Common use of Sicurezza Clause in Contracts

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni 1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. 2. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in materia riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di sicurezzadettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. 3. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integraren. 81/2008 e s.m.i., con è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto. 4. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i suoi rischi specificicontenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo rispetto delle norme per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 5. Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore prestazioni specialistiche in essi compresi. 6. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratoriregime di sicurezza del lavoro, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08n. 81/2008 e s.m.i., co. 8 dell’artin cui si colloca l'appalto 7. 26Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, lettove previsto ai sensi dell'art. u del co. 1 dell’art92 D.Lgs. 18 come modificato dall’artn. 81/2008 e s.m.i.: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010100, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto; • verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; • adeguerà il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolatopiano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, deve essere munito in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il co- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografialavoro e, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; • segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • proporrà la relativa autorizzazionesospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. 8. Nel caso in cui le attività oggetto la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessiLavoro. In caso di associazioni temporanee pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di imprese nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di consorzi nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 10. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli adempimenti eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzioinformare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Salute e Ambiente In armonia con la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 è istituito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Salute e successive modificazioni ed è obbligato Ambiente (RLSSA) che subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla sopra citata norma e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in virtù di tale sostituzione viene abrogata, nei settori di applicazione del CCNL, la figura del RLS. All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLSSA nei seguenti numeri: - 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 dipendenti; a rispettare tutta 150 - 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 151 dipendenti; a 350 - 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 351 dipendenti; a 500 - 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni Come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, per l'esercizio delle proprie attribuzioni i rappresentati per la normativa vigente sicurezza, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti, come disciplinati dall'art 14 del CCNL, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; ai sensi dello stesso Accordo tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento, degli adempimenti previsti ai punti b), c), d), g), i) e l) dell'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008. In presenza di situazioni e contesti di particolare rilevanza in occasione della, realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza, anche in relazione a specifici accertamenti ed indagini sull'ambiente di lavoro, potranno essere definite, in accordo con la direzione aziendale, attività specifiche di realizzare mediante la flessibilità del monte ore del singolo RLSSA in tutto il triennio di riferimento per la durata dell'incarico dello stesso, fermo restando che l'utilizzo di tale flessibilità non potrà superare il 50% del monte ore annuale previsto dal comma precedente. In particolare: • ai sensi dell’arttali situazioni e a fronte di programmi e progetti di particolare rilevanza, al fine di garantire la necessaria agibilità a livello aziendale si potranno concordare in relazione a tali fattispecie le necessarie specifiche agibilità. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrareNella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal presente CCNL, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo saranno assicurate le condizioni per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP l'adeguato svolgimento dell'attività dei Rappresentanti dei LavoratoriLavoratori per la Sicurezza Salute e Ambiente (RLSSA). Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995. Nelle unità produttive che occupino oltre 250 dipendenti, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia la direzione aziendale potrà permettere ai RLSSA l'accesso alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contrattorete internet, se nominatoutile allo svolgimento della propria funzione, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorziocon modalità da-definirsi in sede aziendale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato Disciplinare e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS al Comune fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS dal Comune è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta ogni qualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente CapitolatoDisciplinare, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUSal Comune; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS al Comune il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI preposti e dare evidenza alla VUS al Comune della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente CapitolatoDisciplinare, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto subappalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato Disciplinare siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sub­appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore L’appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS dal Comune per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Determina a Contrarre Per L Affidamento Del Servizio Di Derattizzazione E Disinfestazione

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • relativamente ai servizi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore l’Appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore dall’appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatorerelativamente ai lavori, ogniqualvolta l’Appaltatore deve produrre il POS almeno 15 gg. prima dell’inizio delle attività inerenti i LAVORI, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; • l’Appaltatore, ogni qualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore l’Appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatoredell’Appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore L’Appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione dell’Esecuzione del contrattoContratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs1. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrareLa stazione appaltante, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi di cui al precedente articolo 2 del Datore di Lavoropresente accordo, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratoriha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, un DUVRI contenente le procedure per la sicurezza del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore lavoro nei cantieri temporanei e dalla VUS è mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatorepresente accordo. 2. Contestualmente all’avvio delle prestazioni professionali di redazione del Progetto, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto la stazione appaltante, qualora ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi di cui all’articolo 2 del presente Capitolatoaccordo, conferisce formale incarico di Coordinatore per la progettazione che redigerà, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di ogni singolo intervento che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo. 3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, l’impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza ex articolo 131 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo. 5. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Piano Operativo di Sicurezza”. 6. Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l’Appaltatore dovrà, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortuniotermine di giorni 10 (dieci) dalla data di detto sopralluogo, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia e comunque prima dell’inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS stazione appaltante la seguente documentazione: a. il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS Coordinamento ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e dei LavoratoriCoordinamento redatto dalla stazione appaltante; b. il POS “Piano Operativo di Sicurezza”, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • redatto ai sensi di legge (d.lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del D.Lgscantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 7. 81/08Il mancato rispetto, co. 8 dell’artda parte dell’Appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l’applicazione da parte della stazione appaltante la penale indicata al successivo art. 2625. 8. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, ovvero il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito Piano di apposita tessera Sicurezza e di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di LavoroCoordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 5, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo. 9. La stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la data congruità dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di assunzione ed in caso sicurezza e verificherà la coerenza di sub-appalto anche la relativa autorizzazionetali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro. 10. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto ad attenersi uniformarsi ad indicazioni fornite eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 11. E’ obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla VUS stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 12. E’ altresì obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “Rappresentanti per la soluzione sicurezza” una copia di ogni eventuale reclamo presentato da parte tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei portatori lavori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorziociascun intervento.

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Sources: Accordo Quadro

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti i serramenti e/o facciate dovranno essere concepiti in modo che: • non vi siano parti taglienti e superfici abrasive che possano ferire nell’utilizzo normale gli utenti o anche gli addetti delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 operazioni di manutenzione • resistano ad operazioni errate (ma possibili) senza rottura di parti vetrate, fuoriuscita di materiali dalla loro sede, rottura di organi di manovra e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente di bloccaggio ecc... Nei luoghi di lavoro, in accordo con le prescrizioni normative in materia di sicurezzasicurezza (▇.▇▇▇. In particolare19 settembre 1994, n°626 e D.Lgs. 19 marzo 1996 n°242) può essere inoltre prescritto di adottare vetri di sicurezza (UNI 5832 - UNI7697) La scelta della vetrazione deve essere fatta secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di: • risparmio energetico • isolamento acustico • controllo della radiazione solare • sicurezza Per ogni tipologia di serramento dovrà essere indicato il tipo di vetro richiesto, precisandone le caratteristiche, lo spessore nominale, se vetro monolitico o vetrocamera l’eventuale colorazione (chiaro - colorato - opaco) specificando il trattamento delle lastre esempio: • riflettente • basso emissivo • pirolitico • o altri tipi di coating Altri eventuali aspetti prestazionali relativi all’irraggiamento dei vetri • fattore solare • fattore energetico Deve essere specificato se le vetrazioni sono ordinate assieme ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazioneserramenti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappaltodi ordine separato di vetri e serramenti, dovrà essere concordato con il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS fornitore dei serramenti e/o facciate l’onere per la soluzione distinta misure vetri e l’eventuale posa in opera. I pannelli di ogni eventuale reclamo presentato tamponamento dovranno possedere caratteristiche meccaniche, acustiche e termiche tali da parte dei portatori di interessigarantire le prestazioni richieste per l’intero manufatto. In caso particolare dovranno resistere agli urti in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorziosicurezza (D.Lgs. 19 settembre 1994 n°626 e D.Lgs. 19 marzo 1994 n°242).

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore l’ appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; . L’appaltatore avrà l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’ appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze. • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore l’ appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi complessivo degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore l’ appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore dell’ appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-sub- appalto anche la relativa autorizzazione. • l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene gli interventi da eseguire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati . Per la gestione degli interventi in tali ambienti dovranno essere concordate specifiche procedure operative con la VUS, procedure da estendere a tutto il personale impegnato nei luoghi suddetti e fornire una dichiarazione relativa alla qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati con riferimento all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177/2011, secondo modulistica fornita da VUS. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatoredell’ appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Prelievo, Trasporto, Recupero E/O Smaltimento Dei Fanghi Disidratati

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. • Il servizio sarà di norma eseguito nell’officina dell’Appaltatore, o se richiesto presso parti d’impianto della VUS, che saranno posti fuori servizio ed in sicurezza dal personale VUS prima di essere consegnati all’Appaltatore. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore L’appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Trasporto Acqua Potabile

Sicurezza. L’appaltatore 14.1. L'Espositore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta ad osservare la normativa vigente relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme: • sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo; • sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza sul lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza; • in materia di sicurezzasicurezza sul lavoro, e in particolare quanto previsto dal Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni; • in materia di tutela della salute dei non fumatori; • in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 14.2. In particolareIl Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) in relazione alla Manifestazione fieristica, con l'indicazione dei rischi delle attività, verrà consegnato all’Espositore successivamente alla stipula del presente Contratto. Qualora l’Espositore rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà provvedere ad integrarlo e a riconsegnarlo entro il [•] all’Organizzazione. 14.3. L'Espositore deve allestire e tenere il proprio spazio espositivo assegnato tenendo conto del livello qualitativo della Manifestazione fieristica, in modo da non nuocere all'estetica degli spazi espositivi contigui e da non arrecare danno agli altri Espositori e/o ai visitatori della Fiera. L'Espositore e le persone dallo stesso incaricate sono comunque tenuti: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integraread utilizzare strutture di allestimento completamente smontabili, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore in quanto non è assolutamente consentita l'installazione di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenzeallestimenti fissi; • il DUVRIa rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalle vigenti normative italiane, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contrattoed in particolare quanto previsto dal D.lgs n. 81/2008; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio ad usare materiali non infiammabili o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUScompletamente ignifughi secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS a non deteriorare le pareti, i pilastri, le strutture e il numero complessivi degli infortuni pavimento del complesso fieristico con vernici, colla o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendentialtro materiale; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI a non utilizzare le strutture del complesso fieristico per ancorare o sostenere allestimenti, insegne, cartelli e dare evidenza simili; • a non appoggiare pesi eccessivi alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 struttura fornita dall'Organizzazione (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorsostand modello “pagoda” o stand vetrato) e dei relativi corsi di aggiornamentoa non forare, manomettere o comunque danneggiare i pannelli, i montanti, i fascioni e gli arredi della struttura fornita; • a non sovraccaricare il pavimento; nel caso di carichi concentrati, l'Espositore è tenuto a mettere in atto tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su una superficie più ampia, ma comunque tale da non superare il limite di superficie dello spazio espositivo assegnato; • a non effettuare lavori, scavi, impianti o quant'altro possa alterare lo stato delle zone espositive; • a non effettuare in proprio allacciamenti diretti ai sensi del D.Lgs. 81/08punti di erogazione della fornitura di energia elettrica in quanto fornita dall’Organizzazione; • a non impedire l'accesso ai punti di erogazione della fornitura di energia elettrica di cui sopra nonché alle cassette antincendio; • a non introdurre nel complesso fieristico materiali esplosivi, co. 8 dell’art. 26detonanti, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore asfissianti e l’indicazione del Datore di Lavorocomunque pericolosi, nonché la data a non accendere fuochi od usare bombole di assunzione ed in caso gas G.P.L. o metano; • a non esporre bandiere o altro materiale promozionale, oltre quello previsto, all'esterno dello spazio espositivo assegnato; • a non introdurre e/o effettuare operazioni di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappaltotrasbordo di idrocarburi nell’area fieristica, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato trasmettendo pertanto all’Organizzazione una dichiarazione all’uopo che ne esclude espressamente l’uso da parte dei portatori di interessidell’Espositore (cfr sub Allegato 4). In caso contrario l’Espositore è tenuto a presentare un’ulteriore polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati da riversamento di associazioni temporanee idrocarburi come previsto dal Regolamento vigente della Zona Portuale della Darsena di imprese Milano (cfr Allegato 5). 14.4. L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall'inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia di consorzi gli adempimenti sicurezza sul lavoro e di cui al tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al ConsorzioContratto, obbligandosi inoltre a sollevare l'Organizzazione da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. 14.5. L'Espositore dovrà informare il proprio personale operante nel quartiere fieristico e nel corso della Manifestazione fieristica circa le prescrizioni e i divieti riportati nel presente Contratto e circa le condizioni generali di partecipazione alla Manifestazione fieristica.

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Sources: Contratto Di Assegnazione Di Spazi Espositivi

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta ogni qualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio alla fornitura oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente il nominativo del PREPOSTO alla sicurezza per la posa in opera della fornitura, dandone alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS prova della formazione obbligatoria prevista sostenuta in relazione a quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolatonella posa in opera della fornitura, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del RUP o del Direttore dell’esecuzione dell’Esecuzione del contrattoContratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Capitolato d'Onere

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore l’ appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore l’ appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore l’ appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore dell’ appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatoredell’ appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

Sicurezza. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del a: - rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare quanto disposto nel Testo Unico D.Lgs. 81/2008 81/08: “Tutela della salute e successive modificazioni della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - predisporre tutti i documenti ivi previsti ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente eseguire ogni adempimento richiesto dal Testo Unico D.Lgs. 81/08, dalle norme tecniche applicabili e dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della propria azienda; - prendere visione ed accettare, in materia sede di sicurezzagara, del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. In particolare: • ▇▇▇▇▇), redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare81/08; - valutare i rischi per gli interventi extra-canone e redigere relativo produrre un Piano Operativo di Sicurezza (POS). Per interventi extra-canone, con per i suoi rischi specificiquali si stima una durata non superiore a 2 (due) giorni lavorativi, il DUVRI allegato in alternativa al presente Capitolato POS si potrà redigere un Verbale di Coordinamento e compilato solo per la parte Cooperazione contenente le informazioni utili ai fini della Salute e Sicurezza dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore lavoratori e le misure di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore prevenzione e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazioneprotezione necessarie. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappaltocui, il sub- appaltatore tempo necessario per eseguire l’intervento extra-canone dovesse superare il limite di due giorni, sarà tenuto necessario redigere il POS. - Qualora gli interventi ordinati fossero di natura tale da rientrare nell’ambito di quanto enunciato nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei” e, quindi, da richiedere la formulazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in fase di progetto, l’Appaltatore deve tenerne conto nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), - Il POS deve essere prodotto almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio degli interventi operativi. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a rispettare tutti gli stessi obblighi dell’appaltatorestabiliti dalle leggi, previsti norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla manodopera. L’Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di durata del Contratto. L’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti ed ai subappaltatori l’obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento, dal presente articoloquale si evinca la ditta di appartenenza, nonché di indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) idonei alla lavorazione eseguita in conformità al proprio DVR. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni L’Appaltatore deve comunicare i nominativi indicati quali responsabili in materia di sicurezza. L’appaltatore è tenuto , delle prestazioni di protezione e prevenzione, dirigenti, preposti e, nel caso di cantiere, un tecnico che provvedano ad attenersi ad indicazioni fornite ogni incombenza prevista dalla VUS normativa antinfortunistica per la soluzione sicurezza e salute sui luoghi di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori lavoro e nei cantieri mobili, e che siano in grado di interessiricoprire i compiti che vengono loro affidati. In caso L'Appaltatore si impegna ad informare e formare il proprio personale e quello eventualmente assegnato dal Committente nell'ambito dell'Appalto, al fine di associazioni temporanee garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nel bene oggetto delle prestazioni. L’Appaltatore dovrà, per quanto di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.competenza, comportarsi nel rispetto del contenuto normativo dell’art.26 del D. Lgs. 81/08 ed altri articoli ad esso collegati

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Sources: Service Agreement

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore dall’appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore L’appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, DC della VUS ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Servizio Di Manutenzione Del Verde

Sicurezza. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ss. mm. ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore l’Appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore dall’appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatorel’Appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore l’Appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore l’Appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore dell’Appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatoredell’Appaltatore, previsti dal presente articoloarticolo in tema di sicurezza. L’ appaltatore L’Appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Trasporto E Recupero Spazzamento Stradale

Sicurezza. L’appaltatore Il Comodatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza. In sicurezza sui luoghi di lavoro e connessa all’uso dell’impianto concesso; in particolare: • ai sensi dell’art. 26 del , è fatto obbligo al Comodatario l’ottemperanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integraree s.m.i. e dalle norme legislative e disposizioni vigenti in materia con particolare riguardo al D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”). A tal fine il Comodatario è tenuto a trasmettere al Settore LL.PP. un’autocertificazione in cui dichiari di aver ottemperato a tali disposizioni. Nell’autocertificazione dovranno essere dichiarati la presenza e i nominativi delle figure aventi le caratteristiche di lavoratori subordinati e componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione tra cui: - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - Medico competente (se risulta necessario); - Nomina e formazione degli addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso e di aver provveduto alla formazione generale e specifica di tutti i componenti l’Associazione secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Dovranno essere comunque sempre disponibili per ogni richiesta e controllo il Documento di Valutazione Rischi ed il Piano d’emergenza/esodo. Con riferimento al D.M. 24 aprile 2013 (c.d. Decreto ▇▇▇▇▇▇▇▇), ai fini del presente contratto, è fatto obbligo al Comodatario l’acquisto di defibrillatore (o di altro sistema salva vita equivalente), che dovrà essere reso disponibile nei locali aperti al pubblico; è fatto altresì obbligo di provvedere alla formazione di proprio personale per mezzo della partecipazione a corsi specialistici. Nell’eventualità il Comodatario volesse organizzare eventi sportivi (tipo tornei nazionali, amichevoli di Federazione) e/o altri avvenimenti a forte richiamo di pubblico, è a suo carico la redazione del Piano di Soccorso Sanitario (D.G.R. 29.12.2014, n. 59-870), oltre alle relazioni e piani (evacuazione/emergenza) richiesti dalle normative e da altri enti come i VVF. Il Comodatario dovrà effettuare a suo carico, tramite ditte qualificate, verifiche e manutenzione periodiche a cadenza semestrale di estintori, idranti, maniglioni antipanico di uscite di sicurezza/porte antincendio, lampade d’emergenza, dispositivi di sgancio con la relativa tenuta e compilazione del Registro della Sicurezza Antincendio (D.M. 10.03.1998). Gli adempimenti di sicurezza comprendono gli obblighi richiesti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato relativi rinnovi di SCIA antincendio per attività soggette a controllo VVF. Le verifiche a carico del Comodatario comprendono le revisioni e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS verifica fumi della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • caldaia ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il D.P.R. 74/2013 con le relative registrazioni nel libretto d’impianto e di rapporto d’efficienza regionale (effettuati da personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorziospecializzato).

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Sources: Comodato d'Uso

Sicurezza. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore l’Appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatorel’Appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore l’Appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore l’Appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore dell’Appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatoredell’Appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore L’Appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • : 1. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e Capitolato, compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche da parte di VUS, integrandolo con i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • ; 2. il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • . L’appaltatore avrà l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza; 3. l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio alla fornitura oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia informativa alla VUS; • ; 4. l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • ; 5. l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della sicurezza incaricati di eseguire la fornitura all’interno degli impianti di depurazione VUS, trasmettendo la documentazione che attesti la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ; 6. ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio nella fornitura in oggetto durante l’installazione dell’impianto oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. 7. il veicolo utilizzato dall’Appaltatore per il trasporto e lo scarico/travaso di ossigeno liquido (motrice e rimorchio con cisterna) dovrà essere mantenuto, durante tutta la durata dell’appalto, in piena efficienza, conforme alla normativa ADR per la categoria specifica di materiale da trasportare e consegnare (allestimento ADR per il trasporto dei gas criogenici liquefatti comburenti). Dovrà essere resa disponibile tutta l’attrezzatura necessaria quale ad esempio la manichetta di travaso idonea per le prese specifiche dei serbatoi di accumulo adottati, secondo normativa vigente, segnaletica appropriata, ecc. Il veicolo dovrà essere condotto da persona esperta ed adeguatamente preparata al suo utilizzo in considerazione del fatto che il servizio riguarda la CONSEGNA E TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA (CMP). Il soggetto alla guida del veicolo su cui è caricata merce pericolosa e nello specifico il trasporto in cisterna di merci pericolose come i gas criogenici liquefatti comburenti dovrà avere esperienza pluriennale nel trasporto di merci pericolose ed essere in possesso, oltre che della normale patente di guida idonea, del Certificato di Abilitazione Professionale per il trasporto di merce pericolosa in regime A.D.R. in classe 2, ottenuto per esame dopo corso specialistico. Il certificato, che dovrà essere pluriennale e mantenuto in corso di validità per tutta la durata dell’appalto, dovrà essere del tipo Specializzazione Cisterne. 8. il personale dell’Appaltatore impiegato per l’esecuzione della presente fornitura dovrà essere opportunamente formato e attrezzato con specifici DPI per operare nel rispetto della normativa di riferimento in particolar modo della Direttiva Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) – 2014/34/UE. 9. L’appaltatore dovrà consegnare al personale preposto prima della fornitura del prodotto la scheda dati prodotto e sicurezza conformi alla normativa vigente. Qualsiasi variazione/modifica/adeguamento della documentazione dovrà essere comunicata in anticipo rispetto alla fornitura al personale interessato. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore L’appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione dell’Esecuzione del contratto, se nominato, Contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro Per Fornitura Di Ossigeno Liquido

Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. • Il servizio sarà di norma eseguito nell’officina dell’Appaltatore, o se richiesto presso parti d’impianto della VUS, che saranno posti fuori servizio ed in sicurezza dal personale VUS prima di essere consegnati all’Appaltatore. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatoredell’ appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Verifica