Terrorismo Clausole campione

Terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri.
Terrorismo. La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, del 10% dell’importo dovuto col minimo di Euro 5.000,00. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,10 °/°° cui va aggiunta l’imposta vigente.
Terrorismo. Si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influen- zare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terrorismo. Generali Italia si obbliga, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 24 lettera j), ad indennizzare danni diret- tamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05 °/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Terrorismo. La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti al punto 1 Articolo 4 sotto la voce “Terrorismo”. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Terrorismo. 6) Caduta di aeromobili, satelliti e corpi celesti
Terrorismo. La Società risponde:
Terrorismo. Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l’uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l’intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura
Terrorismo. La Società indennizza, esclusivamente per i beni nuovi e per i beni usati (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa), i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell’importo dovuto con i minimi indicati all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile concordato con la Società