Tutela contro azione di terzi Clausole campione

Tutela contro azione di terzi. 1. L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura di Bergamo ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All’uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto.
Tutela contro azione di terzi. L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni, furti o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto della Questura di Torino che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’impresa dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per furti subiti anche dei beni e mobili di proprietà del Fondo, con massimali non inferiori ad € 250.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti alla Questura di in conseguenza dell’espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la validità del presente contratto e, pertanto, qualora l’impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della polizza fideiussoria e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L’Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l’Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all’incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente. Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, l’Amministrazione potrà rivalersi sull’Impresa in qualunque tempo, assumendo l’Impresa stessa tutte le conseguenze della lite. La Questura di , direttamente ovvero per il tramite del Direttore dell’Esecuzione e di altro funzionario nominato in ausilio in caso di particolare complessità nell'esec...
Tutela contro azione di terzi. L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Fondo di Assistenza ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’Impresa consegna al Fondo di Assistenza, prima della sottoscrizione del presente atto, copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali per almeno di € 5.000.000,00 per RCT e di €. 5.000.000,00 per RCO a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola per i danni derivanti al Fondo di Assistenza in conseguenza dell’espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L’esistenza di tale polizza non libera l’Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. L’Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati. Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro il Fondo di Assistenza, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente. Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, il Fondo di Assistenza potrà rivalersi sull’Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.
Tutela contro azione di terzi. L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Centro Sportivo ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’Impresa dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati al comma precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa così come previsto dall’avviso di indagine di mercato. L’esistenza di tale polizza non libera l’Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. L’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata contrattuale di cui al presente articolo sono condizioni essenziali del presente contratto e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro il Centro Sportivo, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all’incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente. Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, il Centro Sportivo potranno rivalersi sull’Impresa in qualunque tempo, assumendo l’Impresa stessa tutte le conseguenze della lite.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.