SCHEMA DI COMODATO D’USO
ALLEGATO “3” all’Avviso Pubblico per la Concessione in Comodato d’Uso del Bocciodromo comunale di Via Sac. A. Cremona 2 - 2018-2020
COMODATO D’USO DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SAC. X. XXXXXXX 2 - ANNI 2018-2020
SCHEMA DI COMODATO D’USO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA
COMODATO D’USO DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SAC. X. XXXXXXX 2 - ANNI 2018-20.
Raccolta N.
L’anno duemila , addì municipale.
del mese di
PREMESSO
, in nella residenza
- che il Comune di Trecate è proprietario del bocciodromo sito in Xxxxxxx, Xxx Xxx. X. Xxxxxxx 0;
- che con deliberazione n. in data . .2017 della Giunta comunale, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si stabiliva di ;
- che con determinazione n. - Cult in data . .2017 del Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero si stabiliva di procedere all’attivazione della procedura di selezione approvando i relativi atti, nel rispetto degli indirizzi approvati con la citata deliberazione GC n. del 2017;
- in esecuzione dei sopraccitati atti;
TANTO PREMESSO TRA
il Comune di Trecate (d’ora in poi denominato “Comodante”), codice fiscale 80005270030, rappresentato da , nato/a a il , nella sua qualità di Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero, il/la quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione Pubblica che rappresenta;
E
l’Associazione / Società (d’ora in poi denominata “Comodatario”), codice fiscale , con sede in , Via , rappresentato da , nato/a a il , nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante;
SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - OGGETTO E SCOPO
Il Comune di Trecate, in qualità di Comodante, concede in comodato d’uso gratuito, a norma degli artt. 1803-1812 del Codice civile, a , che accetta, l’impianto sportivo di proprietà comunale adibito al gioco delle bocce, sito in Xxxxxxx, Xxx Xxx. X. Xxxxxxx 0, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 18, Numero 2025 con i subalterni 1, 2, 3 4 e 5 (di seguito denominato “bocciodromo”), così come meglio identificato nella planimetria che si allega al presente comodato
come “Allegato 1”, perché se ne serva per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la promozione e l’organizzazione di attività sportive relative al gioco delle bocce.
Il Comodatario:
- è tenuto a custodire, conservare e gestire il bocciodromo con la diligenza del buon padre di famiglia;
- non può servirsene che per l’uso sopraindicato;
- non può concedere a terzi il godimento del bocciodromo senza il consenso formale del Comodante.
Se il Comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il Comodante può chiedere l’immediata restituzione dell’impianto concesso, oltre al risarcimento del danno (art. 1804 c.c.).
Il Comodante può chiedere l’immediata restituzione dell’impianto concesso per il verificarsi di fatti e/o situazioni di particolare gravità (es. sicurezza, salute pubblica, etc.) tali da rendere inopportuno, a giudizio insindacabile del Comodante, il proseguimento del rapporto.
Il Comodante si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la sospensione del comodato per il tempo occorrente per l’effettuazione di opere o lavori necessari e/o che rivestano carattere di urgenza e di straordinarietà, senza che per tale motivo possa essere nulla preteso.
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto di comodato d’uso gratuito ha la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di stipula, senza necessità di alcuna formalità di disdetta alla sua naturale scadenza. Non è previsto il rinnovo tacito del contratto.
Art. 3 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO
Il bocciodromo viene concesso ed affidato nello stato di fatto e di diritto così come attualmente si trova. Il Comodatario dichiara di averne preso visione e di averlo trovato idoneo allo scopo.
Prima della stipula del contratto verrà eseguito un sopralluogo con la presenza congiunta di incaricati dei competenti uffici comunali e di un rappresentante del Comodatario, al fine di accertare le effettive condizioni preventive rispetto alla consegna. Di tale sopralluogo verrà redatto un verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.
All’atto della stipula del contratto verrà consegnata al Comodatario una copia delle chiavi del bocciodromo concesso in uso. È facoltà del Comodatario eseguire copie delle chiavi, dandone contestualmente comunicazione al Comodante. È inoltre facoltà del Comodatario sostituire a proprie spese le serrature delle porte; in questo caso, oltre a darne comunicazione, dovrà trasmettere copia delle nuove chiavi al Settore Lavori Pubblici e al Settore Sport del Comune.
Alla scadenza del contratto il Comodatario dovrà riconsegnare il bocciodromo in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un corretto utilizzo, nonché tutte le copie delle chiavi in suo possesso. Si procederà, inoltre, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Per ogni peggioramento dello stato del bocciodromo è da ritenersi responsabile il Comodatario, con esclusione del deperimento causato da vetustà, cause di forza maggiore, eventi accidentali e fenomeni naturali.
Dell’atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale il Comodante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo dei locali e delle attrezzature.
Art. 4 - CUSTODIA
Il Comodatario è costituito custode del bocciodromo e dei relativi beni mobili concessi ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati ai medesimi, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi.
Il Comodatario, ogni qual volta lascia i locali al termine del loro utilizzo, dovrà provvedere:
- allo spegnimento di tutti gli impianti di illuminazione;
- alla chiusura di rubinetti e simili;
- alla chiusura di tutti i serramenti.
Il Comodatario dovrà fornire al Comodante i nominativi di due o più referenti, corredati di indirizzo, numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica, da poter contattare in caso di necessità.
Art. 5 - SPESE PER L’USO DEL BOCCIODROMO
Il Comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene concesso (art. 1808 c.c.).
Rientrano tra le spese di cui sopra (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo), in quanto direttamente funzionali all’uso dell’immobile:
- interventi di pulizia;
- manutenzione ordinaria;
- utenze.
Pulizia
Sono a carico del Comodatario le pulizie in tutti i locali e gli spazi aperti del bocciodromo.
La fornitura delle attrezzature e del materiale di consumo necessari a tali pulizie è a carico del Comodatario, che dovrà comunque impiegare utensili, prodotti di consumo ed accessori tali da non arrecare danni alle strutture e alle attrezzature presenti e che siano conformi alla normativa vigente relativa al rischio chimico e, più in generale, alla normativa vigente in materia. I materiali di consumo, inoltre, dovranno essere di tipo anallergico e non dovranno recare danni ai fruitori del bocciodromo.
Le attrezzature di cui il Comodatario si servirà per l’esecuzione delle pulizie e di tutti gli interventi previsti, con particolare riferimento alle apparecchiature elettriche e meccaniche, dovranno essere conformi alla normativa vigente e dovranno essere impiegate nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni in vigore al momento dell’uso.
Manutenzione ordinaria
È a carico del Comodatario la manutenzione ordinaria dell’intero impianto sportivo, compresi gli scarichi fognari, gli impianti tecnologici e le attrezzature in dotazione al bocciodromo.
Il Comune recepisce e fa proprie le considerazioni esposte nel paragrafo X.XX “Manutenzioni e riparazioni”, del Principio Contabile Nazionale n. 16 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel quale sono indicate le distinzioni fra la “manutenzione ordinaria” e la “manutenzione straordinaria”, intendendosi per “manutenzione ordinaria” quelle «spese di natura ricorrente che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, ecc., spese, cioè, che servono per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento», mentre la “manutenzione straordinaria” è costituita da «costi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite e, pertanto, tali costi rientrano tra quelli capitalizzabili».
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
- tinteggiatura di tutti i locali in concessione e di tutte le parti murarie tinteggiate, compresi gli elementi degli impianti di riscaldamento;
- spurgo di tutte le tubazioni fognarie;
- sostituzione di tutte le luci non più funzionanti;
- sostituzione rubinetteria idraulica e sifoni lavandini;
- riparazione arredi e attrezzature sportive;
- riparazione infissi interni ed esterni a causa di danni vandalici;
- riparazione pavimentazioni e zoccolini battiscopa causa usura.
Il Comodatario è tenuto a predisporre e a tenere aggiornato un apposito registro riportante l’annotazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati. Per ogni intervento dovrà essere indicato quanto segue:
- data degli interventi;
- natura degli interventi;
- i relativi esiti;
- nominativo della ditta o del soggetto incaricato che ha eseguito il lavoro.
Tale registro dovrà essere sempre a disposizione del Comodante per le verifiche e i controlli di competenza.
Utenze
Sono a carico del Comodatario le spese per le utenze (acqua, luce, gas, etc.), comprese le spese per l’eventuale volturazione dei relativi contratti.
Art. 6 - SPESE STRAORDINARIE PER L’USO DEL BOCCIODROMO
Le spese di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’eventuale sostituzione, in tutto o in parte, degli impianti elettrico, idrico-sanitario e di riscaldamento, e tutto quanto concerne la manutenzione delle parti esterne del fabbricato in cui si trovano i locali sono a totale carico del Comodante, previa richiesta formale del Comodatario e dopo valutazione tecnica e contabile da parte del competente Settore LL.PP.
Il Comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene concesso, se queste erano necessarie e urgenti (art. 1808 c.c.) e solo se formalmente e previamente autorizzate dal Comodante: pertanto il Comodatario, prima dell’effettuazione degli interventi, dovrà richiedere al Comodante ed acquisire dallo stesso la formale preventiva autorizzazione a procedere.
Eventuali lavori di ristrutturazione, sistemazione, adattamento e modifica dei locali rientranti nella manutenzione straordinaria, richiesti dal Comodatario e non ritenuti necessari e/o urgenti dal Comodante, potranno, comunque, essere eseguiti con spese a totale carico del Comodatario, previa autorizzazione scritta del Comodante e di altri eventuali organi competenti, dopo la presentazione dei relativi elaborati di progetto. Resta comunque inteso che al termine naturale del presente contratto tutte le eventuali opere di cui sopra saranno da considerarsi di proprietà comunale.
Il Comodatario è tenuto ad eseguire le opere di miglioria presentate in sede di selezione, la cui realizzazione dovrà essere preventivamente validata dal Settore LL.PP. del Comune. Le migliorie proposte in sede di selezione potranno essere oggetto di revisione con il criterio dell’equivalente del valore economico degli interventi, solo in accordo tra le parti, previo parere dei competenti uffici comunali.
Previa autorizzazione formale del Comodante, il Comodatario potrà installare nell’impianto sportivo, a propria cura e spese, strutture mobili o comunque removibili per lo svolgimento di attività compatibili con il presente comodato, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia. Potrà, altresì, richiedere di apportare eventuali altre migliorie all’impianto addossandosi i relativi costi. Le migliorie, le modifiche o le riparazioni eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con la sua preventiva autorizzazione, salvo il diritto del Comodante di pretendere dal Comodatario il ripristino dell’immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto.
Art. 7 - ALTRI ONERI A CARICO DEL COMODATARIO
È a carico del Comodatario l’assolvimento di tutte le attività connesse all’utilizzo e al godimento del bocciodromo, nessuna esclusa o eccettuata, con proprie risorse umane e proprio personale specializzato, propri mezzi e attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
In particolare, è a carico del Comodatario, che se ne assume interamente la responsabilità, l’assolvimento di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza e al servizio di soccorso degli utenti, nonché un’ininterrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all’interno del bocciodromo, nella perfetta e scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia.
Sono completamente a carico del Comodatario tutti gli oneri gestionali relativi al presente contratto.
Il Comodatario si impegna a mantenere costi contenuti per l’accesso al bocciodromo, così da agevolarne la partecipazione da parte di bambini, ragazzi e giovani, condividendo in ciò le finalità che l’Amministrazione comunale intende perseguire in materia di promozione della pratica sportiva. Il Comodatario si impegna inoltre a collaborare con l’Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti a favore delle locali scuole, ove richiesto.
Sarà cura del Comodatario vigilare sul corretto utilizzo dell’impianto, con particolare attenzione ad evitare sprechi inutili nei consumi di energia elettrica e per il riscaldamento.
È a carico del Comodatario l’onere di provvedere alla denuncia delle superfici tassabili ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti o di altro tributo vigente e di versare la tassa relativa.
È a carico del Comodatario l’onere di conferire negli appositi sacchi e bidoni della raccolta differenziata i rifiuti prodotti e di posizionarli all’esterno della struttura per il ritiro da parte della ditta incaricata nei giorni previsti per la raccolta, come pure di conferire gli eventuali rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica sita lungo la S.P. n. 4 o altro idoneo centro di smaltimento.
Il Comodatario dovrà trasmettere annualmente al Comodante un rendiconto dell’attività svolta.
Art. 8 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MERCHANDISING
Il Comodatario, quale attività complementare ed accessoria a quella principale di gestione del bocciodromo, potrà esercitare l’attività di bar/punto ristoro e di merchandising all’interno dell’impianto, previa acquisizione di ogni necessaria autorizzazione e nel pieno rispetto delle normative di riferimento, utilizzando gli spazi già destinati a tale attività.
Le autorizzazioni sono operanti limitatamente alla durata del comodato, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto sportivo affidato al Comodatario; gli orari di apertura del bar/punto ristoro ed eventuale punto vendita non possono eccedere quelli di funzionamento del bocciodromo e la somministrazione e/o vendita possono avvenire soltanto nei confronti degli utenti del bocciodromo medesimo.
Il Comodatario è tenuto a praticare prezzi per le consumazioni non superiori ai prezzi medi imposti per le stesse consumazioni da esercizi di uguale tipologia e ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico; agli utenti del bocciodromo non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.
Sono a totale carico del Comodatario gli arredi, le attrezzature, le stoviglie e quant’altro necessario per il funzionamento del bar/punto ristoro ed eventuale punto vendita.
In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, il Comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo allo scadere del contratto, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti del Comodante né nei confronti dell’eventuale successivo gestore.
Il Comodatario può, previa autorizzazione del Comodante, cedere in gestione il servizio del bar/punto ristoro ed eventuale punto vendita a terzi qualificati e idonei per un periodo non superiore alla durata del contratto di comodato e, in ogni caso, con l’applicazione di una clausola risolutiva relativa al venir meno del contratto stesso, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comodante dell’adempimento degli obblighi derivanti dal comodato di che trattasi. Il Comodante rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comodatario e i terzi affidatari del servizio.
I proventi derivanti dalle attività di cui sopra saranno di esclusiva competenza del Comodatario, che provvederà ad assolvere ogni relativo onere fiscale; il Comodante rinuncia sin da ora ad ogni e qualsivoglia quota di partecipazione agli utili di gestione di tali attività.
Tutte le operazioni connesse alla conduzione del bar/punto ristoro ed eventuale punto vendita come sopra definita debbono essere eseguite con l’osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia.
Art. 9 - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO (HACCP)
Il Comodatario (o, in caso di affidamento a terzi del servizio, il soggetto affidatario) dovrà obbligatoriamente gestire, per il bar/punto ristoro, tutte le attività necessarie per l’attuazione e l’implementazione del sistema di autocontrollo igienico (haccp) previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, e s.m.i.
Il Comodatario, inoltre, sotto sua piena ed esclusiva responsabilità, dovrà presentare all’ASL competente per territorio la documentazione comprovante l’inizio di tale attività e l’ottemperanza alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
In relazione alle attività di cui sopra, il Comodatario dovrà designare prima dell’inizio dell’affidamento un proprio rappresentante che assumerà, in nome e per conto del Comodatario medesimo, la qualifica di “responsabile dell’industria alimentare” per il servizio di bar/punto ristoro. Il responsabile dell’industria alimentare è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.
Art. 10 - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE
Il Comodante ha la facoltà di disporre a titolo gratuito dell’uso del bocciodromo per i propri fini istituzionali, per attività di formazione, promozione o preparazione agonistica e per l’organizzazione di gare, manifestazioni, iniziative o altri eventi, anche di carattere extra-sportivo e socio-culturale, per conto proprio o su richiesta delle istituzioni scolastiche locali o di terzi autorizzati dal Comodante, dandone preavviso al Comodatario.
In ogni caso, né il Comodante né altri soggetti potranno disporre del bocciodromo nei giorni in cui sono previste gare di campionato o tornei.
Art. 11 - DIVIETI
È fatto divieto apportare ogni manomissione alle apparecchiature di controllo dell’impianto di riscaldamento e dei termostati ambiente; eventuali danni all’impianto per manomissione verranno interamente addebitati al Comodatario, il quale potrà rivalersi a sua volta sul responsabile dei danni medesimi. Il Comodatario dovrà comunicare tempestivamente al Settore LL.PP. del Comune (e, per conoscenza, al Settore Sport) ogni anomalia o malfunzionamento dell’impianto.
È fatto divieto al Comodatario di installare, sul fronte libero esterno dei locali concessi, scritte o cartelli pubblicitari. È consentita l’apposizione di scritte o cartelli recanti unicamente il nome del Comodatario ed altre informazioni, previa autorizzazione espressa del Comodante; in tal caso, è necessario che il Comodatario si rivolga al concessionario del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, al fine di conoscere l’assoggettabilità o meno dei cartelli medesimi.
Art. 12 - RESPONSABILITÀ
Il Comodatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati a immobili, locali, impianti, attrezzature e arredi concessi in uso, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi, avendo esso l’obbligo della vigilanza e della custodia di quanto affidatogli (fatto salvo ogni danno derivante da calamità naturale), e si assume ogni responsabilità, civile e penale, derivante dall’utilizzo degli stessi, sia nei confronti dei propri associati e di terzi che
dell’Amministrazione comunale, esonerando espressamente il Comodante dai rischi derivanti dall’attività svolta nell’impianto concesso o utilizzando le attrezzature eventualmente concesse durante i periodi di utilizzo.
A tal fine il Comodatario provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte, previste e/o consentite dal presente contratto e contenente una specifica clausola per i danni derivanti dalla conduzione e gestione di fabbricati, compresi servizi e dipendenze, con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
L’eventuale inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) è totalmente a carico del Comodatario.
Il Comodatario solleverà in toto il Comodante da ogni molestia o azione di qualsiasi natura che provenissero da terzi, in conseguenza della sottoscrizione del presente comodato.
Nel caso in cui il Comodatario rilevi una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, è tenuto ad adottare immediatamente tutte le misure atte a salvaguardare l’incolumità e la sicurezza degli utenti, attivando contestualmente tutti i canali e gli enti preposti in base alle rispettive competenze (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine, etc.), nonché ad informare sollecitamente i competenti Uffici comunali. Le eventuali spese richieste per gli interventi effettuati, ove non coperte dall’assicurazione, saranno a totale carico del Comodatario.
Art. 13 - SICUREZZA
Il Comodatario è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e connessa all’uso dell’impianto concesso; in particolare, è fatto obbligo al Comodatario l’ottemperanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalle norme legislative e disposizioni vigenti in materia con particolare riguardo al D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”). A tal fine il Comodatario è tenuto a trasmettere al Settore LL.PP. un’autocertificazione in cui dichiari di aver ottemperato a tali disposizioni.
Nell’autocertificazione dovranno essere dichiarati la presenza e i nominativi delle figure aventi le caratteristiche di lavoratori subordinati e componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione tra cui:
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Medico competente (se risulta necessario);
- Nomina e formazione degli addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso
e di aver provveduto alla formazione generale e specifica di tutti i componenti l’Associazione secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
Dovranno essere comunque sempre disponibili per ogni richiesta e controllo il Documento di Valutazione Rischi ed il Piano d’emergenza/esodo.
Con riferimento al D.M. 24 aprile 2013 (c.d. Decreto Xxxxxxxx), ai fini del presente contratto, è fatto obbligo al Comodatario l’acquisto di defibrillatore (o di altro sistema salva vita equivalente), che dovrà essere reso disponibile nei locali aperti al pubblico; è fatto altresì obbligo di provvedere alla formazione di proprio personale per mezzo della partecipazione a corsi specialistici.
Nell’eventualità il Comodatario volesse organizzare eventi sportivi (tipo tornei nazionali, amichevoli di Federazione) e/o altri avvenimenti a forte richiamo di pubblico, è a suo carico la redazione del Piano di Soccorso Sanitario (D.G.R. 29.12.2014, n. 59-870), oltre alle relazioni e piani (evacuazione/emergenza) richiesti dalle normative e da altri enti come i VVF.
Il Comodatario dovrà effettuare a suo carico, tramite ditte qualificate, verifiche e manutenzione periodiche a cadenza semestrale di estintori, idranti, maniglioni antipanico di uscite di sicurezza/porte antincendio, lampade d’emergenza, dispositivi di sgancio con la relativa tenuta e
compilazione del Registro della Sicurezza Antincendio (D.M. 10.03.1998).
Gli adempimenti di sicurezza comprendono gli obblighi richiesti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi con i relativi rinnovi di SCIA antincendio per attività soggette a controllo VVF.
Le verifiche a carico del Comodatario comprendono le revisioni e verifica fumi della caldaia ai sensi del D.P.R. 74/2013 con le relative registrazioni nel libretto d’impianto e di rapporto d’efficienza regionale (effettuati da personale specializzato).
Art. 14 - DISPOSIZIONI A PROTEZIONE DEI MINORI
Il Comodatario, in qualità di “datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 4.3.2014, n. 39, in vigore dal 6.4.2014, che impiega al lavoro persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, si impegna ad adempiere all’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25-bis, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del sopraccitato D.P.R. 313/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00.
Art. 15 - VERIFICHE
Il Comodante, per il tramite del Settore Lavori Pubblici, provvederà ad effettuare verifiche periodiche sulla puntuale esecuzione di tutto quanto prescritto nel presente contratto. In qualunque momento il Comodante, mediante il proprio personale, potrà tuttavia disporre un sopralluogo per accertare le effettive condizioni del bocciodromo senza alcun obbligo di preavviso scritto.
Art. 16 - DOMICILIAZIONE
Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini del presente contratto, all’indirizzo dell’immobile concesso in comodato.
Art. 17 - OBBLIGHI DI LEGGE
Il Comodatario ha l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni di Xxxxx e Regolamenti, sia vigenti che di futura emanazione, che disciplinano la sua attività e sarà responsabile dell’osservanza delle leggi di P.S. che ne regolamentano l’esercizio.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia, sia vigenti che di futura emanazione.
Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto ed ogni onere accessorio, spese di registrazione comprese, sono a carico del Comodatario.
Art. 19 - NORME FINALI
Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi, efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Per quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comodante Per il Comodatario
ALLEGATO 1 AL COMODATO D’USO DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SAC.
A. CREMONA 2 - ANNI 2018-20.