DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
COD. PRATICA: 2021-001-20
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
X. 00 SEDUTA DEL 15/01/2021
OGGETTO: Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2.
PRESENZE | ||
Xxxxx Xxxxxxxxx | Presidente della Giunta | Presente |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Vice Presidente della Giunta | Presente |
Xxxxxxx Xxxxx | Componente della Giunta | Presente |
Xxxxxxx Xxxx | Componente della Giunta | Presente |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Componente della Giunta | Presente |
Melasecche Xxxxxxx Xxxxxx | Componente della Giunta | Presente |
Presidente: Xxxxxxxxx Xxxxx
Segretario Verbalizzante: Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
L’atto si compone di 8 pagine
Xxxxx parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Schema accordo antigenici farmacieREV3.
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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2.” e la conseguente proposta dell’Assessore Xxxx Xxxxxxx
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di dare atto dei contenuti dell’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell’ 8 gennaio 2021, n. 3 e della necessità di adottare misure di prevenzione finalizzate alla ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, nonché dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati presso le agenzie formative ed in sussidiarietà presso gli Istituti Professionali al fine di contrastare, in ambito scolastico, i rischi connessi alla pandemia SARS-CoV-2, considerata la rilevanza strategica dell’istruzione per la formazione dei giovani e per la società nel suo insieme;
2) di dare atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 14/01/2021 recante: “POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II – Priorità Ge.O n. 5.1.10 – Intervento di contrasto dell’emergenza COVID 19: approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e formazione Professionale di cui alla LR n.30/2013” è stata prevista una disponibilità di risorse pari a euro 1.000.000,00 a valere sull’azione NO ADP_2:”Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”, del POR FSE 2014-2020, priorità di investimento 9.4, sul Capitolo 02812, voci 8020-8025-8045, del Bilancio regionale, Esercizio 2021;
3) di approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con cui è stata prevista la realizzazione del suddetto Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e formazione Professionale di cui alla LR n.30/2013;
4) di dare mandato al Direttore Regionale alla Salute e Welfare di sottoscrivere l’Accordo con le Farmacie di cui al punto 3;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2.
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto l’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell’8 luglio 1998 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private”, che prevede l’individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza;
Visto il D. Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153, che in attuazione dell’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha provveduto alla definizione di nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (c.d. “farmacia dei servizi”);
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, all’art. 1, commi 418, 419, 420 e 452, ha stabilito che:
- 418: “I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”.
- 419: “Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali”.
- 420: “All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare»”.
- 452: “Xx xxxxxx xxx'xxxxxxxx 000, xxxxx 0, xxx xxxxxxx-xxxxx 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”.
Visto il DPCM 3 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U del 3 dicembre 2020 n. 301;
Vista l’Ordinanza n. 3 dell’8 gennaio 2021 della Presidente della Giunta Regionale “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARSCoV-2” con cui è stato stabilito che a decorrere dal giorno 11 gennaio 2021 e fino al giorno 23 gennaio 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività didattica in presenza qualora sia
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necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime sussidiarietà;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 995 del 28/10/2020 con cui è stato approvato lo schema di “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2”, quale misura di ulteriore sostegno allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche nelle persone che non sono state oggetto dello screening promosso dal livello nazionale per il personale scolastico;
Dato atto che tale Accordo è stato sottoscritto da Federfarma Umbria e pertanto, a partire dal 2 novembre 2020, si è dato avvio all’offerta dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale mediante l’esecuzione del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-19 anni), negli alunni/studenti stessi, nei loro fratelli e sorelle, negli ulteriori familiari conviventi, nonché negli studenti universitari;
Tenuto conto che:
- i test sierologici rapidi, rilevando anticorpi contro SARSCoV-2, ricercano una passata esposizione al virus;
- i test antigenici rapidi, rilevando la proteina del nucleocapside del Coronavirus, possono contribuire a migliorare la capacità complessiva di identificare i casi offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR, soprattutto in situazioni in cui la possibilità di eseguire test rinofaringei RT-PCR potrebbe essere limitata;
Considerato che il Ministero della Salute, con circolare n. 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha precisato che l’uso dei test antigenici rapidi nelle persone senza sintomi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%:
- nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio;
- nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi di lavoro, ecc). In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici;
- in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con elevata trasmissione comunitaria per lo screening periodico dei residenti/operatori/visitatori; riguardo RSA, lungodegenze e altri luoghi di assistenza sanitaria, l’impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione può essere considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica;
Considerato, altresì, che la succitata circolare n. 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P ha inoltre precisato che:
- vi è l’obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni (incluse le farmacie).
- alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test RT-PCR, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo.
- restano valide tutte le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la durata ed il
termine dell’isolamento e della quarantena.
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- per il soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare.
- va sempre raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti.
- dal momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si raccomanda, nel comunicare un risultato negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali.
Considerato inoltre che nella fase di ripresa delle attività didattiche in presenza assume particolare rilevanza la valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione studentesca e nel personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) i cui alla Legge Regionale n. 30/2013 presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime sussidiarietà;
Dato atto che la Direzione regionale Salute e Welfare, in accordo con la Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione e agenda digitale, ha quindi avviato un tavolo di confronto con le Associazioni delle Farmacie per addivenire ad un nuovo Accordo per la realizzazione di un programma di testing presso le farmacie a favore della suddetta popolazione target, al fine di potenziare le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività scolastiche in presenza;
Dato atto che le farmacie pubbliche aderenti ad Assofarm Umbria, alla luce delle nuove disposizioni recate dalla Legge di Bilancio 2021, hanno manifestato la disponibilità ad aderire al progetto per l’esecuzione di test rapidi in farmacia, rappresentando tuttavia la necessità di attendere la definizione di un accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Sezione Umbria, attesa la necessità di disporre di personale di supporto nello svolgimento di tale attività;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 14/01/2021 recante: “POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II – Priorità Ge.O n. 5.1.10 – Intervento di contrasto dell’emergenza COVID 19: approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e formazione Professionale di cui alla LR n.30/2013” è stata prevista una disponibilità di risorse pari a euro
1.000.000 a valere sull’azione NO ADP_2:”Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”, del POR FSE 2014-2020, priorità di investimento 9.4, sul Capitolo 02812 voci 8020-8025-8045 del Bilancio regionale, Esercizio 2021;
Dato atto che per la determinazione dell’importo da corrispondere alle farmacie aderenti al Programma di testing a sostegno della ripresa delle attività scolastiche si è preso come riferimento l’importo dell’Accordo sottoscritto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (come già fatto per il precedente Accordo di cui alla succitata DGR n. 995/2020) e che la determinazione dell’importo è comunque coerente con le indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” approvate dalla Conferenza Stato- Regioni (Rep. Atti 167/CSR del 17/10/2019), che specificano che la remunerazione dei servizi è calcolata sulla base del costo del farmacista previsto dal CCNL nonché degli altri fattori produttivi;
Dato atto, altresì, che le attività derivanti dall’attuazione della Deliberazione n. 995/2020 sopra richiamata si interrompono, in funzione della loro sostituzione con l’esecuzione dei test antigenici rapidi e pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Dato atto, infine, che per la quantificazione dei prezzi per l’esecuzione dei test in farmacia in regime privatistico ai sensi della legge di Bilancio 2021, si è fatto analogo riferimento agli Accordi sottoscritti da altre Regioni;
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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di dare atto dei contenuti dell’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell’ 8 gennaio 2021, n. 3 e della necessità di adottare misure di prevenzione finalizzate alla ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, nonché dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati presso le agenzie formative ed in sussidiarietà presso gli Istituti Professionali al fine di contrastare, in ambito scolastico, i rischi connessi alla pandemia SARS-CoV-2, considerata la rilevanza strategica dell’istruzione per la formazione dei giovani e per la società nel suo insieme;
2) di dare atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 14/01/2021 recante: “POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II – Priorità Ge.O n. 5.1.10 – Intervento di contrasto dell’emergenza COVID 19: approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e formazione Professionale di cui alla LR n.30/2013” è stata prevista una disponibilità di risorse pari a euro 1.000.000,00 a valere sull’azione NO ADP_2:”Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”, del POR FSE 2014-2020, priorità di investimento 9.4, sul Capitolo 02812, voci 8020-8025-8045, del Bilancio regionale, Esercizio 2021;
3) di approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con cui è stata prevista la realizzazione del suddetto Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e formazione Professionale di cui alla LR n.30/2013;
4) di dare mandato al Direttore Regionale alla Salute e Welfare di sottoscrivere l’Accordo con le Farmacie di cui al punto 3;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.
Perugia, lì 14/01/2021 Il responsabile del procedimento Xxxxxxxxxx Xxxxx
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
-
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 14/01/2021 Il dirigente del Servizio Farmaceutica, nuove tecnologie, dispositivi
medici
Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 15/01/2021 IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
COD. PRATICA: 2021-001-20
PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Xxxx Xxxxxxx ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 15/01/2021 Assessore Xxxx Xxxxxxx Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale Salute e Welfare
ACCORDO TRA LA REGIONE UMBRIA E LE ASSOCIAZIONI DELLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE PER EFFETTUARE TEST DIAGNOSTICI RAPIDI PER SARS-CoV- 2.
PREMESSO CHE
- Con Deliberazione n. 995 del 28/10/2020 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV- 2”, quale misura di ulteriore sostegno allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche nelle persone che non sono state oggetto dello screening promosso dal livello nazionale per il personale scolastico;
- Tale Accordo è stato sottoscritto da Federfarma Umbria e pertanto, a partire dal 2 novembre 2020, si è dato avvio all’offerta dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale mediante l’esecuzione del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-19 anni), negli alunni/studenti stessi, nei loro fratelli e sorelle, negli ulteriori familiari conviventi, nonché negli studenti universitari;
- Il DPCM 3 novembre 2020 ha disposto, tra l’altro, limitazioni nella didattica in presenza valide per tutto il sistema nazionale di istruzione e che il nuovo DPCM del 3 dicembre 2020 contiene anche alcune misure che riguardano direttamente le attività scolastiche;
- l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 08 gennaio 2021, n. 3 ha stabilito che a decorrere dal giorno 11 gennaio 2021 e fino al giorno 23 gennaio 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
- nella fase di ripresa delle attività didattiche in presenza assume particolare rilevanza la valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione studentesca e nel personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) i cui alla Legge Regionale n. 30/2013 presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime sussidiarietà, al fine di potenziare le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività scolastiche in presenza;
- i test sierologici rapidi, rilevando anticorpi contro SARSCoV-2, ricercano una passata esposizione al virus;
- i test antigenici rapidi, rilevando la proteina del nucleocapside del Coronavirus, possono contribuire a migliorare la capacità complessiva di identificare i casi offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR, soprattutto in situazioni in cui la possibilità di eseguire test rinofaringei RT-PCR potrebbe essere limitata;
CONSIDERATO CHE
- Il Ministero della Salute, con circolare n. 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha precisato che l’uso dei test antigenici rapidi nelle persone senza sintomi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%:
o nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio;
o nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi di lavoro, ecc). In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici;
o in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con elevata trasmissione comunitaria per lo screening periodico dei residenti/operatori/visitatori; riguardo RSA, lungodegenze e altri luoghi di assistenza sanitaria, l’impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione può essere considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
- La Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, all’art. 1, commi 418, 419, 420 e 452, ha stabilito che:
- 418: “I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”.
- 419: “Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali”.
- 420: “All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e- bis) è inserita la seguente: «e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare»”.
- 452: “Xx xxxxxx xxx'xxxxxxxx 000, xxxxx 0, xxx xxxxxxx-xxxxx 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”.
RILEVATO CHE
- Il succitato comma 420, intervenendo direttamente sul Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, stabilisce in via definitiva che il farmacista può eseguire test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare, così sancendo la piena legittimità dell’operato del farmacista stesso nella conduzione autonoma dei test sierologici volti all’individuazione di possibili contagi da Covid-19.
- i tamponi antigenici rapidi attualmente in commercio non risultano eseguibili in autodiagnosi da parte di personale profano e che, quindi, il loro utilizzo è riservato a professionisti sanitari, tra i quali sono certo compresi i farmacisti a norma del Decreto Legislativo n. 258/1991, derivandone, quindi, la possibilità di esecuzione diretta da parte del farmacista; il tutto anche nell’ottica di una integrale saldatura con la sancita facoltà di eseguire analisi che prevedono il prelievo di sangue capillare, con la facoltà, tuttavia, che l’esecuzione del campione venga effettuata dal cittadino. Il farmacista deve quindi eseguire il test a partire dalla fase successiva al campionamento.
TENUTO CONTO CHE
- La succitata circolare n. 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P ha precisato inoltre che:
- vi è l’obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni (incluse le farmacie).
- alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test RT-PCR, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo.
- restano valide tutte le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la durata
ed il termine dell’isolamento e della quarantena.
- per il soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare.
- va sempre raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti.
- dal momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si raccomanda, nel comunicare un risultato negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali.
DATO ATTO CHE
le farmacie pubbliche aderenti ad Assofarm Umbria, nel ribadire la disponibilità ad aderire al progetto di testing per l’esecuzione di test rapidi in farmacia, hanno tuttavia rappresentato la necessità di attendere la definizione di un accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Sezione Umbria e che pertanto l’adesione al progetto stesso è condizionata dalla pregiudizievole sottoscrizione di detto accordo, attesa la necessità di disporre di personale di supporto e non pregiudicare, così, l’ordinaria attività delle farmacie.
CONCORDANO
- di promuovere l’attività di testing, su base volontaria e gratuita, nella popolazione studentesca e nel personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime sussidiarietà, con test antigenico rapido, eseguibile nelle farmacie aderenti, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico – sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel protocollo allegato al presente accordo (allegato1);
- che il test può essere effettuato una volta al mese, su appuntamento (preferibilmente pomeridiano) e previa compilazione del modulo di autocertificazione in allegato (allegato 2);
- di prevedere che le attività derivanti dall’attuazione della deliberazione n. 995/2020 sopra richiamate si interrompano, in funzione della loro sostituzione con l’esecuzione dei test antigenici rapidi e pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- che le Farmacie che aderiranno all’esecuzione del test dovranno darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico e ad Umbria Digitale, compilando apposito modulo di adesione (allegato 3);
- che l’approvvigionamento dei test avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite le Aziende produttrici o la distribuzione intermedia presente sul territorio, avendo cura di scegliere test aventi i seguenti requisisti:
- marchio CE;
- non essere destinati esclusivamente all’uso su soggetti sintomatici;
- sensibilità ≥ 80 %;
- specificità ≥ 97 %;
- che venga rimborsato alle Farmacie un costo a test pari a complessivi 15 euro esenti IVA di cui: 6 euro esenti IVA per l’approvvigionamento del test; 9,00 euro esenti IVA per le prestazioni di servizio strettamente connesse.
LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO INOLTRE I SEGUENTI ASPETTI TECNICI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI TESTING DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Al cittadino che aderirà al progetto di testing verranno illustrate da parte del farmacista le finalità del progetto, le misure di sicurezza previste che lo riguardano e saranno consegnati:
- apposita informativa sul progetto e sul trattamento dati (allegato 4)
- modulo per il consenso informato (allegato 5);
- modulo per autocertificazione avente diritto (allegato 2): il cittadino che aderirà al progetto di testing dovrà rilasciare un’autocertificazione del suo stato di avente diritto all’esecuzione gratuita del test, fatta eccezione per i soggetti minori;
I moduli 2 e 5 compilati e firmati sono conservati in Farmacia e resi disponibili all’Azienda USL di
competenza solo qualora richiesti;
il farmacista:
- accedendo al Sistema CUP con le credenziali già disponibili per la Farmacia, esegue
l’accettazione;
- inserisce a sistema l’esito, positivo o negativo, del test e la mail della persona che riceve il
risultato con il numero di cellulare; inoltre il farmacista fotografa il test e lo inserisce a sistema;
- in caso di esito positivo il farmacista raccomanderà l’isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma eseguito dall’ISP dell’AUSL di assistenza;
La comunicazione di test negativo viene ricevuta dalla persona via mail. La comunicazione di test positivo viene ricevuta via mail dalla persona ed anche dal MMG/PLS che potrà prenotare il tampone molecolare presso i drive in e all’ISP.
I dati di sintesi saranno inoltre trasmessi da Umbria Digitale ai competenti Servizi delle Aziende USL per le attività di rendicontazione e di remunerazione che avverrà, come per la realizzazione di altri Servizi, con fatturazione elettronica;
il test potrà essere ripetuto da parte di uno stesso cittadino aderente al progetto non prima di 30 giorni dal precedente test eseguito presso una Farmacia.
LE PARTI CONCORDANO INFINE CHE
- la validità del programma di testing nella popolazione scolastica decorre dal 18 gennaio al 18 marzo 2021, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l’anticipata interruzione;
- per quanto riguarda la vendita dei test in regime privatistico, con specifico riferimento ai test classificati come autodiagnostici (muniti di regolare marcatura CE e dal codice numerico dell’Organismo notificato che ha rilasciato la certificazione) e quindi legittimamente cedibili anche a profani, l’esecuzione deve comunque avvenire in farmacia per garantire la tracciatura dell’esito del test stesso. Il farmacista si atterrà alle stesse procedure previste per il testing nella popolazione scolastica.
Resta inteso che l’effettuazione dei test eseguiti presso le farmacie in regime privatistico non
potrà superare i seguenti prezzi:
• test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM: massimo 20 euro
• tamponi antigenici rapidi: massimo 22 euro.
Il Direttore regionale alla Salute e Welfare
Il Presidente dell’Unione Regionale Sindacale dei
Titolari di Farmacia
Il Coordinatore Assofarm Umbria
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Allegato 1
PROTOCOLLO
per l’adozione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle farmacie ove vengono condotti test sierologici e tamponi rapidi antigenici
PREMESSO CHE
Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020” sottoscritto dal Governo e le Parti Sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno le linee guida, utili alla possibilità di prosecuzione delle attività lavorative in azienda, soggetta alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività.
I DPCM e i decreti-legge emanati nel periodo emergenziale hanno previsto norme e disposizioni inerenti la prosecuzione in sicurezza delle attività su tutto il territorio nazionale.
Federfarma, sulla base dei predetti decreti e dei citati Protocolli, ha fornito indicazioni, anche in materia di utilizzo dei DPI da parte degli operatori sanitari e di operatività del servizio farmaceutico, atte a garantire la sicurezza degli addetti delle farmacie e della utenza dai pericoli connessi al Covid- 19.
L’attività delle Farmacie riveste carattere di interesse sanitario primario.
La Farmacia è uno dei primi punti di accesso del cittadino al SSN; un presidio sul territorio indispensabile; un riferimento per le persone alle quali vengono dispensati non soltanto i farmaci ma anche servizi sanitari, consigli, indicazioni; una guida per comportamenti sani e corretti, soprattutto a fronte di un momento di forte disorientamento sociale e, per questi motivi, le farmacie, nonostante il rischio epidemiologico, non hanno mai interrotto la propria attività.
Gli addetti delle farmacie, come tutti i lavoratori che esercitano in locali aperti al pubblico, sono a rischio e meritano attenzione e rispetto per il loro ruolo professionale e sociale e, pertanto, occorre attivare tutte le misure indispensabili alla loro tutela e a far sentire loro la cura e l'attenzione della comunità nazionale e locale, coerentemente a quanto previsto nel rapporto dell’ISS 2/2020, sull’utilizzo dei DPI nel contesto sanitario e sociosanitario: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario.” .
Le Farmacie hanno offerto la disponibilità, richiesta dalle Istituzioni nazionali e locali, a effettuare test diagnostici per fronteggiare l’attuale curva epidemica dei casi di COVID-19, che impone di
dedicare particolare attenzione nell’adozione di ulteriori misure, aggiuntive oltre a quelle già messe
in atto, utili a contrastare la diffusione del virus;
Le disposizioni dei sopra richiamati decreti e Protocolli si riferiscono alla generalità dei luoghi di lavoro e, pertanto, è opportuno fornire alle farmacie indicazioni attuative delle predette disposizioni, in ragione della specificità di tale settore.
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Il presente documento costituisce recepimento, attuazione ed implementazione del Protocollo del 14 marzo del 2020, così come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020, tra Governo e Parti Sociali, inerente le misure atte al contrasto del diffondersi del virus Covid – 19 per le farmacie in esercizio sul territorio nazionale.
A tal fine, si indicano le seguenti misure.
1. Dispositivi di protezione individuale.
Le Farmacie dovranno dotare il personale di strumenti di protezione individuale quali guanti monouso e mascherine protettive di categoria FFP2 / FFP3 o di mascherine chirurgiche sufficienti per tutti i lavoratori.
È consigliata l’installazione in farmacia, davanti a ciascuna postazione, di separatori protettivi di dimensioni sufficienti a schermare il contatto tra l'utenza e i farmacisti.
2. Accessi dell’utenza.
Gli accessi dell’utenza e gli spazi interni della farmacia dovranno essere regolati con evidente riguardo al loro contingentamento, all’obbligo per l’utenza di indossare una mascherina e al mantenimento delle distanze interpersonali di almeno un metro; anche il banco sarà organizzato in modo da mantenere le adeguate distanze tra gli operatori, con il distanziamento delle postazioni o l'utilizzo di postazioni alternate se troppo vicine; ogni operazione dovrà essere organizzata perché sia correttamente mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro tra utenti e colleghi. Le Farmacie collaboreranno con le Istituzioni nelle iniziative volte a ridurre gli accessi multipli o le code.
3. Igiene dei locali.
È compito del titolare della farmacia assicurare la sanificazione periodica dei locali e l’igienizzazione
giornaliera dei posti di lavoro fornendo per ogni singola postazione i prodotti utili alle operazioni di
igiene di casse, scanner e computer. A tale scopo, ciascun addetto provvederà ad operare la pulizia della propria postazione alla fine di ogni turno di lavoro con apposita soluzione virucida.
Si applicano le seguenti indicazioni fornite dal Ministero della Salute:
• utilizzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62- 71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato;
• per la decontaminazione, è raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia e per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzo di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro;
• pulizia con particolare attenzione di tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.;
• biancheria, tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente e, qualora ciò non sia possibile, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
4. Esecuzione di screening tramite test e tamponi.
In aggiunta all’applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si conviene che il farmacista, per l’esecuzione dei test sierologici e dei test antigenici rapidi mediante tampone:
▪ svolga i test esclusivamente su appuntamento, previo avviso al cittadino che in caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore a 37.5°C è necessario annullare l’appuntamento e restare a casa;
▪ faccia svolgere il test antigenico rapido in modalità “drive through” in apposita area esterna, pertinenziale alla farmacia, ovvero - valutate le caratteristiche logistiche e di sicurezza degli spazi interni - anche in locale interno alla farmacia, purché quest’ultimo sia separato dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e alla vendita, sia munito preferibilmente di percorsi dedicati all’ingresso e all’uscita dei pazienti che intendono effettuare il test e sia opportunamente arieggiato in modo tale da garantire un costante ricircolo dell’aria;
▪ in preparazione dei test il farmacista indossa mascherina del tipo FFP2/KN95, guanti monouso, camice monouso, protezione per gli occhi;
▪ si assicuri che il cittadino abbia una temperatura normale, indossi correttamente la mascherina e proceda a togliere la stessa per il solo tempo necessario all’esecuzione del test antigenico rapido (mantenendola in ogni fase per l’esecuzione del test sierologico) e si igienizzi le mani;
▪ consenta la presenza di un accompagnatore/caregiver solo nel caso di cittadino che necessita di assistenza o di minore;
▪ nell’ipotesi in cui non faccia eseguire il test in ambiente esterno alla farmacia o comunque separato dal locale di vendita, come sopra descritto, siano, comunque, garantiti gli indispensabili parametri di sicurezza
per l’utenza e per il personale, anche valutando l’opportunità di installare barriere in plexiglass opportunamente adattate (anche con fori/feritoie) che garantiscano la separazione fisica tra il personale incaricato dell’esecuzione del test e l’utente;
▪ si accerti che il test sia eseguito rispettando le modalità di esecuzione riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso;
▪ i rifiuti derivanti dall’effettuazione dei test devono essere gestiti in conformità al D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” parte quarta e al D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”. In particolare sono considerati rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo codice CER/EER 180103* “rifiuti che devo essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”.
▪ assicuri, per ogni test effettuato, la pulizia e la disinfezione, degli strumenti utilizzati e del tavolo di appoggio ove avviene la processazione dei campioni con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio, lasciandoli agire per il tempo necessario indicato sulla confezione del prodotto utilizzato;
▪ assicuri il ricambio d’aria nel caso di esecuzione del test in ambienti interni della farmacia, come sopra descritti. In ragione del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, la presenza degli utenti che intendono sottoporsi al test deve essere correlata alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.
Una volta completato il test, l'utente può aspettare il risultato all'esterno della farmacia; nel frattempo il farmacista inserisce il risultato del test rito a sistema (il Farmacista inserisce l’esito – positivo o negativo - e la mail della persona che riceve il referto con il numero di cellulare)
La comunicazione di test positivo viene ricevuta via mail dallo studente ed anche al MMG/PLS che potrà
prenotare il tampone presso i drive in e all’ISP.
Il referto sarà inserito nel FSE come anche i referti dei tamponi.
5. Continuità dell’attività lavorativa
Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto "Cura Italia") all’art. 14 stabilisce che la misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, vale a dire la quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID -19, non si applica:
- agli operatori sanitari;
- agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
- ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.
I lavoratori e gli operatori di cui sopra, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19
Allegato 2
AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI AVENTE DIRITTO ALL’ESECUZIONE GRATUITA DEL TEST
RAPIDO IN FARMACIA PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS
Io sottoscritto (Nome) (Cognome) residente in (*) , Via documento di riconoscimento dichiaro di essere
studente (maggiorenne) che frequenta la seguente Scuola secondaria superiore/Percorso di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale):
genitore, anche se separato e/o non convivente dello studente, tutore/soggetto affidatario dello studente (Nome) (Cognome) che frequenta la Scuola secondaria superiore/Percorso di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) Classe
personale scolastico della seguente Scuola secondaria superiore/Percorso di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale):
Firma Data
(*) anche se residente fuori regione
Allegato 3
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE TRA LA REGIONE UMBRIA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER EFFETTUARE TEST RAPIDI PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS
▪ da inviare a:
- Servizio farmaceutico dell’Azienda USL di riferimento;
- Umbria Digitale
Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa , titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della Farmacia Indirizzo della Farmacia Comune Provincia Azienda USL di riferimento codice regionale Farmacia composto da 6 cifre
confermo l’adesione al progetto che prevede l’esecuzione di test rapidi per la rilevazione dell’antigene del Coronavirus in Farmacia.
A tal fine dichiaro di garantire i seguenti requisiti per la sicurezza
Programmazione dell’attività solo su appuntamento (preferibilmente pomeridiano). Informazione al cittadino in sede di prenotazione sulla tecnica di esecuzione del tampone.
Precisazione al cittadino che il test rientra in progetto di testing e che quindi per parteciparvi non deve avere avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37.5°C, non deve avere sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia).
Avviso all’ingresso della Farmacia con chiare istruzioni sulle modalità di accesso.
A tal proposito dichiaro di essere in presenza, rispetto agli spazi disponibili:
(barrare una delle due opzioni)
fino a quaranta metri quadrati, una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; dimensioni superiori a quaranta metri quadrati, con accesso regolamentato, differenziando, ove
possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Presenza nell’area di indicazioni per l’igiene delle mani e per il distanziamento fisico. Adeguatezza nei locali della farmacia con adeguati ricambi d’aria (naturali e/o forzati). Esecuzione del test in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a Farmacia chiusa o con altre modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie; l’eventuale spazio esterno è ricompreso nelle aree di pertinenza della Farmacia o in locali idonei in utilizzo alle farmacie medesime.
Data
Firma
Allegato 4
INFORMATIVA AL CITTADINO SULLA POSSIBILITA’ DI ESEGUIRE IN FARMACIA IL
TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS
Gentile cittadina, Gentile cittadino,
desideriamo darLe informazioni dettagliate sulla partecipazione al programma di testing, offerto dalla Regione Umbria, mirato a rivelare la proteina del nucleocapside del Coronavirus nella popolazione composta da:
▪ Studenti frequentanti la scuola secondaria superiore;
▪ Studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);
▪ personale scolastico delle scuole secondarie superiori;
▪ personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP;
Prima che Xxx prenda la decisione di accettare o rifiutare di partecipare, La preghiamo di leggere queste pagine con attenzione, prendendo tutto il tempo di cui ha bisogno, e di non esitare a chiedere chiarimenti qualora avesse bisogno di ulteriori precisazioni.
INTRODUZIONE
L’infezione causata dal nuovo coronavirus, chiamato SARS-CoV-2, può manifestarsi con diversi segni e sintomi. I più frequenti interessano il tratto respiratorio con forme che possono essere lievi, o di crescente gravità, fino a causare polmonite severa e sindrome respiratoria acuta grave.
QUALI SONO GLI SCOPI DEL TESTING?
L’attività di testing nelle fasce di popolazione target del presente progetto è un fondamentale contributo alla lotta alla pandemia, che si affianca a tutte le altre azioni messe in atto nella nostra Regione, in funzione della ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di secondo grado, al fine di potenziare le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività scolastiche in presenza.
Si ritiene strategico, a tal fine, eseguire test antigenici rapidi, meno laboriosi di altri test, che rilevando la proteina del nucleocapside del Coronavirus, possono contribuire a migliorare la capacità complessiva di identificare i casi offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e consentendo così di evitare il nascere di possibili nuovi focolai di Covid-19.
In caso di positività al test è necessario permanere a domicilio in isolamento volontario nel rispetto delle indicazioni dettate dal competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ed eseguire il tampone molecolare nasofaringeo che potrà confermare o meno la presenza del virus SARS-CoV-2.
CHI PROMUOVE IL PROGRAMMA?
Il programma è promosso dalla Regione Umbria e viene realizzato in collaborazione con le Farmacie convenzionate situate nel territorio regionale.
COSA COMPORTA LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI TESTING?
La partecipazione comporta:
- per i maggiorenni, la compilazione di un’autocertificazione della propria condizione di soggetto avente diritto all’effettuazione del test;
- per i minori, la consegna da parte del cittadino del modulo di consenso alla partecipazione del
minore al progetto, e l’esecuzione del test da parte del genitore/tutore/affidatario;
- la compilazione, anche con acquisizione automatica di dati da parte del farmacista di dati anagrafici; codice fiscale; numero di cellulare per successivi eventuali contatti da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; conferma assenza di febbre;
- l’esecuzione in Farmacia del test antigenico rapido utile a valutare la presenza di componenti proteiche del virus (antigeni): dopo avere eseguito il campionamento, il tampone viene stemperato all’interno di una provetta contenente poche gocce di un liquido; successivamente, il liquido è versato sulla cassettina del test; in caso di rilevazione dell’antigene comparirà una banda di conferma della positività al test;
COMUNICAZIONE E SIGNIFICATO DEI RISULTATI
L’esito del test Le sarà comunicato via mail. La comunicazione di test positivo, unitamente alla fotografia del test, viene inviata via mail anche al Suo Medico che potrà prenotare il tampone nasofaringeo mirato ad individuare l’RNA del virus (acido nucleico).
Se il test antigenico rapido risulterà positivo vorrà dire che Lei è entrato in contatto con il virus. Questa eventualità dipende principalmente dalla frequenza con cui l’infezione ha circolato nella sua area geografica.
Inoltre, in caso di risultato positivo, esiste anche la possibilità che Lei sia contagioso.
Proprio per questo, in caso di positività al test antigenico rapido, dovrà sottoporsi a un tampone nasofaringeo per la ricerca dell’RNA virale del virus SARS-CoV-2 al fine di stabilire se Lei è in fase di possibile contagiosità.
Fino a quel momento Le è richiesto di restare in isolamento presso il Suo domicilio evitando i contatti con altre persone; in caso di positività alla ricerca del SARS-CoV-2 attraverso il tampone, si attiverà l’isolamento contumaciale e i provvedimenti conseguenti da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
L’attività condotta dai Servizi di Salute Pubblica consentirà inoltre di individuare altri contatti e
conseguentemente impedire la nascita di ulteriori focolai di COVID-19.
In caso di risultato al test antigenico rapido negativo non vi sarà necessità di un Suo isolamento domiciliare.
SONO OBBLIGATO A PARTECIPARE?
La partecipazione è volontaria e non vi è, dunque, alcun obbligo da parte Sua a partecipare se non lo desidera.
Trattamento dei dati
I dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di telefono, il nome del MMG/PLS e il risultato del test, sia positivo che negativo, saranno trasmessi al sistema di biosorveglianza della Regione Umbria e alla Azienda USL ai fini di sorveglianza dell’epidemia da SARS CoV 2.
La farmacia comunicherà l’esito, mediante la trasmissione della fotografia del test, al MMG/PLS e all’Azienda sanitaria Locale attraverso i sistemi ICT dedicati.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è l’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede
a in Via
contatti (mail, urp, etc…)
Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti punti di contatto: Email:
dpo@ pec: dpo@ Tel . Il titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale incaricato del trattamento per le vie brevi. La Farmacia presso la quale ha eseguito il test è stata designata quale responsabile del trattamento dei dati.
Finalità e base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali è dettata dal Regolamento EU 2019/679, art. 9, par. 2, lettera h) e i), e in quanto tale non necessita del Suo consenso.
Allegato 5
Carta Intestata Farmacia
Consenso informato
Io sottoscritto/a | |
Nato a | Il |
Residenza | |
Domicilio (se diverso da residenza) | |
Codice fiscale | |
Telefono/cellulare | |
Medico prescrittore | Cell. |
In qualità di genitore/tutore/soggetto affidatario di (da compilare in caso di minore)
Nome e cognome | |
Nato a | Il |
Codice fiscale | |
Che frequenta la Scuola _ Classe |
Dichiaro di aver ricevuto e compreso quanto scritto nell’informativa
e con la presente do il consenso:
- all’esecuzione del test antigenico rapido per la rilevazione dell’antigene del coronavirus;
- a sottopormi (o, nel caso di minore, a sottoporre ), in caso di positività del test antigenico, al tampone orofaringeo e/o nasofaringeo molecolare e a permanere a domicilio in isolamento in attesa dell’esecuzione del tampone e del successivo referto.
Data Firma