Common use of Xxxxxxx Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxxx Xxxxxx. articoli 60 e 61 del codice di procedura penale). Il trattamento di tali dati verrà effettuato nel più rigido rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari rilasciate dall’Autorità Garante. 3.Tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Codice di Deontologia della professione forense, anche mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione diretta al conseguimento delle predette finalità. Per approvazione espressa della dichiarazione di valore della controversia, nonché per espressa dichiarazione di essere stato informato e di essere quindi consapevole del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. 4.Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. 0.Xx conseguimento delle finalità in parola potrà richiedere la trasmissione e la comunicazione di dati a terzi, quali corrispondenti, domiciliatari, organi di giustizia, pubblica amministrazione. 6.I dati trattati potranno essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. 0.Xx conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione dell’Incarico, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere correttamente l’Incarico. 0.Xx relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha il A norma degli att. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente con- tratto di cui ai paragrafi intitolati “oggetto”, “modalità di svolgimento dell’incarico”, “obblighi del cliente”, “compen- so e termini di pagamento”, nonché dell’allegato “A” conte- nente la formula di compenso prescelta, dichiarano espres- samente di approvarle. Sanremo, li diritto di ottenere, senza ritardo a cura del Titolare: x.xx conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; x.xx cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il Cliente

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Samples: Contratto Di Patrocinio

Xxxxxxx Xxxxxx. articoli 60 e 61 I Avvocato del codice Foro di procedura penale). Il trattamento Roma l Tribunale Ordinario di tali dati verrà effettuato nel più rigido rispetto Roma, con ordinanza defi- nitoria, ha pronunciato, senza disporre il mutamen- to del Codice rito, l’inammissibilità dell’intimazione di sfratto per morosità proposto per i soli oneri accessori in materia di protezione dei dati personali e delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari rilasciate dall’Autorità Garante. 3.Tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Codice di Deontologia della professione forense, anche mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione diretta al conseguimento delle predette finalità. Per approvazione espressa della dichiarazione di valore della controversia, nonché per espressa dichiarazione di essere stato informato e di essere quindi consapevole del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. 4.Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. 0.Xx conseguimento delle finalità in parola potrà richiedere la trasmissione e la comunicazione di dati a terzi, quali corrispondenti, domiciliatari, organi di giustizia, pubblica amministrazione. 6.I dati trattati potranno essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. 0.Xx conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base relazione ad un obbligo contratto di locazione di immobile urbano ad uso commerciale ai sensi dell’art. 27 n. 1 legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione dell’Incaricon. 392/78. Nel caso di specie era stata notificata, nei confronti della società conduttrice dell’immobile, un’intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida con rife- rimento al mancato pagamento dei soli oneri accessori. La parte intimata aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’intimazione di sfratto ex art. 658 c.p.c., deducendo che l’intimante avrebbe semmai dovuto proporre l’azione ordinaria di risoluzione del contratto di locazione. Tale eccezione si fondava principalmente sul fatto che è necessario e l’eventuale rifiuto solo l’art. 5 della legge n. 392/78, regolante le loca- zioni di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere correttamente l’Incarico. 0.Xx relazione al trattamento dei predetti dati il Clienteimmobili ad uso abitativo, in base che faceva riferi- mento all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 200355 della legge n. 392/78 che attribuisce al conduttore la facoltà di ottenere il cosiddetto “termine di grazia” per poter sanare la morosità non solo dei canoni, n. 196 ha il A norma ma anche degli attoneri accessori. 1341 La legge, infat- ti, non assicura tale facoltà di sanare la morosità nel- l’ambito delle locazioni non abitative. L’eccezione, inoltre, l’art. 658 c.p.c., rafforzando tale impostazione, parla chiaramente solo di canoni e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura non di ogni clausola e rilettura di quelle del presente con- tratto di cui ai paragrafi intitolati “oggetto”, “modalità di svolgimento dell’incarico”, “obblighi del cliente”, “compen- so e termini di pagamento”, nonché dell’allegato “A” conte- nente la formula di compenso prescelta, dichiarano espres- samente di approvarle. Sanremo, li diritto di ottenere, senza ritardo a cura del Titolare: x.xx conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; x.xx cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il Clienteoneri accessori.

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Xxxxxxx Xxxxxx. articoli 60 un’esperienza di responsabilità sociale d’impresa in Toscana, in 83 V. l’ottenimento da parte di Gucci del certificato SA8000. Si tratta di una certificazione etica sociale attribuita alle imprese che: a) rispettino i diritti umani; b) rispettino i diritti dei lavoratori; c) non sfruttino il lavoro minorile; d) rispettino la tutela in materia di salute e 61 sicurezza sul lavoro; e) non attuino politiche di discriminazione; e) rispettino la libertà sindacale e la contrattazione collettiva; f) applichino retribuzioni dignitose. Per ognuna di queste voci sono enucleati alcuni criteri minimi e alcune convenzioni internazionali al rispetto delle quali è condizionata la certificazione sociale ed etica. È inoltre previsto che tali imprese debbano adottare un particolare modello di gestione organizzativa che assicuri la costante documentazione, verifica, controllo e trasparenza della conformità e attuazione di tutti gli obiettivi sociali sopra indicati, con nomina di un rappresentante aziendale deputato all’esclusivo svolgimento di tale attività. 84 Ibid.; v. anche Xxxxxxx, 2006. e ambientale. Tali requisiti sono stati previsti da un Disciplinare e consentono di ottenere la «certificazione di conformità al disciplinare Fela-Fip in ambito volontario» rilasciata da un organismo individuato ad hoc, la Bureau Veritas Italia s.p.a., secondo una determinata procedura. Fra i requisiti è di grande interesse quello relativo all’«etica negli affari» (§ 6 del Disciplinare) che include comportamenti come «rispettare i termini di pagamento pattuiti coi fornitori e con i sub-fornitori cercando di agevolare quest’ultimi affinché riescano ad ottemperare ai loro impegni finanziari e fiscali nei tempi dovuti» e «adottare tariffe e politiche di prezzo in linea con quelle di mercato per evitare di favorire meccanismi di concorrenza sleale e ribasso delle tariffe di mercato». Ancora, al § 7, relativo ai “Fornitori”, è detto: «l’Organizzazione si impegna a stabilire e mantenere adeguate procedure di valutazione e selezione dei propri fornitori/subcontraenti e sensibilizzarli sui requisiti del disciplinare. In questo senso l’Organizzazione, nel rapporto con i propri fornitori/subcontraenti, dovrà realizzare tutte le condizioni che consentano loro di ottemperare ai requisiti contenuti in questo disciplinare». Anche un recente documento europeo del 2011 indica la questione dell’unfair price applicato agli anelli più deboli delle filiere come uno dei temi centrali di responsabilità ed etica sociale da affrontare nelle catene di appalto e subappalto85. Con specifico riferimento all’esperienza Gucci, si deve citare il Protocollo d’intesa in materia di sostenibilità della Filiera, siglato il 16 settembre 2009 da Gucci, Confindustria Firenze, CNA, FLTCEA (CGIL), FEMCA (CISL), rivolto a valorizzare e rafforzare le sinergie tra Gucci e la filiera al fine di tutelare e sviluppare la qualificazione delle risorse umane, la cultura e la qualità di eccellenza, la cultura del “saper fare” del territorio toscano. Con quest’obiettivo, le parti istituiscono un Comitato permanente di politiche della filiera, a composizione paritetica (2 membri per ogni parte firmataria), fra i cui compiti vi è quello di monitorare la «sostenibilità economica della filiera favorendo a tutti i livelli la condivisione dei processi volti alla determinazione di corrispettivi adeguati, elaborati sulla base di metodologie trasparenti che contemperino le esigenze di business, rispetto delle regole e sostenibilità imprenditoriale ad ogni livello della filiera». Va da sé che l’effettività di codici di comportamento e sistemi di certificazione dipende, oltre che da adeguati meccanismi di social audit, dal sistema sanzionatorio86. È sotto quest’ultimo profilo che il contratto di rete sembra poter svolgere un’importante funzione. In particolare, tali codici di comportamento o protocolli d’intesa potrebbero essere richiamati nel contratto di rete, integrandone il contenuto. Attraverso il meccanismo di integrazione, viene chiarita la natura 85 V. CREM, Responsible Supply Chain Management, European Union, 2011, 48 ss. 86 Come sottolinea Xxxxxxx, infatti, tre condizioni sono necessarie affinché i codici di condotta siano provvisti di un minimo di effettività: trasparenza e conoscibilità; sistemi di controllo; sanzioni giuridiche e/o sociali (Perulli, 2006, 139). contrattuale degli obblighi e degli impegni di carattere etico assunti dalle parti, con la conseguenza che la violazione degli stessi si configura in termini di inadempimento contrattuale, fonte di responsabilità patrimoniale87. Ciò rafforzerebbe la vincolatività e l’effettività degli impegni assunti anche nei confronti di soggetti terzi (ad esempio gli enti pubblici, i consumatori, i lavoratori e via dicendo), che sarebbero maggiormente portati a farvi legittimo affidamento. Un secondo meccanismo è costituito dalle azioni promozionali degli enti pubblici88. In particolare, la concessione di agevolazioni fiscali o altri benefici alle reti potrebbe essere condizionata, per un verso, all’espresso richiamo nel contratto di rete di un codice di comportamento di cui si riconosca la vincolatività, per altro verso, dall’assunzione volontaria dell’obbligo di deposito di una rendicontazione sociale o di un «bilancio sociale», oggi obbligatorio solo nel settore non profit89. Le agevolazioni potrebbero dunque essere negate o interrotte ogni qualvolta, ad esempio, i rapporti commerciali all’interno della rete risultino caratterizzati da pratiche scorrette, in violazione del codice di procedura penalecomportamento (ad esempio, l’applicazione di unfair price o “prezzi anomali” rispetto ai prezzi di mercato nei rapporti con i subfornitori). Il trattamento Del pari, la verifica da parte degli enti pubblici dell’integrazione del contenuto del contratto di tali dati verrà effettuato rete con codici di comportamento e obblighi di rispetto di standard etici ed economici minimi può divenire importante nel più rigido rispetto procedimento di selezione dei propri partner contrattuali nelle gare d’appalto. In proposito, è sufficiente ricordare che l’art. 34 del Codice in materia degli appalti (d.lgs. 163 del 2006 come modificato dal d.l. n. 179 del 2012) include le «aggregazioni tra le imprese aderenti 87 Cfr. Senigaglia, 2013, 113 ss. 00 X. Xxxxxxx, 2006. Sul ruolo importante svolta dalla promozione regionale attraverso bandi nella creazione di protezione dei dati personali e delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari rilasciate dall’Autorità Garante. 3.Tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Codice di Deontologia della professione forensereti, anche mediante elaborazione elettronicax. Xxxxxxx, consultazioneIamiceli, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione diretta al conseguimento delle predette finalità. Per approvazione espressa della dichiarazione di valore della controversiaXxxxx, nonché per espressa dichiarazione di essere stato informato e di essere quindi consapevole del grado di complessità dell'incarico2012, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. 4.Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. 0.Xx conseguimento delle finalità in parola potrà richiedere la trasmissione e la comunicazione di dati a terzi, quali corrispondenti, domiciliatari, organi di giustizia, pubblica amministrazione. 6.I dati trattati potranno essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. 0.Xx conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione dell’Incarico, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere correttamente l’Incarico. 0.Xx relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha il A norma degli att. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente con- tratto di cui ai paragrafi intitolati “oggetto”, “modalità di svolgimento dell’incarico”, “obblighi del cliente”, “compen- so e termini di pagamento”, nonché dell’allegato “A” conte- nente la formula di compenso prescelta, dichiarano espres- samente di approvarle. Sanremo, li diritto di ottenere, senza ritardo a cura del Titolare: x.xx conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; x.xx cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il ClienteXLIV.

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Xxxxxxx Xxxxxx. articoli 60 Università degli Studi di Milano - Bicocca numero 2/2009 L’uso del condizionale è d’obbligo, in quanto non è sempre vero che un po- steggio custodito significhi automaticamente sicurezza. Spesso, infatti, i posteggi sono frequentati da malintenzionati: si veda per esempio la cattura della banda che nel 2003 operava in Lombardia, in grado di rubare più automobili in una giornata, mediante modalità piuttosto rudimentali. Costoro entravano nei posteggi con un veicolo, aprivano furtivamente l’auto di un malcapitato e 61 del codice uscivano indisturbati dal luogo spingendo con il proprio l’auto- mezzo rubato, senza che nessuno preposto alla sicurezza se ne accorgesse. Negli ultimi anni molte società gestrici di procedura penale)posteggi sono intervenute per ga- rantire agli automobilisti la sicurezza totale, come per esempio l’ATM di Milano, che ha installato nel posteggio di Lampugnano un nuovo impianto di sicurezza ispirandosi ai sistemi presenti all’aeroporto londinese di Heathrow. Il trattamento sistema prevede una lettura ottica della targa, delle dimensioni (distanza degli assi delle ruote anteriori e posteriori) e del colore del veicolo in entrata, e stampa questa descrizione minuziosa sul tagliando ritirato dall’automobilista. Al momento dell’uscita, un’altra lettura ottica consentirà di tali dati verrà effettuato associare il veico- lo uscente al tagliando, nel più rigido rispetto quale è presente la descrizione del Codice veicolo entrante. Qualora il veicolo non corrispondesse alla descrizione, i sistemi automatici di uscita si bloccherebbero e uscirebbero dal terreno vere e proprie sbarre per impedire l’uscita dai locali, contemporaneamente all’intervento del preposto alla zona adibita a posteggio. Per ora questo sistema si trova in materia una fase di protezione collaudo e di prova, ma a detta dei dati personali e delle autorizzazioni generali responsabili del servizio milanese la sua percentuale di errore è pressoché pari a zero. Da sottolineare che ATM non prevede, al momento, di aumentare le proprie tariffe, pur garantendo un servizio che potrebbe diventare assolutamente riso- lutivo dell’annoso problema dei furti d’auto nei posteggi a pagamento. Ancora dai posteggi aeroportuali proviene un altro esempio di sicurezza garantita dal gestore di un posteggio, come quello che si può trovare nell’area cosiddetta Top Car dell’aeroporto di Malpensa, nel quale il veicolo viene lette- ralmente “ingabbiato” fino a quando il legittimo proprietario, di ritorno da un viaggio, non dimostri di esserne il titolare mediante presentazione di determi- nati documenti. La soluzione trovata dai gestori del posteggio di Malpensa, gestito da SEA, è sicuramente pregevole, ma questo servizio è decisamente troppo costoso per il trattamento consumatore. Entrambe le menzionate società sono interessate alla sicurezza dei dati sensibili veicoli dei propri clienti, ma a livelli differenti: ATM preferisce una sicurezza di “mas- sa”, mentre SEA una sicurezza di “nicchia”. L’auspicio è che queste soluzioni non siano solo promozioni pubblicitarie estemporanee, ma che possano diventare, nel tempo, vere e giudiziari rilasciate dall’Autorità Garanteconcrete soluzioni utili e funzionali, per soddisfare il bisogno di sicurezza dell’utente. 3.Tutti i dati verranno trattati nel rispetto Nel linguaggio comune il termine “posteggio” ha molteplici significati: il luogo dove si lascia la propria autovettura, senza differenziare se questa sia in fase di arresto, fermata, sosta o parcheggio, l’atto del Codice “parcare” il veicolo, al fine di al- lontanarsene per un limitato o prolungato lasso di tempo, infine il contratto con il quale si prende in materia godimento uno spazio per collocarvi il mezzo di protezione dei dati personali e trasporto o con il quale si affida lo stesso a un parcheggiatore affinché quest’ultimo lo custodisca con la cura che è lecito attendersi. Ma l’oggetto del Codice contratto ha una sua identificazione più ristretta, verifican- dosi peraltro in condizioni di Deontologia della professione forense, anche mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione diretta al conseguimento delle predette finalità. Per approvazione espressa della dichiarazione di valore della controversia, nonché per espressa dichiarazione di essere stato informato tempo e di essere quindi consapevole luogo con specificate caratteristiche. Gli elementi che caratterizzano le fasi statiche della circolazione stradale sono almeno tre: il tempo, la presenza o assenza del grado di complessità dell'incaricoconducente, che sono ne- cessari per distinguere l’arresto, la fermata e la sosta, e il luogo dove si attua la fermata, indispensabile per individuare il parcheggio; questa differenziazione è imprescindibile per comprendere il fenomeno che sta alla base del contratto per poterne abbozzare e delineare gli elementi essenziali e quelli accessori al fine di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. 4.Le modalità del trattamento potranno altresì verificare la disciplina negoziale cui debba essere telefoniche, telematiche o postali. 0.Xx conseguimento delle finalità in parola potrà richiedere la trasmissione e la comunicazione di dati a terzi, quali corrispondenti, domiciliatari, organi di giustizia, pubblica amministrazione. 6.I dati trattati potranno essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. 0.Xx conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione dell’Incarico, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere correttamente l’Incarico. 0.Xx relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha il A norma degli att. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente con- tratto di cui ai paragrafi intitolati “oggetto”, “modalità di svolgimento dell’incarico”, “obblighi del cliente”, “compen- so e termini di pagamento”, nonché dell’allegato “A” conte- nente la formula di compenso prescelta, dichiarano espres- samente di approvarle. Sanremo, li diritto di ottenere, senza ritardo a cura del Titolare: x.xx conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; x.xx cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il Clientericondotto.

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Xxxxxxx Xxxxxx. articoli 60 e 61 L'anno duemilaquindici il giorno 17 del codice mese di procedura penalegiugno, alle ore 12:30, presso la sede consortile, convocato nelle forme prescritte dalla Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto: Presenti Assenti Xxxxxxxx XXXXX - Presidente Xxxxxxx XXXXXX - V. Presidente Xxxxxx XXXXXXX - Consigliere Per il Collegio Sindacale, convocato secondo le prescritte norme statutarie, è presente: …………………………………………/////////////////…..……………………………………. Assume la presidenza il Presidente Xxxxxxxx Xxxxx. Assiste con funzioni di segretario previste dall’art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il Direttore Generale dell'Ente, Xxxxxxxx Xx Xxxx. Il trattamento Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, invita il Direttore Generale a relazionare sull’argomento posto all’ordine del giorno. Il Direttore Generale riferisce che: Il Consorzio è proprietario di circa 20 ettari di suolo nell’agglomerato industriale di Francavilla Fontana, acquisiti con due differenti procedure espropriative concluse con due atti di compravendita in data 11.09.2008 e 23.12.2005. Dopo diverse assegnazioni di suolo, il procedimento di insediamento nell’agglomerato di Francavilla Fontana si è bloccato per il combinato disposto della nota crisi finanziaria e di un vincolo idrogeologico posto dall’Autorità di Bacino pressoché sull’intera area. I terreni rimangono quindi incolti ed incustoditi con responsabilità per l’Ente proprietario in ordine a fenomeni di discarica abusiva e all’attività necessaria per la prevenzione degli incendi. Nell’ambito della prevenzione di quest’ultima attività, è stato esperito sopralluogo da tecnici consortili che hanno rilevato la conduzione dei terreni di proprietà consortile ad opera di ignoti con colture a grano. Il conduttore abusivo è stato individuato nel Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Francavilla Fontana il 09/08/1961 e residente a Francavilla Fontana, in C.da Feudo Inferiore, C.F. MNL CSM 61M 09D 761M,il quale, interpellato all’uopo si è dichiarato disponibile a formalizzare un contratto di fitto agrario. Attraverso i buoni uffici dell’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, sono stati presi contatti con la Coldiretti per la stipula di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della Legge 203 del 1982. Le condizioni sono le seguenti: - Il canone di affitto viene convenuto a corpo in 500,00 (cinquecento) euro annui, da versarsi in via anticipata: il primo alla data di sottoscrizione del presente contratto; il secondo entro il 30.06.2016; - La durata del contratto viene di comune accordo fissata in anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, con scadenza il 30.06.2017, data per la quale l’affittuario si impegna – per sé e per i familiari – a restituire i fondi, liberi da persone e cose, alla piena disponibilità della parte proprietaria. E’ esplicitamente esclusa la possibilità che il contratto possa essere tacitamente rinnovato; - Il sig. Xxxxxxx Xxxxxx si impegna a concordare preventivamente con la proprietà qualsiasi miglioramento, rinunciando alla possibilità di eseguirne senza il suo preventivo consenso scritto. Rinuncia, altresì, a chiedere qualsiasi rimborso, sia immediato che futuro, per eventuali miglioramenti eseguiti senza tale autorizzazione; - L’affittuario si impegna a condurre il fondo con diligenza, provvedendo a tutte le incombenze di legge, fra cui anche a quelle necessarie per la prevenzione degli incendi boschivi (diserbo, creazione fasce di protezione, ecc.), come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n.180 del 26.03.2015 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014”; - Nel caso in cui il Consorzio abbia necessità di utilizzare il fondo concesso, l’affittuario si impegna a restituirlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; - Le parti rinunciano a qualsiasi pretesa per la conduzione del fondo avvenuta sino alla data odierna; - Per quanto non ulteriormente esposto nel contratto, si fa riferimento a quanto stabilito nella Legge 203/1982; la convenzione verrà sottoscritta alla presenza dei rispettivi rappresentanti sindacali per conferma che quanto stabilito è stato nel corso dell’incontro discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce e gli impegni dell’affittuario riguardanti la durata, l’esecuzione dei miglioramenti ed il diritto a pretendere l’applicazione dell’equo canone che sottoscriveranno il contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti del citato art. 45 della Legge 203/1982; - Per godere di tali dati verrà effettuato tutele,il Consorzio si dovrà iscrivere alla Coldiretti. La presente deliberazione non rientra tra quelle assunte dall’Ente nel più rigido rispetto corso dell’attività svolta in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L. R. n.2 dell’8 marzo 2007, per cui va pubblicata sul sito web dell’Ente. il Presidente, sulla base della relazione del Codice Direttore Generale, propone: - Di stipulare con il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx un contratto di fitto agrario ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della Legge 203 del 1982, secondo quanto esposto in materia di protezione dei dati personali e delle autorizzazioni generali narrativa; - Di procedere alla iscrizione alla Coldiretti, dando mandato al Servizio Ragioneria per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari rilasciate dall’Autorità Garantepagamento della relativa quota annuale; - Di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito web consortile. 3.Tutti i dati verranno trattati nel rispetto Il Consiglio di Amministrazione Preso atto della relazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Codice di Deontologia della professione forense, anche mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione diretta al conseguimento delle predette finalità. Per approvazione espressa della dichiarazione di valore della controversia, nonché per espressa dichiarazione di essere stato informato e di essere quindi consapevole del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. 4.Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. 0.Xx conseguimento delle finalità in parola potrà richiedere la trasmissione e la comunicazione di dati a terzi, quali corrispondenti, domiciliatari, organi di giustizia, pubblica amministrazione. 6.I dati trattati potranno essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. 0.Xx conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione dell’Incarico, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere correttamente l’Incarico. 0.Xx relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha il A norma degli att. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente con- tratto di cui ai paragrafi intitolati “oggetto”, “modalità di svolgimento dell’incarico”, “obblighi del cliente”, “compen- so e termini di pagamento”, nonché dell’allegato “A” conte- nente la formula di compenso prescelta, dichiarano espres- samente di approvarle. Sanremo, li diritto di ottenere, senza ritardo a cura del Titolare: x.xx conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati Direttore Generale e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; x.xx cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il Clienteproposta del Presidente D E L I B E R A

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Samples: Estratto Dal Registro Originale Delle Deliberazioni Del Consiglio Di Amministrazione