Definizione di Liquidity Provider

Liquidity Provider operatori con obblighi di quotazione in continua su tutte le scadenze fino al sesto giorno (incluso) di Borsa aperta antecedente la scadenza del contratto.
Liquidity Provider. Su tutte le scadenze fino al termine del sesto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza del contratto Operatori market maker Mifid2 _ • sulla prima scadenza fino al sesto giorno antecedente la scadenza del contratto e, dal giorno seguente, sulla scadenza successiva 3 • 8 euro
Liquidity Provider indica intermediari ed emittenti che for- niscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti. Locale aperto al pubblico o Dipendenza indica la succursale dell’intermediario (come definita nell’Art. 4 del Rego- lamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e qualunque locale dell’intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.

Examples of Liquidity Provider in a sentence

  • Per tali strumenti finanziari la Banca assume il ruolo di Liquidity Provider.

  • Mediobanca svolge congiuntamente il ruolo di Emittente e Responsabile del Collocamento rispetto all’emissione delle Obbligazioni e Liquidity Provider per dare supporto alla liquidità sulla piattaforma multilaterale di EuroTLX.

  • Sebbene l’Emittente assicuri la negoziazione dei titoli su un sistema multilaterale di negoziazione, non vi è garanzia del fatto che tale mercato DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINANZIARIO secondario sia un mercato effettivamente liquido, nonostante l’emittente si impegni altresì ad operare (o a nominare un soggetto terzo che operi) come Liquidity Provider su tali mercati.

  • Sebbene l’Emittente assicuri la negoziazione dei titoli su un sistema multilaterale di negoziazione, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido, nonostante l’emittente si impegni altresì ad operare (o a nominare un soggetto terzo che operi) come Liquidity Provider su tali mercati.

  • Tutti i riferimenti effettuati [dall'Operatore Specialista/dall’Advanced Liquidity Provider] (scegliere l'opzione che interessa) all'ETF in qualsiasi documento dovranno utilizzare la denominazione completa dell’ETF e dell’Indice Sottostante, così come indicati nell’Allegato [●] al presente Contratto.

  • L’Emittente dovrà fornire [all’Operatore Specialista/all’Advanced Liquidity Provider] (scegliere l'opzione che interessa) tutta la documentazione richiesta dalla Legge Applicabile, così come tutti i documenti normalmente utilizzati dall’Emittente nello svolgimento delle operazioni.

  • Nel caso di rivendicazioni in tal senso, [l'Operatore Specialista/l’Advanced Liquidity Provider] (scegliere l'opzione che interessa) è tenuto a fornire all’Emittente ogni ragionevole collaborazione; tutti i costi ragionevolmente sostenuti [dall'Operatore Specialista/dall’Advanced Liquidity Provider] (scegliere l'opzione che interessa) in relazione a ciò, comprese le spese legali per la sua difesa, saranno rimborsate dall’Emittente.

  • Nessuna disposizione del presente Contratto potrà essere interpretata in modo da conferire [all'Operatore Specialista/all’Advanced Liquidity Provider] (scegliere l'opzione che interessa) alcun diritto, titolo o interesse nei Marchi o nell’avviamento degli stessi per tutta la durata del Contratto o successivamente alla cessazione dell’efficacia dello stesso, per qualsivoglia motivo.

  • Il materiale di marketing fornito dall’Emittente dovrà essere aggiornato e inoltrato [all’Operatore Specialista/all’Advanced Liquidity Provider] (scegliere l'opzione che interessa) in un formato [cartaceo/elettronico] (scegliere l’opzione che interessa); nel caso in cui la suddetta documentazione ricada nella categoria di materiale pubblicitario (ai sensi del Regolamento Emittenti della Consob n.

  • L’Emittente, successivamente all’invio del Preavviso di Buy-in e nei termini stabiliti all’articolo 1.4 del presente Allegato, invierà [all’Operatore Specialista/all’Advanced Liquidity Provider] (scegliere l’opzione che interessa) un Avviso di Buy-in via fax, e-mail o ogni altro mezzo di comunicazione indicato ai sensi dell’articolo 16 del presente Contratto, tranne nel caso in cui la consegna della Componente Xxxxxx sia intervenuta nei termini specificati nel Preavviso di Buy-in.


More Definitions of Liquidity Provider

Liquidity Provider indica il Contraente autorizzato ad operare su EuroTLX®, per conto proprio e che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità, come indicati nel Regolamento di EuroTLX.

Related to Liquidity Provider

  • Issuer BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

  • Supporto durevole è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

  • sponsor il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

  • PMI imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.

  • Interest Period End Date" is as defined in Condition 32(b)(i);

  • Account insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

  • Note si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

  • DIP Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

  • Rating è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s).

  • Classe di rischio Medio - Basso Orizzonte temporale consigliato: Medio Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • Capitale assicurato la parte del Premio Investito assegnata alla Gestione Separata rivalutato periodicamente, secondo il metodo della capitalizzazio- ne composta, in funzione dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Separa- ta, al netto dell’aliquota percentuale trattenuta da Poste Vita.

  • Durata In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale

  • FATCA Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

  • Profilo di rischio indicatore sintetico qualitativo del livello di incertezza collegato al valore futuro dei Supporti d'Investimento in cui è allocato il capitale investito. Il livello di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Series No. of the Securities: Number of Securities the subject of this notice: The undersigned understands that if this Renouncement Notice is not completed and delivered as provided in the Security Terms or is determined to be incomplete or not in proper form (in the determination of the Italian Security Agent), it will be treated as null and void. If this Renouncement Notice is subsequently corrected to the satisfaction of the Italian Security Agent, it will be deemed to be a new Renouncement Notice submitted at the time such correction was delivered to the Italian Security Agent. Expressions defined in the Security Terms shall bear the same meanings in this Renouncement Notice. Place and date: Signature of the Holder Name of beneficial owner of the Securities Signature

  • PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

  • Delitto doloso doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

  • Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

  • P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico.

  • Exchange Business Day means any Scheduled Trading Day on which each Exchange and each Related Exchange are open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding any such Exchange or Related Exchange closing prior to its Scheduled Closing Time;

  • RAVVISATA la presenza di materiali non omogenei l'Appaltatore provvederà a effettuare una demolizione parziale delle parti realizzate in materiale inerte o aggregato di inerti procedendo dall'interno verso l'esterno e dal basso verso l'alto, rimuovendo le macerie del piano prima di iniziare le operazioni del piano superiore. Prima della rimozione degli apparati di intercapedini e tamponamenti l'Appaltatore dovrà accertarsi che siano state prese alcune importanti precauzioni: disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nelle pareti; accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto, fibre tossiche, o altro agente di rischio per gli operatori e per gli abitanti. Qualora le pareti contengano materiali a base di fibre tossiche per l'organismo umano, se respirate, l'ambiente oggetto della demolizione dovrà essere restituito al Committente previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e certificazione scritta di avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in condizioni di inquinamento di fondo al di sotto delle soglie di rischio. La presenza di eventuali membrane polimero-bituminose o strati in PVC destinati a barriera vapore dovranno essere rimossi a parte e non aggregati alle macerie inerti. La conservazione in cantiere di tali materiali dovrà tenere conto della loro facile infiammabilità. L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei tamponamenti e delle strutture verticali. Durante le lavorazioni l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni e istruzioni per la demolizione delle strutture verticali, le demolizioni per rovesciamento, per trazione o spinta saranno effettuate solo per strutture fino ad altezza pari a 5 m , l'utilizzo delle attrezzature per il rovesciamento dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovrà essere garantito l'utilizzo di schermi e di quant'altro, per evitare la caduta di materiale durante l'operazione ed in ogni modo dovrà essere delimitata l'area soggetta a caduta di materiale durante l'operazione specifica.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • FAC-SIMILE Una società che abbia direzione generale ed organi di controllo in uno Stato è considerata residente indipendentemente dal luogo in cui sia stata costituita. Quelle Società che non abbiano la propria direzione ed organi di controllo, ma che vengono costituite nello Stato vengono considerate residenti ad eccezione dei seguenti casi in cui: – la Società od una ad essa affiliata svolga un’attivita commerciale nello Stato, sia che la società sia infine controllata da soggetti non residenti in paesi membri dell’Unione Europea, sia in paesi con cui il medesimo abbia stipulato un trattato di doppia tas- sazione, sia che la Società od una ad essa affiliata siano società quotate in un mercato borsistico riconosciuto nell’Unione Eu- ropea; – la Società viene considerata non residente nello Stato qualora operi un trattato di doppia tassazione tra il medesimo ed un altro paese. Si noti che la determinazione della residenza di una Società ai fini fiscali in alcuni casi può assumere una certa complessità ed i dichiaranti dovranno riferirsi alle specifiche disposizioni legislative contenute nella sezione 23A del Decreto di Consolidamento Fiscale 1997. Si dichiara che l’operazione di sottoscrizione della presente proposta di polizza di assicurazione sulla vita è avvenuta: – in sede, presso la filiale di – fuori sede, nel comune di tramite l’incaricato abilitato all’offerta fuori sede che opera per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Firma dell’incaricato abilitato all’offerta fuori sede Le chiediamo di leggere attentamente la richiesta di consenso relativa a finalità diverse da quella assicurativa e di barrare con una croce la Sua scelta, ricordandole che il Suo consenso è del tutto facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa il rapporto assicurativo. Tale consenso può essere revocato liberamente, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento; fino a revoca il consenso resterà efficace entro i limiti di conservazione dei dati indicati nella presente informativa.

  • Valuta di denominazione valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Codice CPV principale 45233141-9