VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE Clausole campione

VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica di regolare esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sarà effettuata dall’amministrazione entro 20 giorni dalla presentazione dei rapporti finali di controllo. La verifica deve attestare che le attività siano svolte secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell’Offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario. Dell’esito della verifica è data immediata comunicazione all’aggiudicatario, mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata. Qualora a seguito della verifica risulti una difformità della prestazione, l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi entro il termine di 20 giorni. In caso di inadempimento, l’Amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica di regolare esecuzione è effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, avuto riguardo alle prescrizioni contrattuali previste nel presente Capitolato. Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, la Stazione Appaltante inoltra formale contestazione all’Aggiudicatario, che è tenuto a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. Il prestatore di servizi, a completamento delle diverse prestazioni, dovrà trasmettere al GAL Appennino Bolognese, con sede in xxxxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxxx, una dichiarazione in cui attesta che la prestazione risulta conforme alle specifiche previste in contratto. Il Committente si riserva di effettuare le necessarie verifiche, con impegno ad emettere l'attestazione di conformità entro 45 giorni. Qualora vengano rilevate prestazioni non conformi al contratto, il Committente dovrà, a seconda della situazione rilevata: Il prestatore di servizi dovrà emettere fattura a saldo dell’importo totale solo a seguito dell'accertata regolare esecuzione.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. La verifica di regolare esecuzione è finalizzata all’accertare la rispondenza del servizio effettuato a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto offerto dall’aggiudicatario.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 7.1 La Fondazione CMCC ha il diritto di effettuare controlli sull’andamento regolare del Contratto durante la sua esecuzione. Al termine dell’esecuzione, le prestazioni oggetto di affidamento (fornitura di beni/esecuzione di servizi), saranno soggette a verifica di regolare esecuzione da parte della Fondazione CMCC, per il tramite del DEC, ove designato, o del RUP, al fine di certificare che l’oggetto del Contratto si stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata con riguardo alle prescrizioni del presente capitolato d’appalto, nonché rispetto al contenuto dell’offerta tecnica del soggetto affidatario.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 13.1 CAAB può in qualsiasi momento verificare gli esatti adempimenti delle prestazioni richieste anche mediante sopralluoghi e/o controlli sulle opere e sugli impianti.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La FST verificherà la regolare esecuzione delle prestazioni in relazione a quanto stabilito nel presente capitolato sulla base di rapporti di avanzamento (SAL) presentati dall'affidatario, a quanto contenuto nell'offerta tecnica e nelle specifiche tecniche e nel capitolato, oltre a quanto eventualmente contenuto nelle norme specifiche del contratto, facendo riferimento al cronogramma presentato. La verifica della regolare esecuzione imporrà, periodicamente, la predisposizione di relazioni di esecuzioni che siano maggiormente dettagliate e capaci di comunicare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione delle attività all’Unione Europea da parte della Regione Toscana che finanzia la campagna. In particolare, si sottolineano gli obblighi informativi previsti dall'art. 7 del presente appalto.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. (Certificato di regolare esecuzione)
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Ai sensi dell’art.102 del d.lgs. 50 del 18.04.2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a attestazione di regolare esecuzione, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.