Società controllate Clausole campione

Società controllate. Poiché il MAR non impone obblighi in merito alla diffusione di Informazioni Privilegiate relative alle Controllate, la Società dovrà comunicare solo le Informazioni Privilegiate delle Controllate che possano influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. Al fine di monitorare i flussi informativi relativi alle Controllate, la presente Procedura sarà consegnata al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (ovvero all'Amministratore Unico) di ciascuna Controllata che, firmandola per accettazione, si impegneranno a comunicare tempestivamente al FGIP le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate relative a ciascuna Controllata, individuate come indicato al precedente Paragrafo 6.
Società controllate a. Nuove SOCIETA’ CONTROLLATE Qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE la SOCIETA’ dovesse costituire un'altra entità giuridica o acquisire, direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile italiano di un’altra entità giuridica, questa sarà considerata SOCIETA’ CONTROLLATA dalla data di costituzione o acquisizione, a condizione che la stessa: - non abbia un totale attivo superiore al 40% del totale attivo del bilancio consolidato del gruppo ANCI; o - non abbia i propri TITOLI quotati in una borsa valori negli Stati Uniti d’America, suoi territori o possedimenti; o - non abbia un volume di vendite o un totale attivo superiore a USD 500.000.000 negli Stati Uniti d’America, suoi territori o possedimenti; o - non sia una ISTITUZIONE FINANZIARIA Qualora non dovessero essere rispettati i parametri sopra indicati la SOCIETA’ dovrà fornire all’ASSICURATORE le informazioni relative a tale entità giuridica, pagare il relativo premio addizionale e accettare le eventuali modifiche contrattuali proposte dall’ASSICURATORE al fine di considerare la stessa come SOCIETA’ CONTROLLATA ai fini della polizza. Nel caso in cui l’ASSICURATORE dovesse decidere di estendere la definizione di SOCIETA’ CONTROLLATA alla nuova entità giuridica, l’estensione sarà retrodatata alla data di costituzione o acquisizione della stessa. Nel caso in cui durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE un’entità giuridica dovesse diventare CONTROLLATA, la garanzia opererà solo ed esclusivamente per gli ATTI DANNOSI commessi dalle PERSONE ASSICURATE successivamente alla data in cui tale entità giuridica è diventata SOCIETA’ CONTROLLATA.
Società controllate. L’Emittente non detiene partecipazioni in altre società.
Società controllate. (i) Se durante il Periodo Assicurativo la Società acquisisce o costituisce una società che di conseguenza diventi una Società Controllata e se tale Società Controllata:
Società controllate i. La copertura assicurativa per gli Assicurati di una società controllata si applicherà solo con riferimento agli atti illeciti da loro commessi mentre questa società era una società controllata.
Società controllate. Per Società Controllate si intendono:
Società controllate. La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società stessa. Al fine di adempiere tale obbligo, le Controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Società le notizie necessarie secondo le disposizioni da questa impartite. Le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. Al fine di monitorare i flussi informativi relativi alle Controllate, la presente Procedura sarà consegnata al presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato (ovvero all'Amministratore Unico) di ciascuna Controllata (o a analoghi organi societari) che, firmandolo per accettazione, si impegneranno a comunicare tempestivamente al FGIP le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate relative a ciascuna Controllata, individuate come indicato al precedente Articolo 3.
Società controllate. Nella tabella si riepilogano in modo schematico alcune informazioni essenziali quali utile o perdita dell’esercizio, patrimonio netto, quota posseduta e valore della società controllata iscritto in bilancio. Aci Consult SpA – in liquidazione 150.000 -877.211 -1.883.999 100,00 -1.883.999 0 Aci Global SpA 5.000.000 213.656 7.433.552 100,00 7.433.552 6.446.968 Aci Global Servizi SpA 10.000.000 43.914 17.352.813 100,00 00.000.000 00.000.000 Aci Immobiliare Automotive SpA 12.000.000 24.011 41.180.546 99,00 00.000.000 00.000.000 Aci Infomobility SpA 210.000 79.053 1.587.378 100,00 1.587.378 1.081.456 Aci Informatica SpA 2.064.000 75.256 10.883.032 100,00 00.000.000 0.000.000 Aci Progei SpA 62.526.357 873.338 140.494.844 100,00 000.000.000 000.000.000 Aci Sport SpA 510.000 46.203 1.144.542 100,00 1.144.542 520.428 Aci Vallelunga SpA 6.000.000 -710.933 6.233.147 99,98 6.231.900 8.459.418 Xxxx Xxxxxxxxxxxxx SpA 54.675.000 80.667.507 732.817.351 80,00 000.000.000 000.000.000 SIAS SpA 550.000 -2.034.738 2.105.573 90,00 1.895.016 1.306.786 Ventura SpA 2.350.000 7.399.836 15.392.551 90,00 00.000.000 0.000.000 Come rilevato già nella precedente relazione, l’Ente ha adottato un proprio regolamento di governance delle società controllate dall’ACI, ai sensi dell’art. 00, x. 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018 n. 108, che ha riconosciuto all’ACI e agli Automobile club ad esso federati una specifica facoltà di adeguamento con propri regolamenti ai soli principi generali desumibili dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica, in considerazione delle specificità ad essi già riconosciute dal decreto legge n. 101 del 2013. È stato, quindi, adottato un modello che non prevede piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, bensì un monitoraggio continuo, effettuato sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle società, con applicazione di interventi puntuali di razionalizzazione delle stesse, ove ritenuti necessari 7.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.