SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi. 2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. 3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta. 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246. 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà. 7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). 8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. 13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto. 14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Assistenza Educativa, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti stabiliti dall’art. e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 Codice e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3Appalto. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileautorizzato, è necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei confronti dell’Azienda ASPcontratti con i propri subappaltatori, dell’adempimento delle prestazioni e degli a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i di tracciabilità dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative flussi finanziari di cui all’art. 80 3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti del Codice dei contratti pubblici Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e di cui garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione 9 co. 2 imputabili al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubAppaltatore e ai suoi ausiliari.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Service Agreement, Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoL’Appaltatore non potrà, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionisotto perdita della cauzione e revoca dell’appalto, secondo nonché di tutte le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione altre conseguenze come per legge, cedere ad altri l’appalto stesso, neppure parzialmente, né procedere a sub concessioni o a sub appalti, salvo che l’appaltatore intende subappaltarenon si sia avvalso, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative facoltà di cui all’art. 80 105 del Codice D.Lgs 50/2016, indicando, tra l’altro, la percentuale dell’appalto che intende subappaltare. Il valore dei contratti pubblici servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell’importo totale dell’appalto. È fatto obbligo all’appaltatore di indicare in sede di gara una terna di potenziali subappaltatori per ciascun servizio da subappaltare. E’ condizione indispensabile al subappalto il deposito da parte dell’Appaltatore, entro il termine di 20 giorni dall’inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto o assimilato presso la Committente, fermo restando l’obbligo di depositare il contratto prima di dare inizio all’esecuzione del subappalto. L’Appaltatore per l’espletamento di singole categorie di attività potrà subappaltare, in via prioritaria, a cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 381/1991, come previsto dall’art. 100 del D. Lgs 50/2016, per un valore non inferiore al 10% del valore economico dell’insieme dei servizi affidati. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto:
a. il soggetto o i soggetti prescelti;
b. l’elenco e l’importo complessivo dei servizi affidati;
c. il numero di persone svantaggiate;
d. il programma di recupero e di inserimento lavorativo. II contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa è da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l’immediata risoluzione dell’intero contratto di appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, l’Appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all’artalla lettera 4 del comma 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (come aggiornata con la Legge n.415/1998) nonché le attestazioni e/o abilitazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di subappalto. 67 Il mancato rispetto della presente disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Committente di chiedere l’immediata risoluzione del d.lgscontratto d’appalto, l’incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Committente per effetto della risoluzione stessa. n. 159/2011)L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, deve trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti fatte ai subcontraenti, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza da parte dei subcontraenti, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori. Prima di iniziare le prestazioni, i subcontraenti devono trasmettere alla Committente, tramite l’Appaltatore, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Poi, periodicamente e sempre tramite l’Appaltatore, essi trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei medesimi requisiti versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subcontraenti debbono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garasicurezza. Copia del piano è trasmessa, da verificare in relazione al valore percentuale prima dell’inizio delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6prestazioni, alla Committente e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore L’Appaltatore deve praticare, per i lavori, le prestazioni affidate opere ed i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8cento. L’appaltatore L’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare l’impresa affidataria del subappalto o del cottimosubappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. D.Lgs n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, subappaltare è specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, contratto può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgsD.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della legge n. 159/2011575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP dell’Amministrazione sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi gli oneri della sicurezza e della manodoperasicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPl’Amministrazione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. In 105, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, a fronte di specifica indicazione di volontà di ricorso al subappalto formulata dal Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 105, c. 14 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo contratto di subappalto Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo revoca dell’autorizzazione al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappalto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artFornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto Subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e Non è previsto il pagamento diretto da parte del Committente al subappaltatore per l’individuazione delle le attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a da quest’ultimo eseguite, salvo quanto stabilito dall’artdall'art. 105 105, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.
11D.Lgs. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.50/2016
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Sources: Contratti Di Fornitura Di Beni, Contratti Di Fornitura Di Beni
SUBAPPALTO. 1Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni di cui all’Art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 118 del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artD.Lgs. 105 del d.lgs163/2006. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede E’ fatto obbligo all’Appaltatore di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso presentare alla Stazione Appaltante ogni contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappalto, il subappalto non quale dovrà essere preventivamente autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali dalla stessa. Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve dal T.U. dell’Ambiente dovranno essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria relativa al servizio previsto in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività la classe proporzionale all’importo del servizio che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artdovrà essere prestato. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11L’appaltatore provvederà al pagamento diretto dell’importo dovuto alle imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate. E’ A tal proposito, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori al subappaltatore o ai cottimisticottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori del subappaltatore o dei cottimisti del cottimista entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatorestesso. E’ espressamente vietata qualsiasi forma di nolo a caldo e/o nolo a freddo dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi, qualora il noleggiatore non sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, fatta salva, l’eventualità di condizioni eccezionali dichiarate dalla Stazione Appaltante (es.
13: eventi di calamità naturale). L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate Nel caso di subappalto si applica quanto previsto dalla Legge 136/2010 in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto tema di appaltotracciabilità dei flussi finanziari.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento L’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 118 del presente contrattodlgs 163/2006 e s.m.i., l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro ivi compreso il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo contrattuale del contratto.
3valore subappaltabile. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e degli obblighi previsti nel contratto relativo comunque in misura non superiore al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione 30% dell’importo del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle sanzioni penali previste dall’art. 21 prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della legge n. 646/1982data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’artcitato art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art118. 67 del d.lgs. n. 159/2011)La mancata presentazione, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da verificare parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione al valore percentuale alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/06. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede rese dai subappaltatori, si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere al rilascio dell’autorizzazione Committente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistisubappaltatori, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro In caso di inadempimento, il termine indicato nel precedente Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al comma 11, l’Azienda ASP sospende precedente. Le disposizioni che disciplinano il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoalle società anche consortili.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Service Agreement, Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale
SUBAPPALTO. 1Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoL’eventuale affidamento in subappalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale subordinato alla preventiva autorizzazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offertaProvincia, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/soggetto ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative limiti di cui all’art. 80 105 del Codice D.Lgs. 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni: • che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende subappaltare, comunque entro il limite 30% dell’importo contrattuale; • che l’appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei contratti pubblici e requisiti per l’esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’artal precedente art. 67 3 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall’art. 105, comma 13 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011)50/2016; in tale caso, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale l’appaltatore comunica alla Provincia la parte delle prestazioni che il/eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. L’affidamento in subappalto comporta i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.seguenti obblighi:
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore a) l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni parti affidate in subappalto, gli stessi i prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso ribassati in misura non superiore al venti per cento (20%).;
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo b) l’appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso;
c) il subappaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con osservare integralmente il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneotrattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto vigore per il settore e per l’individuazione la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice norme anzidette nei confronti dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, propri dipendenti per le prestazioni affidate in rese nell’ambito del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento L’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto del prestazioni di cui al presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50/2016, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro ivi compreso il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto.
3contrattuale. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e degli obblighi previsti nel contratto relativo comunque in misura non superiore al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione 30% dell’importo del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle sanzioni penali previste dall’art. 21 prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della legge n. 646/1982data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’artcitato art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art105. 67 del d.lgs. n. 159/2011)La mancata presentazione, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da verificare parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione al valore percentuale delle prestazioni alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016. Le disposizioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per disciplinano il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciD. Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Service Agreement, Fornitura E Installazione Di Software Per La Gestione Integrata Delle Risorse Umane
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è pari affida in subappalto, in misura non superiore al ………………………50% dell’importo di ogni singolo contratto attuativo. Il servizio Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è autorizzato dalla società utilizzatrice. Il Fornitore si impegna a depositare presso la stessa, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contrattosubappalto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3inviata anche all’Amministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la società utilizzatrice non autorizzerà il subappalto. Il subappalto l’appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Ente, dell’adempimento delle prestazioni per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e degli obblighi previsti nel contratto relativo tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al presente appaltosubappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4comma 14, del D.Lgs. Fatta salva la risoluzione del contratton. 50/2016, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto Fornitore deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionedi aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio obbliga a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, trasmettere alla società utilizzatrice entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il quietanzate del subappaltatore nel termine indicato nel precedente di cui al comma 11precedente, l’Azienda ASP sospende i servizi utilizzatori dalla società utilizzatrice sospendono il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13del Fornitore. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate In caso di cessione in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto subappalto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate attività senza la preventiva approvazione ed in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, ogni caso di inadempimento da parte di questo ultimo, degli del Fornitore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, i servizi utilizzatori potranno risolvere i contratti attuativi, l’Ente potrà risolvere l’Accordo quadro e, di conseguenza, tutti i vigenti contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione Il subappalto è ammesso a condizione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata l’Aggiudicatario indichi in sede di offertaofferta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, è pari al ………………………. Il servizio oggetto nel limite del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali 30% e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni secondo le modalità e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali condizioni previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 118 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD. Lgs. n. 159/2011)163/2006 e s.m.i. L’INVALSI provvederà, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garaai sensi dell’art. 118, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltodel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, corrispondere direttamente all’Aggiudicatario l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneeseguite, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto conseguente obbligo all’appaltatore dell’Aggiudicatario stesso di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12al subappaltatore. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti quietanzate del subappaltatore entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP sospende l’INVALSI sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13dell’Aggiudicatario. L’appaltatore deve praticareL’Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’INVALSI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto oggetto del presente appalto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per le prestazioni affidate in subappaltolo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Aggiudicatario si impegna a depositare presso l’INVALSI, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionealmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente la copia autentica del contratto di appalto.
14subappalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodoperaCon il deposito del contratto di subappalto l’Aggiudicatario deve trasmettere, relativi alle prestazioni affidate in subappaltoaltresì, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito la documentazione attestante il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentipossesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di questo ultimogara, degli per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’INVALSI non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’INVALSI procederà a richiedere all’Aggiudicatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’INVALSI, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’INVALSI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’INVALSI inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’INVALSI; in tal caso l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’INVALSI né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, l’INVALSI può risolvere il contratto oggetto del presente appalto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’INVALSI revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
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SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artAi sensi dell’art. 105 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare106, specificata in sede di offertacomma 1, è pari al ………………………lett. d), del D.lgs. n. 50/2016. Il servizio oggetto subappalto è consentito nei limiti del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) 50% dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’artstabilito all’art. 2 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. 29 aprile 1995Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoalle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione della prestazione oggetto di subappalto e non sussistano a suo carico i dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’articolo 80; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Come stabilito all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art49, comma 1, lett. 67 del d.lgs. n. 159/2011b), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garasub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticaresubappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscer e ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non superiore trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al venti RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per cento (20%).
8il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere effettuata da ciascuno prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei soggetti partecipanti nel caso Lavori, ha la facoltà di raggruppamento temporaneoverificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, società o consorzio.
9appartenenti all’Impresa ausiliaria. L’esecuzione In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto nel rispetto dei tempi di esecuzione. L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non può formare oggetto eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore subappaltomotivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappal- tare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoDiversamente, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede volontà di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappal- tare, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione sarà autorizzato. Atteso che la realizzazione delle sanzioni penali previste dall’artopere del presente appalto si svolge in ambito ferroviario in presenza di circolazione treni, al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e organizzativo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse im- prese e limitare in senso quantitativo il numero di Imprese operanti sul binario, le presta- zioni oggetto di subappalto relative alla categoria OG03 non potranno superare il limite del 49,99% dell’importo della stessa categoria. 21 della legge n. 646/1982Per i lavori, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e per i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 80 31, co. 8, del Codice dei contratti pubblici e D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. Fatti salvi i limiti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavora- zioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qua- lificazione, specificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. subappalto necessario) Si ricorda che con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all’art. 67 31 co. 8 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto50/2016.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1. In relazione allo svolgimento , lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioninonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Pertanto, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e dai successivi commi.
2del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare49, specificata stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, per la Categoria OS6, o in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattoalternativa OG1, il subappalto, non può superare il 49% dell’importo della categoria. Per le restanti categorie il subappalto è consentito senza il suddetto limite e purché comunque: - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/sussistano a suo carico i dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD. Lgs. n. 159/201150/2016; - all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. b), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garasub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, da verificare convertito in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaLegge n. 108 del 29.7.2021, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticaresubappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non superiore trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà: - a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - a trasmettere al venti RUP, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per cento (20%).
8il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere effettuata da ciascuno prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei soggetti partecipanti nel caso Lavori, ha la facoltà di raggruppamento temporaneoverificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, società o consorzio.
9appartenenti all’Impresa ausiliaria. L’esecuzione In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto nel rispetto dei tempi di esecuzione. L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non può formare oggetto eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore subappaltomotivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Determina a Contrarre, Contratto Di Appalto
SUBAPPALTO. 1Il subappalto è ammesso nei limiti di quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoparticolare, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, il subappalto è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato ammesso entro il limite massimo del 30% (trenta per cento (30%cento) dell’importo complessivo dell’appalto, fermo restando che le lavorazioni di cui alla categoria OS30 sono subappaltabili nel limite del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, 30% dell’importo della categoria medesima; il subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria OS30 non autorizzato comporta l’applicazione può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del D.M. n. 248/2016 il suddetto limite, relativo alla categoria OS30, non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell’importo complessivo dell’appalto. La Stazione Appaltante, al fine di aumentare la trasparenza sulla filiera delle sanzioni penali previste imprese coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, ritiene opportuno richiedere ai concorrenti che intendano avvalersi, in fase esecutiva, del subappalto, e nei limiti della/e categoria/e che si intenda/no subappaltare, di indicare i propri subappaltatori nel limite massimo di tre per ciascuna categoria. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 21 della legge n. 646/198280 del Codice. Ciascun subappaltatore indicato in gara dovrà compilare un proprio DGUE, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito che verrà allegato dal concorrente nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Busta A. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del mancato possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 80, commi 1 e 5 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)Codice, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate capo ad uno dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoreindicati nella terna comporta l’esclusione dalla gara sia del subappaltatore sia del concorrente.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Appalto Di Lavori, Appalto Di Lavori
SUBAPPALTO. 1È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall’Università, ai sensi dell’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto119, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionicomma 4, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 36/2023. È nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dai successivi commi.
2dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell’art 119 del D. Lgs. La percentuale 36/2023. L’appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarestazione appaltante, specificata in sede i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di offertaapposita verifica, è pari al ………………………sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II (I requisiti di ordine generale) del Titolo IV (I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti) della Parte V (DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE) del Libro II (dell’appalto), ai sensi dell’art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023. Il servizio contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del presente contrattocontratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, inteso come complesso delle attività principali ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e secondariec), può comunque essere subappaltato entro il limite massimo dell’art 119 del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 646/1982119, così come modificato dall’artcomma 11 del D. Lgs. 2 36/2023. Si precisa che: − ai sensi del d.lgssuccitato art. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011119 comma 3), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6lett. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che b) non si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticareconfigura, per la sua specificità, come attività affidata in subappalto la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; − ai sensi del succitato art. 119 comma 3), lett. d) le prestazioni affidate secondarie, accessorie o sussidiarie rese in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno favore dei soggetti partecipanti nel caso affidatari in forza di raggruppamento temporaneocontratti continuativi di cooperazione, società servizio o consorzio.
9fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contratto Di Fornitura Software, Fornitura Di Un Software Di Gestione Dei Servizi Bibliotecari
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti del presente contrattoservizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 50/2016 Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e dai successivi commi.
2. La percentuale C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione prestazione, che l’appaltatore intende subappaltareper specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, specificata in sede al fine di offertaprevenire fenomeni di corruzione, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro mafiose cosi fissando il limite massimo del trenta per cento (30%) 40% dell’importo complessivo del contratto.
3di aggiudicazione. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilePer quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo intervenuta anche in merito al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste limite imposto dall’art. 21 della legge n. 646/1982105 , così come modificato dall’art. 2 comma 14, del d.lgs. 29 aprile 1995D.Lgs.vo nr.50/2016, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 15 dello schema di contratto AS allegato alla “richiesta di offerta”, fatta eccezione per la dichiarazione della terna degli eventuali subappaltatori in ragione della previsione di cui all’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, recante la sospensione dell’adempimento in parola fino al 31 dicembre 2020.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi, Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti stabiliti dall’art. e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 Codice e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3Appalto. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileautorizzato, è necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei confronti dell’Azienda ASPcontratti con i propri subappaltatori, dell’adempimento delle prestazioni e degli a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i di tracciabilità dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative flussi finanziari di cui all’art. 80 3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti del Codice dei contratti pubblici Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e di cui garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione 9 imputabili al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubappaltatore e ai suoi ausiliari.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento Per l’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto del presente di cui al contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs.50/2016 e s.m.i. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarenel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto nei limiti del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del 30% (trenta per cento (30%cento) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni Contratto e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 previa autorizzazione della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5Stazione Appaltante. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - l’affidatario del possesso subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare; - il concorrente dimostri l’assenza in capo al/ai subappaltatore/i subappaltatori dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’artall’art.80 del D.Lgs. 80 del Codice dei contratti pubblici 50/2016 e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8s.m.i. L’appaltatore che si avvale del subappalto o dovrà depositare il relativo contratto presso l’Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice civile con il titolare C.C. tra l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimoe l’impresa affidataria dello stesso. Analoga In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9ciascuna delle imprese partecipanti. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10; L’Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece quanto non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti espressamente descritto nel presente contratto di appaltoarticolo si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto, Servizio Di Noleggio E Lavaggio
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni Il subappalto è ammesso ed i limiti stabiliti è disciplinato dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs.50/2016 e s.m.i.; il subappalto può non essere ammesso nelle procedure svolte in base all’art. n. 50/2016 15 del codice trattandosi di contratti esclusi dall’applicazione dello stesso; nelle altre procedure il subappalto può non essere ammesso in base al settore economico o merceologico a cui l’appalto si riferisce, oppure se la natura stessa dell’appalto richiede che lo stesso non possa essere parcellizzato anche in base a valutazioni di natura organizzativa volte ad una più efficiente e dai successivi commiveloce esecuzione delle prestazioni. Il subappalto è disciplinato nell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto In particolare il subappalto non può superare la quota del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta 40 (quaranta) per cento (30%) dell’importo dell'importo complessivo del contrattocontratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per le opere di cui all’art. 89, comma 11 del citato decreto. Tale disposizione si applica sino alla data del 30 giugno 2021.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto Sino alla data del 31 dicembre 2021 sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’art.105 del Codice dei Contratti relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 alla indicazione della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso terna dei subappaltatori nonché le verifiche in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando sede di gara (cause ostative di cui all’art. 80 riferita al subappaltatore, resta inoltre sospesa sino alla stessa data precedentemente indicata l’applicazione del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 terzo periodo del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione comma 2 dell’art.174 riferito al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubappalto nelle concessioni.
64. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaCostituisce, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che si sia provvedutorichiedono l'impiego di manodopera, l’autorizzazione si intende concessa. Per quali le forniture con posa in opera e i subappalti o cottimi noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell’importo dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
5. Si precisa che i contratti stipulati dall'Aggiudicatario con soggetti terzi il cui oggetto della prestazioni assuma carattere di accessorietà o complementarietà rispetto all'oggetto del contratto di appalto, possono essere considerati sub-contratti e non subappalti qualora non soddisfino, congiuntamente, i due requisiti di valore (importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro) e di incidenza della manodopera e del personale (superiore al 50 per cento).
6. Il Contraente è tenuto a comunicare a LepidaScpA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i termini sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metànome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. L’appaltatore deve praticareSono, per le prestazioni affidate in subappaltoaltresì, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore comunicate a LepidaScpA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al venti per cento (20%).comma 7 dell’art. 105 d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i..
8. L’appaltatore Il Partecipante nell’offerta presentata in risposta alla procedura di affidamento di LepidaScpA in cui sia ammesso il subappalto deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si avvale del intendono subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale richiesta il subappalto è vietato. Ai sensi dell’art.21 della L.13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. chiunque conceda di fatto in subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza a cottimo, in tutto o meno in parte le prestazioni oggetto dell’appalto, in assenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a autorizzazione, è punito penalmente secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorziocitata.
9. L’esecuzione Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso LepidaScpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso LepidaScpA, il Contraente trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs.n 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50/2016.
12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticareLe condizioni sopra riportate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, per quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni affidate scorporabili, nonché alle associazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoprocedura negoziata.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rinvia alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionedisposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.. 50/2016 tempo per tempo vigente.
15. L'appaltatore La modulistica che dovrà essere prodotta ed inoltrata a LepidaScpA ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto è solidalmente responsabile con disponibile al seguente link Documentazione per autorizzazione subappalto In assenza della suddetta documentazione e della relativa autorizzazione il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentesubappalto si intende non autorizzato.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
SUBAPPALTO. 1Il subappalto è regolamentato dal disposto dell’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 118 del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2163/2006. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarePer potersi avvalere dell’istituto del subappalto, specificata il concorrente deve comunque avere indicato in sede di offertagara le parti dell’offerta che intende eventualmente subappaltare a terzi, è pari compilando l’apposito modello facsimile Allegato D predisposto dalla stazione appaltante, da inserirsi all’interno della “Busta A - Documentazione amministrativa”. ▇▇▇▇ l’esclusione dell’offerta presentata, la dichiarazione di subappalto non deve recare, neanche indirettamente, alcuna indicazione di carattere economico. Qualora l’indicazione relativa alle attività da subappaltare non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione al ………………………subappalto potrà essere concessa all’aggiudicatario. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque In ogni caso la quota subappaltabile non potrà essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (superiore al 30%) dell’importo % dell'importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileDurante il rapporto contrattuale, nei confronti dell’Azienda ASPqualora la stazione appaltante, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore incompetente o inaffidabile, provvederà a comunicarlo per iscritto all’aggiudicataria, la quale dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà diritto alcuno all’aggiudicataria di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l’ultimazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciprestazioni.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Di Programma Quadro (Apq)
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è pari affida in subappalto, in misura non superiore al ………………………49,9 % dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il servizio oggetto del presente contrattoFornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può alla Agenzia o a terzi per fatti comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoimputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. In caso I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di subappalto l’appaltatore resta responsabileFornitura, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaattività agli stessi affidate.
4. Fatta salva Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la risoluzione Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del contrattosubappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246subappalto.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentonon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle alle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltooggetto del contratto di subappalto.
6. L’Azienda ASP provvede Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti subappaltatore o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàai suoi ausiliari.
7. L’appaltatore deve praticareAi sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso non superiore al venti per cento (20%)quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
109. Per l’esatta definizione delle situazioni in Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio obbliga a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, trasmettere all’Amministrazione Contraente entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
1210. Qualora l’appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il quietanzate del subappaltatore nel termine indicato nel precedente di cui al comma 11precedente, l’Azienda ASP l’Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoredel Fornitore.
1311. L’appaltatore deve praticareIn caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, per la Agenzia potrà risolvere l’Accordo Quadro e le Amministrazioni Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ▇▇.▇▇.. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel oggetto del presente contratto di appaltoAccordo Quadro.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artIl subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del d.lgsCodice. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata L’operatore economico sarà tenuto all’indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, è pari al ………………………offerta ai sensi del comma 6 del citato articolo. Il legale rappresentante del concorrente o dell’impresa capogruppo nel caso di RTI dichiara nel DGUE le parti del servizio oggetto del presente contrattoche intende eventualmente subappaltare, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato rientranti entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto.
3contrattuale. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilemancata dichiarazione nel DGUE, nei confronti dell’Azienda ASPla Stazione appaltante o il RUP non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto. Detta dichiarazione, dell’adempimento delle prestazioni contenuta nel Documento di Gara Unico Europeo, dovrà essere prodotta e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4allegata in sede di offerta nell’ambito della “Busta A –Documentazione amministrativa”. Fatta salva la risoluzione del contratto, Si precisa che il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, è consentito solo per le prestazioni affidate parti del servizio indicate in modo specifico dal concorrente all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni Si richiamano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 105 del Codice, secondo il quale l'aggiudicatario dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in cui si ha subappalto vigore per il settore e per l’individuazione la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il contraente è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artnorme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tranne nei casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ Codice, sarà fatto obbligo all’appaltatore all’aggiudicatario dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essa corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistial subappaltatore, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è pari al ………………………affida in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il servizio oggetto del presente contrattoFornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può alla Agenzia o a terzi per fatti comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoimputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. In caso I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di subappalto l’appaltatore resta responsabileFornitura, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaattività agli stessi affidate.
4. Fatta salva Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la risoluzione Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del contrattosubappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246subappalto.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentonon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle alle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltooggetto del contratto di subappalto.
6. L’Azienda ASP provvede Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti subappaltatore o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàai suoi ausiliari.
7. L’appaltatore deve praticareAi sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso non superiore al venti per cento (20%)quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
109. Per l’esatta definizione delle situazioni in Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio obbliga a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, trasmettere all’Amministrazione Contraente entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
1210. Qualora l’appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il quietanzate del subappaltatore nel termine indicato nel precedente di cui al comma 11precedente, l’Azienda ASP l’Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoredel Fornitore.
1311. L’appaltatore deve praticareIn caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, per la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ▇▇.▇▇.. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione oggetto della presente disposizioneConvenzione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Convenzione Per L’acquisizione Di Servizi Specialistici Per La Gestione Del Sistema Di E Learning
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del presente servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata Codice; in sede mancanza di offerta, tali indicazioni il subappalto è pari al ………………………vietato. Il servizio oggetto concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre subappaltatori (si veda quanto previsto al paragrafo 7.1). Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: • l’omessa dichiarazione della terna; • l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; • l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all’AS. • È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del presente contrattoCodice e dichiararli in gara. Pertanto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso termine di subappalto l’appaltatore resta responsabilepresentazione dell’offerta, nei confronti dell’Azienda ASPdovranno essere prodotti a Sistema - tanti documenti, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo conformi all’allegato 6 al presente appaltoCapitolato d’▇▇▇▇▇, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattocontenenti, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione tra l’altro, le dichiarazioni sull’assenza delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti cause di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei contratti pubblici e subappaltatori; - passoe dei subappaltatori caricati nella sezione denominata “Documentazione PassOE”. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 67 80 del d.lgsCodice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che Non si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. 105, comma 3, del Codice.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Appalto Specifico
SUBAPPALTO. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto. E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e fermo restando quanto stabilito dall’art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e dagli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. In particolare tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fino all’intero loro importo risultante dall’offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza, fermo restando che l’importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell’importo dato dalla somma dell’offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza evidenziati dall’Amministrazione. A norma dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, dell’art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e smi e degli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e smi, l’affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può che l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.o concedere in cottimo;
2. La percentuale che l’Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell’istanza e comunque almeno 20 giorni prima della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede data di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso effettivo inizio delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.relative lavorazioni;
3. In caso che al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabilepresso la stazione appaltante l’Appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento nonché una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi) attestante l’inesistenza delle prestazioni cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli obblighi ulteriori requisiti di ordine generale previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. Fatta salva che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la risoluzione legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste combinato disposto dall’art. 21 della legge 1, comma 2, del D.P.R. n. 646/1982, così come modificato dall’art34/2000 e s.m. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l’importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all’impresa non superi i 150.000 euro);
5. Il che non sussista nei confronti dell’Impresa affidataria del subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e smi. Per la verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici tale requisito l’Impresa appaltatrice dovrà allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subAppaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltos.m.;
6. L’Azienda ASP provvede che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori;
8. che contestualmente all’istanza l’Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Impresa subappaltatrice attestante di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’ art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi. A norma dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e dell’art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 e smi la stazione appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta 30 giorni dalla presentazione della relativa richiestaistanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 8; tale termine può essere prorogato una sola volta, volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, per i subappalti o cottimi a cottimo di importo inferiore al 2 per cento 2% dell’importo delle prestazioni affidate dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euroad euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti termine suddetto è ridotto della metà.
7. L’appaltatore Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione non rilascerà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, nonché nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. L’affidamento in subappalto di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l’unica e la sola responsabile verso l’amministrazione della buona esecuzione dei lavori. L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d’appalto. Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’impresa appaltatrice deve praticare, praticare per i lavori e le prestazioni affidate opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti risultati dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore L’impresa che si avvale del ha affidato parte dei lavori in subappalto o del in cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione è tenuta al rispetto delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito norme fissate dall’art. 105 118, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.
11D.Lgs. E’ fatto n. 163/2006 e s.m. in materia di trasmissione di documentazione all’amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere. E’fatto obbligo all’appaltatore all’Impresa appaltatrice di trasmetteretrasmettere all’Amministrazione, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dell’Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso dall’Impresa stessa via via corrisposti ai subappaltatori al subAppaltatore o ai cottimisticottimista, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticareL’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per le prestazioni affidate in subappaltotutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneil nome del subcontraente, con ribasso non superiore al venti per centol’importo del contratto, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltol’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1E’ fatto assoluto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio di vigilanza e di pattugliamento svolto da Guardie Particolari Giurate ai sensi dell’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 27 c. 3 del presente contrattoD.Lgs. 163/2006, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede o anche solo servirsi di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta prestazioni di altre società per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3l’espletamento di tale servizio. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabiletrasgressione di tale divieto, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva IPZS avrà la risoluzione del facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, incamerando, a titolo di penale, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982deposito cauzionale, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP è invece ammesso nei limiti e con specifico provvedimentole modalità previste dalla legge per il servizio svolto da operatori logistici, previa verifica fermo restando che le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno rispettare tutti gli impegni presi dall’Impresa Aggiudicataria. In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 118, c. 3 del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011)163/2006, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione l’Impresa Aggiudicataria provvederà a corrispondere direttamente al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8dallo stesso eseguite. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare L’Impresa Aggiudicataria è obbligata a trasmettere alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmetterestazione appaltante, entro venti giorni 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essa corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistial subappaltatore, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta Tutte le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, Imprese subappaltatrici dovranno inoltre assumere gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentetracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
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SUBAPPALTO. 124.1 L’affidamento in subappalto di parte delle Prestazioni è subordinato all’autorizzazione del CAAT e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal CTP, dal Disciplinare e dal Regolamento per l’affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture del CAAT. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattoparticolare, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 è ammesso nei limiti del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 24630% dell’intero importo dell’Appalto.
5. 24.2 Il subappalto subappaltatore deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti qualificato per l'esecuzione delle prestazioni allo stesso affidate e nei suoi confronti non devono sussistere le cause di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’artall'art. 80 del Codice D.Lgs. 50/2016. A questo fine, al momento del deposito del contratto di subappalto presso il CAAT, l'Appaltatore è tenuto a depositare una dichiarazione sottoscritta del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei contratti pubblici e motivi di esclusione di cui all’art. 67 alla suddetta norma.
24.3 L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti del d.lgs. n. 159/2011)Committente per la prestazione oggetto di subappalto, nonché dei medesimi requisiti sollevando e manlevando il Committente stesso da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, risarcimento danni eventualmente avanzate da verificare terzi in relazione al valore percentuale conseguenza delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubappaltate.
624.4 Il Committente non effettuerà alcun pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori. L’Azienda ASP provvede Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dall’Appaltatore che dovrà trasmettere al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettereCAAT, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontipagamento, copia delle fatture quietanzate quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei 24.5 Tutti gli eventuali subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento sono tenuti a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, eseguire la parte di Prestazioni loro affidata nel rispetto degli standard qualitativi del CTP e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltodell’Offerta formulata dall’Appaltatore.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata L’appaltatore è tenuto ad eseguire in sede di offerta, è pari al ………………………. Il proprio il servizio oggetto del presente contratto. Il contratto non potrà essere ceduto, inteso come complesso delle attività principali a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs 163/2006 e secondaries.m.i. Per quanto riguarda il subappalto si applica l’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Nell’ambito dei lavori è consentito, può previa autorizzazione della Stazione Appaltante,il subappalto dei lavori di manutenzione straordinaria e degli interventi relativi all’installazione dei misuratori di energia termica e del sistema telematico di gestione. E’ vietato il subappalto della figura del “terzo responsabile”. L’importo complessivo dei lavori subappaltati dovrà comunque essere subappaltato rimanere contenuto entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilelegge, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 118 del Codice dei contratti pubblici ▇.▇.▇▇ 163/2006 e di cui all’arts.m.i. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che ilLa/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.ditte subappaltatrici dovranno:
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate nel caso l’importo del subappalto sia superiore a 150.000 euro: possedere attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori, in subappalto non può formare corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. 34/2000, per Categoria e Classifica del lavoro oggetto di ulteriore del subappalto.;
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha nel caso l’importo del subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio sia inferiore a quanto stabilito 150.000 euro: possedere i requisiti previsti dall’art. 105 28 del Codice dei contratti pubblici.D.P.R. 34/2000;
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore essere in possesso dei requisiti di trasmetterecui alla Legge 68/99 (diritto al lavoro dei disabili) e non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui: all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ; all’art. 9, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontic. 2, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.lettera c) del D.Lgs. 231/2001;
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11prima dell’inizio delle lavorazioni presentare la documentazione di avvenuta denuncia dell’inizio del lavoro agli enti previdenziali, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.assicurativi ed infortunistici;
13. L’appaltatore deve praticare, essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le prestazioni affidate attività correlate al lavoro oggetto del subappalto; I soggetti offerenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare dovranno dichiarare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto sede di appalto.
14gara la parte dell’appalto che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con Qualora il subappaltatore degli adempimentisia impresa stabilita in altri Stati aderenti all’Unione Europea, da parte di questo ultimodovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentein base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende L’aggiudicatario non potrà subappaltare, specificata nemmeno in sede di offertaparte, è pari al ………………………. Il il servizio oggetto del presente appalto senza il consenso di ESTAR, né cedere, per nessun motivo, il relativo contratto. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro tenuto conto della specificità del servizio in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5attuativo. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alnon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale Aziende Sanitarie delle prestazioni subappaltate. Si precisa, peraltro, che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente che l'esecuzione delle prestazioni a22idate in subappalto non può 2ormare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle seguenti condizioni: - il concorrente dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario dovrà depositare presso le Aziende Sanitarie copia autentica del contratto di appaltosubappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate; - l’aggiudicatario dovrà allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
14, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribassociv. con l’Impresa subappaltatrice; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile - con il subappaltatore degli adempimentideposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario dovrà trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la certi2icazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di questo ultimoqualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli obblighi eventuali requisiti prescritti dal bando di sicurezza previsti gara e dalla normativa vigente., nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’Azienda Sanitaria, tramite PEC, copia delle 2atture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell’aggiudicatario. Si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Ferma restando la responsabilità del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattoprogettista, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982subappalto, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso purché dichiarato in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando fase di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaè ammesso limitatamente alle indagini diagnostiche, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provvedutogeologiche, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, picchettazioni, predisposizione di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o elaborati specialistici e di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionedettaglio, con ribasso esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali (art.31, comma 8, del D.lgs. n.50/2016). Trattandosi di appalto di servizi il cui importo è superiore alla soglia stabilita all’art.35 del D.lgs. n.50/2016, ai sensi dell’art.105, comma 6 del citato D.lgs. è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori. La stazione appaltante non superiore provvederà al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare dovrà trasmettere alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmetterestazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontidal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai quietanzate, emesse dal subappaltatore. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti da esso corrisposti ai dei subappaltatori o ai dei cottimisti, con l'indicazione delle ritenute tali da comportare ritardi nell’esecuzione dell’Appalto rispetto al cronoprogramma di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate contratto, l’Amministrazione potrà, in autotutela, procedere al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine delle prestazioni eseguite secondo quanto previsto dal sopracitato articolo di ▇▇▇▇▇. Per quanto non espressamente indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in presente paragrafo relativamente alla disciplina del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltosopracitato art.105.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti del presente contrattoservizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 50/2016 Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e dai successivi commi.
2. La percentuale C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione prestazione, che l’appaltatore intende subappaltareper specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, specificata in sede al fine di offertaprevenire fenomeni di corruzione, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro mafiose cosi fissando il limite massimo del trenta per cento (30%) 40% dell’importo complessivo del contratto.
3di aggiudicazione. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilePer quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo intervenuta anche in merito al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste limite imposto dall’art. 21 della legge n. 646/1982105 , così come modificato dall’art. 2 comma 14, del d.lgs. 29 aprile 1995D.Lgs.vo nr.50/2016, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici. Resta inteso che gli Operatori Economici che hanno partecipato, senza risultare aggiudicatari dell’AQ, potranno essere indicati come subappaltatori nei relativi Appalti specifici, dal medesimo AQ discendente. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 15 dello schema di contratto AS allegato alla “richiesta di offerta”, fatta eccezione per la dichiarazione della terna degli eventuali subappaltatori in ragione della previsione di cui all’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, recante la sospensione dell’adempimento in parola fino al 31 dicembre 2020.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi
SUBAPPALTO. 1(d.lgs. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto n. 50/2016, art. 105): ammesso, nei termini di legge, previa autorizzazione di questa stazione appaltante, purché:
a) l’affidatario del presente subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto della presentazione della documentazione amministrativa siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Il concorrente indica all’atto della presentazione della busta A “Documentazione amministrativa” le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei contratti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare all’atto della presentazione della busta A “Documentazione amministrativa” obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. E’ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2s.m.i. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata e dichiararli in sede gara mediante presentazione di offerta, è pari al ………………………una propria dichiarazione. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del mancato possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice d.lgs. n. 50/2016, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei contratti pubblici e subappaltatori indicati nella terna, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 67 105, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto50/2016 e s.m.i.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Bando Di Gara
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl subappalto è consentito, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioniprevia autorizzazione della stazione appaltante, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareCodice, specificata in sede di offerta, è pari per un importo non superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta 30 per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. Qualora l’operatore economico intenda riservarsi la possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall’art. 105 comma 2 del Codice, configurandosi, quindi, come subappalto, è obbligatoria l'indicazione in sede di gara della terna di subappaltatori come disposto dal comma 6 dell’art. 105 del Codice. Conformemente al bando - tipo ANAC n. 1/2017 approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, va indicata una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tal caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/198280 del Codice e, così come modificato dall’art. 2 nel caso in cui sia indicata la terna, devono dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, nonché del d.lgs. 29 aprile 1995modulo denominato “Integrazione al DGUE”, n. 139da compilare entrambi nelle parti pertinenti, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5e firmare digitalmente da parte del subappaltatore. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del mancato possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei contratti pubblici e subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 67 105, comma 3 del d.lgsCodice. n. 159/2011)Ai sensi dell'art. 105, nonché del Codice, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dallo stesso art. 105, comma 13 del Codice. Attenzione: Si segnala che qualora l’operatore economico indicati sempre nel bando di garaindichi la terna dei subappaltatori, da verificare in relazione dovrà generare un PassOE riferito sia all’appaltatore che al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per subappaltatore seguendo le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione istruzioni fornite dall’ANAC nella faq Avcpass N.16 “Come deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso classificato in sede di raggruppamento temporaneo, società o consorziocreazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante”.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 118 del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 163/06 e dai successivi commis.m.i.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata se preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, in sede di offerta, è pari misura non superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento e salvo il possesso da parte delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i società subappaltatrici dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative generali di cui all’art. 80 38, comma 1 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.lgs. n. 159/2011)163/06 e s.m.i. , nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garacome modificato dal D.L. n. 70/2011, da verificare convertito in relazione al valore percentuale Legge n. 106/2011. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, alle seguenti condizioni: · il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; · l’aggiudicatario deve depositare presso l’Agenzia copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; · l’aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese subappaltatrici senza alcun ribassofacenti parte del R.T.I. o del consorzio; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile · con il subappaltatore degli adempimentideposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di questo ultimoqualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli obblighi eventuali requisiti prescritti dal Bando di sicurezza previsti gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 del D.Lgs. n. 163/2006; · che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di trasmettere all’Amministrazione contraente entro n. 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario (Fornitore) non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario (Fornitore). Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’Aggiudicatario prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto allegato. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
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SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016 e 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50/2016, specificata in sede di offertail subappalto è ammesso, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento (30%cento) dell’importo complessivo del contrattocontratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’IMPRESA, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 L.P. 2/2016 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. In caso Ai sensi di subappalto l’appaltatore resta responsabilequanto previsto dall’art. 26, nei confronti dell’Azienda ASPcomma 6, dell’adempimento della L.P. 2/2016, la FEM procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni e dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione degli obblighi previsti nel contratto relativo stati di avanzamento di cui al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaprecedente art. 10.
4. Fatta salva la risoluzione L’elenco prodotto dall’IMPRESA prima della stipula del contratto e recante l’indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246viene utilizzato dalla FEM per i controlli di competenza.
5. Il subappalto Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016, L’IMPRESA deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica comunicare alla FEM le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)contratto, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garale informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La FEM controlla i contratti stipulati dall’IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoper le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni L’IMPRESA deve comunicare alla FEM i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionelegge 136/2010, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale il nome del subappalto o subcontraente, l'importo del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimoche non sussiste, nei confronti dell’IMPRESA, alcun divieto previsto dall'articolo 67 d.lgs. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio159/2011.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Outsourcing Agreements
SUBAPPALTO. 1Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può Il concorrente che intenda subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale a terzi parte della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, è pari al ………………………indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. Il servizio oggetto disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3D.Lgs 163/2006. In caso di subappalto l’appaltatore il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Autorità, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’Autorità con specifico provvedimentoprovvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, previa comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006 e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della Legge n. 159/2011575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs 163/2006. La cessione del credito potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi eseguita in conformità di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 117 del Codice dei contratti pubblici.
11D. Lgs 163/2006. E’ fatto obbligo all’appaltatore In caso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, inosservanza da parte di questo ultimo, dell’appaltatore degli obblighi di sicurezza previsti cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla normativa vigenterelativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del ▇.▇. ▇▇/▇▇/▇▇▇▇, n. 2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento E’ ammesso il ricorso al subappalto per la totalità delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoprestazioni contrattuali relative ai lavori ed ai servizi, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall’art. 105 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così Codice come modificato dall’artdall’ art. 2 49, comma 1, lett. b), sub 1, della Legge n. 108 del d.lgs2021. 29 aprile 1995Pertanto, n. 139pur non sussistendo un limite percentuale di subappaltabilità, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5ai sensi del predetto articolo non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Il Resta inteso che l’Aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del purché il subappaltatore sia in possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappaltatore dovrà inoltre essere iscritto all’Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto previsto dall’art. 30 del D.L. 189/2016. 2.Per quanto concerne in particolare i servizi di ingegneria e architettura, è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice, purchè se ne faccia espressa menzione, indicando le parti del servizio che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei contratti pubblici e requisiti di cui all’art. 67 80 del d.lgsCodice e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti Il subappaltatore dovrà inoltre essere iscritto all’Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto previsto dall’art. 30 del D. L. 189/2016. In mancanza di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltotali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
63. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla Oltre a quanto specificamente previsto nei precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purchè: - il subappaltatore sia qualificato nella relativa richiestacategoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.subappaltare;
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Sources: Contract for the Joint Assignment of Executive Design and Execution of Works
SUBAPPALTO. 1È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, nei limiti e alle condizioni definite dall’art.105 del D. Lgs. In relazione allo svolgimento 50/2016 e s.m.i. Nello specifico, tenuto conto della sua specifica complessità operativa, del grado di professionalità e delle competenze e conoscenze richieste in capo all’affidatario, nonché per il rapporto fiduciario instaurando con la stazione appaltante, è ammesso il ricorso al subappalto limitatamente alle attività dell’appalto n. 2 relative a “Helpdesk agli Enti Accreditati e ai soggetti erogatori dei servizi” e alle attività n. 4 relative a “Compilazione statistiche e monitoraggi” per una corrispondente quota percentuale massima pari al 35% dell’importo complessivo contrattuale. L’operatore economico indica in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi. Resta inteso che, qualora l’affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente di contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. Ai sensi dell’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commiss.mm.ii.
2. La percentuale della prestazione , l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - che l’appaltatore l’impresa concorrente, all’atto dell’offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari ; - che l’affidatario provveda al ………………………. Il servizio oggetto deposito presso la stazione appaltante del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appaltosubappaltate, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare unitamente alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile civile, con l’impresa alla quale è affidato il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione da ciascuna delle prestazioni affidate in subappalto imprese partecipanti); - che non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 105 67 del Codice D.Lgs. n. 159/2011. Con il deposito del contratto di subappalto, l’affidatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore: - dei contratti pubblici.
11requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. E’ fatto obbligo all’appaltatore 50/2016; - dei requisiti di trasmettereidoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio di cui all’art.26, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticomma 1, copia delle fatture quietanzate relative lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008. Le imprese subappaltatrici, ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistisensi dell’art. 105, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12comma 14 del D.Lgs. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticaren. 50/2016, per le prestazioni affidate in subappalto, devono garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde i costi Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sicurezza e della manodopera, relativi stazione appaltante in relazione alle prestazioni affidate oggetto del contratto di subappalto. L’affidatario risponde in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentisolido dell’osservanza, da parte di questo ultimodelle imprese subappaltatrici, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentedelle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
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SUBAPPALTO. 1È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In relazione allo svolgimento ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 26/9/2019 n. C- 63/18, non si applica il limite del subappalto di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell’offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto. Ai sensi dell’art 105 comma 1 D.Lgs.50/2016, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente oggetto di appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti abbia dimostrato l’esistenza di carattere morale indicati nel bando motivi di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle forniture o dei contratti pubblici e servizi oggetto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto sollevando la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata Stazione appaltante medesima da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle forniture o dei cottimisti entro servizi subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il termine indicato nel precedente pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
1313 del D. Lgs. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi 50/2016 e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.s.m.i..
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle attività dell’appalto oggetto lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del presente 30% dell’importo complessivo del contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. La percentuale 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, è obbligatoria l'indicazione della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata terna di subappaltatori in sede di offerta, è qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al ………………………comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che di seguito si riportano:
1) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5) noli a freddo di macchinari;
6) fornitura di ferro lavorato;
7) noli a caldo;
8) autotrasporti per conto di terzi;
9) guardiania dei cantieri. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 6, del Codice, sopra riportate, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto delle suddette prestazioni: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Per le suddette prestazioni il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il servizio oggetto tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del presente contrattoCodice e, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In in caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilesubappaltatori indicati nella terna ai sensi dell’art. 105, nei confronti dell’Azienda ASPcomma 6, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti del Codice come sopra indicato, dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, secondo il modello di cui all’Allegato 2 – DGUE (subappaltatori), da sottoscrivere digitalmente ed allegare nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5campo predisposto sul SATER. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del mancato possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei contratti pubblici e di cui all’artsubappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in Il subappalto non può formare oggetto comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ulteriore subappaltoFormigine Patrimonio Srl di quanto subappaltato.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e smi..Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Se il concorrente intende affidare in subappalto le attività indicate all’art 31, comma 8, del codice, indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 dell’art 105 del D.Lgs 50/2016 e smi L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:
1) una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara di ciascun lotto e precisamente di importo pari a: Numero lotto Importo cauzione provvisoria per ciascun lotto Lotto 1 € 20.805,62 N.B. Qualora l’operatore economico partecipi per più Lotti, è ammessa la presentazione di una sola cauzione provvisoria, pari al 2% del lotto di importo maggiore tra quelli per i quali è presentata offerta e nell’oggetto della garanzia siano riportati tutti i lotti per i quali è presentata offerta. Si applicano le riduzioni di cui all’art.93, comma 7 del codice
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art 93, comma 8, del codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica
a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico, con versamento presso il conto corrente di cui al codice IBAN ▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ Intesa San Paolo, dimostrabile attraverso ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN il comma 8 dell’art 93 del codice
b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
c) contenere espressa menzione dell’oggetto dell’accordo quadro, dei lotti per cui si partecipa e del soggetto garantito (stazione appaltante);
d) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero al solo consorzio in caso di consorzi stabili
e) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
f) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
g) prevedere espressamente:
1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionidebitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo le condizioni comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
h) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed i limiti stabiliti dall’artessere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. 105 p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 50/2016 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e dai successivi commi.2, del D.Lgs 82/2005
2c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. La percentuale della prestazione n.82/2005 In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che l’appaltatore intende subappaltare, specificata attesti l’avvenuto versamento in sede di offerta, è pari al ………………………una delle forme sopra indicate. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro documento deve indicare il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni richiesta di estensione della durata e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto validità dell’offerta e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattodella garanzia fideiussoria, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui all’artsopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 80 Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento /consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. dal consorzio stabile e/o dalle consorziate esecutrici Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti ottengono nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto possesso da parte di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiuna sola associata oppure, da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di questo ultimoscadenza della presentazione delle offerte. È sanabile, degli obblighi altresì, la presentazione di sicurezza previsti dalla normativa vigenteuna garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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Sources: Disciplinary Agreement
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto Il servizio oggetto del presente contratto, l’appaltatore contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale a terzi parte della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, è pari al ………………………indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. Il servizio oggetto disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3D.Lgs 163/06. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve dovrà essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’ARPAS con specifico provvedimentoprovvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, previa comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alalla/ai subappaltatoree subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della Legge n. 159/2011575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ quale è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisticorrisposti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Servizio Di Manutenzione
SUBAPPALTO. 19.1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni ed i limiti stabiliti dall’artcontenute nell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commiCodice, purché l’operatore lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
29.2. La percentuale Il subappalto della prestazione fornitura o di altre attività oggetto dell’appalto, previa autorizzazione di AGEA, è ammesso purché: - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di affidamento; - l’operatore economico indichi all’atto dell’offerta quali sono le forniture o le altre attività che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto nei limiti del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso ; - l’operatore economico dimostri l’assenza in capo al/ai subappaltatore/i subappaltatori dei medesimi requisiti motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e Codice; - l’operatore economico indichi una terna di cui all’artsubappaltatori, a norma del comma 6 del citato art. 67 105 del d.lgsCodice.
9.3. n. 159/2011In caso di ricorso al subappalto il concorrente deve compilare la sezione D del DGUE (v. allegato 6), nonché dei medesimi requisiti con indicazione di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando una terna di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza subappaltatori per ciascuna attività che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
109.4. Per l’esatta definizione delle situazioni È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. La mancata indicazione della terna di subappaltatori costituisce irregolarità essenziale ma sanabile tramite la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. In caso di mancata sanatoria il subappalto non sarà autorizzato.
9.5. È richiesta la presentazione per ciascun subappaltatore indicato di un proprio DGUE (v. allegato 6), contenente le informazioni di cui si ha subappalto alla parte II, sezioni A e per l’individuazione delle attività B, alla parte III, e alla parte VI; il DGUE del subappaltatore dovrà essere presentato all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa; resta inteso che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito l’aggiudicatario, nel caso abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto, dovrà presentare, in sede di autorizzazione allo stesso, tutta la ulteriore documentazione necessaria.
9.6. AGEA procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.
11Codice. E’ fatto obbligo Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore di trasmettereche dovrà trasmettere ad AGEA, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontidagli stessi, copia delle fatture quietanzate quietanzate, emesse dai subappaltatori.
9.7. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative ai pagamenti prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da esso corrisposti parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute dei motivi di garanzia effettuateesclusione di cui all’articolo 80.
129.8. Qualora l’appaltatore Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto e che siano in corso di validità durante l’esecuzione non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni si configurano come attività affidate in subappaltosubappalto (art. 105, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionecomma 3, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente lettera c-bis) del Codice). I relativi contratti devono essere depositati dall’affidatario presso la stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto di appalto.
149.9. L'appaltatore corrisponde Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 7.3, lettera i), ovverosia la capacità di produzione adeguata, intesa come la disponibilità e l’utilizzo di un centro autorizzato di lavorazione e confezionamento di formaggi d.o.p., in considerazione delle specificità peculiari del mercato di riferimento (formaggi d.o.p.) – specie per quanto riguarda le regole tecniche di confezionamento del prodotto e la conseguente carenza di centri di confezionamento autorizzati – è possibile dichiarare il citato requisito di capacità tecnica, relativo alla disponibilità e utilizzo di un centro di lavorazione e confezionamento, anche ricorrendo ad un subappalto qualificante, indicando in sede di presentazione dell’offerta i costi della sicurezza e della manodoperanominativi dei subappaltatori interessati (Allegato 8, relativi alle prestazioni affidate in DGUE, Parte II, sezione C). Pertanto, il necessario requisito di capacità tecnica può essere dimostrato non solo facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento ma anche con apposita dichiarazione di subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPdove l’indicazione della terna dei subappaltatori qualificati può essere anche limitata ad almeno un nominativo di subappaltatore con un centro di confezionamento autorizzato. Il subappaltatore così indicato non potrà partecipare alla gara. Resta inteso che il relativo contratto di subappalto dovrà essere depositato già in sede di stipula del contratto di appalto per consentire da subito la possibilità per Agea di effettuare, sentito direttamente o tramite Organismo ufficiale competente, le previste verifiche presso il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionecentro di lavorazione e confezionamento.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Disciplinary Regulations
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può Il concorrente potrà subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il il servizio oggetto della presente gara nei limiti di cui all’art. 119 del presente contrattoD.Lgs. 36/2023, inteso come complesso a condizione che faccia indicazione delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto l’appaltatore resta responsabile, è vietato. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel oggetto del contratto relativo di subappalto. Laddove si intenda ricorrere al presente appaltoc.d. subappalto necessario, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i relativamente alle prestazioni di spettanza dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative laboratori di cui all’art. 80 59 del Codice dei contratti pubblici e DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. 67 59 del d.lgsDPR 380/2001. n. 159/2011)In tal caso, nonché non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei medesimi requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel bando DGUE la volontà di gara, da verificare affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori. Ai fini dell’affidamento in relazione al valore percentuale subappalto delle prestazioni che il/in cui si articola il servizio, fermo restando i medesimo/limiti di cui sopra, i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni 94 e 95 del Codice e, nell’ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. Come previsto dalle NTC 2018 e dalla relativa richiesta; Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l’esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001. L’esecuzione di tale termine prestazione può essere prorogato una sola voltaeseguita dal concorrente stesso, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate mediante partecipazione alla gara in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso forma di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9ovvero può essere subappaltata ai sensi dell’art. L’esecuzione 119 del D.Lgs. 36/2023. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto prove e indagini di ulteriore subappalto.
10tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell’art. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artil personale idoneo, ovvero essere anch’essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell’art. 105 119 del Codice dei contratti pubblici.
11D.Lgs. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere36/2023. Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell’ambito della Parte IV, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontiSezione A, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistipunto 1, del DGUE, come meglio precisato nel par. 15.2. Resta inteso che, con l'indicazione delle ritenute riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di garanzia effettuatecui all’art. 65, comma 2, lett. a), del Codice.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto L’esecuzione del presente contratto, l’appaltatore contratto può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commiessere subappaltata nel rispetto della normativa vigente.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareRimane invariata la responsabilità dell’Impresa appaltatrice, specificata in sede la quale continua a rispondere pienamente di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattotutti gli obblighi contrattuali.
3. In caso L’affidatario deve depositare il contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertapresso l’A. ULSS almeno 20 giorni prima dell’inizio della prestazione.
4. Fatta salva Contestualmente al deposito del contratto deve essere trasmessa la risoluzione certificazione attestante il possesso da parte del contrattosubappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti per la prestazione subappaltata, il subappalto la dichiarazione del subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06 e smi. e della non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246sussistenza nei propri confronti dei divieti di cui alla L. 575/65 e smi.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoE’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta 20 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltadata di ciascun pagamento, ove ricorrano giustificati motivicopia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti da loro effettuati a favore dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
86. L’appaltatore L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. c.c.. Analoga dichiarazione deve essere effettuata fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneoRTI, società o consorzio. L’▇. ▇▇▇▇ provvederà alla autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l’autorizzazione si intende concessa. Il termine è ridotto a 15 giorni nel caso che il subappalto sia pari o inferiore al 2% dell’importo complessivo o inferiore a 100.000,00 euro.
97. L’esecuzione delle prestazioni affidate della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
108. Per l’esatta definizione delle situazioni Si rinvia, per quanto concerne la disciplina del subappalto a quanto previsto dal d. lgs. 163/06 e smi.
9. Non ricade nella fattispecie prevista dal presente articolo l’affidamento a terzi, salvo i casi in cui si ha non sia previsto espressamente dal capitolato tecnico, del servizio di trasporto e consegna dei beni oggetto di fornitura. Parimenti ai fini del subappalto e per l’individuazione delle non sono considerati tali:
a) affidamento di attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio specifiche a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblicilavoratori autonomi
b) subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Forniture Di Beni E Servizi
SUBAPPALTO. 1compilare, in caso di subappalto, l’apposita sezione. Si precisa che i lavori non possono essere subappaltati in misura superiore a quanto indicato negli elaborati di gara e riportato nella tabella “A” della presente lettera d’invito. Nella busta di qualifica dovranno essere dettagliamente indicate le categorie e le prestazioni o lavorazioni da ricomprendersi alle categorie di gara che vengono affidate in subappalto. In assenza di indicazioni in merito al subappalto, la Stazione appaltante non concederà alcuna autorizzazione. L’impresa priva dei requisiti di qualificazione che non ne dichiari l’affidamento in subappalto sarà esclusa dalla gara. Il contraente principale ed il subappaltatore, in relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto alle prestazioni oggetto del presente contrattocontratto di subappalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti sono solidamente responsabili nei confronti della Stazione appaltante (comma 8 dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016). Nei casi previsti dall’art. 105 105, comma 13 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi50/2016, Etra S.p.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari A. provvederà a corrispondere direttamente al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo subappaltatore o al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, cottimista l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneeseguite. L’appaltatore dovrà comunicare ad Etra S.p.A. la quota parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con ribasso non superiore la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Tali informazioni dovranno pervenire con l’apposita modulistica predisposta da Etra S.p.A. in allegato al venti per cento (20%).
8certificato di pagamento se previsto o in concomitanza all’emissione della fattura elettronica a pena dell’interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno ha l’obbligo di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, riconoscere gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici subappaltatrici, senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzioneai sensi dell’art. 105, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionecomma 14 del D. Lgs. 50/2016. In merito al subappalto si richiama, in ogni caso, quanto previsto all’art. 105 D. Lgs. 50/2016.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Il subappalto è regolato dall’art. 105 118 del d.lgsD. lgs. n. 50/2016 163/2006 e dai successivi commi.
2s.m. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareL’operatore economico potrà, specificata nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto per il 30% dell’ammontare complessivo del contratto sulla base delle prestazioni indicate all’art. 1 e preventivamente dichiarate in sede di offerta. Le istanze di richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate al competente Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti il quale dovrà eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione. Si precisa che, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In anche in caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilesubappalto, nei confronti dell’Azienda ASPrimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, dell’adempimento il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4subappaltate. Fatta salva la risoluzione del contratto, I pagamenti relativi a parti di servizio eseguite dai subappaltatori verranno effettuati direttamente dall’operatore economico il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di a garanzia effettuate. La mancata presentazione delle fatture quietanzate, o nel caso di irregolarità di Durc, legittima la Stazione Appaltante a trattenere, in fase di liquidazione del corrispettivo l’importo corrispondente. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel rappresenta una causa di risoluzione del presente contratto di appaltoper grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL), fatto salvo ogni maggiore risarcimento dei danni patiti dalla stazione appaltante.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Il sub-appalto è disciplinato dall’art. 105 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
250/2016. L’Impresa affidataria è tenuta a comunicare se intenda o meno avvalersi del subappalto. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarequota massima del servizio subappaltabile è, specificata in sede di offertaai sensi dell’art. 105 – comma 2 – del Codice, è pari al ………………………50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto. Il servizio oggetto Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza autorizzazione, l’impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali capitolato e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo di quant’altro dovesse risultare a carico del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In subappaltatore occulto; in ogni caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la l’Amministrazione procede alla risoluzione del contrattocontratto ed all’incameramento della cauzione definitiva fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge. Nei contratti sottoscritti con il subappaltatore deve essere inserita, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 646/1982, così come modificato dall’art136/2010. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti L’appaltatore o il subappaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative tracciabilità finanziaria di cui all’art. 80 3 della legge n. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante. Ai fini della ripartizione di prestazioni fra eventuali raggruppamenti di tipo verticale si considerano prestazioni scorporabili quelle relative all’assistenza ed accompagnamento degli alunni. Ai sensi dell’art.105 - comma 13 - del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 l’ A.C., su richiesta del d.lgs. n. 159/2011)subappaltatore, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione procederà al valore percentuale pagamento diretto delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel rese nell’ambito del presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Servizio Di Trasporto Scolastico
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto L’affidamento in subappalto è sottoposto ai sensi dell’art.18, D. Lgs. N. 157/95 e art. 18 Legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni (recanti rispettivamente “attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi” e “nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”), nei limiti del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi30% dell’importo contrattuale.
2. La percentuale In applicazione del disposto di cui all’art. 1656 Codice Civile, il Fornitore non potrà dare in subappalto l’esecuzione parziale dei servizi oggetto della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede Convenzione senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia pena la nullità del contratto di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto subappalto ai sensi dell’articolo 1418 del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoCodice Civile.
3. In caso E’, comunque, fatto divieto al Fornitore, di subappalto l’appaltatore resta responsabileavvalersi di società o agenzie di intermediazione o di somministrazione di manodopera o di studi professionali interposti per la fornitura di manodopera, nei confronti dell’Azienda ASPper l’esecuzione, dell’adempimento anche parziale, dei servizi oggetto della Convenzione, ad eccezione delle prestazioni società o agenzie di intermediazione o somministrazione previste e degli obblighi previsti nel contratto relativo regolarmente autorizzate in base al presente appaltoD.Lgs. n. 276/2003 (recante “attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, derivanti dal presente contratto di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30) e dall’offertasuccessive modificazioni e integrazioni. Resta ferma, anche nell’ipotesi di utilizzo delle società o agenzie di intermediazione o somministrazione previste e regolarmente autorizzate in base al D. Lgs. N. 276/2003, la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattoIl Fornitore deve comunque garantire che le società o agenzie di intermediazione o somministrazione della manodopera di cui al precedente comma, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982applichino, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995nei confronti dei lavoratori, n. 139le condizioni normative, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246retributive e previdenziali necessarie.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoSu richiesta dell’Agenzia, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore il Fornitore è obbligato a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni un mese dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontidell’eventuale richiesta, copia delle fatture quietanzate di quietanza relative ai pagamenti da esso essa corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
126. Qualora l’appaltatore L’affidamento delle suddette attività a terzi non trasmetta comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoreattività contrattualmente previste.
137. L’appaltatore deve praticare, Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltosuddette attività.
148. L'appaltatore corrisponde I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i costi della sicurezza requisiti richiesti dal Bando di gara, e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionetutta la documentazione di gara.
151. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente2. 3.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 116.1 I soggetti affidatari dei contratti aggiudicati eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto in caso di modifiche e variazioni ai sensi del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, Manuale operativo. È ammesso il subappalto secondo le condizioni ed disposizioni di seguito indicate.
16.2 Tutte le prestazioni indicate nella Richiesta di Offerta, a qualsiasi categoria appartengano, possono essere subappaltate. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo di gara; in caso di appalti di lavori, la suddetta quota viene individuata al netto della quota ascrivibile ai materiali.
16.3 I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono indicare le attività che intendano subappaltare nonché i limiti stabiliti dall’artnominativi di almeno tre subappaltatori, ove esistenti.
16.4 L’affidatario deve procedere al deposito del contratto di subappalto presso Open Fiber almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Unitamente al contratto di subappalto, l’affidatario trasmetterà, altresì, tutta la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
16.5 L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
16.6 L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a OpEn Fiber prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.
16.7 Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
16.8 L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica condotta da ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
16.9 I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 16.10Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica l’art. 105 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 ove non derogato dall’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commicompatibile con la disciplina prevista dalla Concessione e con gli obblighi a carico del Concessionario.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Manual for the Assignment of Contracts for Works, Services, and Supplies
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore Il contratto non può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commiessere ceduto a pena di nullità.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareL’appaltatore, specificata come indicato a tale scopo in sede di offerta, è pari al ………………………dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. Il servizio oggetto del presente contratto50/2016 e s.m.i., inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso della possibilità di subappalto l’appaltatore resta responsabilesubappaltare, nei confronti dell’Azienda ASPlimiti di legge, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.le seguenti prestazioni;
4. Fatta salva la risoluzione L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del contrattoD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artnei limiti di quanto stabilito dal citato art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 105 comma 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246medesimo decreto.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoAi sensi di quanto previsto dall’art. 11 del C.S.A., previa verifica del possesso in capo al/la Provincia non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappaltodagli stessi eseguite, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento L’Appaltatore è pertanto obbligato a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistimedesimi subappaltatori, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
126. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in deroga a quanto previsto al precedente comma 115, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento la Provincia provvederà a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni affidate dagli stessi eseguite:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in subappaltocaso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Provincia, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
7. Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri eventuali subcontraenti gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite
8. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore deve praticare per le parti da subappaltare, gli stessi prezzi unitari risultanti risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto20%.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contract for the Procurement of Technical Assistance Services Regarding Environmental Authorizations
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, appalto può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.;
2. Qualora l’appaltatore abbia dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere del subappalto ed abbia contestualmente specificato la percentuale della prestazione che intende subappaltare, tali elementi sono riportati nel contratto relativo al presente appalto;
3. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto capitolato e dall’offerta.;
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge L. n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgsD.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge L. 28 giugno 1995, n. 246.;
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. 10 della L. n. 159/2011575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.;
6. L’Azienda ASP L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro€. 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP dell’Amministrazione sono ridotti della metà.;
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).;
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.;
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 118 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Capitolato d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoLa Società, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni con le relative percentuali:
2. La Società è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può responsabile in via esclusiva dei danni che dovessero derivare ad ACI o a terzi per fatti comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoimputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileIl subappaltatore dovrà mantenere, nei confronti dell’Azienda ASPper tutta la durata del contratto, dell’adempimento i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaattività allo stesso affidate.
4. Fatta salva La Società si impegna a depositare presso l’ACI il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la risoluzione certificazione attestante il possesso da parte del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla documentazione di gara.
5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso sia in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara termini prestazionali che economici (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011art.105 comma 7), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaLa Società dovrà, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provvedutoaltresì, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimocivile. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioconsorzio (art.105 comma 18).
7. L’ACI provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di ACI si riducono della metà (art.105 comma 18).
8. L’ACI corrisponde all’Appaltatore anche gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvo quanto previsto al comma 13 dell’articolo 105 del Codice.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore La Società deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoappalto (art.105 comma 14).
1410. L'appaltatore corrisponde La Società deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPl’ACI, sentito il Direttore dell'esecuzioneResponsabile dell’esecuzione, provvede provvederà alla verifica dell'effettiva dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è La Società sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentevigente (art.105 comma 14).
11. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativi al presente contratto.
12. La Società appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
13. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’art.105 del Codice.
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Sources: Contract for Integrated Security and Reception Services
SUBAPPALTO. 1Il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nonché le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere a cottimo. In relazione allo svolgimento delle Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappal- tare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subap- paltare, il subappalto non sarà autorizzato. Al fine di ottimizzare le attività dell’appalto di coordinamento tecnico e organizzativo, ridurre le possi- bili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse imprese e limitare in senso quanti- tativo il numero di Imprese operanti in cantiere, le prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro subappalto non potranno superare il limite massimo del trenta per cento (30%) 40% dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilePer i lavori, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/per i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 80 31, co. 8, del Codice dei contratti pubblici e di cui all’artD.Lgs. 67 del d.lgs. n. 159/2011)50/2016, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappaltorelative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento subappalti saranno disciplinati a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artdell’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciD.Lgs. 50/2016 e della disciplina riportata nello schema di con- tratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subap- paltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore C.3 Fatti salvi i limiti di trasmetterecui sopra, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento lavo- razioni “a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, qualificazione obbligatoria” per le prestazioni affidate in subappaltoquali non disponga egli stesso della relativa qualificazione, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto specificandole puntualmente nella domanda di appaltopartecipazione (c.d. subap- palto necessario).
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SUBAPPALTO. 1E’ ammesso il subappalto, con la modalità e la disciplina di cui all’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 105 del Codice, esclusivamente per i seguenti servizi ausiliari: servizi di lavanderia, servizi di pulizia ed igiene ambientale, erogazione pasti con esclusione della loro distribuzione e servizio di trasporto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà specificare nella domanda di partecipazione i servizi che intende subappaltare. Atteso l’importo della presente procedura, è obbligatoria, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, l’indicazione della terna di subappaltatori nel DGUE. Ogni eventuale subappaltatore compreso nella terna dovrà inoltre allegare un DGUE compilato e firmato. L’affidatario comunica alla Prefettura, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto. Sono, altresì, comunicate alla Prefettura eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti. L’autorizzazione della Prefettura al subappalto è, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioniin ogni caso, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti subordinata al rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsCodice. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2Ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati resta del soggetto affidatario, che si configura anche come unico riferimento della Prefettura per eventuali comunicazioni o contestazioni. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarePrefettura potrà procedere al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, specificata in sede di offertacomma 13, è pari al ………………………del Codice. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euroNei restanti casi, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontidagli stessi, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistiquietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuateemesse dai subappaltatori.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, E' ammesso il subappalto secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artdisposizioni dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale codice, nel limite della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto quota del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo 40% dell‘importo complessivo del contratto. E-mail – ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
3▇▇ |Pec – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |Sito web – ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Si precisa che i noli a caldo singolarmente superiori al 2% o a € 100.000 (qualora l'incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50%) necessitano di autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso Il concorrente che intende avvalersi del subappalto deve compilare il DGUE online in piattaforma nella sezione dedicata, indicando le prestazioni che intende subappaltare. Ove non sia presente l’indicazione della volontà di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappaltare, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artsarà autorizzato. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il E’ possibile affidare in subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentole prestazioni comprese nel contratto, previa verifica del autorizzazione della Stazione Appaltante purché: il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale cui all’art. 80; all’atto dell’offerta siano stati indicati nel bando i lavori o le parti di gara (cause ostative opere che si intende subappaltare. Si precisa che il datore di lavoro dell’Aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto previsto nell’art 97 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 81/2008 allegando alla richiesta di subappalto la dichiarazione di congruenza documentale del subappaltatore. L’Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto e la verifica documentale ai sensi dell’art 97 del D.lgs 81/2008, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltocodice.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contract for Extraordinary Maintenance of Water Networks
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per l’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto di cui al presente Appalto, l’Aggiudicatario, potrà avvalersi del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 Codice e dai successivi comminel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma e nella presente Lettera di ▇▇▇▇▇▇.
2. La percentuale della prestazione Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti dei Lavori che l’appaltatore intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione, specificata in sede di offerta, è pari delle parti dei Lavori che intende subappaltare, l’Appaltatore non potrà ricorrere al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattosubappalto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoappalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
144. L'appaltatore corrisponde i costi Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte dei Lavori previa autorizzazione della sicurezza e della manodoperaStazione Appaltante, relativi alle prestazioni affidate in subappaltonei limiti di cui all’art. 105, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPcomma 4, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionedel Codice.
155. L'appaltatore è solidalmente responsabile con L’aggiudicatario e il subappaltatore degli adempimenti, da parte sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentesubappalto.
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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’ Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artcontratto esecutivo . 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareL’Appaltatore, specificata conformemente alle previsioni indicate nel contratto normativo e a quanto dichiarato in sede di offerta, è affida in Subappalto, in misura pari al ………………………. Il servizio oggetto XXX% dell’importo massimo complessivo del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali: a. ;
3. In caso di Il subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertacontrattuali è disciplinato espressamente dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Fatta salva L’Appaltatore è responsabile delle attività poste in essere dal subappaltatore e dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subaffidate la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246suddette attività.
5. Il I corrispettivi maturati dai subappaltatori saranno corrisposti direttamente dall’ Appaltatore, il quale ha l’obbligo di inserire nei contratti di subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltola predetta clausola.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dal medesimo Appaltatore ai subappaltatori o ai cottimistisubappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contratto Esecutivo Del Servizio Di Vigilanza Privata
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi il servizio oggetto del presente contrattoappalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti salvo quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2s.m. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltaree i.. Ai sensi del citato articolo, specificata è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offertaofferta indichino i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può in misura comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (2040%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione Appaltante, del contratto la di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento collegamento, a norma dell’articolo dell'art. 2359 del codice civile con CC., mentre il titolare subappaltatore entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l’assegnazione dell’appalto, fatta eccezione per la cauzione e l’esibizione del subappalto o del cottimofatturato. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel Infine, in caso di raggruppamento temporaneosubappalto, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, la ditta dovrà trasmettere entro venti 20 giorni dalla data di da ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori dalla stessa ditta al subappaltante o ai cottimisticottimista, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell’autorizzazione del subappalto.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contrattoaffidamento, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Unione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP dall’Unione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di nella lettera d’invito alla gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP L’Unione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile civile, con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11suindicato, l’Azienda ASP sospende l’Unione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPl’Unione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contrattocapitolato. Il contratto non può essere ceduto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionia pena di nullità. E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti 35, 80, 83 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del d.lgsmedesimo Decreto Legislativo. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareAi sensi del comma 4, specificata art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in sede di offerta, è pari al ………………………. Il subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5Capitolato. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i incameramento della cauzione e risarcimento dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’artdanni. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni 30 gg. dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i I termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7metà nei casi previsti dal comma 18, art. L’appaltatore deve praticare105, per le prestazioni affidate D. Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in subappaltocapo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneda apposita verifica, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. L’appaltatore 80 D.Lgs. 50/2016. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimosubappalto. Analoga dichiarazione deve dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto Le disposizioni di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11D.Lgs. E’ fatto obbligo all’appaltatore 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. In caso di trasmettereinadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontisi richiama il disposto dell’art. 30, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistirispettivamente comma 5 e comma 6, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12del D.Lgs. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente 50/2016. Nei casi previsti dal comma 1113, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13art. L’appaltatore deve praticare105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltoda questi eseguite.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Servizio Di Resocontazione
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoè ammesso nei limiti del 30% dell’importo contrattuale, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 80 118 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’artD. Lgs. 67 del d.lgs12.04.2006 n. 163. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8cento. L’appaltatore Il concorrente deve indicare il servizio che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica intende subappaltare e la relativa percentuale; con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno attestante il possesso dei requisiti di eventuali forme cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.. E’, inoltre, fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, di controllo o trasmettere alla contraente, entro 20 giorni dalla data di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso l’indicazione delle ritenute di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9garanzia effettuate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Servizio Sostitutivo Di Mensa
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattodell’appalto, l’appaltatore l’Appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore l’Appaltatore intende subappaltare, specificata subappaltare è indicata nell’offerta insieme all’indicazione dei lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattocottimo.
3. In caso di subappalto l’appaltatore l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda di ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgsD.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda da ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono il medesimo intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda di ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionedall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
8. L’appaltatore L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
1512. L'appaltatore L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Cleaning Service Contract
SUBAPPALTO. 1Le ditte concorrenti devono obbligatoriamente indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, le parti del servizio che intendono subappaltare, in conformità alla legislazione vigente, in particolare all’art.105 del D.Lgs. 50/2016; diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato. L’Aggiudicatario non può cedere o subappaltare attività che formano oggetto dell’appalto in percentuale superiore al 30% dell’importo. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso le A.I.M. almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative attività. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto ogni caso l’affidamento dei servizi in subappalto non esonera in alcun modo l’Aggiudicatario dagli obblighi assunti con il presente capitolato di appalto essendo unico e solo responsabile nei confronti di AIM della buona esecuzione del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3servizio. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ è fatto obbligo all’appaltatore al soggetto Aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori al subappaltatore o ai cottimisticottimista, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto Nel caso di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentisubappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte dell’impresa subappaltatrice, dei requisiti di questo ultimoidoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime determinerà l’automatica risoluzione del contratto di subappalto. Tale clausola dovrà essere prevista dall’Appaltatore nel contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non potrà fondare alcun diritto dell’Appaltatore di pretendere indennizzi, degli obblighi risarcimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigentedanni, né la proroga della data fissata per l’ultimazione dei lavori.
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Sources: Capitolato D’appalto
SUBAPPALTO. 1Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art 105 del D.Lgs. In relazione allo svolgimento 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto d’appalto dei lavori in oggetto Il subappalto è consentito esclusivamente previa autorizzazione della stazione appaltante in osservanza delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni vigenti normative ed i limiti stabiliti in particolare a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2come modificato ed integrato dal D.Lgs. La percentuale della prestazione 56/2017. Non si applica il comma 6 dell’art. 105. Ai sensi del citato articolo l’impresa è tenuta ad indicare, all’atto dell’offerta, le opere che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede mancanza di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, tali indicazioni il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artè vietato. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il L’autorizzazione al subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i o al cottimo verrà rilasciata previo accertamento dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative soggettivi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e di cui all’arts.m.i. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere e dell’idoneità tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11professionale dell’impresa subappaltatrice. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettereacquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal codice E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’Azienda Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontiper tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori prima dell’inizio della prestazione il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12fornitura affidati. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato Sono altresì comunicate all’Azienda Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel precedente corso del sub-contratto. Ai sensi dell’art. 105 comma 1113 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticareAppaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con eseguite nei seguenti casi: - quando il subappaltatore degli adempimenti, o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; - in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L’affidamento di questo ultimo, degli obblighi lavori in subappalto in assenza di sicurezza previsti dalla normativa vigenteautorizzazione dell’Ater costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro L’affidatario deve depositare il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel almeno 20 giorni prima dell’inizio della prestazione. Contestualmente al deposito del contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentotrasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti per la prestazione subappaltata, previa verifica la dichiarazione del subappaltatore del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici 38 D.Lgs. 163/06 e smi. E’ fatto obbligo agli affidatari di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)trasmettere, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta 20 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltadata di ciascun pagamento, ove ricorrano giustificati motivicopia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti da loro effettuati a favore dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore L’affidatario deve praticarepraticare nei confronti del subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimocivile. Analoga dichiarazione deve essere effettuata fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneoRTI, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni Non ricade nella fattispecie prevista dal presente articolo l’affidamento a terzi, salvo i casi in cui si ha non sia previsto espressamente dal capitolato speciale, del servizio di trasporto e consegna dei beni oggetto di fornitura. Parimenti ai fini del subappalto e per l’individuazione delle non sono considerati tali:
a. Affidamento di attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio specifiche a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblicilavoratori autonomi;
b. Subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto Per Le Forniture Di Beni E Servizi
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata se dichiarato in sede di offerta, è pari affida in subappalto, in misura non superiore al ………………………30% dell’importo contrattuale. Il servizio Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contrattosubappalto, inteso come complesso delle attività principali copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazione del subappalto stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e secondarieagli oneri del Fornitore, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e degli obblighi previsti nel contratto relativo tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al presente appaltosubappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4comma 14, del D.Lgs. Fatta salva la risoluzione del contratton. 50/2016, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto Fornitore deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticareapplicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionedi aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio obbliga a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, trasmettere all’Amministrazione entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il quietanzate del subappaltatore nel termine indicato nel precedente di cui al comma 11precedente, l’Azienda ASP l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13del Fornitore. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate In caso di cessione in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto subappalto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate attività senza la preventiva approvazione ed in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, ogni caso di inadempimento da parte di questo ultimo, degli del Fornitore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Sources: Invito a Procedura Negoziata
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoL’affidatario, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artai sensi e per gli effetti all’art. 105 del d.lgs. DLGS n. 50/2016 e dai successivi commi.
2s.m.i. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltaree nei modi indicati dal Disciplinare, specificata in sede di offerta, è pari potrà ricorrere al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso in misura non superiore al venti 40% dell’importo contrattuale, per cento (20%).l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
91. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
102. Per l’esatta definizione L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni: - che il Concorrente all’atto dell’offerta o l’Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del servizio che intendano subappaltare; - che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle situazioni relative prestazioni subappaltate nell’ambito del singolo contratto attuativo, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; - che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoconformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionin. 2, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti e dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto il subappalto del presente contrattoservizio è ammesso, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del 30% (trenta per cento (30%cento) dell’importo complessivo del contrattoContratto (comprensivo degli oneri di sicurezza).
2. L’Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. In caso Ai sensi di subappalto l’appaltatore resta responsabilequanto previsto dall’art. 26, nei confronti dell’Azienda ASPcomma 6, dell’adempimento della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. procede al pagamento diretto al Subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo dallo stesso eseguite non contestata dall’Appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaprecedente art. 9.
4. Fatta salva Gli oneri per la risoluzione sicurezza concorrono a determinare l’importo complessivo dei servizi da subappaltare in quanto quest’ultimo va calcolato in riferimento all’importo complessivo del contrattoContratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 18 aprile 19952016, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 24650.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP L'elenco prodotto dall’Appaltatore prima della stipula del Contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con specifico provvedimentoi relativi importi, previa verifica del possesso che lo stesso intende affidare in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, da verificare nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in relazione materia di normativa antimafia), se questi sono noti al valore percentuale delle prestazioni che il/momento della stipula del Contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante per i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltocontrolli di competenza.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltaAi sensi dell'art. 26, ove ricorrano giustificati motivicomma 3 della L.P. n. 2/2016, l’Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del Contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Trascorso tale termine senza che si sia provvedutoLa Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e subcontraenti, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 eurole finalità della legge n. 136 del 2010, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàe ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
7. L’appaltatore L’Appaltatore deve praticarecomunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, per le prestazioni affidate in subappaltosottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionen. 136, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale il nome del subappalto o subcontraente, l'importo del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto Contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del codice civile con il titolare decreto legislativo n. 159 del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio2011.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti Come previsto dall’art. 105 118 del d.lgs. D. Lgs n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare163/2006, specificata il concorrente in sede di offertaofferta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al ………………………95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il servizio oggetto contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del presente contrattoservizio, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di subappalto l’appaltatore resta tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i conforti dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, dipendenti per le prestazioni affidate rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore che si avvale impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno Governo della Provincia di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi Mantova della sicurezza e notizia dell’inadempimento della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentetracciabilità finanziaria.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il subappalto nei singoli interventi (appalti specifici) sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, come da modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 e dalla Legge 23/12/2021 n. 238. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1. In relazione allo svolgimento , lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il concorrente indica all’atto dell’offerta la volontà di ricorrere al subappalto e individua le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione lavorazioni che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di mancata indicazione della volontà il subappalto l’appaltatore resta responsabileè vietato. Per la disciplina relativa al subappalto, si rinvia all’art. 32 del Capitolato Generale di Appalto. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà, nei confronti dell’Azienda ASPcasi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, dell’adempimento alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. L’aggiudicatario e degli obblighi previsti nel il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appaltodi subappalto. In tema di subappalto troverà applicazione quanto previsto dall’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente deve obbligatoriamente indicare, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. Fatta salva la risoluzione 105 del Codice, compilando l’apposita sezione del DGUE (Parte II lett D). Resta fermo il divieto di cessione del contratto. Ai sensi dell’art 105 comma 1 del Codice, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso è in capo al/ai subappaltatore/all’affidatario l’esecuzione in via maggioritaria delle lavorazioni della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Non saranno autorizzati subappalti a soggetti che non posseggono la qualificazione nella categoria richiesta, secondo le disposizioni dell’art. 105 comma 4 del Codice, e non posseggono i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative previsti dall’art.80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 80 105, comma 3 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoCodice.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SUBAPPALTO. 1In riferimento alla specificità dei servizi richiesti, al fine di garantire sia in termini di attività che di risultato l’espletamento di tali servizi, il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 31 comma 8 e 105 del d.lgs. Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 50/2016 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione all’ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 a condizione che l’appaltatore ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali affidare a terzi e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta fatta sempre salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti dalla legge. Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all’art. 59 comma 2 lett. a) c) e c-bis) del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di carattere morale indicati partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel bando DGUE la volontà di gara (cause ostative affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori. Ai fini dell’affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e e, nell’ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all’art. 67 del d.lgs59 comma 2 lett. n. 159/2011a), nonché c) e c-bis) del DPR 380/2001. Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio Superiore dei medesimi requisiti Lavori Pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando tipo distruttivo di garacaratterizzazione meccanica dei materiali, sia per le prove sui materiali da verificare in relazione al valore percentuale costruzione che per le prove geotecniche, il prelievo dei campioni e l’esecuzione delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all’art. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; 59 comma 2 lett. a), c) e c-bis) del D.P.R. 380/2001. L’esecuzione di tale termine prestazione può essere prorogato una sola voltaeseguita dal concorrente stesso, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate mediante partecipazione alla gara in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso forma di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. L’esecuzione 31, comma 8, e 105 del Codice. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prestazioni prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch’essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell’art. 105 del Codice. Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) da parte dell’operatore economico partecipante (laddove non ricorra al subappalto necessario) dovrà essere attestato nell’ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE, come meglio precisato nel par. 15.2. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Servizio Di Verifica Della Vulnerabilità Sismica E Diagnosi Energetica
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore L’Appaltatore può subappaltare alcune prestazionile prestazioni dichiarate in sede di gara per un importo massimo del complessivo di contratto;
2. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artprescrizioni e modalità di cui all’art. 105 del d.lgsCodice..
3. n. 50/2016 e dai successivi commiE’ vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell’Azienda.
24. La percentuale L’eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell’Azienda di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della prestazione che l’appaltatore intende subappaltarecauzione definitiva, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso fatto salvo il risarcimento dei danni e delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattospese sostenute.
35. In caso di subappalto l’appaltatore autorizzato resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli ferma la responsabilità del Conduttore che continua a rispondere di tutti gli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltocontrattuali verso l’Azienda.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore I subappaltatori sono tenuti a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàrispettare integralmente le disposizioni stabiliti nel CSA.
7. L’appaltatore deve praticare, per le L’Azienda provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%)eseguite nei casi stabiliti dal comma 13 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016.
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti inadempienza contributiva e nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioritardo nei pagamenti dovuti al personale dipendente del subappaltatore l’Azienda applica il comma 5 e il comma 6 dell’art. 30 del Codice.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto Il Conduttore, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. L’Azienda non può formare oggetto autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di ulteriore subappaltotale obbligo.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece tutto quanto non costituiscono subappalto si espresso nel presente articolo di fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciCodice.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione “Su Chiamata” Degli Ausili Meccanici
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti stabiliti dall’art. e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 Codice e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3Appalto. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileautorizzato, è necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei confronti dell’Azienda ASPcontratti con i propri subappaltatori, dell’adempimento delle prestazioni e degli a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i di tracciabilità dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative flussi finanziari di cui all’art. 80 3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti del Codice dei contratti pubblici Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e di cui garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione 9 co. 2 imputabili al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosubappaltatore e ai suoi ausiliari.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto l’appaltatore resta responsabileè vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei confronti dell’Azienda ASPcontratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dell’adempimento ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata ▇▇▇▇▇. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L’Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente congiunta richiesta dell’affidatario del contratto e dall’offerta.
4del subappaltatore. Fatta salva la risoluzione del contratto, il Non si configurano come attività affidate in subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative quelle di cui all’art. 80 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e Codice. Nelle ipotesi di cui all’art. 67 del d.lgs105, comma 3 lett. n. 159/2011c-bis), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed l’operatore economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla all’offerta la copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno continuativo di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate servizio sottoscritto in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione epoca anteriore all’indizione della presente disposizioneprocedura, pena l’inammissibilità del ricorso al subaffidamento.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contrattocapitolato. Il contratto non può essere ceduto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionia pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 , secondo comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le condizioni ed i limiti stabiliti disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83 del D. lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del d.lgsmedesimo Decreto Legislativo. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareAi sensi del comma 4, specificata art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in sede di offerta, è pari al ………………………. Il subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5Capitolato. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i incameramento della cauzione e risarcimento dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’artdanni. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni 30 gg. dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i I termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7metà nei casi previsti dal comma 18, art. L’appaltatore deve praticare105, per D. Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto del servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le prestazioni affidate forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in subappaltocapo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazioneai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. L’appaltatore 80 D.Lgs. 50/2016. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimosubappalto. Analoga dichiarazione deve dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto Le disposizioni di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ fatto obbligo all’appaltatore consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Salvo i casi previsti dal comma 13 , lettere a) e c), dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. In caso di trasmettereinadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontisi richiama il disposto dell’art. 30, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistirispettivamente comma 5 e comma 6, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12del D. Lgs. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente 50/2016. Nei casi previsti dal comma 1113, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13art. L’appaltatore deve praticare105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate da questi eseguite. In conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2018 00529/049, del 13 febbraio 2018 ( i. e.), non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto favore di appaltoimprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è pari si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al ………………………30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni oggetto di gara: Servizi di implementazione dei moduli SAP Waste & Recycling e Human Capital Management nell’ambito del progetto Waste e Workforce Management. Il servizio oggetto A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del presente contratto, inteso come complesso D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività principali di cui al presente Contratto e secondariesuoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattol’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. In caso di Il subappalto l’appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadi AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoI subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, previa verifica del possesso i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in capo al/ai subappaltatore/i materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative alcuno dei divieti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici 10 della Legge n. 575/65 e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltosuccessive modificazioni.
6. L’Azienda ASP provvede In caso di perdita dei requisiti in capo al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltasubappaltatore, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, AMA annullerà l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metàsubappalto.
7. L’appaltatore deve praticareIl Fornitore si obbliga, per le prestazioni affidate in subappaltoai sensi dell’art. 118, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionecomma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con ribasso l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non superiore al venti per cento (20%)vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. L’appaltatore che Il Fornitore si avvale obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzioContratto.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività materia, che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblicidevono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore In caso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, inadempimento da parte di questo ultimo, degli del Fornitore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le Il subappalto è disciplinato e sottoposto alle condizioni ed i limiti stabiliti previste dall’art. 105 118 del d.lgsd. Lgs. n. 50/2016 163/06 s. m. e dai successivi commi.
2i. a cui si fa espresso rinvio. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato subappaltata entro il limite massimo del trenta per cento 30% (30%trentapercento) dell’importo complessivo del contratto.
3contrattuale. In caso di subappalto l’appaltatore il Fornitore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdella Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel consensualmente dalle parti. Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuna delle forniture o dei servizi oggetto del contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4senza il consenso scritto della Committente. Fatta salva la Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto. La Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice e successive integrazioni. 21 della legge n. 646/1982Non sono considerati subappalti i “noli a freddo”, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995cioè noleggi senza impiego di manodopera, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoFornitore ha l’obbligo di comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del servizio/fornitura. La Committente disporrà la decadenza del subappalto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.P.R. 207/2010 s. m. e i., nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive del subappaltatore, previa verifica contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La Committente, inoltre, darà contestuale segnalazione dell’inadempienza del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati subappaltatore all’Osservatorio per l’inserimento nel bando di gara (cause ostative casellario informatico, di cui all’art. 80 8 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoRegolamento.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contract for Services and Supplies
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artIl subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2s.m.i.e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del potenziale Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata Qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offertaofferta della facoltà di ricorrere al subappalto, è pari al ………………………fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto dell’appalto. Il servizio oggetto L’importo del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, subappalto non può comunque essere subappaltato entro il limite massimo superare la quota del trenta per cento (30%) 50% dell’importo complessivo del contratto.
3contratto di servizi ai sensi dell’art. In caso 49, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, di subappalto l’appaltatore resta responsabilemodifica della disciplina del subappalto, nei confronti dell’Azienda ASPentrato in vigore il 01/06/2021 che stabilisce che: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell’adempimento fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel o lavorazioni oggetto del contratto relativo al presente di appalto, derivanti dal presente contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e ad alta intensità di cui all’artmanodopera. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo L'esecuzione delle prestazioni affidate o in subappalto non può formare oggetto di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7ulteriore subappalto. L’appaltatore L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso non superiore al venti per cento (20%).quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:
8. L’appaltatore a) il concorrente deve indicare in fase di gara i servizi o parte dei servizi che si avvale intende subappaltare;
b) dopo la stipula del subappalto contratto di subappalto, il Fornitore deve depositare presso l’AZIENDA originale o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto stesso almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) l’Aggiudicatario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 deve produrre: • la dichiarazione circa la in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del codice civile con il titolare del subappalto RTI o del cottimoconsorzio; • la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata; • la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. Analoga dichiarazione 80 del D.Lgs. 50/2016. L'affidatario deve essere effettuata da ciascuno provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei soggetti partecipanti nel caso motivi di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9esclusione di cui all’art. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
1080 del D.Lgs. 50/2016. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui tutto quanto non espressamente previsto si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artrimanda all’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciD.Lgs 50/16 ed all’art. 49 del D.L. 77/2021 di modifica della disciplina del subappalto.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata Non è ammesso il subappalto in quanto l’Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di offertagara. Previa autorizzazione dell’Università e nel rispetto dell’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, è pari al ………………………possono essere subappaltati esclusivamente le prestazioni che l’Appaltatore ha indicato in sede di offerta economica, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art 119 comma 1 D. Lgs. 36/2023, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L’appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II “I requisiti di ordine generale” del Titolo IV “I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti” della Parte V “Dello svolgimento delle procedure” del Libro II “Dell’appalto”, ai sensi dell’art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023. Il servizio contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del presente contrattocontratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, inteso come complesso delle attività principali ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e secondariec), può comunque essere subappaltato entro il limite massimo dell’art 119 del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 646/1982119, così come modificato dall’artcomma 11 del D. Lgs. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 24636/2023.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contratto Per La Fornitura Di Un Software Di Gestione Dei Servizi Bibliotecari
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le Il subappalto è consentito alle condizioni ed i e nei limiti stabiliti previsti dall’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
250/2016, come modificato dall'art. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare49 del d.l. 31 maggio 2021, specificata n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, qualora sia preventivamente autorizzato dal Committente a fronte di specifica indicazione di volontà di ricorso al subappalto formulata dal Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa in sede materia di offerta, è pari al ………………………contrattualistica pubblica. Il servizio Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa subappaltatrice alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 105, c. 14 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, contratto di subappalto. Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In che in caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo revoca dell’autorizzazione al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattosubappalto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artFornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto Subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e Non è previsto il pagamento diretto da parte del Committente al subappaltatore per l’individuazione delle le attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a da quest’ultimo eseguite, salvo quanto stabilito dall’artdall'art. 105 105, c. 13 del Codice dei contratti pubbliciD.Lgs. 50/2016.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contratti Di Fornitura Di Servizi
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento Il subappalto o il cottimo delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le prestazioni di cui ai successivi contratti attuativi è ammesso alle condizioni ed i e nei limiti stabiliti dall’artdalle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi50/2016. In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto attuativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltareIn particolare, specificata sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa in sede di offertaofferta è ammesso il subappalto, è pari al ………………………nel limite del 30 dell'importo di ogni contratto attuativo, delle seguenti lavorazioni: a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. Il servizio oggetto 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto attuativo e conseguentemente il presente contrattoaccordo quadro ed incamerare la cauzione, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattofacendo naturalmente salva l’azione di risarcimento di ulteriori danni.
3. In caso L'Impresa è tenuta ad osservare le norme di subappalto l’appaltatore resta responsabilecui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, nei confronti dell’Azienda ASPavvalendosi del subappalto, dell’adempimento delle prestazioni dovrà rispettare tutti i limiti e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertale condizioni previste dalla vigente normativa.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattoCostituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell’importo 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a € 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.affidare
75. L’appaltatore deve praticare, Il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell’importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni affidate in subappaltodagli stessi eseguite nei casi previsti all’art. 105, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%)comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
86. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto Nei casi diversi di cui al precedente comma 5, Il Comune procederà al pagamento dell’Impresa la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore l'Impresa non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori quietanzate del subappaltatore o dei cottimisti del cottimista entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
7. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente contratto sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Impresa si impegna a fare rispettare quanto disposto all’art. 5 della L. n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte del Comune. in caso di divieto di subappalto per mancata indicazione dello stesso appaltatore.in sede di offerta:
131. L’appaltatore deve praticareRelativamente ai contratti attuativi di cui al presente accordo quadro è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere, per lavorazioni, servizi, forniture connesse all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in quanto l’Impresa non si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 105, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 di indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni affidate che intendeva subappaltare o concedere in subappaltocottimo. In caso di inosservanza, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneferme restando le sanzioni penali, con ribasso non superiore al venti il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto attuativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per centolo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltosalvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contratto Di Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni di cui al quinto capoverso del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artcomma 2 dell’art. 105 118 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi163/2006.
2. La percentuale I lavori di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) appartenenti alla categoria prevalente OS6 ed alla categoria OS30, sono subappaltabili, nella misura massima del 30% per ciascuna categoria, a soggetti in possesso della prestazione relativa qualificazione. I lavori di cui alle categorie OG1 ed OS28 possono essere subappaltati a soggetti in possesso delle relative qualificazioni.
3. I “contenuti didattico-scientifici” potranno essere ideati e realizzati solo ed esclusivamente dai soggetti che l’appaltatore intende subappaltare, specificata i concorrenti avranno indicato in sede di offertaofferta fornendone i relativi curricula.
4. L’appaltatore potrà subappaltare, è pari al ………………………. Il servizio oggetto nella misura massima del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%, la fornitura e l’installazione del materiale tecnico, informatico e sistemistico, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)-c), g) dell’importo complessivo ed i) del contrattopunto 7.1. del bando integrale di gara.
35. L’appaltatore potrà subappaltare la fornitura e l’installazione dei beni e degli arredi indicati ai cap. 11-13 del computo metrico-estimativo di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) punto 1, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)-c) del punto 7.1. del bando integrale di gara.
6. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative lavori di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione alla categoria OS30 la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento subappaltatore dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euroeseguite dallo stesso, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica nei limiti del contratto di subappalto; si applicherà l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006. Con riguardo a tutte le altre prestazioni la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento Provincia non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla Stazione appaltante, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistimedesimi subappaltatori, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate quietanzate entro il suddetto termine, la Provincia potrà sospendere il successivo pagamento fino a quando dette fatture non le vengano trasmesse.
7. Per quanto non diversamente disposto, si osservano le previsioni di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e 20 della L.R. Toscana n. 38/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Resta inteso che l'appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoreda richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
139. L’appaltatore deve praticareIl responsabile del procedimento, nonché i singoli componenti dell’Ufficio di direzione, provvedono a verificare, ciascuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni affidate in condizioni di ammissibilità del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1Il subappalto è ammesso nei termini di Legge. In relazione allo svolgimento Il concorrente che intende subappaltare parte dell’esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contrattocontratto di appalto deve indicare all’atto di presentazione dell’offerta, l’appaltatore può nella apposita Sezione del Mepa all'uopo predisposta e all’interno della Sezione D del modulo DGUE, se e quale parte del servizio/fornitura intende subappaltare alcune prestazionio concedere in cottimo, secondo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto verrà successivamente autorizzato da Arcs previa produzione della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti e previo deposito del contratto di subappalto. Qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare190, specificata è obbligatoria, già in sede di offertapresentazione dell’offerta, è pari al ………………………l’indicazione della terna di subappaltatori. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In Nel caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileappalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP terna di subappaltatori va indicata con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti riferimento a ciascuna tipologia di carattere morale indicati prestazione omogenea prevista nel bando di gara. In questo caso i subappaltatori individuati nella terna devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice, dichiarandoli in sede di gara (cause ostative mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. La mancata produzione di detto documento comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non è ammesso il subappalto in favore di Ditte che abbiano presentato offerta in sede di gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 80 105, comma 3 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’artD.lgs. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto50/2016.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Fornitura
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento All’Affidatario è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle attività dell’appalto prestazioni oggetto del presente contrattoaffidamento, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artpena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi13 della presente.
2. La percentuale della prestazione L’Affidatario dà atto che l’appaltatore intende subappaltare, specificata subappaltare le prestazioni indicate in sede di offertapresentazione dell’offerta nel rispetto dell’art. 31, è pari al ………………………comma 8, del D. Lgs. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali 50/2016 e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto▇▇.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta▇▇.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 199510 della Legge 23 dicembre 2021, n. 139238 (c.d. Legge europea).
3. Il subappalto sarà autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento a seguito di richiesta formale dell’Affidatario e istruttoria sul possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 per il soggetto individuato come subaffidatario.
4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, convertito nella legge 28 subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Affidatario, come previsto al precedente art. 3 e al par. 12 del Capitolato d’oneri, i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 19952020, n. 246e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoNel caso in cui il ▇▇▇▇▇▇▇▇ incaricato intenda avvalersi di collaboratori a supporto di quanto previsto nell’offerta presentata dovrà, previa verifica prima dell’avvio del possesso in capo al/ai subappaltatore/servizio comunicare i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici nominativi e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale il dettaglio delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltorichieste.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio rimanda a quanto stabilito disposto dall’art. 105 del Codice dei contratti pubbliciD.lgs. 50/2016 e ▇▇.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.▇▇...
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Sources: Progettazione Definitiva Con Opzione Di Direzione Lavori
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro L’affidatario deve depositare il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel almeno 20 giorni prima dell’inizio della prestazione. Contestualmente al deposito del contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentotrasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti per la prestazione subappaltata, previa verifica la dichiarazione del subappaltatore del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici 38 D.Lgs. 163/06 e smi. E’ fatto obbligo agli affidatari di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)trasmettere, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta 20 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltadata di ciascun pagamento, ove ricorrano giustificati motivicopia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti da loro effettuati a favore dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore L’affidatario deve praticarepraticare nei confronti del subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimocivile. Analoga dichiarazione deve essere effettuata fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneoRTI, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni Non ricade nella fattispecie prevista dal presente articolo l’affidamento a terzi, salvo i casi in cui si ha non sia previsto espressamente dal capitolato speciale, del servizio di trasporto e consegna dei beni oggetto di fornitura. Parimenti ai fini del subappalto e per l’individuazione delle non sono considerati tali:
a. Affidamento di attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio specifiche a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblicilavoratori autonomi;
b. subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. (da inserire nel caso in cui la Società non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
1. In relazione allo svolgimento Non è ammesso il subappalto delle attività dell’appalto prestazioni oggetto del presente contrattocontratto in quanto non dichiarato in sede di offerta. * * *
1. La Società, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i ai sensi e nei limiti stabiliti dall’artprevisti all’art. 105 118 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.163/2006, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l’esecuzione delle seguenti prestazioni1:
2. La percentuale della prestazione 1 L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - che l’appaltatore intende subappaltarela Società, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabileAl riguardo, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.la Società si avvarrà della
4. Fatta salva L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Società, che rimane in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Banca per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione Banca medesima da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246attività subappaltate.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoLa Banca provvederà, previa verifica ai sensi dell’art. 118, comma 3, del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.Lgs. n. 159/2011)163/2006, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11eseguite dal subappaltatore. E’ fatto obbligo all’appaltatore per l’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontieffettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistial subappaltatore. In mancanza, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende la Banca sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatoredell’appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Contract for Services
SUBAPPALTO. 1Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il concorrente è tenuto a indicare le parti di fornitura e/o servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a dichiarare che non intende avvalersi del subappalto. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoogni caso, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari quota subappaltabile non può essere superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento L’esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il affidate in subappalto non autorizzato comporta l’applicazione può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto. Al fine di poter procedere al subappalto, l’Appaltatore deve - almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982prestazioni subappaltate, così come modificato dall’art. 2 pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell’Appaltatore stesso – presentare alla Regione la richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata dalla seguente documentazione: - schema del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica Contratto di subappalto; - documentazione attestante il possesso da parte del possesso in capo al/ai subappaltatore/i subappaltatore dei medesimi requisiti già accertati in capo all’Aggiudicatario; - dichiarazione circa la sussistenza o meno di carattere morale indicati nel bando eventuali forme di gara (cause ostative controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del c.c. con il titolare del subappalto; - modello GAP; - comunicazione ai sensi del DPCM 11 maggio 1991 n. 187, attestante la composizione societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno o che ne abbiano diritto. L’Appaltatore, inoltre, è tenuto: - al rispetto integrale di tutte le prescrizioni di cui all’art. 80 118 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 e di cui all’arts.m.i.; - a manlevare la Regione dalla responsabilità solidale dello stesso che derivasse da ogni controversia che insorgesse tra Aggiudicatario e subappaltatore. 67 del d.lgs. n. 159/2011)La Regione previa verifica della regolarità della documentazione prodotta per ciascuna delle ditte aspiranti subappaltatrici, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione provvederà a rilasciare l’autorizzazione entro trenta 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate L'Appaltatore risponde in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile solido con il titolare Subappaltatore della effettuazione e del subappalto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore, secondo le modalità e le sanzioni previste dall’art. 35 commi dal 28 al 33 della Legge 4/8/2006, n. 248. Tale clausola si applica secondo quanto stabilito dall’emanando Decreto Ministeriale previsto dall’ art. 35 della suddetta Legge. L’Aggiudicatario ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti di La Regione e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dalla Regione stessa nell'atto di autorizzazione. La Regione resterà completamente estranea ai rapporti tra Aggiudicatario e subappaltatore, così come a quelli tra Aggiudicatario e suoi fornitori. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall’Aggiudicatario per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. Durante il rapporto contrattuale, qualora la Regione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il subappaltatore incompetente od inaffidabile lo comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario, il quale deve prendere immediate misure per l’annullamento del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha relativo subappalto e per l’individuazione l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Aggiudicatario di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l’ultimazione delle attività che invece prestazioni. L'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario o del subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto alla Regione di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Ai sensi D. Lgs. 163/06 art. 118 c. 3 la Regione non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun provvederà al pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti diretto ai subappaltatori o ai – cottimisti, con l'indicazione delle ritenute obbligo per l’affidatario di garanzia effettuateottemperare a quanto prescritto nell’art. 118 citato.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Appalto Per La Fornitura Di Apparati Hardware E Software
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoE’ ammesso il subappalto previa autorizzazione di ATM, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artai sensi dell’art. 105 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………50/2016. Il servizio oggetto del presente contrattoconcorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, inteso come complesso nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione recante l'indicazione delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto l’appaltatore resta responsabile, è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica oggetto del contratto la dichiarazione circa la sussistenza di subappalto. L’aggiudicatario deposita, prima o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 contestualmente alla sottoscrizione del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14, ove stipulati, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodoperaL’affidatario comunica, relativi alle prestazioni affidate in per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASPl’importo e l’oggetto del medesimo, sentito nonché il Direttore dell'esecuzionenome del sub-contraente, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione prima dell’inizio della presente disposizione.
15prestazione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiI contratti di subappalto dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte di questo ultimo, del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentetracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Le eventuali richieste di subappalto/comunicazioni di sub-contratto dovranno pervenire, alla casella PEC ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ e in c.c. all’indirizzo e-mail di RdP/DEC/DL e del buyer di riferimento, con un anticipo minimo di 20 gg rispetto alla data di decorrenza del subappalto/subaffidamento, complete dell’istanza redatta mediante il documento “MOD 01
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Sources: Appalto
SUBAPPALTO. <ove previsto, inserire i commi 1 - 18 >
1. In relazione allo svolgimento Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune seguenti prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi:[…].
2. La percentuale della prestazione Il Fornitore è responsabile dei danni che l’appaltatore intende subappaltaredovessero derivare all’Amministrazione, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può o a terzi per fatti comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattoimputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
3. In caso I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di subappalto l’appaltatore resta responsabilegara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaattività agli stessi affidate.
4. Fatta salva Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione circa la sussistenza o meno sostitutiva di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 certificazione del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per l’individuazione gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’artImprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.46
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SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artAi sensi dell’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata è ammesso il subappalto in sede di offerta, è pari misura non superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta 30 per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso Il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà dichiararlo in sede di gara specificando le prestazioni e le relative quote che intende subappaltare (Allegato 2). L’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabiledovrà trasmettere la certifica- zione attestante il possesso, nei confronti dell’Azienda ASPda parte del subappaltatore, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicata- ria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente. Ai sensi del Codice dei contratti pubblici e comma 13 del richiamato art. 105 del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante corrispon- de direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)servizi ed al fornitore di beni o lavo- ri, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, l'importo dovuto per le prestazioni affidate dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
8. L’appaltatore che si avvale c) su richiesta del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica subappaltatore e se la natura del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorziolo consente.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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SUBAPPALTO. 1L’affidamento dei servizi di notificazione è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Linee guida n°16 ANAC-AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali approvate con delibera ANAC n. 118 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/cons del 13/4/20221) . Al riguardo si precisa che, per l’esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza del processo di notificazione l’aggiudicatario non può ricorrere all’istituto del subappalto né all’affidamento al fornitore del servizio universale di parte degli invii. In relazione allo svolgimento particolare, l’affidatario deve eseguire direttamente tutte le fasi del processo di notificazione, ossia:
a. la raccolta
b. lo smistamento
c. l’instradamento
d. il recapito. Il concorrente, ad esclusione delle attività dell’appalto prestazioni sopra indicate, può indicare all’atto dell’offerta le restanti parti del servizio, non considerate ai sensi della normativa vigente parti del processo di notificazione, che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza limite di soglia. In caso di mancata indicazione delle parti del servizio da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contrattocontratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionicomma 3 del Codice. In caso di ricorso al subappalto, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artl’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50/2016, specificata in sede di offerta, è pari genera il PASSOE relativo al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso rapporto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice. Resta confermata la responsabilità piena e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertasolidale del subappaltante.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto La disciplina del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. subappalto è regolata dall’articolo 105 del d.lgs. n. D. Lgs.vo 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessass.mm.ii. Per gli appalti di lavori costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i subappalti o cottimi noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell’importo dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euroeuro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art 105 comma 5 del Codice, la quota dei lavori subappaltabile secondo quanto previsto comma 2 dello stesso articolo, non può superare il valore del 30% dell’importo delle opere e deve essere autorizzata dalla Stazione appaltante. Il concorrente deve obbligatoriamente indicare, all’atto dell’offerta, i termini per lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 105 del Codice, compilando l’apposita sezione del DGUE (Parte II lett D). Per l’esecuzione delle lavorazioni di natura impiantistica di cui al D.M. 22.01.2008, n.37, il rilascio dell’autorizzazione soggetto esecutore deve possedere le prescritte abilitazioni. Il requisito deve essere posseduto in fase esecutiva. Qualora in difetto al momento della partecipazione alla procedura di gara l’operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE di avvalersi del subappalto entro il limite complessivo del 30% dell’importo contrattuale (in suddetto limite rientrano tutte le lavorazioni subappaltabili di qualsiasi tipologia e categoria) o procedere, entro l’avvio della fase esecutiva, all’acquisizione delle stesse. Non è obbligatoria l’indicazione del/i nominativo/i del subappaltatore/i. L’indicazione del nome e il possesso dei requisiti di moralità, di professionalità e di qualificazione, verrà operato successivamente alla presentazione dell’offerta, al momento del deposito del contratto di subappalto. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista/i nelle ipotesi previste dal comma 13, art. 105 del Codice. L’aggiudicatario, qualora decida di affidare parte dei lavori in subappalto o cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare presso quest’ultima, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticaredel subappaltatore di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione da subappaltare e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, per le prestazioni affidate in Il contratto di subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionecorredato della documentazione tecnica, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’appaltatore L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve altresì allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimosubappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11raggruppamento. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettereper l’affidatario, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontisecondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del Codice, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisticomunicare alla Stazione Appaltante, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticareprima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del sub‐contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto. Non saranno autorizzati subappalti a soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto che non posseggono la qualificazione nella categoria richiesta, secondo le prestazioni disposizioni dell’art. 105 comma 4 del Codice. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappaltosubappalto quelle di cui all’art. 105, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltocomma 3 del Codice.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati modalità specificate nel bando di gara (cause ostative e previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell’art. 170 del d.p.r. 207/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale di cui riferimento. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare. L’affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
b) le eventuali ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del lavoro oggetto del subappalto; per importi del subappalto inferiori a Euro 150.000,00 fermi restando i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 si fa riferimento all’art. 80 90 del Codice D.P.R. n. 207/2010. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)relativi lavori dalla Stazione appaltante, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione previa richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro trenta 30 giorni dalla relativa dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola voltavolta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine ; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che si sia la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessaconcessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 2% dell’importo delle prestazioni affidate di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 euroEuro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore Le lavorazioni previste in contratto con un’unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve praticareessere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, per relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente: - che le prestazioni affidate imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro; - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto; - che si avvale l'esecuzione del subappalto o determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori tipo "verticale" o ai cottimistisensi dell'art. 92, con l'indicazione comma 4 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, Imprese mandanti per le prestazioni affidate parti di opera da queste ultime assunte; - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente; - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto; - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentetracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo Tutte le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata prestazioni indicate nel bando-disciplinare sono subappaltabili in sede di offerta, è pari misura non superiore al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) % dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso a) depositare presso il committente il contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabilealmeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge, nei confronti dell’Azienda ASPoltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto che non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimentoinferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, previa verifica nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative generali di cui all’art. 80 38 del Codice dei contratti pubblici e D.lgs n. 163/2006.
c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui all’artal IX comma dell’art. 67 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del d.lgsD.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. n. 159/2011)Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, nonché dei medesimi requisiti pena la risoluzione di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di garapagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da verificare tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltocontanti e l’obbligo di documentazione della spesa.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni d) produrre una dichiarazione dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza quale risulti che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in non sussiste nei confronti dell’affidatario del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo, alcuni dei divieti previsti dal D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.. In attuazione alle disposizioni di cui all'art.118 comma 3 del D.lgs. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso n. 163/2006, nell'eventualità in cui il subappalto di raggruppamento temporaneoparte delle opere venga autorizzato con le modalità previste dal 8° comma dell’art. 118 medesimo, società o consorzio.
9. L’esecuzione questa Amministrazione comunica che non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11dallo stesso eseguite. E’ ' fatto obbligo all’appaltatore invece, all' aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimistieffettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate.
12garanzia. Ai sensi dell'art. 15 della legge 11/11/2011 n. 180 la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture e/o servizi. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori quietanzate del subappaltatore o dei cottimisti del cottimista non vengano trasmesse entro il termine indicato nel precedente comma 11predetto termine, l’Azienda ASP sospende il committente sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13dell'aggiudicatario. L’appaltatore deve praticare, L'affidatario dovrà corrispondere ai subappaltatori gli oneri per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della la sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici subappalto senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore ribasso ed è con esse solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, dell' adempimento da parte di questo ultimo, queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoIl Fornitore, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata se dichiarato in sede di offerta, è pari al ………………………affida in subappalto, nella misura prevista all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il servizio Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contrattosubappalto, inteso come complesso delle attività principali copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazione del subappalto stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e secondarieagli oneri del Fornitore, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda ASPdell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel della perfetta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva anche per la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5parte subappaltata. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessasuoi ausiliari. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le eventuali prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionesi rimanda quanto previsto dall’ art. 105, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8del D.Lgs. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9n. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio obbliga a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, trasmettere all’Amministrazione entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il quietanzate del subappaltatore nel termine indicato nel precedente di cui al comma 11precedente, l’Azienda ASP l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13del Fornitore. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate In caso di cessione in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto subappalto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate attività senza la preventiva approvazione ed in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, ogni caso di inadempimento da parte di questo ultimo, degli del Fornitore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
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SUBAPPALTO. 1(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
b. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto 105, comma 7, del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2s.m.i. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso nel rispetto delle attività principali modalità e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3dei termini ivi indicati. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabilemancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, nei confronti dell’Azienda ASPla Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appaltola Committente procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contrattoassegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non autorizzato verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore. L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’artalcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 21 I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 646/1982136/2010. L’Appaltatore si obbliga, così come modificato dall’artinoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti In caso ricorrano motivi di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgsD.lgs. n. 159/2011)50/2016 in capo al subappaltatore, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione la Committente revocherà l’autorizzazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6subappalto. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento 20 (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, al subappaltatore con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le vengano trasmesse dette fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11quietanzate nei termini previsti, l’Azienda ASP sospende la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso appaltatore.
13vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso Per tutto quanto non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti previsto nel presente contratto articolo trovano completa applicazione le disposizioni di appalto.
14cui all’art. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15105 del D.lgs. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019. In caso di inadempimento da parte di questo ultimo, degli dell’Appaltatore agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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Sources: Contratto Normativo Per L’affidamento Dei Servizi Di Riscossione Tributi
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contrattoconformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazionilimitatamente alla quota subappaltabile, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’artdall'art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare50/2016, specificata in sede di offertail subappalto è ammesso, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattocento).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. In caso Ai sensi di subappalto l’appaltatore resta responsabilequanto previsto dall’art. 26, nei confronti dell’Azienda ASPcomma 6, dell’adempimento della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertaprecedente art. 13.
4. Fatta salva la risoluzione L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246viene utilizzato da A.S.I.S. per i controlli di competenza.
5. Il subappalto Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica comunicare a A.S.I.S. le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011)contratto, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di garale informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. A.S.I.S. controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoper le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticareSi chiarisce che, per le prestazioni affidate in subappaltoassolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazionel’appaltatore deve comunicare a A.S.I.S. i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale il nome del subappalto o subcontraente, l'importo del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del codice civile con il titolare decreto legislativo n. 159 del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio2011.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Capitolato Speciale
SUBAPPALTO. 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto L’esecuzione di tutto o di parte del presente contrattocontratto può essere subappaltata, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioninel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto previa autorizzazione scritta da parte dell’Istituto. A tale fine, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti l’esecutore dovrà presentare all’Istituto apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 105 118 del d.lgsDecreto Legislativo 163/2006. n. 50/2016 e dai successivi commiL’Istituto entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, dovrà comunicare all’impresa richiedente il proprio assenso o dissenso. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, salva la possibile proroga di cui al comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006, il subappalto si intende autorizzato.
2. La percentuale della prestazione Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti dell’appalto che l’appaltatore intende subappaltareeventualmente subappaltare a terzi. Rimane invariata la responsabilità dell’impresa appaltatrice, specificata in sede la quale continua a rispondere pienamente di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contrattotutti gli obblighi contrattuali.
3. In caso Copia del contratto di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento dovrà essere depositato presso l’Istituto almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offertadate in subappalto.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore contraente deve praticare, per le prestazioni parti della fornitura o del servizio affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%)cento.
85. L’appaltatore che si avvale del subappalto L’esecuzione della fornitura o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
106. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticareSi rinvia, per le prestazioni affidate in quanto concerne la disciplina del subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneall’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’art. 170, con ribasso non superiore al venti per centocommi 3, nel rispetto degli standard qualitativi primo e prestazionali previsti nel presente contratto di appaltosecondo periodo, 4 (ad esclusione del richiamo all’art. 118, comma 5, del Codice), e 7.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Fornitura Di Beni E Servizi