Tassazione delle prestazioni Clausole campione

Tassazione delle prestazioni. Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.
Tassazione delle prestazioni. Le somme dovute dalla Società a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). In caso di vita dell’Assicurato: a) le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: b) la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a); c) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai Beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario. (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) (Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco) Art. 1 - Oggetto del Contratto 3 Art. 2 - Obblighi della Società 3 Art. 3 - Durata del contratto e limiti di età 3 Art. 4 - Prestazioni assicurate 3 Art. 5 - Rischio di morte 5
Tassazione delle prestazioni. Le somme dovute dalla Società a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). In caso di vita dell’Assicurato:
Tassazione delle prestazioni. Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione.
Tassazione delle prestazioni. I capitali corrisposti alle persone fisiche in caso di morte dell’Assicurato, ai sensi del presente contratto, non sono soggette all’IRPEF e all’imposta sulle successioni e donazioni. I capitali comunque corrisposti a soggetti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le regole proprie di tale categoria di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.
Tassazione delle prestazioni. Le prestazioni liquidate dalla Società sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, il capitale liquidato per riscatto o alla scadenza, nella parte eccedente i premi versati, costituisce reddito d’impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, il capitale liquidato per riscatto o alla scadenza nella parte eccedente i premi versati costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto all’imposta sostitutiva del 12,50%, ai sensi dell’articolo 26ter del D.P.R. n. 600/73: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.
Tassazione delle prestazioni. Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono: • se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato esenti da IRPEF (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601); • se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% con equalizzatore (coefficiente che rende finanziariamente equivalente la tassazione al momento della richiesta con una tassazione avvenuta per maturazione anno per anno) sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati al netto della Garanzia Beneficiari. Al momento della redazione del presente Fascicolo informativo la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell'equalizzatore e quindi lo stesso non viene applicato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva del 12,50% non è applicata (D.Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni); • se corrisposte a titolo di rendita vitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44, lettera g- quinquies), soggette ad imposta sostitutiva pari al 12,50% sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato (12,50% con equalizzatore). Al momento della redazione del presente Fascicolo informativo la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell’equalizzatore e quindi lo stesso non viene applicato (D. Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Tassazione delle prestazioni. 7.3.1 Prestazione erogata a scadenza
Tassazione delle prestazioni. Le prestazioni corrisposte all’Assicurato in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana non sono soggette ad imposte.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

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