Common use of Ulteriori obblighi dell’ Erogatore Clause in Contracts

Ulteriori obblighi dell’ Erogatore. 1. L’Erogatore si impegna: – ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “reti cliniche”, agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale; – a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione; – ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016; – a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; – a rispettare l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell’art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014; – a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie); – ad assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e le ASL; - a recepire ed implementare presso il proprio centro aziendale di prenotazione (CUP) delle prestazioni specialistiche il Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche, approvato con DGR n. 646 del 27 agosto 2018 e ss.mm.ii. – a trasmettere al CUP ASL, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione delle prestazioni oggetto di monitoraggio LEA, al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali nel rispetto e secondo le modalità stabilite da ciascuna Azienda; - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano la corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito; - a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei tempi previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell’apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell’ art. 41, c. 6, D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; -a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l’invio, mediante strumenti telematici alla ASL nel cui ambito territoriale è ubicato l’Erogatore, delle informazioni di seguito dettagliate:

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Samples: Contratto Per L’erogazione, Contratto Per L’erogazione

Ulteriori obblighi dell’ Erogatore. 1. L’Erogatore si impegna: – ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “reti cliniche”, agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale; – a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione; – ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016; – a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; – a rispettare l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell’art dell’ art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014; – a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie); – ad assumere ogni Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e professionale degli esercenti le ASLprofessioni sanitarie.; - a recepire ed implementare presso il proprio centro aziendale di prenotazione (CUP) delle prestazioni specialistiche il Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche, approvato con DGR n. 646 del 27 agosto 2018 e ss.mm.ii. – a trasmettere al CUP ASLAziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni oggetto di monitoraggio LEA, al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali nel rispetto e regionali secondo le modalità stabilite da ciascuna Aziendaquanto verrà specificato dall’Amministrazione regionale e a dare riscontro sul relativo campo SDO della data di prenotazione del ricovero; - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano la alla corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito; - a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei tempi previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell’apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell’ art. 41, c. 6, D.Lgsd.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; – a garantire, nel rispetto del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii.; -a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l’invio, l’invio mediante strumenti telematici alla ASL nel cui ambito territoriale è ubicato l’ErogatoreErogatore, delle informazioni di seguito dettagliate:

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Samples: Contratto Per L’erogazione Di Prestazioni Ospedaliere Annualita’ 2018

Ulteriori obblighi dell’ Erogatore. 1. L’Erogatore si impegna: – ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “reti cliniche”, agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale; – a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione; – ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016Programma operativo 2013-2015; – a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; – a rispettare l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell’art dell’ art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014; – a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie); – ad assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e le ASL; - a recepire ed implementare presso il proprio centro aziendale di prenotazione (CUP) delle prestazioni specialistiche il Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche, approvato con DGR n. 646 del 27 agosto 2018 e ss.mm.ii. – a trasmettere al CUP ASLAziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni oggetto di monitoraggio LEA, al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali nel rispetto e regionali secondo le modalità stabilite da ciascuna Aziendaquanto verrà specificato dall’Amministrazione regionale e a dare riscontro sul relativo campo SDO della data di prenotazione del ricovero; - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano la alla corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito; - a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei tempi previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell’apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell’ art. 41, c. 6, D.Lgsd.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; – a garantire, nel rispetto del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii.; -a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l’invio, l’invio mediante strumenti telematici alla ASL nel cui ambito territoriale è ubicato l’ErogatoreErogatore, delle informazioni di seguito dettagliate:

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Samples: Contratto Per L’erogazione Di Prestazioni Ospedaliere Annualita’ 2016 2017

Ulteriori obblighi dell’ Erogatore. 1. L’Erogatore si impegna: – ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “reti cliniche”, agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale; – a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione; – ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016; – a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; – a rispettare l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell’art dell’ art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014; – a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie); – ad assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e le ASLASL ; - a recepire ed implementare presso il proprio centro aziendale di prenotazione (CUP) delle prestazioni specialistiche il Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche, approvato con DGR n. 646 del 27 agosto 2018 e ss.mm.ii. – a trasmettere al CUP ASLAziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni oggetto di monitoraggio LEA, al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali nel rispetto e regionali secondo le modalità stabilite da ciascuna Aziendaquanto 0specificato dall’Amministrazione regionale e a dare riscontro sul relativo campo SDO della data di prenotazione del ricovero; - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano la alla corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito; - a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei tempi previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell’apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell’ art. 41, c. 6, D.Lgsd.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; -a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l’invio, mediante strumenti telematici alla ASL nel cui ambito territoriale è ubicato l’Erogatore, delle informazioni di seguito dettagliate:..

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Samples: Contratto Per L’erogazione Di Prestazioni Ospedaliere Annualita’ 2020 2021

Ulteriori obblighi dell’ Erogatore. 1. L’Erogatore si impegna: – ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “reti cliniche”, agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale; – a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione; – ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016; – a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; – a rispettare l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell’art dell’ art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014; – a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie); – ad assumere ogni Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e professionale degli esercenti le ASLprofessioni sanitarie.; - a recepire ed implementare presso il proprio centro aziendale di prenotazione (CUP) delle prestazioni specialistiche il Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche, approvato con DGR n. 646 del 27 agosto 2018 e ss.mm.ii. – a trasmettere al CUP ASLAziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni oggetto di monitoraggio LEA, al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali nel rispetto e regionali secondo le modalità stabilite da ciascuna Aziendaquanto verrà specificato dall’Amministrazione regionale e a dare riscontro sul relativo campo SDO della data di prenotazione del ricovero; - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano la alla corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito; - a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei tempi previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell’apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell’ art. 41, c. 6, D.Lgsd.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; – a garantire, nel rispetto del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii.; -a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l’invio, l’invio mediante strumenti telematici alla ASL nel cui ambito territoriale è ubicato l’ErogatoreErogatore, delle informazioni di seguito dettagliate:

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Samples: Contratto Per L’erogazione Di Prestazioni Ospedaliere Annualita’ 2018

Ulteriori obblighi dell’ Erogatore. 1. L’Erogatore si impegna: – ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “reti cliniche”, agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale; – a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione; – ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016; – a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; – a rispettare l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell’art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014; – a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie); – ad assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e le ASL; - a recepire ed implementare presso il proprio centro aziendale di prenotazione (CUP) delle prestazioni specialistiche il Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche, approvato con DGR n. 646 del 27 agosto 2018 e ss.mm.ii. – a trasmettere al CUP ASLAziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni oggetto di monitoraggio LEA, al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali nel rispetto e regionali secondo le modalità stabilite da ciascuna Aziendaquanto specificato dall’Amministrazione regionale e a dare riscontro sul relativo campo SDO della data di prenotazione del ricovero; - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico Fascicolo Sanitario Elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, trasmissione che garantiscano la alla corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito; - a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei dedicata, per ciascuna tipologia di prestazione erogata, i tempi di erogazione previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in effettivi. In assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell’apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell’ art. 41, c. 6, D.Lgsd.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; -a .. - a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del della vigente normativa in materia di privacy D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l’invio., l’invio giornaliero, mediante strumenti telematici alla ASL nel cui ambito territoriale è ubicato l’ErogatoreErogatore, delle informazioni di seguito dettagliate:

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Samples: Contratto Per L’erogazione Di Prestazioni Di Assistenza Ospedaliera