Sinistro tutela legale Clausole campione

Sinistro tutela legale. Si rimanda al capitolo 6. ❯ TABELLA A da -8 in poi 0,84700 -7 0,86880 -6 0,89690 -5 0,89920 -4 0,90160 -3 0,95610 -2 0,97190 -1 1,00000 0 1,01110 1 1,01770 2 1,01870 3 1,03240 4 1,05330 5 1,06910 6 1,08390 7 1,09920 8 1,11280 9 1,15900 10 1,16270 11 1,24420 12 1,24750 13 1,37720 14 1,70180 15 2,08920 16 2,43370 17 3,37590 18 3,77980 La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corri- spondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella. ❯ TABELLA A1 Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di pre- mio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza. Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incre- mento di fabbisogno tariffario dell’impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata. CLASSI DI BONUS/ MALUS Coefficienti In assenza di sinistri In presenza di un sinistro ❯ TABELLA A2 Variazioni percentuali in assenza di sinistro con opzione quixaBOX CLASSI DI BONUS/ MALUS Coefficienti In assenza di sinistri In presenza di un sinistro da -8 in poi 0,84700 -- -- 0,00% 0,00 -7 0,86880 0,00% 0,00 0,00% 0,00 -6 0,89690 -1,45% -4,42 -1,45% -4,42 -5 0,89920 -1,80% -5,60 -1,80% -5,60 -4 0,90160 -0,23% -0,72 -0,23% -0,72 -3 0,95610 -0,23% -0,71 2,88% 8,99 -2 0,97190 -2,80% -8,99 1,07% 3,45 -1 1,00000 -1,06% -3,45 0,76% 2,46 0 1,01110 -0,75% -2,46 0,40% 1,31 1 1,01770 -0,40% -1,31 0,06% 0,18 2 1,01870 -0,06% -0,18 0,82% 2,69 3 1,03240 -0,81% -2,69 1,24% 4,10 4 1,05330 -1,22% -4,10 0,92% 3,07 5 1,06910 -0,91% -3,07 0,86% 2,92 6 1,08390 -0,86% -2,92 0,88% 2,99 7 1,09920 -0,87% -2,99 0,77% 2,66 8 1,11280 -0,77% -2,66 2,35% 8,15 9 1,15900 -2,30% -8,15 0,19% 0,69 10 1,16270 -0,19% -0,69 3,62% 12,87 11 1,24420 -3,49% -12,87 0,17% 0,63 12 1,24750 -0,17% -0,63 6,38% 23,57 13 1,37720 -6,00% -23,57 15,05% 59,10 14 1,70180 -13,08% -59,10 15,69% 70,88 15 2,08920 -13,56% -70,88 11,47% 59,97 16 2,43370 -10,29% -59,97 26,61% 155,03 17 3,37590 -21,01% -155,03 9,67% 71,30 18 3,77980 -8,81% -71,30 -- -- ❯ TABELLA D1 Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con form...
Sinistro tutela legale. Si rimanda al capitolo 6. La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella: Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza. Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell’impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata. Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella. N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) Perdita anatomica o funzionale di: 70% • un arto superiore 70% • una mano o un avambraccio 60% • un pollice 18% • un indice 14% • un medio 8% • un anulare 8% • un mignolo 12% • falange ungueale del pollice 9% • una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera 20% Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10% Paralisi completa del nervo radiale 35% Paralisi completa del nervo ulnare 20% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: • al di sopra della metà della coscia 70% • al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% • al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% • un piede 40% • ambedue i piedi 100% • un alluce 5% • un altro dito del piede 1% • la falange ungueale dell’alluce 2,50% Anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% Anchilosi del ginocchio in estensione 25% Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti ...
Sinistro tutela legale. Si rimanda al capitolo 6. ❯ TABELLA A – La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corri- spondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella.
Sinistro tutela legale. Pag 13 di 16 LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS Pag 14 di 16 TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio Pag 14 di 16 TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza di sinistro Pag 14 di 16 TABELLA B - Classe di conversione universale Pag 14 di 16 TABELLA C – Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa Point Pag 15 di 16 con opzione QuixaBox Pag 15 di 16 TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE Pag 16 di 16 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag 1 di 4 Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Sinistro tutela legale. Si rimanda al capitolo 6.
Sinistro tutela legale. Si rimanda al capitolo 6. ❯ TABELLA A – COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO da -6 in poi 0,93376 -5 0,94627 -4 0,95914 -3 0,97238 -2 0,98599 -1 1,00000 0 1,01441 1 1,02920 2 1,04450 3 1,04520 4 1,04630 5 1,05040 6 1,06970 7 1,09100 8 1,11280 9 1,13730 10 1,16220 11 1,17780 12 1,17930 13 1,18030 14 1,18130 15 1,18810 16 1,18910 17 1,19010 18 1,19090 La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella: ❯ TABELLA A1 –
Sinistro tutela legale. Si rimanda al capitolo 6. La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella: 1 1,0281 2 1,0427 3 1,0435 4 1,0447 5 1,0491 6 1,068 7 1,0891 8 1,1106 9 1,135 10 1,1597 11 1,1753 12 1,1767 13 1,1777 14 1,1787 15 1,1858 16 1,1868 17 1,1877 18 1,1885 Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regola- mento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre: • in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’at- testazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. • in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo par- ziale, con responsabilità principale nell’ultimo quin- quennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Variazioni percentuali in assenza di sinistro Le variazioni in diminuzione del premio in assenza di sinistri, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella seguente tabella: 2 - 1 -1,40% 1,50% 3 - 2 -1,08% 0,19% 4 - 3 -0,11% 0,54% 5 - 4 -0,42% 2,24% 6 - 5 -1,77% 3,81% 7 - 6 -1,94% 3,98% 8 - 7 -1,93% 3,21% 9 - 8 -2,15% 4,42% 10 - 9 -2,13% 3,55% 11 - 10 -1,32% 1,47% 12 - 11 -0,12% 0,21% 13 - 12 -0,08% 0,16% 14 - 13 -0,08% 0,69% 15 - 14 - 0,60% 0,69% 16 - 15 -0,08% 0,16% 17 - 16 - 0,08% 0,15% 18 - 17 - 0,07% 0,07% N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa ripor- ta le sigle N.A.(veicolo non assicurato) 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: