Definizione di Nord America

Nord America. Canada e Stati Uniti d’America.
Nord America quattordici giorni lavorativi oltre quello di spedizione; Altri Paesi dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe: quindici/venti giorni lavorativi oltre quello di spedizione;
Nord America. I servizi mobili

Examples of Nord America in a sentence

  • Tra le attività dell'associazione, è compresa l'organizzazione di più conferenze annuali, a livello Internazionale, Europeo, Asiatico e del Nord America.

  • Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari afferenti alle aree Europa, Nord America e Pacifico.

  • Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia (comprensiva del Giappone), paesi del Pacifico (comprensivo di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore) e paesi emergenti.

  • La polizza ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal contraente: Italia, Europa, Australia e Nuova Zelanda, Mondo intero escluso Nord America, Mondo intero compreso Nord America.

  • Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi emergenti; possono inoltre essere diversificati per settore di attività economica prevalente e per stile dell’investimento.

  • Il comparto, ivi inclusi gli OICR in cui lo stesso investe, si compone principalmente di azioni dell’area Nord America, Europa e Asia relative per lo più a beni industriali, salute, beni di consumo ciclici, energia e tecnologia.

  • Per i residenti in Nord America o America Latina, il presente Contratto di licenza sarà disciplinato dalle leggi dello Stato di California, Stati Uniti d'America.

  • Filiali locali di Recordati Rare Diseases sono oggi attive in Nord America, America Latina, Europa, Medio Oriente e nell’area Asia-Pacifico.

  • Si tratta certamente di un’impresa non tanto agevole se si con- sidera che le tariffe doganali presenti fra i tre Paesi del Nord America nel momento in cui l’Accordo è diventato operativo erano oltre 20.000, senza tenere conto poi delle nu- merosissime barriere non tariffarie.

  • Qualora il Licenziatario acquisisca il Software in Nord America, il presente Contratto di Licenza e le licenze che vi vengono concesse saranno disciplinati dalle leggi dello stato dello Utah e le parti acconsentono e concordano che qualsiasi azione basata su tale Contratto di Licenza o riguardante le licenze che vi vengono concesse o i prodotti concessi in licenza sarà soggetta all'esclusiva giurisdizione dei tribunali statali e/o federali dello stato Utah.

Related to Nord America

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • PMI imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Grado di rischio indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

  • Europa i paesi dell'Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia;

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Shënim Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për xx xxxx asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në xxxxx 4.

  • RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”; Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue: - al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”; - al punto 5 del dispositivo è previsto “ che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”; Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale della convenzione tra l’Azienda e Terme di Montecatini s.p.a. Allegato 2) - alla presente deliberazione l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”; Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Ritenuto di individuare: - responsabile della gestione amministrativa il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; - responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato; Ritenuto di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con Azienda USL Toscana Centro e Terme di Montecatini s.p.a per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione ambulatoriale in palestra e piscina per il periodo 2022-2023, ed avrà decorrenza dalla data dell’ultima firma digitale apposta fino al 31/12/2023 ed alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati rispettivamente Allegato 1) ed Allegato 2) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato; Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimentoin servizio c/o la Struttura SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Rilevato che è necessario provvedere con urgenza all’adozione del presente atto al fine di formalizzare nel più breve tempo possibile la convenzione così da procedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Struttura ai pazienti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa; Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento; Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

  • Regione Lombardia si è adeguata e ha approvato diverse Delibere di Giunta Regionale per l’attuazione della Rete Natura 2000 in Lombardia ed in particolare la n. 8/6415 del 27 dicembre 2007 “Criteri per l’interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale”. Inoltre, la Regione Lombardia con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale che è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. ISPRA, nel 2011, ha pubblicato (XXXXXXXXX M., BARONE M., XXXXXXXXXX X.) un utile e interessante documento, “La rete ecologica nella pianificazione territoriale delle valli interne e piane costiere. Il caso studio Nord Barese - Ofantino. Rapporti 152/2011” in cui nell’introduzione si legge: “La connettività ecologica rappresenta, sia a livello europeo che nazionale sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva 92/43/CEE HABITAT, un paradigma di garanzia alla conservazione della biodiversità e del paesaggio, anche all’interno della definizione di strumenti normativi e pianificatori per la valutazione e gestione dell’eco-compatibilità delle trasformazioni territoriali ai fini della tutela delle componenti ambientali e paesaggistiche. In tale quadro la rete ecologica rinforza e indirizza la prassi pianificatoria territoriale, ai diversi livelli amministrativi, con l‟obiettivo specifico di contrastare il decremento della naturalità diffusa e il conseguente degrado dei servizi ecosistemici, di salvaguardare i livelli di diversità biologica e di integrare la tutela dell’ecosistema con i bisogni di uso sostenibile delle risorse naturali, prevenendo gli effetti delle trasformazioni. Ciò senza diminuire, ma anzi aumentando, i valori complessivi a lungo termine dell’ambiente in modo non disgiunto da interessanti risvolti economici e sociali.” La Provincia di Brescia è dotata di un proprio progetto di Rete Ecologica, individuata all’art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 13/06/2014. È quindi di fondamentale importanza, nella pianificazione territoriale, seguire le indicazioni che sono fornite a più ampia scala (provinciale, regionale e nazionale) in modo che sia mantenuta e migliorata la rete esistente anche a scala locale.

  • Richiamati La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara; Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Città di Palazzolo sull’Oglio, che prevede l’adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie; Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (…)”; Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Palazzolo sull’Oglio, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente; l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 “Conflitto di interesse”, 80 “Motivi di esclusione” e 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”; il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (…)”; l’articolo 317 “Concussione” del codice penale;

  • Terremoto si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

  • Profilo di rischio indicatore sintetico qualitativo del livello di incertezza collegato al valore futuro dei Supporti d'Investimento in cui è allocato il capitale investito. Il livello di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Relatore Presidente di sezione Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

  • organizzatore un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

  • Campionatura 2 confezioni (buste) e 2 imballaggi esterni (scatole) anche ripiegati. LOTTI 13 - 14: GARZA IDROFILA DI COTONE CUCITA CON ASOLA (FETTUCCIA) E CON FILO DI BARIO A 4 STRATI (LAPARATOMICA) STERILE IN BUSTA SINGOLA garza idrofila sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature. La cucitura deve essere eseguita con bordi completamente rivoltati verso l’interno della pezza laparotomica, con cuciture rettilinee ai quattro lati. Il laccio di repertamento deve essere a forma di asola, e costituto da fettuccia di puro cotone fissata ad un angolo della pezza. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Il filo di bario deve essere tessuto nella trama per tutta la lunghezza (lato lungo).

  • Classe di rischio Medio - Alto Orizzonte temporale consigliato: Lungo Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • Utilizzatore Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto.

  • Altri oneri Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.