Vetri e cristalli Clausole campione

Vetri e cristalli. I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.
Vetri e cristalli. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi. La Società indennizza altresì le rotture: □ determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Xxxxx. □ verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi. □ causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami. □ verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili. La garanzia non comprende le rotture: □ liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto. □ verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere. La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7.
Vetri e cristalli. Per gli specchi, le insegne e le lastre di vetro, cristallo o policarbonato, si effettua il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalenti per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione.
Vetri e cristalli. La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di: • specchi; • insegne dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l’Abitazione; • lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse che mobili stabilmente installati all’interno ed all’esterno dell’Abitazione assicurata, a causa di una rottura accidentale. Sono inoltre compresi gli eventuali danni provocati al Contenuto, se assicurato, fino al raggiungimento di € 3.000 ,00 per Annualità assicurativa. Non sono indennizzabili: • i danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell’Abitazione; • le rigature e le segnature, le screpolature e scheggiature. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e nel limite della Somma Assicurata indicata in Polizza.
Vetri e cristalli. (operante se nella scheda di Polizza sono indicati Somma assicurata e relativo Premio) La Società rimborsa, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, le spese sostenute per la sostituzione di: · specchi; · insegne dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l’abitazione; · lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide; stabilmente installati all’interno e all’esterno dell’abitazione assicurata, a causa di una rottura accidentale. Sono inoltre compresi gli eventuali danni provocati al Contenuto, se assicurato, fino al raggiungimento di euro 3.000 per Sinistro e per periodo assicurativo. · i danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell’abitazione; · le rigature e segnature, le screpolature e scheggiature. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Vetri e cristalli. Per i danni dovuti a rottura di vetri e cristalli, si applica una franchigia di € 250,00.
Vetri e cristalli. La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di: • specchi, lampadari e plafoniere; • lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse che mobili stabilmente installati nelle parti comuni del Fabbricato, a causa di una rottura accidentale, di eventi atmosferici, di atti vandalici e dolosi compreso il Furto o il tentato Furto. Non sono indennizzabili: • i danni avvenuti in occasione di riparazioni e/o lavori in genere al Fabbricato, da crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso; • le rigatura e le segnature, le screpolature e scheggiature. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e nel limite della Somma Assicurata indicata in Polizza.
Vetri e cristalli. La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche. Sono assicurate le lastre di vetro, mezzocristallo e cristallo (comprese iscrizioni e/o decorazioni) esistenti nei locali assicurati, nonché installate negli ingressi, scale e vani di uso comune. Sono escluse le rotture: La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e, pertanto, in caso di sinistro non verrà applicato il disposto dell'articolo 21) - assicurazione parziale. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 850,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 50.000,00 e di € 250.000,00 per periodo assicurativo annuo.
Vetri e cristalli. L’indennizzo massimo è, a scelta, EUR 2.500 o EUR 5.000 per singolo elemento di vetro.