Area investimenti Clausole campione

Area investimenti. Al 31 dicembre 2007 il patrimonio immobiliare di proprietà del Gruppo Aedes si è attestato ad un valore di mercato, sulla base della perizia effettuata dal valutatore indipendente REAG – American Appraisal e inclusa la quota di competenza di Aedes degli immobili posseduti dalle partecipate non di controllo e dai fondi immobiliari, pari ad Euro 2.214 milioni (Euro 1.755 milioni al 31 dicembre 2006), in aumento di circa il 26,1% da inizio anno. Di seguito riportiamo il prospetto di riconciliazione: (in milioni di Euro) Pro-quota di proprietà Valutazione REAG su mandato Aedes S.p.A. 1.904,5 Valutazione Fondi Immobiliari su mandato Aedes BPM Real Estate S.g.r. 181,9 Altro 127,9 La seguente tabella riporta i valori contabili e i valori di mercato del patrimonio immobiliare iscritto tra le attività non correnti, tra quelle correnti e posseduto tramite JV, società collegate e fondi di investimento. (in milioni di Euro) Valori di bilancio Valori di Mercato Immobili iscritti tra le attività non correnti 250,7 311,2 Immobili iscritti tra le attività correnti 432,4 515,2 Immobili detenuti tramite JV, coll.te e fondi 1.167,1 1.387,9 Si segnala che il valore degli “Immobili detenuti tramite JV, coll.te e fondi” sopra riportato è calcolato sul valore pro quota degli immobili posseduti dalle società partecipate da Aedes S.p.A., mentre nello stato patrimoniale (di cui al successivo punto B.1.9.1.) è riportato il valore delle partecipazioni valorizzate al costo o al patrimonio netto. Gli immobili direttamente posseduti, a valore di mercato, sono passati da Euro 650 milioni al 31 dicembre 2006 ad Euro 826 milioni al 31 dicembre 2007. Si segnala che l’attività di impairment test relativa al 31.12.2007 non ha evidenziato perdite di valore dei beni. L’incremento complessivo del patrimonio immobiliare è da imputarsi all’attività di co- investment company proseguita nel corso del 2007 mediante una crescita degli investimenti in fondi immobiliari come socio di minoranza e tramite partecipazioni in nuove JV e, in generale, mediante nuove acquisizioni finalizzate alla costituzione di nuove partnership e al lancio di fondi immobiliari di natura speculativa. Gruppo JV Fondi Totale Portafoglio% Mixed - 84,7 - 84,7 3,8% Office 151,2 7,5 75,4 234,1 10,6% Retail 129,0 123,0 130,3 382,3 17,3% Special properties 73,1 34,0 50,0 157,1 7,1% Core 353,3 249,2 255,7 858,2 38,8% Development 366,6 404,6 8,6 779,8 35,2% Trading 106,4 469,9 - 576,3 26,0% Di seguito si riporta l’elenco delle società ...
Area investimenti. Linea di prodotti dedicata a chi vuole investire i propri capitali, usufruendo di specifiche opportunità messe a disposizione dei clienti quali: ▪ rendimenti certi e predeterminati (tasso fisso), ▪ Gestione Speciale Vita STRATEGIA VALORE (tasso variabile), con garanzia di rendimento e consolidamento annuo dei rendimenti ottenuti. Attualmente sono disponibili i prodotti: Prodotto estremamente flessibile che consente di realizzare un investimento attraverso un premio unico con la possibilità sia di effettuare versamenti aggiuntivi sia di riscattare totalmente o parzialmente già dopo un mese dalla stipula del contratto. Il prodotto è rivolto a chi vuole accantonare un capitale importante, crescente nel tempo, beneficiando di un rendimento minimo garantito, consolidando i risultati maturati e beneficiando di un ulteriore bonus quinquennale. In caso di premorienza dell’assicurato sarà immediatamente liquidato al beneficiario il capitale maturato fino alla data di premorienza. La tariffa C158 consente di realizzare un investimento senza il vincolo di una durata prestabilita. Il trattenuto annuo è pari a 1 punto percentuale, (circa il 10% in meno rispetto a quello normalmente previsto per questo prodotto), a cui si aggiunge una commissione di outperformance che si applica solo qualora il rendimento della gestione speciale Strategia Valore superi il proprio benchmark. Viene garantito un rendimento minimo annuo del 2,25% per tutta la durata del contratto. Tutte le spese previste dal contratto sono ridotte del 10% rispetto a quelle normalmente applicate: il caricamento, decrescente all’aumentare dei premi versati, oscilla tra un minimo dello 0,45% e un massimo del 3,15%. Prodotto che prevede la possibilità per il contraente di ricevere annualmente, sotto forma di “cedola”, il rendimento netto derivante dalla rivalutazione del capitale investito. Il contraente decide in fase di stipula se preferisce ricevere annualmente il flusso cedolare oppure capitalizzarlo in polizza. Può inoltre modificare in corso di durata la scelta iniziale, a condizione che siano passati almeno tre anni dall’effetto. Il prodotto è rivolto a chi vuole proteggere i propri investimenti garantendosi un reddito annuo sicuro oppure una crescita costante del capitale investito. In caso di premorienza dell’assicurato sarà immediatamente liquidato al beneficiario il capitale maturato fino alla data di premorienza, al netto delle “cedole” erogate. Le tariffe C159 e C160 non prevedono vincoli di durata...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.