Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici Clausole campione

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. (artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. (artt. 4 e 5, dirett 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10, d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 163/2006, anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando e nel presente disciplinare. Non possono partecipare alla gara – se non a mezzo di offerta comune – i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E' fatto, altresì, divieto di partecipare alla gara agli operatori economici aventi identico legale rappresentante, pena l'esclusione dalla stessa di ciascuno di essi. Inoltre, è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti. Nel caso in cui si dovesse accertare – sulla base di univoci elementi - la partecipazione simultanea alla gara, a mezzo di offerte distinte, da parte di concorrenti fra i quali sussistano i suddetti legami, le relative offerte saranno escluse dalla gara. Nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma fosse rilevata dopo l'aggiudicazione o l'affidamento dei servizi, essa comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la revoca in danno dell'affidamento, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del concorrente e di tutti i raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).