Common use of Trasformazione del rapporto di lavoro Clause in Contracts

Trasformazione del rapporto di lavoro. In consonanza con l’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015, l’art. 39, comma 1, Ccnl studi professionali prevede che i lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il comma 1-bis dell’art. 39 Ccnl riconosce inoltre al dipendente priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale, grave5 e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua. La medesima priorità sulle trasformazioni a tempo parziale è infine attribuita dal comma 2 dell’art. 39 Ccnl ai genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio e dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 81/2015 ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni.

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Trasformazione del rapporto di lavoro. In consonanza con l’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015, l’art. 39, comma 1, Ccnl studi professionali prevede che i lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore, il Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro in essere. Le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o il rifiuto della proposta saranno definite dal datore di lavoro in Struttura. Nel passaggio senza soluzione di continuità dal tempo pieno al tempo parziale, e viceversa, non è previsto il periodo di prova. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo pienoparziale potrà avere anche durata predeterminata; in tal caso, e fino al termine stabilito per detta trasformazione, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale. Il diritto di precedenza di cui all’art. 8, comma 1-bis dell’art6, d.lgs. 39 Ccnl riconosce inoltre al dipendente priorità 8l/20l5 e s.m.i. troverà applicazione solo qualora il lavoratore disponga dei requisiti necessari per ricoprire la nuova posizione. Sono fatte salve le ipotesi disciplinate all’art. 8, commi 3 e 7, d.lgs. 81/2015 e all’art. 24, comma 6, d.lgs. 80/20l5 e loro s.m.i. Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro. Nei casi disciplinati dall’art. 8, commi 4 e 5, del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., i lavoratori hanno diritto di precedenza nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la Struttura, nel rispetto delle proprie esigenze organizzative, in caso di patologie oncologiche riguardanti stipula di contratti part time, terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale, grave5 e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale seguente ordine di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua. La medesima priorità sulle trasformazioni a tempo parziale è infine attribuita dal comma 2 dell’art. 39 Ccnl ai genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio e dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 81/2015 ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni.importanza:

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Trasformazione del rapporto di lavoro. 4 Per un approfondimento specifico sul lavoro supplementare, si veda l’apposito paragrafo contenuto in questo articolo. In consonanza con l’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015, l’art. 39, comma 1, Ccnl studi professionali prevede che i lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il comma 1-bis dell’art. 39 Ccnl riconosce inoltre al dipendente priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale, grave5 e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua. La medesima priorità sulle trasformazioni a tempo parziale è infine attribuita dal comma 2 dell’art. 39 Ccnl ai genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio e dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 81/2015 ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni.

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