SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Disciplinary Procedure for Tender, Disciplinary Regulations for Tender, Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Condizioni Particolari Di Fornitura, Fornitura Di Sistemi Di Visualizzazione E Videobroncoscopi, Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l’incomple- tezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante me- diante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso pos- sesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità irrego- larità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazionidichiara- zioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoavvali- mento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertapre- sentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura tem- porale antecedente la data di scadenza della gara); - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio della garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, è sanabile solo se preesistenti preesistente e comprovabili comprovabile con elementi documento di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni dichia- razioni richieste e dell’offerta è sanabile. • La mancata presenza dell’oGI (Offerta Gestione Informativa) è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarieneces- sarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Por- tale dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante si procede all’esclusione con l’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità irregolaritm essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità L’irregolaritm essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzatafinalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico specifico valgono le seguenti regole: - ● il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - ● l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità irregolaritm del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - ● la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ● la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussorefideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ● il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Servizio Di Notifica, Accordo Quadro Per Servizi Di Sviluppo, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUElavoro/servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Concession Agreement, Accordo Quadro, Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all‘offerta economica e dell’offerta all‘offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all‘art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità L‘irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza l‘esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell‘offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l‘esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa l‘omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell‘offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta dell‘offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell‘offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell‘offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio ai sensi dell‘art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all‘esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all‘articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Accordo Quadro Per Progetti Di Accoglienza, Accordo Quadro Per Servizi Di Sostegno Sociale E Pasti a Domicilio, Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. ; Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile mancato decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Disciplinary Agreement, Disciplinary Agreement, Disciplinary Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. ; Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Appalto Del Servizio Di Trasporto Scolastico, Accordo Quadro, Gara Europea Per l'Affidamento Della Fornitura Di Tubazioni E Raccordi
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze Ai sensi di qualsiasi elemento formale della domandaquanto previsto dall’art. 83, e comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare, la caso di mancanza, l’incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione (Allegato A) e del DGUEdocumenti richiesti disponibili al seguente link ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, il concorrente sarà obbligato al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicapagamento a favore della stazione appaltante, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni della sanzione pecuniaria in misura pari ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzataeuro 5.000,00 (cinquemila/00). La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 3 giorni - perché lavorativi perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Dovrà essere inoltre presentato contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita stazione appaltante ne richiederà la documentazione richiestaregolarizzazione assegnando al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi, non applicando alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del terminetermine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o documenti non perfettamente coerenti con del soggetto responsabile della stessa. Si comunica che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 “Principi in materia di trasparenza” del D.lgs. n. 50/2016, LepidaSpA provvederà a pubblicare sul proprio sito internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ entro due giorni dalla data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le relative ammissioni nonchè la richiestagraduatoria dei soggetti ammessi, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase a seguito dell’avvenuta valutazione relativa agli aspetti tecnici ed economici delle offerte presentate. Dell’avvenuta pubblicazione sul sito sarà data notizia a tutti i concorrenti mediante comunicazione via PEC. Restano fermi gli obblighi di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena comunicazione di esclusionecui all’articolo 76 “Informazioni dei candidati e degli offerenti” previsti dal D.lgs. n. 50/2016.
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Sources: Request for Proposal (Rfp), Request for Proposal (Rfp), Request for Proposal (Rfp)
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. ; Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Ai fini di accelerare la procedura e concludere la valutazione in tempi rapidi, il Seggio di Gara potrà richiedere l’integrazione entro massimo 48 ore.
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Sources: Accordo Quadro Per L’appalto Del Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi, Disciplinare Di Gara, Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. • il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Divise E Accessori, Disciplina Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità irregolaritm essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità L’irregolaritm essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzatafinalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico specifico valgono le seguenti regole: - ● il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - ● l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità irregolaritm del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - ● la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ● la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussorefideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ● il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiestarendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando fissando un termine a pena di esclusione.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanzaman- canza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica eco- nomica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale so- stanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente irrego- larmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale docu- mentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistentipree- sistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto Accordo Quadro di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore ante- riore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero es. Accordo Quadro sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivoscadenza della gara), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di- chiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiestarichie- sta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante si procede all’esclusione con l’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentichiari- menti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando fis- sando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l9incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all9offerta economica e dell’offerta all9offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all9art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità L9irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza l9esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell9offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l9esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa l9omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell9offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta dell9offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell9offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta dell9offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione all9esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all9operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l9operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L9operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma cliccando sull9apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.
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Sources: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Sportello Unico Accoglienza Migranti, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Supporto Alla Rendicontazione Finanziaria
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove N.B.: Costituiscono irregolarità essenziali non si accompagni ad una carenza sostanziale sanabili le carenze nella documentazione che non consentono l’individuazione del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa contenuto o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadel soggetto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. • Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Servizio Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria, Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolareparticolare , la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’ offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta tecnica , possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del CodiceCodice . L’irregolarità essenziale è e sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è e ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistentipreesistenti , vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il -il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è e sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché nonche irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché perche siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice e facolta della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Bando Di Gara, Affidamento Dei Servizi Di Progettazione, Direzione Dei Lavori E Coordinamento Della Sicurezza
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Disciplinare Di Gara, Accordo Quadro Per Servizi Di Rimozione Rifiuti E Amianto
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandadomanda ed delle restanti dichiarazioni, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. I vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se e in quanto determinano un’incertezza assoluta sul suo contenuto o la sua provenienza. - sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte; - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente bando. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. E' responsabilità dell'operatore economico verificare l'integrità e la leggibilità dei file prima del caricamento, per cui lo stesso non sarà soggetto a soccorso istruttorio. La Stazione appaltante, qualora un file – sia esso zippato o meno – non risultasse leggibile aprirà una segnalazione su Sintel per verificare la leggibilità o meno dei file; qualora, a seguito di verifica dell’assistenza tecnica, venisse confermata l’illeggibilità, si procederà all’esclusione del concorrente.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti affe- renti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del CodiceCo- dice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta con- senta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoavva- limento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti elementi erano preesi- stenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivoscadenza della gara), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore su- periore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante si procede all’esclusione con l’esclusione del concorrente dalla procedurapro- cedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandalettera ufficiale di invio dell'offerta, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandalettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di partecipazionelavori ai sensi dell’art. 48, comma 4, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze Ai sensi di qualsiasi elemento formale della domandaquanto previsto dall’art. 83, e comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare, la caso di mancanza, l’incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione (Allegato A) e del DGUEdocumenti richiesti disponibili al seguente link ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, il concorrente sarà obbligato al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicapagamento a favore della stazione appaltante, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni della sanzione pecuniaria in misura pari ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzataeuro 5.000,00 (cinquemila/00). La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 3 giorni - lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Dovrà essere inoltre presentato contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita stazione appaltante ne richiederà la documentazione richiestaregolarizzazione assegnando al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi, non applicando alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del terminetermine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o documenti non perfettamente coerenti con del soggetto responsabile della stessa. Si comunica che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 “Principi in materia di trasparenza” del D.lgs. n. 50/2016, LepidaSpA provvederà a pubblicare sul proprio sito internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ entro due giorni dalla data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le relative ammissioni nonchè la richiestagraduatoria dei soggetti ammessi, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase a seguito dell’avvenuta valutazione relativa agli aspetti tecnici ed economici delle offerte presentate. Dell’avvenuta pubblicazione sul sito sarà data notizia a tutti i concorrenti mediante comunicazione via PEC. Restano fermi gli obblighi di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena comunicazione di esclusionecui all’articolo 76 “Informazioni dei candidati e degli offerenti” previsti dal D.lgs. n. 50/2016.
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Sources: Request for Proposal (Rfp) for Support Services, Request for Proposal (Rfp) for Contact Center Services
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanzaman- canza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica eco- nomica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale so- stanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente irrego- larmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale docu- mentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistentipree- sistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine ter- mine di presentazione dell’offertadell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di scadenza della gara); - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio della garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, è sanabile solo se preesistenti pree- sistente e comprovabili comprovabile con elementi documento di data certa certa, anteriore al termine di presentazione pre- sentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di- chiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiestarichie- sta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante si procede all’esclusione con l’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentichiari- menti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando fis- sando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione dipartecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Service Agreement, Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le In applicazione del disposto di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, domanda e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEdocumento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta tecnica ed economica, possono essere saranno sanate attraverso la procedura di “soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codiceistruttorio”. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto causa di esclusione nullità del contratto di avvalimento e determina quindi l’esclusione dalla procedura di gara; - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata allegazione dell’attestazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante la presa visione obbligatoria dello stato dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile mediante soccorso istruttorio; - la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) è sanabile mediante soccorso istruttorio; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; . - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta, è onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di sottoscrizione scadenza della domanda presentazione delle offerte; La data certa è comprovabile mediante: Data certa digitale (apposizione di partecipazioneuna marca postale elettronica EPCM), Marca temporale digitale, Annullamento marca da bollo (presso ufficio pubblico con apposizione timbro), Verbale di deposito notarile, Posta elettronica certificata (con documento nel corpo della mail); ai sensi dell’art. 20 del DGUED.lgs. 82/2005, delle dichiarazioni richieste la data e dell’offerta è sanabilel’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinary Regulations for Public Procurement, Disciplinary Regulations for Tender
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Servizi Di Manutenzione E Assistenza, Servizio Integrato Per l'Organizzazione Di Concorsi Pubblici
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaformale, e in particolare, particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandaDGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento avvalimento, o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’articolo 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma, 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del RUP, se necessario, invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Trasloco E Facchinaggio
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la a procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83all’art. 83comma 9, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - ▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - ▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - ▪ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ▪ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto ▪ la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileche hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante della sanatoria l’ Ufficio Unico di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante l’ Ufficio Unico di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l’Ufficio Unico di Committenza procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice,è facoltà dell’ Ufficio Unico di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Le offerte saranno dichiarate irregolari o inammissibili secondo quanto disposto dall’art. 59, rispettivamente commi 3 e 4, del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Tecnici E Allestimenti Per Eventi Culturali
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadomanda e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica all’Offerta Economica e dell’offerta tecnicaall’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell’Offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell’Offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; - costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente Concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentirichiedere tramite EmPULIA, limitate ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione presentata integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in fase sede di soccorso istruttorioregistrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), fissando un termine alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. • L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”: • - l’indicazione del “Valore Offerto”(ovvero percentuale di sconto offerta, che dovrà essere pari o inferiore ad € 28.688,52 (euro ventottomilaseicentottantotto/52), oltre IVA, ed inserito nell’omonimo campo definito a sistema, posto accanto al campo denominato “Base asta complessiva”; • - nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione d’offerta - firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in lettere, già inserito sul portale. Si precisa che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l’esclusione dalla gara: • se parziale; • se condizionata; • se indeterminata; • se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara. Inoltre, si fa presente che ciascun offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, una sola offerta e, pertanto, non saranno ammesse offerte alternative.
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Sources: Subsidy Contract
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. ; Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci (10) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Gara d'Appalto
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadomand a , e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura procedur a di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni accompa g ni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione document azione omessa o irregolarmente irregolarm e n t e prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale docume n t ale è ammessa ammess a laddove consenta consent a di attestare attestar e l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi documenti/ elem e n t i a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura procedur a di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione present azione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandadomand a , sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con on elementi di data certa anteriore al termine di presentazione present azione dell’offerta; - la mancata presentazione present azione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione present azione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda domand a di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante appaltant e assegna al concorrente concorre n t e un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate integrat e o regolarizzate le dichiarazioni necessarienecessa r i e, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere render e nonché la sezione della Piattaforma Piattaform a dove deve essere inserita la documentazione docume n t azione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante appaltant e procede all’esclusione del concorrente concorre n t e dalla proceduraprocedur a . Ove il concorrente concorre n t e produca dichiarazioni o documenti non perfettamente perfetta m e n t e coerenti con la richiesta, la stazione appaltante appaltant e può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentichiarime nti, limitate alla documentazione presentata document azione presenta t a in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Procedura Aperta Telematica Per Fornitura Di Materiale Per Laparoscopia
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussorefideiussore ovvero dichiarazione per l’identificazione del titolare effettivo) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e ovvero dell’offerta è sanabile solo qualora non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta della stessa; - la carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Città metropolitana di Bologna, o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, è sanabile, a condizione che l’accettazione risulti formalizzata in data anteriore alla presentazione dell’offerta; Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 79137 del 30/12/2022 11:44:55 - sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte; - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui all’art. 9.1 del presente bando. La mancata presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, da parte dei partecipanti in sede di presentazione della domanda, non potrà costituire motivo di esclusione dalla gara. Tuttavia, la richiesta di presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sarà reiterata nei confronti del medesimo soggetto qualora risulti aggiudicatario/contraente, funzionalmente alla stipula del contratto. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 4 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Bando Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti elementi sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaLettera Ufficiale di invio dell’offerta, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandaLettera Ufficiale di invio dell’offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta tecnica (ove prevista), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - l’offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta Tecnica e/o Risposta economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’offerta plurima o condizionata, l’offerta in aumento e la mancata indicazione del prezzo offerto non sono sanabili mediante soccorso istruttorio e determinano l’esclusione dalla gara; - mancata indicazione dei costi della sicurezza o indicazione di costi della sicurezza pari a zero e/o mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandaDGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. - l’omesso versamento del contributo dovuto all’ANAC entro il difetto termine decadenziale di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta partecipazione alla gara è sanabile. * * Il pagamento è attualmente sospeso, giusto Comunicato del Presidente dell’ANAC in data 20 maggio 2020.. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Riparazione E Manutenzione
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è e sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è e causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensidell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove N.B.: Costituiscono irregolarità essenziali non si accompagni ad una carenza sostanziale sanabili le carenze nella documentazione che non consentono l’individuazione del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa contenuto o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadel soggetto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è e sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché nonchè irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. • Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Concession Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaformale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, della dichiarazione integrativa al DGUE e del DGUEPatto di integrità, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. Le comunicazioni relativa al soccorso istruttorio avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, come meglio esplicitato nel paragrafo 2.3 della presente lettera d’invito. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e DGUE, della domandadichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori o parti del servizio o della domanda di partecipazionefornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Rup invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Concessione Di Servizi
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - ▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - ▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - ▪ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ▪ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ▪ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di servizi ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili; ▪ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. ; ▪ la mancanza di firme per i documenti di gara può essere sanata attraverso il soccorso istruttoria, con la precisazione che è vale quanto precisato ai punti precedenti nel caso di sottoscrizione anteriormente al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci massimo di tre giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante Centrale di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché nonchè la sezione della Piattaforma piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede Centrale di Committenza proceda all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Centrale di committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.. ▪
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEdelle dichiarazioni a corredo dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo)dell’offerta, aventi che hanno rilevanza in fase di gara, esecutiva sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Di Ricerca E Sviluppo
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio istruttorio, di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara e/o la presentazione di offerta priva di sottoscrizione (o con la sottoscrizione solo di alcuni dei soggetti dell’atto) non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti rilevanza in fase di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandagara, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio sanabili solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Procedura Di Gara Negoziata
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Nel caso di richiesta da parte dell’Amministrazione di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta nella propria casella di posta elettronica certificata come indicata nella piattaforma telematica.
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Sources: Partnership Agreements
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio istruttorio, di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Determinazione
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.2, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e del DGUEa disporre che venga richiesto al concorrente, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicamediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al nel termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano resedalla nota di richiesta PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, integrate la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le la regolarizzazione delle dichiarazioni necessariedi cui al presente paragrafo 4.2, indicando indicandone il contenuto e ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiestarenderle. In Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione. - mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di inutile decorso deposito in contanti o documento a comprova dell’esito di buon fine in caso di bonifico bancario o la ricevuta di deposito in caso di titoli del terminedebito pubblico); - mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all’originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale; - mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la stazione appaltante procede all’esclusione polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore; - presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara; - mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del concorrente dalla procedurapossesso delle certificazioni necessarie, o della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto; - mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31; - incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente; - errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto; - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento; - mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Ove Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase scadenza del termine di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusionepresentazione delle offerte.
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Sources: Bando Di Gara Telematica
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadomand a , e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura procedur a di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile sanabile, laddove non si accompagni accompag ni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione document azione omessa o irregolarmente irregolar m e n t e prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale docume n t ale è ammessa ammess a laddove consenta consent a di attestare attestar e l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi documenti/ elem e n t i a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura procedur a di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione present azione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandadomand a , sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con on elementi di data certa anteriore al termine di presentazione present azione dell’offerta; - la mancata presentazione present azione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione present azione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda domand a di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante appaltant e assegna al concorrente concorre n t e un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate integrat e o regolarizzate le dichiarazioni necessarienecessa r i e, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere render e nonché la sezione della Piattaforma Piattaform a dove deve essere inserita la documentazione docume n t azione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante appaltant e procede all’esclusione del concorrente concorre n t e dalla proceduraprocedur a . Ove il concorrente concorre n t e produca dichiarazioni o documenti non perfettamente perfetta m e n t e coerenti con la richiesta, la stazione appaltante appaltant e può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentichiarime nti, limitate alla documentazione presentata document azione presenta t a in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. ; Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l’incomple- tezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso attra- verso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito requi- sito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza l’esi- stenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documentidocu- menti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso soc- corso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili com- provabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussorefi- deiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione documenta- zione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono valgono, a titolo esemplificativo, le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti elementi sono preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. richiesta .. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Insurance Services Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta tecnica (ove prevista), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - l’offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’offerta plurima o condizionata, l’offerta in aumento e la mancata indicazione del prezzo offerto non sono sanabili mediante soccorso istruttorio e determinano l’esclusione dalla gara; - la mancata indicazione dei costi della sicurezza o l’indicazione di costi della sicurezza pari a zero e/o la mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica non sono sanabili e determinano l’esclusone dalla gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandaDGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi (compresi eventuali allegati richiamati) erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; richiedendosi per i suddetti documenti la firma digitale, gli stessi dovranno riportare firma digitale apposta in data anteriore al termine di presentazione dell’offerta. - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Prelievo E Trasporto Rifiuti
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex c.9 art.83 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 8385 del D.lgs.n.50/2016, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta con esclusione di attestare l’esistenza di circostanze preesistentiquelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiestarendere. In caso di inutile decorso del terminetermine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa Si avverte che si procederà all'esclusione di tutti quei concorrenti per i quali vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente I'offerta o altre irregolarità relativa alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato i principio di segretezza delle offerte. Si chiarisce in particolare che è ritenuta in contrasto con le disposizioni di legge vigente, e che pertanto comporta esclusione dalla gara, la stazione appaltante procede all’esclusione mancata osservanza delle prescrizioni del concorrente presente disciplinare sulla ripartizione dei documenti richiesti all'interno delle buste B e C: ciò infatti pregiudicherebbe lo svolgimento imparziale della gara, comportando il condizionamento della Commissione nella fase di attribuzione dei punteggi sugli elementi dell’offerta da valutarsi in modo "discrezionale", derivante dalla proceduraprevia conoscenza della documentazione concernente gli elementi dell'offerta economica, il cui punteggio si attribuisce in modo "automatico". Ove 13.TERMINE DI RICEZIONE, MODALITA' DI INOLTRO E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno sede principale di di Livorno Piazza del Municipio n.48 57123 Livorno (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00), entro le ore ore del giorno, nel rispetto delle modalità previste nella lettera d’invito. La gara verrà esperita in una sala aperta al pubblico presso la sede suddetta alle ore 10.00 del qiorno in seduta pubblica nella quale verrà effettuata la verifica della documentazione amministrativa e l'ammissione delle ditte, a seguire seduta segreta per la verifica dei progetti tecnici. Tale data potrà essere soggetta a variazioni tempestivamente comunicate via PEC indicato dall’offerente con un preavviso di almeno 2 giorni. In data che verrà successivamente indicata, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche. 14.SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Alle sedute di gara aperte al pubblico può assistere chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi, hanno diritto diparola e di chiedere che le loro dichiarazioni vengano inserite a verbale. 15.SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario diconcorrenti; i consorzi e i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Requisiti richiesti: gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno essere in possesso di:
a) requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In Caso di Consorzi da costituire i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere; in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (ogni componente del Raggruppamento o Consorzio nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.
b) requisiti di idoneità professionale:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto d'appalto;
2. iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive;(iscrizione richiesta per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e loro consorzi);
3. iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9 L. 38/1991 (iscrizione richiesta solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi). In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In Caso di Consorzi da costituire , i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
c) requisiti di capacità economica-finanziaria:
1. Avvenuta esecuzione di contratti nel settore dei servizi di gestione biblioteca ed archivistici (reference ,inventariazione,catalogazione,scarto), effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari ad Euro 33.000,00 annui.
2. Presentazione n.1 referenza bancaria, da produrre in originale dalla quale risulti specificamente che il concorrente produca dichiarazioni dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio di cui alla presente gara. In caso di R.T.I. di tipo orizzontale i requisiti di carattere finanziario devono essere posseduti da ogni singola impresa che costituisce o documenti costituirà il raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario.
d) requisiti di capacità tecnico-professionale:
1. Aver gestito con esito positivo, nell'arco dell'ultimo triennio, per almeno due anni in maniera consecutiva, servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto documentato da specifico contratto sottoscritto nei confronti del committente pubblico e/o privato (riportare elenco dettagliato dei contratti indicando: committente, anno di esecuzione, servizi resi ed importo contrattuale). In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile): per quanto riguarda il requisito di cui al punto d.1) la capogruppo dovrà possedere il suddetto requisito nella misura del 60% e le mandanti in misura non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a inferiore al 20%. A pena di esclusione. i requisiti di cui al Presente paragrafo devono essere posseduti alla data del termine per la presentazione delle offerte.
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Sources: Lettera Di Invito / Disciplinare Di Procedura Negoziata
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il Disciplinare procedura aperta per la fornitura dell’elettronica per i moduli ottici e le linee di rivelazione di KM3NeT4RR -il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa -l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la -la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la -la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il -il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; -sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità -non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del presente bando. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente procederà ad inviare apposita richiesta di integrazioni documentali, esclusivamente, alla PEC/mail per operatori stranieri, assegnando un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Tutti i file della documentazione integrativa dovranno essere firmati digitalmente e contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Disciplinare procedura aperta per la fornitura dell’elettronica per i moduli ottici e le linee di rivelazione di KM3NeT4RR La cartella .zip potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip) da caricare in successione nello spazio previsto. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella .zip contenente la documentazione integrativa dovrà essere caricata a sistema da parte della impresa mandataria. Per eseguire il caricamento della documentazione a sistema sarà necessario accedere alla scheda di gara dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Doc. Gara” – “Soccorso Istruttorio”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustificativa. All’interno della maschera che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare la cartella .zip sul proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine del processo il sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di caricamento. N.B. E’ onere dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
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Sources: Deliberazione
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l’incomple- tezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante me- diante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso pos- sesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità irrego- larità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazionidichiara- zioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoavvali- mento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertapre- sentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura tem- porale antecedente la data di scadenza della gara); - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio della garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, è sanabile solo se preesistenti preesistente e comprovabili comprovabile con elementi documento di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni dichia- razioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarieneces- sarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Por- tale dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante si procede all’esclusione con l’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi della documentazione comprovante il deposito cauzionale, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e del DGUEa disporre che venga richiesto, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall'operatore economico, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al nel termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - perentorio non superiore a dieci giorni - perché siano resedalla nota di richiesta, integrate PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o regolarizzate le dichiarazioni necessariela regolarizzazione della documentazione necessaria, indicando indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiestarendere. In - mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di inutile decorso deposito in contanti o documento a comprova dell’esito di buon fine in caso di bonifico bancario); - mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del terminesoggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all’originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale; - mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la stazione appaltante procede all’esclusione polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore; - presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando; - mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni possesso delle certificazioni necessarie, o documenti della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto; - mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31; - incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non perfettamente coerenti consentire di accertare con la richiestaesito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico; - errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto; - in fase caso di soccorso istruttorioraggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, fissando mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento; - mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine a pena di esclusionepresentazione delle offerte.
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Sources: Bando Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione elencata al precedente paragrafo D), e in potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. In particolare, la a fronte della mancanza, l’incompletezza incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale essen- ziale degli elementi e delle dichiarazioni presentate e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicai soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, possono essere sanate attraverso la procedura di il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 istruttorio) le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale contenuto o del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertasoggetto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante me- diante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità irregola- ▇▇▇▇ del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di pre- sentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura tempora- le antecedente la data di scadenza della gara); - la mancata presentazione della garanzia provvisoria è sanabile solo se preesi- stente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presenta- zione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo)dell’offerta, aventi che hanno rilevanza in fase di garaesecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestaAl di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, la comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentiinvitare, limitate alla documentazione presentata se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in fase di soccorso istruttorioordine al conte- nuto dei certificati, fissando un termine a pena di esclusionedocumenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa solo laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - ▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - ▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - ▪ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ▪ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto ▪ la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileche hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non -non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Comporteranno, in ogni caso l’esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese.
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Sources: Disciplina Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Responsabile del procedimento di gara la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento di gara procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Responsabile del procedimento di gara può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadomanda e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica all’Offerta Economica e dell’offerta tecnicaall’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell’Offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell’Offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili; - costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente Concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione elencata al precedente paragrafo D), e in punto III, potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. In particolare, la a fronte della mancanza, l’incompletezza incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni presentate e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il con- tenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizza- zione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 o del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertasog- getto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoavvali- mento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di sca- denza della gara); - la mancata presentazione della garanzia provvisoria è sanabile solo se preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo)dell’offerta, aventi che hanno rilevanza in fase di garaesecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente concor- rente dalla procedura. Ove il concorrente produca Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appal- tante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certifi- cati, documenti e dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.presentati
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, della dichiarazione integrativa al DGUE e del DGUEPatto di integrità, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione par- tecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e DGUE, della domandadichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, sono sanabili, ad eccezione eccezio- ne delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento avvalimento, o del contratto di avvalimento, può essere oggetto og- getto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data da- ta certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussorefideius- sore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili compro- vabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori o parti del servizio o della domanda di partecipazionefornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante il Responsabile del procedimento di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento di gara procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Responsabile del procedimento di gara di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaformale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, della dichiarazione integrativa al DGUE e del DGUEPatto di integrità, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. Le comunicazioni relativa al soccorso istruttorio avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, come meglio esplicitato nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e DGUE, della domandadichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori o parti del servizio o della domanda di partecipazionefornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del RUP invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, all’art. 83 comma 9 del CodiceD.Lgs n. 50/2016. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell’art. 48 comma 4 del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileD.Lgs n. 50/2016) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - – non superiore a dieci giorni - – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante l'Autorità di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità di gara procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 è facoltà dell'Autorità di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Appalto
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
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Sources: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all'art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - ➢ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l'esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa ➢ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ➢ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta dell'offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussoreprovvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio ( es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta; - il difetto ➢ la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni richieste afferenti l'offerta tecnica e dell’offerta è sanabilel'offerta economica. Costituiscono inoltre irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché giorni- affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti.
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Sources: Servizio Di Tesoreria
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEdi qualsiasi elemento, richiesti espressamente con esclusione la presente lettera di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicainvito a di pena esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, tranne quelli di seguito riportati che, ove si verificassero, comporteranno l’esclusione immediata dalla gara telematica: • mancato pagamento del contributo ANAC entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; • offerta plurima o condizionata; • offerta in aumento; • mancanza dell’offerta o parte di essa; • mancata indicazione dei costi di sicurezza interni a corredo dell’offerta economica; • mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica; • mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti se non posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese). Il concorrente sarà invitato ad integrare o regolarizzare le carenze riscontrate, nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, pena l’esclusione dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Il giorno 08.06.2020 alle ore _09:00, l’autorità di gara procederà come di seguito:
a) verifica delle offerte pervenute;
b) apertura delle “Buste di Qualifica” contenenti la Documentazione amministrativa e verifica dei documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
c) avvio, qualora ricorrano i presupposti di legge, della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del CodiceD.Lgs. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione n. 50/2016;
d) adozione degli eventuali provvedimenti che determinano le ammissioni e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione esclusioni dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti , provvedendo altresì agli adempimenti di partecipazione e ogni altra mancanzacui all’art. 29, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazionecomma 1, del DGUE, Codice;
e) apertura della “Busta Economica” dei concorrenti ammessi;
f) redazione della graduatoria (in ordine decrescente) delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.offerte ammesse;
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Sources: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica della proposta d’idee e dell’offerta tecnicadel progetto, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadella proposta e del progetto. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di garadal concorso; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno della proposta o del fideiussore) progetto ovvero di condizioni di partecipazione alla gara al concorso (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di garaconcorso, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadella proposta o del progetto; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste richieste, della proposta e dell’offerta del progetto è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Bando Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e documenti/elementi a corredo dell’offertal'offerta economica. Nello specifico valgono Non sono sanabili le seguenti regoleomissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta dell'offerta è sanabile; - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna è assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 5 (cinque) giorni - perché lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta. Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura” e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.
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Sources: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché l’indirizzo PEC a cui trasmettere la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la suddetta documentazione richiestaintegrativa. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, Con la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura procedur a di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della document azione trasmes s a con la domanda di partecipazione ma non quelle della docume n t azione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedur a può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedur a di gara, con esclusione della document azione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi a corredo dell’offertal’offerta economica. Nello specifico valgono Non sono sanabili le seguenti regoleomissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assoluta m e n t e incerta l’identità del concorre n t e . A titolo esemplificativo, si chiarisce che: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o del contratto di avvalimento, dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; - la mancata allegazione del verbale di sopralluogo è sanabile. Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicura r e , in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al present e bando. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante è assegna to al concorrente concorre n t e un congruo termine - non superiore a dieci 10 giorni - perché affinché siano rese, integrate integrat e o regolarizzate le dichiarazioni necessarienecessa r i e, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Piattaform a dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante appaltant e procede all’esclusione del concorrente concorre n t e dalla proceduraprocedur a . Ove il concorrente concorre n t e produca dichiarazioni o documenti non perfettamente perfetta m e n t e coerenti con la richiesta, la stazione appaltante appaltant e può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentichiarime nti, limitate limitati alla documentazione presentata document azione present a t a in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.. La stazione appaltant e può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall’operator e economico non possono modificare il contenuto
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Sources: Indizione Di Una Procedura Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ed ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all’operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l’operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L’operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma cliccando sull’apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Della Fornitura Del Servizio Di Rassegna Stampa
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Fornitura Di Beni E Servizi
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità irregolaritm essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità L’irregolaritm essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzatafinalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico specifico valgono le seguenti regole: - ● il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - ● l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità irregolaritm del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - ● la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ● la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussorefideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ● il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; ● sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di paritm, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte. Ai fini fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Public Procurement Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e delle dichiarazioni integrative, e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Concessione Per Servizi Pubblici
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta dell'offerta economica e dell’offerta dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all'art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il -il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa -l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la : -la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta; - la -la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta dell'offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto -la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione Di Centri Di Accoglienza
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEelementi, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura/lavori ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l’incomple- tezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante me- diante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso pos- sesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità irrego- larità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazionidichiara- zioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoavvali- mento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertapre- sentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di scadenza della gara); - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio della garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, è sanabile solo se preesistenti preesistente e comprovabili comprovabile con elementi documento di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni dichia- razioni richieste e dell’offerta è sanabile. • La mancata presenza dell’oGI (Offerta Gestione Informativa) è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarieneces- sarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Por- tale dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante si procede all’esclusione con l’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di qualsiasi elemento e del Documenti di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D. Lgs. 50/2016 e relative dichiarazioni allegate, richiesti espressamente con esclusione la presente lettera di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicainvito a di pena esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura di del soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del CodiceD.Lgs. L’irregolarità essenziale 50/2016, tranne quelli di seguito riportati che, ove si verificassero, comporteranno l’esclusione immediata dalla gara telematica: ⮚ Offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e /o risposta economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico; ⮚ Mancanza dell’offerta o parte di essa; ⮚ Mancata indicazione dei costi di sicurezza interni a corredo dell’offerta economica; ⮚ Mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica; ⮚ Mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti se non posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese); ⮚ Mancata dichiarazione di voler subappaltare quote di lavori per cui non si possiede una specifica qualificazione; ⮚ L’offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta Tecnica e/o Risposta economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico non è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il gara; ⮚ Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa ⮚ L’offerta plurima o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione condizionata, l’offerta in aumento e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità la mancata indicazione del DGUE prezzo offerto non sono sanabili mediante soccorso istruttorio e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazionideterminano l’esclusione dalla gara; - la ⮚ La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi (compresi eventuali allegati richiamati) erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - richiedendosi per i suddetti documenti la firma digitale, gli stessi dovranno riportare firma digitale apposta in data anteriore al termine di presentazione dell’offerta; ⮚ La mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ⮚ La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice), sono sanabili; ⮚ L’omesso versamento del contributo dovuto all’ANAC entro il difetto termine decadenziale di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta partecipazione alla gara è sanabile* Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta Risposta di qualifica la ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all’art. Ai fini 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Le relative richieste per l’attivazione del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al verranno inviate ai concorrenti a mezzo PEC dall’area messaggistica del Portale. Il concorrente un congruo sarà invitato ad integrare o regolarizzare le carenze riscontrate, nel termine - perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito, pena l’esclusione dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del soggetto responsabile della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusionestessa.
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Sources: Appalto
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta con- senta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita ri- chiesta, la documentazione richiestastazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente con- corrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestaAl di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, la comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentiinvitare, limitate alla documentazione presentata se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in fase di soccorso istruttorioordine al contenuto dei certificati, fissando un termine a pena di esclusionedocumenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Ai sensi dell'art. 83 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83al presente comma. In particolare, comma 9 in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Codicedocumento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. L’irregolarità essenziale 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è sanabile laddove escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non si accompagni ad una carenza sostanziale sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa contenuto o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadel soggetto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l'esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle lavorazioni ai sensi dell'art. 48, comma 4 del DGUE, delle dichiarazioni richieste D.Lgs. 50/2016 e dell’offerta è sanabiles.m.i.) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine. la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaformale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, della dichiarazione integrativa al DGUE e del DGUEPatto di integrità, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e DGUE, della domandadichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori o parti del servizio o della domanda di partecipazionefornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante il Responsabile del procedimento di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento di gara procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Responsabile del procedimento di gara di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Bando Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzatafi- nalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione parteci- pazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso pos- sesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità irregola- ▇▇▇▇ del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoavvali- mento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti elementi erano pree- sistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertapresenta- zione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale an- tecedente la data di scadenza della gara); - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio della garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, è sanabile solo se preesistenti preesistente e comprovabili comprovabile con elementi documento di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni dichiara- zioni richieste e dell’offerta è sanabile. • La mancata presenza dell’oGI (Offerta Gestione Informativa) è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore supe- riore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante si procede all’esclusione con l’esclusione del concorrente dalla proceduraproce- dura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestari- chiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione ap- paltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze Tutte le prescrizioni della presente lettera d'invito costituiscono elementi essenziali ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio, pertanto l’inosservanza di qualsiasi elemento formale anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48 del d.lgs 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all’esito negativo della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 1Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. regolarizzazione di cui all’articolo all'art. 83, comma 9 9, del Codiced.lgs n. 50/2016 ove prevista e possibile. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria ove prevista, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa sanabile, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ivi compreso il difetto di sottoscrizione della domanda sottoscrizione; E' altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di partecipazioneIntegrità e del modello dedicato al PNRR, con esclusione del DGUEmodello relativo alla dichiarazione circa le eventuali nuove assunzioni, delle dichiarazioni richieste la cui mancanza determina l'immediata esclusione dalla procedura di gara. - non è sanabile - e dell’offerta quindi è sanabilecausa di esclusione - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta economica. Ai fini della sanatoria la S.A. avvierà la procedura di regolarizzazione invitando il concorrente a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta esclusivamente tramite PEC indirizzata al Comune di Lucca ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla S.A. l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraistruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. Nel caso di Raggruppamento/Consorzio, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione, la richiesta sarà inoltrata all’impresa mandataria/Consorzio anche se il soccorso risulta attivato per uno o più mandanti/consorziate esecutrici e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del raggruppamento/Consorzio. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice è facoltà della S.A. invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione ▇.▇▇ Monforte – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Tel. 02/▇▇▇▇▇▇▇ – Fax mail: 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ posta certificata: ▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregola- ▇▇▇▇ della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione parteci- pazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’of- ferta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e documenti/elementi a corredo dell’offertairregolarità che rendono assoluta- mente incerta l’identità del concorrente. Nello specifico valgono le seguenti regoleA titolo esemplificativo, si chiarisce che: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso soc- corso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento del mandato collettivo speciale o del contratto di avvalimento, dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti docu- menti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione pre- sentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste ri- chieste e dell’offerta è sanabile. ; Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna è assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a di dieci giorni - perché affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. ▇.▇▇ Monforte – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Tel. 02/▇▇▇▇▇▇▇ – Fax mail: 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ posta certificata: ▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tec- nica e su ogni relativo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel medesimo termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
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Sources: Servizi Di Progettazione
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti elementi sono preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili; • il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste provenienza dell’offerta e dell’offerta non comporta un’incertezza assoluta della stessa è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC o strumento analogo negli altri Stati membri all’indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sezione/Area del profilo utente dell’operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante della sanatoria DTT assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante DTT può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, DTT procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di DTT invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Multidisciplinari Di Supporto Tecnico Gestionale
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto con- tenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso attra- verso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzatafina- lizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoavvali- mento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti elementi erano pree- sistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo presen- tazione dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivoscadenza della gara), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni zioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante si procede all’esclusione con l’esclusione del concorrente dalla proceduraproce- dura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestarichie- sta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione docu- mentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appal- tante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certi- ficati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. 19.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del CodiceCodice dei contratti pubblici.
19.2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta; - • la dichiarazione di impegno, resa ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, con cui le imprese che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo specificano le quote che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti, costituisce un elemento essenziale dell’offerta e, in quanto dichiarazione di impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante, non è integrabile né modificabile con il soccorso istruttorio; • la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte delle mandanti è sanabile in sede di esercizio del soccorso istruttorio, tenuto conto della sottoscrizione sull’offerta economica della mandataria e della riconducibilità di tutta la restante documentazione relativa alla domanda di partecipazione e all’offerta anche alle mandanti, che hanno sottoscritto gli altri documenti; • è sanabile mediante soccorso istruttorio il difetto di sottoscrizione della domanda dell’offerta tecnica, qualora il file compresso in formato .zip, all’interno del quale venga eventualmente inserita la relazione tecnica suddivisa in singoli files, venga firmato digitalmente da tutti i componenti di partecipazioneun RTI, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilela procedura preveda un meccanismo di accesso alla piattaforma che garantisca l’attribuzione di paternità di documenti caricati sulla piattaforma dal soggetto “accreditato”.
19.3. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiestarendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraResta inteso che è rimesso al discrezionale apprezzamento
19.4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
19.5. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaformale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e DGUE, della domandadichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della domanda di partecipazionefornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili. • Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante il Referente del procedimento di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il Referente del procedimento di gara procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Referente del procedimento di gara di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale (Dpi)
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadell'istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell'istanza di partecipazione e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell'istanza di partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandadell'istanza di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'istanza di partecipazione; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) dell'istanza di partecipazione ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda dell'istanza di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente candidato un congruo termine - – non superiore a dieci giorni - – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del candidato dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaformale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e DGUE, della domandadichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori o parti del servizio o della domanda fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. • la mancata presentazione del progetto di partecipazione, assorbimento del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta personale è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del RUP di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con le dichiarazioni amministrative ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità delle dichiarazioni amministrative e di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi a corredo dell’offertal’offerta economica. Nello specifico valgono Non sono sanabili le seguenti regoleomissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domandadelle dichiarazioni amministrative, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUEdelle dichiarazioni amministrative, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 della presente lettera di invito. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna è assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 10 giorni - perché affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
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Sources: Deliberazione
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove N.B.: Costituiscono irregolarità essenziali non si accompagni ad una carenza sostanziale sanabili le carenze nella documentazione che non consentono l’individuazione del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa contenuto o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadel soggetto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: - • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - • la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto • la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. • Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Concessione Di Beni E Gestione Del Centro Sportivo Comunale
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta all’offerta economica e dell’offerta all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - ▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - ▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - ▪ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - ▪ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto ▪ la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabileCodice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo della sanatoria è assegnato il termine - non superiore a di dieci giorni - solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un ulteriore e definitivo termine a pena di esclusione. In caso di mancata adesione al soccorso istruttorio, il concorrente sarà escluso dalla gara. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In particolare, la stazione appaltante richiederà la sottoelencata documentazione integrativa, non essenziale ai fini della partecipazione alla gara, assegnando un termine non perentorio di 10 giorni: ▪ integrazione del PASSOE non conforme alla composizione del concorrente; ▪ dichiarazione dei dati relativi agli Enti competenti a rilasciare i certificati a comprova dei requisiti dichiarati in sede di offerta (es: sede, via, pec …) che non possano essere acquisiti tramite sistema Avcpass; ▪ copia documento identità scaduto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca autonomamente, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare l’effettivo possesso dell’elemento e/o della dichiarazione, omesso/a o risultato irregolare, nei seguenti casi: ▪ l’elemento è disponibile immediatamente consultando appositi siti internet o banche dati (esempio certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.); ▪ sia già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l’effettivo possesso del requisito.
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Sources: Accordo Quadro Per Fornitura Di Reagenti E Apparecchiature Diagnostiche
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - − il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - − l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - − la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - − la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - − il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiestarendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
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Sources: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnicaall'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo all'art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione e determina l'esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi documenti di data certa certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadell'offerta; - il difetto la mancata presentazione di sottoscrizione della domanda di partecipazionedichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del DGUEservizio ai sensi dell'art. 48, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabilecomma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini del soccorso istruttorio della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il sistema delle comunicazioni su portale della Sintel, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere nonché eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (n. 5 giorni solari) farà fede la sezione data della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso ricevuta di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraconsegna della comunicazione su portale della su indicata Sintel. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Sources: Bando Di Gara