Divulgazione di informazioni Clausole campione

Divulgazione di informazioni. In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall’altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
Divulgazione di informazioni. In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall’altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
Divulgazione di informazioni. La Banca è autorizzata a fornire al Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni e i documenti richiesti a tale riguardo.
Divulgazione di informazioni. Se il Cliente divulga a Siemens informazioni che siano (i) Covered Defense Information o Controlled Unclassified Information come definite nei regolamenti governativi degli Stati Uniti, o (ii) soggette alle Leggi sulle Esportazioni che richiedono un trattamento dei dati controllato, il Cliente provvederà a informare per tempo il personale di Siemens di ciascuna istanza di divulgazione e utilizzerà gli strumenti e i metodi di notifica specificati da Siemens.
Divulgazione di informazioni. In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Beneficiario prende atto e consente, ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
Divulgazione di informazioni. Le richieste di informazioni su un'altra parte possono essere negate a meno che SBA non abbia l'autorizzazione scritta a rilasciare le informazioni al richiedente o a meno che le informazioni non siano soggette a divulgazione ai sensi della Legge sulla liberà di informazione. La legge sulla riservatezza autorizza SBA a effettuare "usi di routine" delle informazioni protette da tale legge. Uno di questi usi di routine è la divulgazione di informazioni conservate nel sistema di documentazione di SBA ove queste informazioni indicano una violazione o una potenziale violazione della legge, sia di natura civile, penale o amministrativa. In particolare, SBA può trasmettere le informazioni all'agenzia competente, sia essa federale, statale, locale o straniera, responsabile o altrimenti coinvolta nelle indagini, nel perseguimento penale, nell'esecuzione o nella prevenzione di tali violazioni. Un altro utilizzo di routine è la divulgazione ad altre agenzie federali che effettuano controlli sul passato, ma solo nella misura in cui le informazioni sono rilevanti per la funzione delle agenzie richiedenti. Vedere, il titolo 74 F.R. 14890 (2009), e come modificato di volta in volta per ulteriori usi di fondo e altri usi di routine. Inoltre, la legge CARES, impone a SBA di registrare ogni prestito effettuato ai sensi del programma sulla protezione dello stipendio utilizzando il numero di identificazione del contribuente (TIN) assegnato al destinatario del prestito.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: