COMUNE DI MONTELIBRETTI
Allegato A) alla D.C.C. n. del
COMUNE DI MONTELIBRETTI
PROVINCIA DI ROMA
Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
ART.1 : OGGETTO
Il presente regolamento disciplina i rapporti afferenti la sponsorizzazione e più in generale gli accordi di collaborazione relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Montelibretti nei settori e nei campi di intervento di cui ai successivi artt. 2 e 3.
Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art.43 L. 449/97, all’art. 119 dlgs. 267/2000 ed all’art. 26 dlgs. 163/06.
ART.2 : CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro o da forniture di beni/servizi prestati da terzi ( sponsor), le modalità con cui il Comune ( sponsee) si obbliga nelle varie estrinsecazioni della propria attività a pubblicizzare e divulgare la ragione sociale o il marchio del soggetto sponsorizzante .
Le forme di sponsorizzazione a cui il Comune ricorre, a titolo esemplificativo, sono in relazione:
- ad attività culturali,sportive e di promozione turistica
- ad attività di carattere sociale
- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale
- ad attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano
- ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico
ART.3 : DEFINIZIONI DELLA SPONSORIZZAZIONE
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” un contratto mediante il quale il Comune( sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo( sponsor ) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione “ ogni contributo in beni,servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per “sponsor” il soggetto privato che intende sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione;
d) per “ spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
ART. 4 : ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Comune e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività di Montelibretti.
L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata.
Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre al ritorno pubblicitario di cui all’art. 2, la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.
Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare :
-concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione
-recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile.
ART.5 : FINALITA’ E VINCOLI
Il Comune si avvale del contratto di sponsorizzazione e dell’accordo di collaborazione per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’ ente e per realizzare maggiori economie di spesa, nonché per migliorare la qualità dei servizi prestati.
Tutte le iniziative supportate da forme di sponsorizzazione e collaborazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e privata, devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune, devono produrre risparmi di spesa.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda politica, sindacale o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti
alcolici e materiale pornografico, i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.
Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.
ART.6 : SPONSOR E COLLABORATORE ISTITUZIONALE
Possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore istituzionale :
-qualsiasi persona fisica , purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
-qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi;
-le associazioni senza fine di lucro, formalmente costituite, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
ART. 7: IL COMUNE QUALE SPONSEE
Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità
di pubblico interesse.
La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento autorizza il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni in via generale con l’approvazione del P.E.G. (
Piano Esecutivo di Gestione ) e , per specifiche iniziative, con apposita deliberazione.
Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione e collaborazione sono demandate all’esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato o, qualora l’iniziativa si rivolga a più settori, al responsabile di settore individuato dal segretario comunale.
Il responsabile di settore procede con appositi atti di determina a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale.
ART 8 : INIZIATIVA SPONTANEA O PER AZIONE DI TERZI
La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
- iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione;
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art.6;
Qualora l’iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. In tale caso, il riconoscimento dell’utilità della proposta avviene mediante il suo inserimento nell’apposito PEG.
ART. 9: MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del contraente avviene di regola con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.
All’avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento sul sito INTERNET del Comune e/o con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L’avviso deve indicare l’oggetto o iniziativa della sponsorizzazione e collaborazione, l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitaria, gli obblighi dello sponsor o del collaborante, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, il bene o l’attività o il servizio o l’iniziativa che s’intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero la somma corrispondente, l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione.
L’offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante:
-inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale
-inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione misure cautelari antimafia
-inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese)
-non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,filosofica, religiosa
E ‘ comunque ammesso l’affidamento diretto per iniziative di importo inferiore ad € 40.000,00 Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato, sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti.
Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
ART . 10 : VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si costituiscono a seguito di procedure ad evidenza pubblica , le offerte verranno valutate dal responsabile di settore nella cui competenza rientra l’iniziativa, il servizio, la manifestazione interessata dalla sponsorizzazione o dall’accordo. Qualora vi siano più iniziative interessate la valutazione viene effettuata congiuntamente dai responsabili dei settori coinvolti.
ART. 11 : CONTRATTO
La gestione della sponsorizzazione o della collaborazione avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto da parte dello sponsor o del collaborante e del responsabile di settore.
Nel contratto sono stabiliti:
- il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione o collaborazione;
- gli obblighi assunti dalle parti;
- le clausole di tutela da eventuali inadempienze.
Il responsabile di settore , prima della stipulazione del contratto,deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché lo stesso risponda a quanto previsto nell’art.5.
Qualora in corso di contratto si verificasse l’esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno anche d’immagine per il Comune.
ART. 12 : UTILIZZO RISPARMI DI SPESA
Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto sono da considerarsi risparmi di spesa.
Nello stesso modo sono considerati risparmi di spesa le somme previste nei capitoli di spesa e non utilizzate in seguito alla stipula di accordi di collaborazione.
I risparmi di spesa hanno la seguente destinazione , a decisione della Giunta comunale e su proposta del segretario comunale:
finanziamento di qualunque altra spesa;
implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività dei dipendenti comunali.
ART. 13 : ASPETTI FISCALI
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente.
Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all’importo di cui al precedente comma.
Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA.
ART. 14 : VERIFICHE E CONTROLLI
Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche periodiche da parte del competente servizio, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti .
Le difformità rilevate in occasione dei controlli devono essere comunicate agli sponsor affinché gli stessi conformino il proprio comportamento a quanto previsto nel contratto e, qualora ciò non avvenga, si producano gli effetti concordati.
ART.15 RISERVA ORGANIZZATIVA
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto l’aspetto organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate in campo pubblicitario.