Common use of Terrorismo Clause in Contracts

Terrorismo. La Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo; 2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. A parziale deroga di quanto disposto dalle norme di assicurazione la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

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Sources: Insurance Policy, Capitolato D’oneri Per La Copertura Del Rischio Elettronico

Terrorismo. La Società risponde: 1. dei indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendiodirettamente o indirettamente causati, esplosioneo derivanti da, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza occasione di atti di terrorismo; 2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazioneorganizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. A parziale deroga La garanzia sarà prestata con i limiti di quanto disposto dalle norme di assicurazione indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Terrorismo”. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 14 (trentaquattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

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Sources: Insurance Policy