di Milano. Sarà consentito al personale di usufruire del tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo dell'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro, con i consueti metodi di rilevazione in uso nell’Ente. La richiesta di assemblea va inoltrata all’Area Risorse Umane e al Direttore del Settore interessato con preavviso scritto di almeno 3 gg. lavorativi, salvo casi eccezionali, indicando la sede dell'assemblea, le categorie del personale interessato, la durata dell'assemblea stessa e l'eventuale partecipazione di dirigenti esterni del sindacato che ha costituito sindacali esterni. La rilevazione delle presenze alle assemblee, delle ore di partecipazione di ciascun dipendente e la rappresentanza sindacale aziendaleconseguente segnalazione agli uffici competenti dell’Area Risorse Umane sono di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi interessati. Lo Le rappresentanze sindacali convocano le assemblee sindacali, nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata su turni e negli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico, all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro. In ogni caso, durante lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle personeassemblee deve essere garantita, nei servizi interessati, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento continuità delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corsoprestazioni indispensabili.
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Sources: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendentidi- pendenti, i lavoratori in forza all'unità all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni organiz- zazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulantistipu- lanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono pos- sono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda Dire- zione dell’azienda entro la fine dell'orario dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione l’indicazione specifica dell'ordine dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici do- dici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribu- zione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendentidi- pendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali an- nuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza rap- presentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza del- l’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia salvaguar- dia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti stipu- lanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corso.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione tratta- zione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere esse- re convocate dalle organizzazioni sindacali locali, stipulanti il presente CCNL. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda dell’a- zienda entro la fine dell'orario dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione l’indicazione specifica dell'ordine dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario du- rante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora un’ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Gen- naio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità nell’u- nità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà avere luogo luo- go comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità moda- lità saranno concordate aziendalmente con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corso.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee. Nelle unità Le aziende consentiranno alle Organizzazioni Sindacali firmatarie di effettuare riunioni all’interno dello stabilimento, ove questo disponga di locali che non siano destinati alla produzione o al magazzino. Qualora non esistessero locali idonei saranno presi opportuni accordi per effettuare le riunioni o nel recinto della fabbrica od in locali reperiti dalla Direzione aziendale, nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendentiadiacenze della fabbrica stes- sa. Durante le riunioni, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto locali sono affidati al senso di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale responsabilità dei Sindacati e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornodei Lavoratori. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario assemblee, che normalmente dovranno svolgersi o all’inizio o alla fine del turno di lavoro, nonché durante l'orario dovranno essere convocate ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto o dal loro Rappresentante Sindacale Aziendale, con un preavviso di almeno 48 ore, mediante comunicazione scrit- ta. Le assemblee suddette saranno retribuite fino a 10 ore all’anno. Viene altresì concesso lo svolgimento di assemblee fermo restando quanto previsto dai commi 1-2-3-4 del presente articolo, fuori orario di lavoro e non retribuite. Per le sole aziende in stato di ristrutturazione con riflessi negativi sull’occupazione e modifiche dell’or- ganizzazione del lavoro, entro il limite massimo di dodici le assemblee saranno retribuite fino a numero 12 ore annue per all’anno fermo restando che nel quadriennio non si debbano superare le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due numero 40 ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestriretribuite. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei A chiarimento ed interpretazione di quanto riferibile al pagamento delle ore di assemblea per i lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario aziende il cui orario di lavoro dovrà avere luogo comunque è articolato su turni non coincidenti con modalità l’orario di assemblea richie- sta, le Organizzazioni Sindacali e l’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese dichiarano che tengano conto dell'esigenza sono considerate ore di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti assemblea retribuite solo quelle corrispondenti all’effettivo svolgimento o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corsotenuta della riunione stessa.
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Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i La RSU e le ▇▇.▇▇. a norma dell’art. 2 del CCNQ del 7/8/98 indicono le assemblee dei lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto modo congiunto o disgiunto. Nel caso di riunirsi indizione di assemblee da parte di singoli componenti della RSU la convocazione deve essere comunicata al Coordinatore. Le assemblee possono essere convocate a livello di ente, di area professionale, di dipartimento, municipio o ufficio extradipartimentale, istituzione, agenzia o a livello di unità organizzativa, ovvero per area professionale in ciascuno di tali livelli. Il limite di fruizione individuale del singolo dipendente è di 12 ore annuali, considerate a tutti gli effetti orario di servizio, con la trattazione conservazione della normale retribuzione intesa come comprendente tutte le voci, sia fondamentali sia accessorie, che la compongono . L’assemblea ha una durata minima di problemi un’ora e massima di due ore, salvo in caso di materie di interesse sindacale generale per le quali la durata può essere estesa fino ad un massimo di 3 ore. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni e del per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico l’assemblea è svolta ad inizio o fine turno di lavoro. Dette riunioni avranno Il personale è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario alla partecipazione dei lavori dell’assemblea. L’Amministrazione, così come previsto dal CCNQ 7/8/98, provvede a verificare il raggiungimento del limite di fruizione individuale del singolo dipendente. In caso di assemblee che interessino il personale educativo scolastico ovvero il personale operante in sedi distaccate ove si eroghino servizi al pubblico (limitatamente al caso di assemblee tenute in sedi diverse) detti servizi saranno riattivati entro 20 minuti dal termine dell’assemblea stessa. La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere inoltrata all’amministrazione, nella persona del dirigente responsabile del livello organizzativo interessato dall’assemblea, con almeno 72 ore lavorative di anticipo e deve contenere la data, il luogo su convocazioni singole e l’orario dell’assemblea stessa. L’Amministrazione individua un luogo idoneo per lo svolgimento dell’assemblea medesima, e cura l’informazione immediata agli utenti sugli eventuali disservizi che ne possono derivare. Per condizioni eccezionali, motivate per le esigenze degli organi istituzionali, o unitarie per particolari esigenze dei servizi resi ai cittadini, il Dirigente del livello organizzativo interessato dalla richiesta di assemblea comunica, in forma scritta e motivata alle rappresentanze sindacali promotrici, la necessità di spostamento della data, dell’orario o del luogo dell’assemblea. La comunicazione deve essere trasmessa almeno 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici, e deve contenere una disponibilità alternativa per il luogo, la data e l’orario dell’assemblea, che comunque non può essere oltre le 72 dal primo orario di convocazione, ferma l’autonomia delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro nel fissare la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corsonuova convocazione.
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Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i I lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole o unitarie delle rappresentanze Organizzazioni sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali localicongiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell’unità produttiva. La convocazione dovrà essere di norma sarà comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario dell’azienda con preavviso di lavoro 2 giorni, riducibili ad un giorno in caso di comprovata urgenza, con indicazione specifica dell’ordine del secondo giorno antecedente la data e dell’ora di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornosvolgimento della riunione. Le riunioni potranno essere saranno tenute fuori dell'orario dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’Assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, nonché come pure qualora avvenga ad opera della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario l’orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici 10 ore annue nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestrilavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle In quest’ultimo caso le riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore si potranno svolgere durante l’orario di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito quando non impediscano o riducano la rappresentanza sindacale aziendalenormale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni e degli impianti. Le modalità di cui ai due precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali locali aderenti o facenti capo da essi delegati, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. Il diritto all’assemblea viene esteso alle Associazioni nazionali stipulanti al fine unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corsootto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
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Assemblee. Nelle 1. Fermo restante quanto previsto dall’Accordo interconfederale 20/12/1993, nelle singole unità nelle quali siano occupati normalmente produttive che occupino più di 15 dipendenti, i lavoratori potranno essere promosse dalla RSU assemblee del personale in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi presso l’unità medesima, con ordine dei giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
3. Le assemblee durante l’orario di lavoro saranno svolte in modo tale da garantire l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione, con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e la RSU. Nelle lavorazioni a turni o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando S'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera.
4. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni delle Organizzazioni del secondo giorno antecedente la lavoratori firmatarie del presente contratto, previamente indicati al datore di lavoro.
5. La RSU che intenda convocare l’assemblea deve far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione dei giorno, dell’ora di effettuazione inizio e con l'indicazione specifica dell'ordine della durata presunta, nonché l’ordine del giorno.
6. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data dell’assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.
7. La RSU provvederà a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali.
8. Lo svolgimento delle assemblee, durante l’orario di lavoro, nonché durante l'orario è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
9. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, entro il limite potranno aver luogo durante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non Interessati.
10. II diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di dodici 8 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuite.
11. Detto diritto verrà goduto Nel caso di norma per un ora cui al mese cumulabile comunque precedente comma e nelle unità produttive con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di nelle quali non sia stata costituita la RSU, le assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità essere promosse unitariamente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
12. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda. - Dichiarazione a verbale - Restano salve le eventuali normative aziendali In atto in forza nell'unità o gruppi materia di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corsocomplessivo miglior favore.
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Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, Tutti i lavoratori in forza all'unità medesima dipendenti della Città Metropolitana di Milano hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoropartecipare, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ad assemblee sindacali per 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale pro capite, senza decurtazione della retribuzione. Detto diritto verrà goduto Le assemblee sindacali possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico O.d.G. su materie di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore interesse sindacale e di lavoro, dalla RSU tramite il Coordinatore e dalle associazioni sindacali rappresentative nel comparto. Le assemblee si svolgeranno, di norma e ove possibile, in locali concordati con la Città Metropolitana di Milano e nelle strutture ove opera il personale interessato. In caso di assemblee generali del personale dell’Ente, i locali dovranno essere concordati e l'utilizzo degli stessi sarà riconosciuto a titolo gratuito. Nel caso di utilizzo di locali non di proprietà dell'Ente gli oneri non saranno a carico della Città Metropolitana di Milano. Sarà consentito al personale di usufruire del tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo dell'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro, con i consueti metodi di rilevazione in uso nell’Ente. Le assemblee sindacali si potranno svolgere anche in modalità videoconferenza. Qualora richiesto, l’Amministrazione metterà a disposizione specifiche piattaforme. La richiesta di assemblea va inoltrata al Settore Risorse umane e organizzazione e al Direttore del Settore interessato con preavviso scritto di almeno 3 gg. lavorativi, salvo casi eccezionali, indicando la sede dell'assemblea, le categorie del personale interessato, la durata dell'assemblea stessa e l'eventuale partecipazione di dirigenti esterni sindacali esterni. La rilevazione delle presenze alle assemblee, delle ore di partecipazione di ciascun dipendente e la conseguente segnalazione agli uffici competenti del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendaleSettore Risorse umane e organizzazione sono di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi interessati. Lo Le rappresentanze sindacali convocano le assemblee sindacali, nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata su turni e negli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico, all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro. In ogni caso, durante lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle personeassemblee deve essere garantita, nei servizi interessati, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento continuità delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corsoprestazioni indispensabili.
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Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendentidipen- denti, i lavoratori in forza all'unità all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti ade- renti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali, stipulanti il pre- sente CCNL. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda dell’azienda entro la fine dell'orario dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente ante- cedente la data di effettuazione e con l'indicazione l’indicazione specifica dell'ordine dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora un’ora al mese cumulabile comunque con un limite limi- te massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendentidipen- denti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite retribui- te (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavorolavo- ro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà avere ave- re luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento l’inter- vento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle del- le attività produttive in corso.
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Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i I lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di problemi materiale di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole convocazione unitaria o unitarie singola delle rappresentanze Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto oppure su convocazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle materie di cui al primo comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali congiuntamente stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma sarà comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario con preavviso di lavoro due giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del secondo giorno antecedente la data e dell’ora di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornosvolgimento della riunione. Le riunioni potranno essere di cui sopra saranno tenute fuori dell'orario dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, nonché ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario l’orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici 10 ore annue nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto. Detto diritto verrà goduto Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di norma per un ora al mese cumulabile comunque lavoro. Le ore non effettuate nel corso dell’anno solare potranno essere utilizzate nell’anno successivo con un limite massimo di due ore. Inoltre, qualora nell’anno solare siano state esaurite le ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno disponibili, potranno essere anticipate quelle dell’anno successivo con un limite massimo di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestriore. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle In questo ultimo caso le riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito quando non impediscano o riducano la rappresentanza sindacale aziendalenormale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali . Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno concordate aziendalmente con l'intervento definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dell’azienda nell’unità produttiva, in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i Segretari Nazionali e Provinciali delle Organizzazioni sindacali locali aderenti di categoria o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corsodirigenti sindacali, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20.05.70, n. 300.
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Assemblee. Nelle unità nelle E’ costante politica della Società cogliere l’occasione delle Assemblee per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società e sulle sue prospettive, nel rispetto della disciplina sulle informazioni “price sensitive”. Tutti gli Amministratori e Sindaci cercano di essere presenti alle Assemblee per quanto possibile, in particolare quegli Amministratori che, per gli incarichi ricoperti, possono apportare un utile contributo alla discussione assembleare. L'Assemblea degli Azionisti può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l’indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano “La Repubblica” non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali siano occupati normalmente più l’Assemblea delibera, a norma di 15 dipendentilegge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano “La Repubblica”, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti per i lavoratori quali, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla Società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per l'intervento in forza all'unità medesima hanno Assemblea; le azioni indicate nella comunicazione rimangono indisponibili sino al termine dell'assemblea. Ogni socio che abbia diritto di riunirsi intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la trattazione regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita e delibera a norma di problemi legge. Inoltre l’Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data 19 aprile 2001, in conformità a quanto previsto dal Codice di interesse sindacale Autodisciplina, ha approvato il Regolamento Assembleare, riportato sul sito Internet della Società nella sezione “Azionisti e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corsoInvestitori”.
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Sources: Verbale Di Assemblea
Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora un’ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corso.
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