Common use of Sospensione delle prestazioni Clause in Contracts

Sospensione delle prestazioni. Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Sospensione delle prestazioni. Fermo quanto disposto dall’artdall’art.107 del D.Lgs. 308 del DPR 207/2010n. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Sospensione delle prestazioni. Fermo quanto disposto dall’artdall’art 107 del D.Lgs. 308 del DPR 207/201050/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Sospensione delle prestazioni. Fermo quanto disposto dall’artdall’art 107 del D.Lgs.n. 308 del DPR 207/201050/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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