Common use of Telelavoro Clause in Contracts

Telelavoro. Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’azienda. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. Gli Enti valuteranno la possibilità di sperimetare forme di telelavoro così come previsto dall’Accordo quadro del 9 giugno 2004 e successive modificazioni e/o integrazioni. In tali casi gli Enti provvederanno all’installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - salvo diversa pattuizione, di postazioni di lavoro idonee alle esigenze dell’attività lavorativa. Sarà cura del lavoratore mantenerle nel miglior stato di efficienza possibile, le installazioni in locali saranno segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 426/96) ed in particolare modo relativamente all’impiantistica elettrica (legge 46/90). Il telelavoro costo dei collegamenti telefonici è una forma completamente a carico dell’Ente ed anche la manutenzione delle attrezzature. Il telelavoratore dovrà permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che verranno anticipatamente concordati con le funzioni preposte. L’orario di organizzazione lavoro a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo tempo pieno o a tempo parziale potrà essere distribuito nell’arco della giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all’attività che dovrà svolgere, fermo rimanendo che verranno concordati periodi nella giornata in cui il telelavoratore opera dovrà essere reperibile alla sua postazione di lavoro per le comunicazioni con l’ufficio. La fascia oraria per la reperibilità è individuata nell’arco della giornata, di due ore ciascuno (per un periodo di un’ora per il personale part-time), nell’ambito dell’orario di servizio, per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax. In caso di impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio, anche per via telematica. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, nè permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzione di orario. Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e l’aziendacomunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico dell’Ente, che provvederà a intervenire affinchè il guasto sia riparato. Il Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli (fermo lavorativo superiore alle 48 ore), l’Ente sentite le XX.XX., potrà concordare il rientro del lavoratore in Ente limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e all’Accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 18/11/196, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativa alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto a non manomettere gli impianti ed in ogni caso ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli altri strumenti di lavoro utilizzati. L’Ente sarà sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si atterrà alle suddette disposizioni. Le parti convengono di procedere alla stipula di una modalità polizza assicurativa dei locali in cui si svolge la prestazione di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fatelelavoro, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessanonché del telelavoratore. Il telelavoratore hasarà tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, quindia rispettare le istruzioni ricevute dall’ufficio competente per l’esecuzione del lavoro affidatogli e in nessun caso potrà eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’Ente. L’Ente è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, gli stessi diritti di efficace e completa a tutti i lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o per offrire tali condizioni a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri coloro i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con sono meno presenti in Ente. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire effetti delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabilicontrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, relative oltre con i sistemi tradizionali anche con supporti telematici/informatici. Saranno previsti rientri in Ente pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento. Il dipendente potrà essere reintegrato nella sede e nell’ufficio originari decorsi trenta giorni dalla richiesta di reintegro da parte dello stesso ovvero l’Ente potrà far rientrare in servizio il telelavoratore con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di riunioni programmate dall’Ente per ragioni tecnico/organizzative, il telelavoratore deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratoreriunione verrà considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. E’ demandata alla contrattazione garantito al telelavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di apparecchiatureun indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali. Le parti, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso nel concordare circa la necessità di violazione. L’impresa può instaurare strumenti garantire l’integrale parità di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione trattamento in materia di strumenti interventi formativi, si impegnano affinchè siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di lavoro professionalità e di responsabilità socializzazione degli addetti al telelavoro. La formazione e lo sviluppo professionali restano gli stessi previsti e/o in essere all’interno dell’Ente. Sarà garantito al telelavoratore un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo della professionalità, e pertanto il telelavoratore dovrà essere definita chiamato ad incontri con la struttura di riferimento e a corsi di formazione con trattamento paritetico rispetto al restante personale. Rispetto alla situazione attuale, non subiranno modifica alcuna, la retribuzione degli addetti al telelavoro, il relativo inquadramento professionale e quanto previsto da ogni ulteriore accordo di contrattazione di 2° livello prima dell’inizio decentrata relativo alla retribuzione accessoria e non, del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, Per quanto non espressamente previsto dal presente C.C.N.L. si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.irimanda alla vigente normativa in materia.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro è consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di sistemi informatici strumenti tecnologici e dall’esistenza telematici nell’ambito di una rete di comunicazione fra il luogo un contratto in cui il telelavoratore opera e l’azienda. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione l’attività lavorativa e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e sono assoggettati la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al potere direttivo, organizzativo e livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di controllo dell’impresa medesimatale modalità. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso Le parti a livello in forza dei aziendale potranno definire eventuali criteri stabiliti dal presente CCNLche determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né passare al telelavoro con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendaliindicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro domiciliare avrà diritto a ricevere un trattamento economico e remotizzato si applica normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente ai telelavoristi subordinati all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso controllo del rapporto datore di lavoro. Il compito di individuare , le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione utilizzo e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno dirittoconservazione degli strumenti tecnologici, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente per fini professionalicome individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. Provvederà4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, inoltresostenendo tutte le relative spese di acquisito, ad informare installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore in ordine a tutte le norme non si avvalga di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei datistrumenti propri. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in Nel caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e s.m.i. relativa ai videoterminalidi sicurezza, che anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del telelavoratore conformemente dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al riservatezza del domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento dipendente, l’idoneità del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla copertura assicurativa sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della stessadisciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono a carico del telelavoratoreesclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Telelavoro. Il telelavoro Art. 20 Tali rapporti sono disciplinati dai principi di volontarietà delle parti; possibilità di reversibilità del rapporto; pari opportunità; esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; applicazione del CCNL. Le modalità di espletamento, concordate tra le parti, devono risultare da atto scritto che è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’aziendacondizione necessaria per la trasformazione e/o instaurazione del rapporto. Il telelavoro è datore di lavoro provvede, a proprie spese all’installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature (di cui resta proprietario) necessarie per adibire una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e postazione idonea alle esigenze lavorative. L’azienda si impegna a riparare rapidamente eventuali guasti, ma ove non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende sia possibile può richiamare in sede il dipendente inquadrato allo sino a riparazione avvenuta. L’attività avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore e sarà distribuita a discrezione dello stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNLnell’arco della giornata. Il telelavoro può Potrà anche essere concordato un periodo di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o reperibilità non superiore a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o 2 ore giornaliere per chi opera a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che pieno e 1 ora per il dipendentepersonale part-time. Se il telelavoro non è previsto nel contratto Le prestazioni straordinarie, notturne o festive possono effettuarsi su richiesta del datore di assunzione, lavoro di norma presso la sede aziendale o in trasferta. Sarà garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e durante l’orario di lavoro. In caso di riunioni programmate il lavoratore è libero deve rendersi disponibile per il tempo necessario alla riunione. I telelavoratori hanno diritto di accettare accesso all’attività sindacale tramite bacheca elettronica o respingere l’offerta prospettata nel corso altro sistema di connessione a cura del rapporto datore di lavoro. Il compito datore di individuare lavoro deve illustrare le modalità di funzionamento e le variazioni dei software di valutazione del lavoro svolto per esercitare garantirne la trasparenza e può effettuare visite di controllo concordate con il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione lavoratore. Le modalità di 2° livelloraccolta dati per la valutazione vanno presentati alle RSU, o RSA o alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. I telelavoratori dovranno firmatarie del contratto. Il lavoratore deve essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione informato sui rischi legati al lavoro e di sviluppo sulle necessarie precauzioni. L’allestimento della carriera previste per i dipendenti comparabilipostazione prevede un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile aziendale della sicurezza. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici Il datore di lavoro di cui dispongono non risponde dei danni derivanti dall’uso non corretto dell’apparato. Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, informazioni in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei datisuo possesso. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata retribuzione sarà ridotta del 30% rispetto alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.ipaga base nazionale.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Aziende Piccole E Medie Imprese (Pmi), Delle Societa’ Cooperative E Delle Aziende Artigiane Del Settore Ceramica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Aziende Piccole E Medie Imprese (Pmi), Delle Societa’ Cooperative E Delle Aziende Artigiane Del Settore Abrasivi

Telelavoro. Il Le Parti, nel richiamarsi all’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel considerare il telelavoro è una forma innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo flessibilità organizzativa e di sistemi informatici produttività dell’Azienda, coniugandole con la vita sociale e dall’esistenza familiare dei lavoratori in relazione al contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’aziendamobilità. Il telelavoro è viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e non un particolare status legale sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei lavoratori disabili e fadei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti convengono pertanto, parte dell’organizzazione dell’aziendache a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di telelavoro. Il telelavoro, anche se il luogo nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce una forma di svolgimento della prestazione è esterno lavorativa attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, secondo modalità logistico-operative riconducibili alle seguenti tipologie:  telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente presso il proprio domicilio;  telelavoro da remoto, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;  telelavoro mobile, nei casi in cui l’attività viene resa prevalentemente all’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti Le differenti modalità di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e esecuzione dell’attività lavorativa non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso Ad ogni effetto del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità lavoro sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime garantita ogni opportunità di accesso crescita e sviluppo professionale, anche attraverso la valorizzazione dei principi di autonomia e responsabilità connessi alla formazione e particolarità della tipologia di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabiliprestazione. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro potranno essere espletate in via telematica e nel pieno rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa. L’attività di cui dispongono e sulle caratteristiche telelavoro potrà prevedere rientri periodici in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di tale forma di organizzazione formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle ulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza. I Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire l’accesso a organi istituzionali esterni e a rappresentanti dell’Azienda, nel rispetto della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla inviolabilità del proprio domicilio. Ai dipendenti che passano al svolgono prestazioni di telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte si applicano le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che operano in Azienda. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza e riservatezza, a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili per lo svolgimento dei compiti e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto terzi. Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di responsabilità dovrà essere definita comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di prestazione. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In relazione alle modalità e agli ambiti di applicazione dell’istituto, è prevista, a richiesta di una delle Parti, l’attivazione, con periodicità annuale, di un momento di confronto e monitoraggio a livello nazionale finalizzato a promuovere l’estensione dell’istituto attraverso la contrattazione realizzazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto progetti di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico tale contesto, le Parti, a livello territoriale, cureranno l’implementazione dei costi derivanti dalla perdita progetti e dal danneggiamento degli strumenti proporranno eventuali soluzioni utili a favorire l’estensione in relazione alle specificità territoriali. Nel contesto di lavoroquanto definito tra le Parti con appositi accordi, nonché sarà data anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità della scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da parte dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.ilavoratori.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. Il Le parti riconoscono nel telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’azienda. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione finalizzata alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’aziendafamiliare, anche se il luogo con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di svolgimento della prestazione è esterno alla stessamobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Il telelavoratore hatelelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, quindiai sensi dell'art. 2094 c.c., gli stessi diritti quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al lavoro l'esercizio del potere direttivodi direzione, organizzativo d'indirizzo e di controllo dell’impresa medesima. della prestazione Per comparabile telelavoro subordinato si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello una modalità di prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore, mediante l’impiego di strumenti telematici e tecnologie informatiche, regolarmente al di fuori dei locali dell’impresa, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta, con modalità che consentono al datore di lavoro l’esercizio del potere di direzione, d’indirizzo e di controllo della prestazione. L’effettuazione di prestazione lavorativa in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNLtelelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Il La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere prevista all’atto dell’assunzione oppure conseguente alla trasformazione di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo un rapporto di apparecchiature portatili; - remotizzato lavoro in essere. In quest’ultimo caso il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendalirifiutare tale offerta. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e rifiuto del lavoratore a tale offerta non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, costituisce di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto sé motivo di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso risoluzione del rapporto di lavoro. Il compito Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di individuare lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare e rifiutare tale offerta. E’ possibile adottare il regime di telelavoro anche nei contratti a tempo determinato e per il contratto a tempo parziale. Nel caso di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto di cui all’art.22, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per esercitare il diritto la particolare natura del tipo di rapporto, al telelavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. Ai lavoratori in regime di 2° livellotelelavoro non si applica ai sensi dell’art. 17, comma 5 d.lgs 66/2003, la disciplina dell’orario di lavoro di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del d.lgs 66/2003, nonché la disciplina contrattuale relativa a ROL, lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo, di cui agli artt. 23 sezione terza, 8 parte speciale I e 4 parte speciale II del presente contratto. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di fruire lavoro a loro forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’azienda. Gli stessi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno dell’azienda attraverso rientri periodici, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 L. 300/1970. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari allo svolgimento del telelavoro, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’azienda, la quale ha diritto di rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto per qualsiasi motivo ovvero in caso di reversione dell’attività lavorativa. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i dipendenti comparabililavoratori che svolgono analoga attività in azienda. I telelavoratori hanno dirittoPertanto, inoltrel’azienda con la cooperazione del dipendente provvederà a garantire per quanto di sua competenza, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui dispongono viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e sulle caratteristiche con il suo consenso. Il lavoratore qualora lo ritenga necessario può richiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di tale forma lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di organizzazione quella delle altre persone in prossimità del lavorosuo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati adoperati dal dipendente lavoratore per fini professionali. ProvvederàIl dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, inoltre, ad informare a custodire il telelavoratore in ordine a segreto su tutte le norme informazioni ricevute o di cui dovesse venire a conoscenza. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttiva impartite dall’azienda relativamente alle modalità di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e regole aziendali applicabilidalla contrattazione collettiva. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, relative alla protezione dei datianche in relazione alle specifiche esigenze tecnico-produttive, le Parti si danno reciprocamente atto che si potrà far ricorso a specifici accordi integrativi di natura collettiva e/o individuale anche con riferimento ad eventuali istituti o compensi già regolamentati aziendalmente. La responsabilità derivante da tali norme e regole Le Parti si danno atto che con il presente articolo si è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia data attuazione all’Accordo Interconfederale del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i9 giugno 2004.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Telelavoro. Il Le Parti convengono nel considerare il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’azienda. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e non un particolare status legale conciliando l’attività la- vorativa delle persone con la vita sociale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’aziendafamiliare, anche se con riferimento al mi- glioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le Parti convengono altresì, tenendo conto delle possibilità insite nella società del- l’informazione, di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di esple- tamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di svolgimento della adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative ricon- ducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: L’effettuazione di prestazione è esterno alla stessalavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volon- taria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro Esso può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendalilavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se Qualora il telelavoro non è previsto nel contratto sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavora- tiva e qualora il datore di assunzionelavoro offra la possibilità di svolgere telavoro, il lavoratore è libero di può accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Il compito Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di individuare lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di te- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione la- vorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per esercitare i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il diritto alla reversibilità telelavoratore di rendersi repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le Parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comu- nale venga richiamato presso la sede aziendale, l’azienda sarà stabilito dalla contrattazione tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il telelavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di 2° livellolavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. La presente disciplina economica e normativa garantisce un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati presso la sede aziendale nonché pari opportunità formative. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di fruire lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e di allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e co- municazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri pe- riodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordi- nato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luo- ghi di lavoro previste per i dipendenti comparabililavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici ll datore di lavoro ha la responsabilità di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le adottare misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati adoperati dal dipendente lavoratore per fini professionali. ProvvederàIl la- voratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e regole come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali applicabilidisponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, relative alla protezione dei datiindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La responsabilità derivante da tali norme e regole Le parti si danno atto che con il presente articolo si è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.idata attuazione all’Accordo interconfederale 9 giugno 2004.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. Il Per telelavoro è una forma si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo lavoro aziendale, con il prevalente supporto di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’aziendastrumenti telematici. Il telelavoro è una modalità consegue ad un accordo consensuale fra datore di svolgimento della prestazione lavorativa lavoro e non un particolare status legale e falavoratore, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il compito rifiuto del lavoratore all’offerta di individuare le modalità telelavoro non costituisce di per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione sé motivo di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabililavoro. I telelavoratori hanno dirittoAnalogamente, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso la trasformazione del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto in regime di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista quest’ultimo può accettare o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno)rifiutare tale richiesta. La postazione del telelavoratore ed di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa. Nel caso di interruzioni del telelavoratorecircuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell’impresa definire con il dipendente il rien- tro presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso modali- tà diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia co- me durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale. In particolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale (articoli 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno. Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per gli altri dipenden- ti, salvo diversa previsione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavo- rativa; detta verifica deve essere specificamente orientata all’esigenza di assicurare un uguale trattamento economico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della stessa categoria. telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore comparabile che svolge la sua attività nei locali dell’impresa. Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l’esistenza delle con- dizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili. In tal senso l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro non- ché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigen- ti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipen- dente può eseguire sulla postazione in dotazione lavoro per conto proprio e/o per terzi. Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel pre- sente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vi- gore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per ve- rificare la compatibilità e coerenza dal presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie ar- monizzazioni.

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Telelavoro. Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL Tessile Abbigliamento come segue. Il telelavoro è una forma presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo lavoro dipendente svolta in regime di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’aziendatelelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL. Non è una considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa. La modalità di svolgimento esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessalavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il telelavoratore harifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, quindiqualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, gli stessi diritti quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Xxxxxxxxxx, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei nel locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici datore di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e l’accesso alle informazioni per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa; - . Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro con la distribuzione massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del carico circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà facoltà di lavoro; - l’eventuale disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità; - reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la determinazione cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti. Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendentemateria. Con Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’orario ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgsil responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. n. 66/2003 Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e s.m.i.: - artcon il suo consenso. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per l’effettuazione della prestazioneiscritto, così come l’installazione, che siano eseguite ispezioni presso la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della propria postazione di lavoro, nonché specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla copertura assicurativa della stessasua formazione e alle istruzioni ricevute. In nessun caso il dipendente può eseguire, sono sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a carico favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. 00.Xx dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. 11.Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoratoretelelavoro in azienda. 12.E’ possibile adottare il regime di xxxxxxxxxx, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Telelavoro. Il telelavoro è non costituisce una forma diversa tipologia di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo rapporto di sistemi informatici e dall’esistenza lavoro subordinato ma una diversa modalità di una rete esecuzione della prestazione lavorativa, consentendo l’espletamento delle prestazioni lavorative mediante l’impiego non occasionale di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’aziendastrumenti informatici. Il telelavoro è una modalità si svolge di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se regola presso il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione domicilio del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresalavoratore. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa il datore di lavoro che per il dipendentelavoratore. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere meno l’offerta di svolgere telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo fruiscono della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione l'effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, lavoro nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro. Tenuto conto degli investimenti necessari per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del lavoratore, che avvenga entro 3 anni dall'inizio del rapporto di xxxxxxxxxx, comporterà che le spese sostenute siano poste, pro quota, a carico del lavoratore. Il datore di lavoro si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura degli strumenti di lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a negligenza, imperizia o dolo del lavoratore stesso. Il datore di lavoro adotta tutte le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore per fini professionali e provvede ad informare il lavoratore in ordine alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. L'idoneità della postazione di lavoro sarà periodicamente monitorata da parte dell’R.S.P.P. e dall’R.L.S. ovvero dall’R.L.S.T.. Al telelavoratore non sono applicabili le norme sull’orario di lavoro e quella riguardanti gli istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro, il lavoratore svolge quindi la propria attività professionale gestendo l’organizzazione del proprio tempo di lavoro in piena autonomia. Il telelavoratore ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dal datore di lavoro. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al datore di lavoro. Il datore di lavoro può disporre, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, rientri temporanei del telelavoratore presso l’unità produttiva di appartenenza. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti sul piano normativo retributive e sindacale dei lavoratori che operano in azienda con le medesime mansioni. Ha inoltre diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti. Al fini di evitare l’isolamento dal contesto aziendale, con cadenza periodica (almeno ogni 10 giorni) saranno programmati, con eventuali rimborsi delle spese di viaggio, rientri in sede finalizzati sia a consentire al telelavoratore la rendicontazione della propria attività e sia ad evitare l’isolamento determinato dalla interruzione dei rapporti con i colleghi. Eventuali discipline specifiche e applicative del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E I Tecnici Dipendenti Dai Teatri,

Telelavoro. Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici informa- tici e dall’esistenza dalla esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore dipendente opera e l’aziendala sede del dato- re di lavoro. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fa, pertanto, legale. Il telelavoro fa quindi parte dell’organizzazione dell’aziendadella organizzazione della struttura datoriale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione pre- stazione è esterno alla all’esterno della stessa. Il telelavoratore ha, quindi, dipendente ha quindi gli stessi diritti di dei lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa del datore e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNLdel medesimo. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista telelavorista, né con gli uffici aziendalidel datore. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali occasionali, né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part part-time o a tempo determinatodeterminato sia che il telelavoro venga svolto nell’abitazione del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità configurano una unità produttiva autonoma dell’impresadel datore. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa la parte datoriale che per il lavoratore dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere telelavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione a- ziendale. Al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di 2° livellodiritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali del datore. Il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrat- tazione collettiva. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e di sviluppo della carriera previste per i lavoratori dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I lavoratori dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo il proprio status precedentemente prece- dentemente acquisito. L’impresa Il datore di lavoro adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte software atti a garantire garanti- re la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore dipendente per fini professionali. Provvederàprofessionali e provvederà, inoltrealtresì, ad informare il telelavoratore dipendente in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione pro- tezione dei dati. La responsabilità derivante da di tali norme e regole è in capo al telelavoratoretelelavoratore dipendente. E’ È demandata alla contrattazione di 2° livello aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti Il datore, nello svolgimento dell’attività lavorativa del telelavorista, dovrà garantire la sicurezza sul luogo di controllo nel rispetto sia lavoro del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle lavoratore dipendente in ottemperanza alle vigenti norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristimateria. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello azien- dale prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda il datore si farà fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei i dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa Il datore è tenuta tenuto a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, ed è responsabile della tutela della salute e della sicurezza sicu- rezza professionale del telelavoratore conformemente telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale ed al in quanto applicabili e a quelle previste nel presente CCNLcontratto. La contrattazione di 2° livello aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri etelecentri. Alla contrattazione aziendale è demandato: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresadella Associazione; - la distribuzione del il carico di lavoro; - l’eventuale eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro, lavoro non si applicano sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgsdai D.Lgs. n. 66/2003 84/03 e s.m.i.n. 66/03: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); ) - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); ) - art. 5 (Lavoro straordinario); ) - art. 7 (Riposo giornaliero); ) - art. 8 (Pause); ) - artt.12 articoli 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano negli uffici del datore di lavoro. La postazione del telelavoratore ed e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratoretelela- voratore.

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Telelavoro. 1. Definizione Il telelavoro, così come regolamentato dall’accordo interconfederale del 9 giugno 2004, consiste nell’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro. 2. Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in cui essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore opera è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e l’azienda. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fagerarchici che vengono instaurati, pertantomantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività ivi compresi i rientri nei locali dell’impresa aziendali e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal la loro quantificazione; e) applicazione del presente CCNL. Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla R.S.A. o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro può essere concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato inizio e/o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto trasformazione delle modalità di lavoro. Il compito di individuare le modalità Tale accordo è condizione necessaria per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livellol’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili3. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici Postazione di lavoro Il datore di cui dispongono lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e sulle caratteristiche seguenti - di tale forma una postazione di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei datiidonea alle esigenze dell’attività lavorativa. La responsabilità derivante da tali norme scelta e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione l’acquisizione dell’attrezzatura sono di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia competenza del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti datore di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno)resta proprietario delle apparecchiature. La postazione del telelavoratore sarà completa ed i collegamenti telematici necessari adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per l’effettuazione della prestazioneil collegamento con l’ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet). Le spese connesse all’installazione, così come l’installazione, la gestione e manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del telelavoratoredatore di lavoro. L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta. 4. Collegamenti telefonici Le modalità d’impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso. Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata. 5. Arredi Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro. 6.

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Telelavoro. Il Nel campione considerato, soltanto il contratto collettivo dell’AGUSTAWESTLAND e quello della STMICROELECTRONICS disciplinano il telelavoro. Nel primo contratto, le parti, conformemente a quanto previsto nell’accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo quadro europeo sul telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra ETUC, riconoscono il luogo in cui il telelavoratore opera e l’azienda. Il telelavoro è come una modalità di svolgimento della prestazione che consente all’azienda di modernizzare l’organizzazione del lavoro e ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale. Con particolare riferimento al work-life balance, le parti si danno atto che il miglior bilanciamento possibile del tempo lavorativo e non del tempo familiare o di cura costituisce un particolare status legale contributo importante per un benessere durevole, per una crescita economica sostenibile e faper la coesione sociale. Considerato quanto sopra, pertantoviene promosso in via sperimentale l’utilizzo del telelavoro nel limite del 3% dei dipendenti a tempo indeterminato e nel rispetto di una serie di principi che includono la volontarietà e la possibilità di reversibilità delle modalità in telelavoro, l’adozione, da parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte adeguate a garantire la protezione del software e dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore, la possibilità, da parte dell’azienda, di accedere al luogo in cui viene svolto il telelavoro e la garanzia al telelavoratore dei diritti collettivi propri dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda. Analoga disciplina è fornita dal contratto della STMICROELECTRONICS dove, con lo scopo di migliorare l’equilibrio tra vita privata e attività lavorativa, le parti hanno concordato l’introduzione del progetto “lavoro mobile”. Il contratto definisce lavoro mobile la prestazione lavorativa effettuata alternando periodi in cui la stessa viene svolta in azienda a periodi in cui la stessa viene svolta dal dipendente per fini professionali. Provvederàpresso il proprio domicilio e/o residenza, inoltre, ad informare con il telelavoratore in ordine a tutte le norme supporto prevalente di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi strumenti informatici e alle eventuali sanzioni applicabili telematici che consentono le comunicazioni a distanza tra il dipendente stesso e la sede aziendale. Viene esplicitato inoltre che il lavoro mobile sarà attuato unicamente su base volontaria e consisterà in caso una mera variazione del luogo di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia adempimento della prestazione lavorativa, non andando ad incidere, da un lato, sull’inserimento del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminalidipendente nella normale organizzazione aziendale e, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllodall’altro, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti consentendo comunque al datore di lavoro il normale esercizio dei poteri di direzione, indirizzo e controllo di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione cui questo si avvale nell’ambito di 2° livello prima dell’inizio del contratto un rapporto di telelavorolavoro svolto secondo le modalità ordinarie. In ogni caso l’azienda si farà carico particolare, lo svolgimento del lavoro mobile non comporterà alcuna variazione e/o mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro già esistente, né della sede di lavoro presso la quale il dipendente continuerà ad essere in carico. Non saranno altresì pregiudicati l’inquadramento dei costi derivanti dalla perdita dipendenti interessati dal progetto, il relativo livello retributivo, le connesse possibilità di avanzamento di carriera, i piani formativi e dal danneggiamento degli strumenti le opportunità di crescita personali. Il contratto definisce poi nel dettaglio i criteri di carattere generale, le modalità di svolgimento e le procedure per l’accesso questa specifica tipologia di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Telelavoro. Gli Enti valuteranno la possibilità di sperimentare forme di telelavoro così come previsto dall’Accordo quadro del 9 giugno 2004 e successive modificazioni e/o integrazioni. In tali casi gli Enti provvederanno all’installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - salvo diversa pattuizione, di postazioni di lavoro idonee alle esigenze dell’attività lavorativa. Sarà cura del lavoratore mantenere tali postazioni di lavoro nel miglior stato di efficienza possibile. Le installazioni saranno eseguite, in locali segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ed in particolare modo relativamente all’impiantistica elettrica. Il telelavoro costo dei collegamenti telefonici è una forma completamente a carico dell’Ente ed anche la manutenzione delle attrezzature. Il telelavoratore dovrà permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che verranno anticipatamente concordati con le funzioni preposte. L’orario di organizzazione lavoro a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo tempo pieno o a tempo parziale potrà essere distribuito nell’arco della giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all’attività che dovrà svolgere, fermo rimanendo che verranno concordati periodi nella giornata in cui il telelavoratore opera dovrà essere reperibile alla sua postazione di lavoro per le comunicazioni con l’ufficio. La fascia oraria per la reperibilità è individuata nell’arco della giornata, di due ore ciascuno (per un periodo di un’ora per il personale part-time), nell’ambito dell’orario di servizio, per eventuali comunicazioni. In caso di impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio, anche per via telematica. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzione di orario. Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e l’aziendacomunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico dell’Ente, che provvederà a intervenire affinché il guasto sia riparato. Il Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli (fermo lavorativo superiore alle 48 ore), l’Ente sentite le XX.XX., potrà concordare il rientro del lavoratore in Ente limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ai successivi Accordi Interconfederali, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relative alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto a non manomettere gli impianti ed è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli altri strumenti di lavoro utilizzati, in conformità a quanto stabilito in materia dal D.Lgs. n. 81/2008. L’Ente sarà sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si atterrà alle suddette disposizioni. Le parti convengono di procedere alla stipula di una modalità polizza assicurativa dei locali in cui si svolge la prestazione di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fatelelavoro, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessanonché del telelavoratore. Il telelavoratore hasarà tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, quindia rispettare le istruzioni ricevute dall’ufficio competente per l’esecuzione del lavoro affidatogli e in nessun caso potrà eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’Ente. L’Ente è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, gli stessi diritti di efficace e completa a tutti i lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o per offrire tali condizioni a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri coloro i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con sono meno presenti in Ente. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire effetti delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre con i sistemi tradizionali anche con supporti telematici/ informatici. Saranno previsti rientri in Ente pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento. Il dipendente potrà essere reintegrato nella sede e nell’ufficio originari decorsi trenta giorni dalla richiesta di reintegro da parte dello stesso ovvero l’Ente potrà far rientrare in servizio il telelavoratore con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di riunioni programmate dall’Ente per ragioni tecnico/organizzative, il telelavoratore deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione verrà considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. È garantito al telelavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllorappresentanze sindacali. Le parti, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di strumenti interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di lavoro professionalità e di responsabilità socializzazione degli addetti al telelavoro. La formazione e lo sviluppo professionali restano gli stessi previsti e/o in essere all’interno dell’Ente. Sarà garantito al telelavoratore un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo della professionalità, e pertanto il telelavoratore dovrà essere definita chiamato ad incontri con la struttura di riferimento e a corsi di formazione con trattamento paritetico rispetto al restante personale. Rispetto alla situazione attuale, non subiranno modifica alcuna, la retribuzione degli addetti al telelavoro, il relativo inquadramento professionale e quanto previsto da ogni ulteriore accordo di contrattazione di 2° livello prima dell’inizio decentrata relativo alla retribuzione accessoria e non, del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con Per quanto non espressamente previsto dal presente C.C.N.L. si rimanda alla vigente normativa in materia. Le Casse si impegnano a promuovere il telelavoro, rispettando il principio di parità di trattamento anche con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 diritto alla formazione e s.m.iriqualificazione.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il

Telelavoro. Il Le Parti convengono nel considerare il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’azienda. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e non un particolare status legale conciliando l’attività la- vorativa delle persone con la vita sociale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’aziendafamiliare, anche se con riferimento al mi- glioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei mobility manager. Le Parti convengono altresì, tenendo conto delle possibilità insite nella società del- l’informazione, di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di esple- tamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di svolgimento della adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative ricon- ducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: L’effettuazione di prestazione è esterno alla stessalavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volon- taria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro Esso può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendalilavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se Qualora il telelavoro non è previsto nel contratto sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavora- tiva e qualora il datore di assunzionelavoro offra la possibilità di svolgere telavoro, il lavoratore è libero di può accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Il compito Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di individuare lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di te- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione la- vorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per esercitare i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il diritto alla reversibilità telelavoratore di rendersi repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale. Le Parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comu- nale venga richiamato presso la sede aziendale, l’azienda sarà stabilito dalla contrattazione tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il telelavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di 2° livellolavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. La presente disciplina economica e normativa garantisce un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati presso la sede aziendale nonché pari opportunità formative. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di fruire lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione forma- zione e di allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e co- municazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri pe- riodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordi- nato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luo- ghi di lavoro previste per i dipendenti comparabililavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici ll datore di lavoro ha la responsabilità di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le adottare misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati adoperati dal dipendente lavoratore per fini professionali. ProvvederàIl la- voratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e regole come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali applicabilidisponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, relative alla protezione dei datiindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La responsabilità derivante da tali norme e regole Le parti si danno atto che con il presente articolo si è in capo al telelavoratoredata attuazione all’Accordo interconfederale 9 giugno 2004. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del SOMMINISTRAzIONE A TEMPO DETERMINATO10 Il contratto di telelavorosomministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. In ogni caso l’azienda si farà carico Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 12% in media annua dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta lavoratori occupati a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale tempo indeterminato nell’azienda alla data del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.31 di- cembre dell’anno precedente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. L’articolo contrattuale sul Telelavoro recepisce l’accordo interconfederale sottoscritto tra le parti sociali in data 9 giugno 2004, che dà attuazione nel nostro Paese (secondo quanto previsto dall’art. 139 del Trattato Istitutivo delle Comunità Europee) all’accordo quadro europeo sul Telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002. Il telelavoro Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’azienda. Il telelavoro è una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa subordinata e non un particolare status legale e fapuò essere previsto anche per i lavoratori a tempo determinato o a tempo parziale. E’ istituto diverso dal lavoro a domicilio, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessache rimane invece regolamentato dall’allegato A del CCNL. Il telelavoratore harapporto di lavoro in regime di Xxxxxxxxxx è regolato dall’articolo contrattuale sul Telelavoro per quanto riguarda le norme speciali ivi previste e relative a tale fattispecie; per tutto quanto invece non contemplato, trovano applicazione le norme del CCNL, al pari degli altri lavoratori dipendenti presenti in azienda. Il lavoratore in regime di Xxxxxxxxxx, quindi, gli stessi fruisce dei medesimi diritti di lavoratori comparabili garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo nazionale al lavoratore comparabile che svolgono l’attività nei svolge la medesima attività all’interno dei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivodell’impresa, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNLanche con riferimento ai diritti sindacali. Il telelavoro datore di lavoro che intende adottare il Telelavoro in azienda è tenuto ad informare e consultare le RSU aziendali, se costituite. Elemento che caratterizza il Telelavoro è il fatto che la prestazione di lavoro si svolge in un luogo diverso dalla sede dell’azienda con il necessario utilizzo di strumenti tecnologici per svolgere la prestazione e per comunicare con il datore di lavoro. Tali due elementi devono essere necessariamente presenti entrambi: da una parte la prestazione deve essere svolta dal lavoratore dipendente presso il proprio domicilio ovvero in luogo fisso e predeterminato esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, dall’altro la prestazione deve essere svolta tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche. La decisione di operare in regime di Xxxxxxxxxx è conseguente ad una scelta concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il Telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione previsto fin dal momento dell’assunzione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configuranolavoratore, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso ovvero essere conseguente ad una trasformazione del rapporto di lavoro. Il compito Inoltre, nel caso di individuare avvenuta trasformazione, è possibile tornare alla situazione ex ante tramite accordo individuale e/o collettivo e, a tal scopo, già sull’accordo di trasformazione possono essere indicate le condizioni e le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livellodell’eventuale reversibilità. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici L’azienda si impegna a predisporre la postazione di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriatelavoratore, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte regola con le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione dotandola di 2° livello regolerà tutti gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore informatici ed i collegamenti telematici necessari ed occupandosi della relativa manutenzione e delle spese correlate. Tali strumenti, di proprietà dell’azienda, sono concessi in uso al lavoratore ed il datore di lavoro ha diritto a rientrarne immediatamente in possesso in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di reversione dell’attività lavorativa. Importante menzione merita la disciplina relativa all’orario di lavoro. La particolare natura del Telelavoro comporta in genere che il lavoratore sia più libero ed autonomo nella gestione del proprio orario di lavoro rispetto ad un lavoratore che opera all’interno dell’azienda e ciò sia con riferimento alla durata della giornata lavorativa che alla collocazione dell’attività nell’arco della giornata. Pertanto, il lavoratore è tendenzialmente libero di scegliere quando prestare la propria attività lavorativa, fatti salvi eventuali accordi tra lo stesso e l’azienda. E’ possibile per l’effettuazione le parti pattuire una fascia oraria di reperibilità, in genere in coincidenza con l’attività degli uffici aziendali, in cui il lavoratore può essere contattato e deve essere a disposizione del datore di lavoro. Da ciò deriva una importante conseguenza e cioè che qualora la prestazione dell’attività da parte del lavoratore non sia misurata o predeterminata (le parti cioè non indicano con esattezza un orario di lavoro specifico e collocato nell’arco della prestazionegiornata/settimana), così come l’installazionenon trovano applicazione i seguenti istituti contrattuali : ROL, maggiorazioni per straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno. Da ultimo, la manutenzione norma contrattuale precisa che è possibile prevedere eventuali strumenti di controllo dell’attività svolta dal lavoratore purché siano proporzionati all’obiettivo perseguito ed in linea con la normativa in materia di videoterminali (D. Lgs. 626/94 che recepisce la direttiva 90/270/CEE). Il contratto di lavoro temporaneo di cui all’art. 43 del CCNL 2000 è sostituito dalla disciplina della somministrazione a tempo determinato, in applicazione del decreto legislativo n. 276/2003. Sono stati mantenuti i limiti percentuali del precedente contratto di lavoro interinale, favorendo nel CCNL la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (che, al contrario del contratto di somministrazione, prevede comunque un rapporto di lavoro diretto con l’azienda). Ciò comporta che la percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione, in presenza delle quattro causali generali di legge (ragioni di carattere produttivo, tecnico, organizzativo e le spese sostitutivo), non può superare la media dell’8% del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. Peraltro il limite dell’8% viene conteggiato ora su base annuale anziché semestrale: quindi il datore di gestionelavoro che ha 100 dipendenti potrà averne 8 - per ogni mese - con contratto di somministrazione a tempo determinato oppure concentrare in un solo mese 96 lavoratori (8 x 12). E’ comunque garantito un minimo di 5 prestatori per impresa, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento purché non si superi il numero dei sistemi dipendenti a tempo indeterminato occupati dalla stessa. Diversamente dal contratto a termine, il contatto di sicurezza della postazione di lavorosomministrazione richiede l’informativa preventiva alle RSU, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratorein quanto prevista dalla legge.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Telelavoro. Il Per telelavoro è si intende la prestazione effettuata in via normale e di continuità dal lavoratore dipendente, presso il domicilio o in luogo idoneo ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Le Parti riconoscono nel telelavoro una forma modalità innovativa della prestazione che permette di organizzazione cogliere esigenze organizzative dell’impresa e di meglio conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale e familiare dei lavoratori attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Nel momento in cui l’azienda attivi la modalità del telelavoro, informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori sulle ragioni e gli ambiti di intervento di tale attività, specificando eventuali modifiche occupazionali e sull’organizzazione del lavoro. Nel caso in cui tali attività prefigurino controllo a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo impianti, i lavoratori interessati saranno preventivamente informati in cui il telelavoratore opera e l’aziendaapplicazione delle normative vigenti. Il telelavoro è una modalità di Lo svolgimento della prestazione lavorativa e in telelavoro non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, muta la natura giuridica del rapporto instaurato. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche se il luogo in via telematica o in collegamento remoto da operatori di svolgimento della prestazione è esterno alla stessavendita o addetti all’assistenza tecnica presso clienti. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro Le postazioni di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa. In caso di interruzioni al circuito telematico o in caso di eventuali fermi macchina derivanti da guasti o cause non imputabili al dipendente, l’impresa si impegna ad intervenire per una rapida risoluzione del telelavoratoreguasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, il dipendente sarà tenuto al rientro presso l’impresa stessa per il tempo necessario al completo ripristino da parte dell’azienda del sistema. Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; limitatamente alle disposizioni contemplate nel presente articolo le normative generali del CCNL saranno sostituite da quelle speciali in questo articolo riportate. Fermo restando la durata della prestazione prevista dall’art. 21, comma 1, del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità saranno predefinite a livello aziendale e concordate tra azienda e dipendente. Ai dipendenti telelavoristi si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l’esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente. L’impresa, in collaborazione con il dipendente, verificherà preventivamente, per quanto di propria competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali e a quant’altro necessario in relazione alla specificità della prestazione lavorativa di telelavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività all’interno dei locali dell’impresa e analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa. L’attività di telelavoro potrà prevedere, tenuto conto delle esigenze aziendali, rientri periodici nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, per svolgimento di attività non telelavorabili. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l’utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature fornitegli dall’azienda per attività diverse da quelle lavorative, o per conto terzi. Le Parti convengono che le modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, come individuate nel presente articolo, non costituiscono violazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, anche attraverso apposita connessione informatica. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente; dovrà ugualmente essere oggetto di accordo l’eventuale rientro del lavoratore nella sede aziendale. Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, della esigenza di valutare il reale impatto nelle imprese, della esigenza di valutare l’evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell’ambito dell’Osservatorio nazionale l’opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per concordare eventuali necessarie armonizzazioni tra tali testi ed il presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Telelavoro. Il telelavoro Art. 21 Tali rapporti sono disciplinati dai principi di volontarietà delle parti; possibilità di reversibilità del rapporto; pari opportunità; esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; applicazione del CCNL. Le modalità di espletamento, concordate tra le parti, devono risultare da atto scritto che è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’aziendacondizione necessaria per la trasformazione e/o instaurazione del rapporto. Il telelavoro è datore di lavoro provvede, a proprie spese all’installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature (di cui resta proprietario) necessarie per adibire una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e postazione idonea alle esigenze lavorative. L’azienda si impegna a riparare rapidamente eventuali guasti, ma ove non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende sia possibile può richiamare in sede il dipendente inquadrato allo sino a riparazione avvenuta. L’attività avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore e sarà distribuita a discrezione dello stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNLnell’arco della giornata. Il telelavoro può Potrà anche essere concordato un periodo di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o reperibilità non superiore a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o 2 ore giornaliere per chi opera a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che pieno e 1 ora per il dipendentepersonale part-time. Se il telelavoro non è previsto nel contratto Le prestazioni straordinarie, notturne o festive possono effettuarsi su richiesta del datore di assunzione, lavoro di norma presso la sede aziendale o in trasferta. Sarà garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e durante l’orario di lavoro. In caso di riunioni programmate il lavoratore è libero deve rendersi disponibile per il tempo necessario alla riunione. I telelavoratori hanno diritto di accettare accesso all’attività sindacale tramite bacheca elettronica o respingere l’offerta prospettata nel corso altro sistema di connessione a cura del rapporto datore di lavoro. Il compito datore di individuare lavoro deve illustrare le modalità di funzionamento e le variazioni dei software di valutazione del lavoro svolto per esercitare garantirne la trasparenza e può effettuare visite di controllo concordate con il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione lavoratore. Le modalità di 2° livelloraccolta dati per la valutazione vanno presentati alle RSU, o RSA o alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. I telelavoratori dovranno firmatarie del contratto. Il lavoratore deve essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione informato sui rischi legati al lavoro e di sviluppo sulle necessarie precauzioni. L’allestimento della carriera previste per i dipendenti comparabilipostazione prevede un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile aziendale della sicurezza. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici Il datore di lavoro di cui dispongono non risponde dei danni derivanti dall’uso non corretto dell’apparato. Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, informazioni in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.isuo possesso.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Non Medico Da Strutture Sanitarie; Socio_sanitarie E Cooperative Socio Sanitarie Ed Assistenziali Private

Telelavoro. Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale 9 Giugno 2004, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL calzature come segue. Il telelavoro è una forma presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo lavoro dipendente svolta in regime di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’aziendatelelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL. tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Non è una considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa. La modalità di svolgimento esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessalavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il telelavoratore harifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, quindiqualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, gli stessi diritti quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei nel locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici datore di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e l’accesso alle informazioni per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa; - . Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro con la distribuzione massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del carico circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà facoltà di lavoro; - l’eventuale disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità; - reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la determinazione cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti. Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendentemateria. Con Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’orario ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgsil responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. n. 66/2003 Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e s.m.i.: - artcon il suo consenso. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per l’effettuazione della prestazioneiscritto, così come l’installazione, che siano eseguite ispezioni presso la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché alla copertura assicurativa della stessaad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, sono il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a carico favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. 00.Xx dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. 11.Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoratoretelelavoro in azienda. 12.E’ possibile adottare il regime di xxxxxxxxxx, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Telelavoro. Gli Enti valuteranno la possibilità di sperimentare forme di telelavoro così come previsto dall’Accordo quadro del 9 giugno 2004 e successive modificazioni e/o integrazioni. In tali casi gli Enti provvederanno all’installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - salvo diversa pattuizione, di postazioni di lavoro idonee alle esigenze dell’attività lavorativa. Sarà cura del lavoratore mantenere tali postazioni di lavoro nel miglior stato di efficienza possibile. Le installazioni saranno eseguite, in locali segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ed in particolare modo relativamente all’impiantistica elettrica. Il telelavoro costo dei collegamenti telefonici è una forma completamente a carico dell’Ente ed anche la manutenzione delle attrezzature. Il telelavoratore dovrà permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che verranno anticipatamente concordati con le funzioni preposte. L’orario di organizzazione lavoro a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo tempo pieno o a tempo parziale potrà essere distribuito nell’arco della giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all’attività che dovrà svolgere, fermo rimanendo che verranno concordati periodi nella giornata in cui il telelavoratore opera dovrà essere reperibile alla sua postazione di lavoro per le comunicazioni con l’ufficio. La fascia oraria per la reperibilità è individuata nell’arco della giornata, di due ore ciascuno (per un periodo di un’ora per il personale part-time), nell’ambito dell’orario di servizio, per eventuali comunicazioni. In caso di impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio, anche per via telematica. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzione di orario. Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e l’aziendacomunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico dell’Ente, che provvederà a intervenire affinché il guasto sia riparato. Il Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli (fermo lavorativo superiore alle 48 ore), l’Ente sentite le XX.XX., potrà concordare il rientro del lavoratore in Ente limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ai successivi Accordi Interconfederali, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relative alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto a non manomettere gli impianti ed è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli altri strumenti di lavoro utilizzati, in conformità a quanto stabilito in materia dal D.Lgs. n. 81/2008. L’Ente sarà sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si atterrà alle suddette disposizioni. Le parti convengono di procedere alla stipula di una modalità polizza assicurativa dei locali in cui si svolge la prestazione di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fatelelavoro, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessanonché del telelavoratore. Il telelavoratore hasarà tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, quindia rispettare le istruzioni ricevute dall’ufficio competente per l’esecuzione del lavoro affidatogli e in nessun caso potrà eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’Ente. L’Ente è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, gli stessi diritti di efficace e completa a tutti i lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o per offrire tali condizioni a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri coloro i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con sono meno presenti in Ente. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire effetti delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre con i sistemi tradizionali anche con supporti telematici/informatici. Saranno previsti rientri in Ente pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento. Il dipendente potrà essere reintegrato nella sede e nell’ufficio originari decorsi trenta giorni dalla richiesta di reintegro da parte dello stesso ovvero l’Ente potrà far rientrare in servizio il telelavoratore con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di riunioni programmate dall’Ente per ragioni tecnico/organizzative, il telelavoratore deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione verrà considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. È garantito al telelavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllorappresentanze sindacali. Le parti, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di strumenti interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di lavoro professionalità e di responsabilità socializzazione degli addetti al telelavoro. La formazione e lo sviluppo professionali restano gli stessi previsti e/o in essere all’interno dell’Ente. Sarà garantito al telelavoratore un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo della professionalità, e pertanto il telelavoratore dovrà essere definita chiamato ad incontri con la struttura di riferimento e a corsi di formazione con trattamento paritetico rispetto al restante personale. Rispetto alla situazione attuale, non subiranno modifica alcuna, la retribuzione degli addetti al telelavoro, il relativo inquadramento professionale e quanto previsto da ogni ulteriore accordo di contrattazione di 2° livello prima dell’inizio decentrata relativo alla retribuzione accessoria e non, del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa; - la distribuzione del carico di lavoro; - l’eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Con Per quanto non espressamente previsto dal presente C.C.N.L. si rimanda alla vigente normativa in materia. Le Casse si impegnano a promuovere il telelavoro, rispettando il principio di parità di trattamento anche con riferimento all’orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 diritto alla formazione e s.m.iriqualificazione.: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente

Telelavoro. Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale 9 Giugno 2004, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL calzature come segue. Il telelavoro è una forma presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo lavoro dipendente svolta in regime di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l’aziendatelelavoro. Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL. tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Non è una considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa. La modalità di svolgimento esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell’organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessalavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il telelavoratore harifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, quindiqualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, gli stessi diritti quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei nel locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare se svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile se svolto attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time o a tempo determinato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un’unità produttiva autonoma dell’impresa. Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2° livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici datore di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito. L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal dipendente per fini professionali. Provvederà, inoltre, ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore. E’ demandata alla contrattazione di 2° livello ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. L’impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoristi. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l’azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE, alla legislazione nazionale ed al presente CCNL. La contrattazione di 2° livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e: - garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e l’accesso alle informazioni per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa; - . Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro con la distribuzione massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del carico circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà facoltà di lavoro; - l’eventuale disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità; - reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la determinazione cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti. Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendentemateria. Con Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’orario ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgsil responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. n. 66/2003 Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e s.m.i.: - artcon il suo consenso. 3 (Orario normale di lavoro settimanale); - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale); - art. 5 (Lavoro straordinario); - art. 7 (Riposo giornaliero); - art. 8 (Pause); - artt.12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per l’effettuazione della prestazioneiscritto, così come l’installazione, che siano eseguite ispezioni presso la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché alla copertura assicurativa della stessaad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, sono il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a carico favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. 00.Xx dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. 11.Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoratoretelelavoro in azienda. 12.E’ possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro