Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.
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Sources: Contract for the Supply of Chemical and Biological Products, Contract for the Supply of Chemical and Biological Products, Accordo Quadro
Sicurezza. L’affidatario Sono a carico dell’aggiudicataria gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al settore servizi sociali del Comune. L’aggiudicataria dovrà inoltre comunicare all’Amministrazione Comunale, all’atto dell’inizio del servizio e per ogni successiva variazione: L’aggiudicataria dovrà provvedere alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, che deve indagare nello specifico l’esposizione a tutti i rischi da mansione a cui sono soggetti i lavoratori operanti nel servizio, compresa la valutazione da rischio stress da lavoro correlato e la valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza. A tal proposito vanno individuate le procedure da adottare, i D.P.I. da utilizzare, le verifiche periodiche da inserire nel piano sanitario volte alla riduzione ai livelli minimi di tale rischio. Nell’ipotesi in cui nella gestione del servizio si impegna verifichi l’eventualità di contatto con utenza portatrice di rischi specifici (malattie infettive, altre patologie rilevanti), il medico competente ed il RSPP della ditta aggiudicataria valuteranno le azioni e le misure di protezione da adottare, che proporranno all’Ente Appaltante per l’opportuna approvazione. La ditta aggiudicataria dovrà presentare un’autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, e dovrà fornire all’Amministrazione Comunale i certificati di idoneità alla mansione o autocertificazione del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte personale impiegato, anche per quello straordinariamente utilizzato per le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàsostituzioni.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale L’Affidatario, nell'esecuzione delle attività, deve osservare tutte le disposizioni vigenti normative in materia di sicurezza e sa- lute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro previste dal lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e ss.mm.ii., adeguandosi inol- tre alle eventuali norme integrative e/o eventi comunque dannosisostitutive che dovessero intervenire durante lo svolgimento dell’appalto. L’affidatario dovrà farsi carico Prima dell’inizio dell’attività, l’Affidatario deve restituire compilato e firmato il DUVRI, Documento unico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto valuta- zione dei rischi interferenziali, allegato al contratto, col quale dichiara di aver preso visione dei luoghi di lavoro con indicazione dei rischi e consegna dei prodottipericoli specifici, nonché le informazioni e le opportune misure di sicurezza riportate nel documento prevenzione ed emergenza. L’Affidatario deve portare a conoscenza di coordinamento e pianificazione concordata delle operazionitali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione a controllare l'applicazione delle misure necessarie di prevenzione e a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata sviluppare un costante controllo durante l'e- secuzione delle attività. Sono stimati 10.PERSONALE Per assicurare il preciso adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Affidatario deve avere alle proprie dipendenze personale operativo in Euro 0,00 i costi numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione della prestazione prevista, specializzato, formato e ben addestrato all’utilizzo delle misure finalizzate macchine e del prodotto in dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per un soddisfacente espleta- mento del servizio medesimo e per la gestione di tutte le situazioni di emergenza che dovessero venirsi a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcreare.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale 1. L’IMPRESA dovrà osservare integralmente le disposizioni vigenti di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del lavoro previste D. Lgs. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili. L’IMPRESA si impegna inoltre a rispettare le indicazioni e ad adottare le misure contenute nel DUVRI. Il DUVRI è stato elaborato dal COMUNE DI BENEVENTO per promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 unitamente 81/2008. Tale documento sarà allegato essenziale del contratto.
2. In seguito all’elaborazione del DUVRI gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali connessi all’esecuzione di tutte le prestazioni in contratto sono stati quantificati in Euro 4.359,00 oltre IVA. Tali oneri si riferiscono al complesso delle prestazioni di pulizia di tutti gli spazi previsti nel contratto e non sono soggetti a ribasso di gara. Come tali, gli oneri per la sicurezza saranno liquidati separatamente rispetto al servizio, in proporzione al periodo di ciascun stato di avanzamento. In caso di estensione delle superfici del contratto il COMUNE DI BENEVENTO procederà ad una verifica del DUVRI (DUVRI flessibile), al suo eventuale adeguamento in considerazione dei nuovi rischi interferenziali, e, ricorrendone la necessità, calcolerà gli oneri per la sicurezza connessi all’esecuzione del servizio negli spazi aggiuntivi.
3. L’IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al COMUNE DI BENEVENTO che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente CSA, anche se eseguite da parte di terzi. E' obbligo e responsabilità dell'IMPRESA adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte del COMUNE DI BENEVENTO, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei dipendenti del COMUNE DI BENEVENTO, e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi, inoltre, ad una continua vigilanza sui cantieri oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici ed ad adottare le cautele e misure del caso. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'IMPRESA dovrà adottare tutte le altre cautele o misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
4. L’affidatario L’IMPRESA dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroinoltre effettuare, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, congiuntamente al RSPP del COMUNE DI BENEVENTO ed al Direttore dell’esecuzione, apposito sopralluogo nei locali delle attività previstesede, sottoscriveranno a seguito al fine di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento prendere atto di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro ivi esistenti, in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere modo tale da adottare le sue attività opportune precauzioni e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre rendere edotti i propri dipendenti.
5. L’IMPRESA dovrà esibire al Direttore dell’esecuzione i seguenti documenti: - Il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.ddel rischio redatto ai sensi del D.Lgs. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 81/2008 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano quale dovrà essere altresì data debita informazione a rispettare quanto definito tutti gli addetti operanti nel contratto; - Il documento di coordinamento nomina del responsabile SPP; - Il documento di nomina del medico competente, degli addetti antincendio e pianificazione concordata delle attivitàpronto soccorso.
6. Sono stimati L’IMPRESA dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in Euro 0,00 vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
7. Gli oneri della sicurezza evidenziati nel bando (che non sono soggetti al ribasso d’asta) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i alla riduzione ed eliminazione dei rischi derivanti dalle interferenze sul luogo del contratto. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare le prestazioni previsti nel CSA; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per prestazioni e operazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle attivitàlavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l’uso di piattaforme aeree per la pulizia esterna dei vetri, qualora non sia possibile intervenire dall’interno degli edifici, la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all’esecuzione delle lavorazioni, la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento, la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dal COMUNE DI BENEVENTO, la partecipazione a esercitazioni relative alle emergenze, ecc.
8. L’IMPRESA dovrà dotare il personale di indumenti appositi e dispositivi di protezione individuali (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
9. Gli oneri per la sicurezza specifici costituiscono i costi della sicurezza cosiddetti “generali”, cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo, nella sfera azienda dell’IMPRESA, del D.Lgs. 81/08 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.). Gli oneri per la sicurezza si ritengono compensati nell’ambito dell’importo a base d’asta in quanto compresi negli oneri generali dell’IMPRESA.
10. Il COMUNE DI BENEVENTO ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti che l’IMPRESA non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e far rispettare s.m.i. dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà il servizio di cui al proprio personale le disposizioni vigenti presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza del sul lavoro previste dal D.Lgse di tutela dell'ambiente. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni L’impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico operazioni di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna lavoro oggetto dei prodotti, le informazioni e le misure servizi di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svoltecui al presente capitolato. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene stazione appaltante fornirà all’impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro nell'area in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative l’impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto di ordinativo, ciò per consentire alla stessa l’adozione delle misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere. L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio l’impresa dovrà trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 ed il P.O.S (c.dPiano Operativo della Sicurezza). DUVRI) La stazione appaltante e l’impresa dovranno attuare le prescrizioni in cui sono indicate le misure materia di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischie salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artn. 81/08. 26 L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcontratto.
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Sources: Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Sicurezza. L’affidatario si impegna a La D.A. ha l’obbligo di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare la D.A. è tenuta, per prevenire quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto sul lavoro e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente disciplinare tecnico e dello stipulando contratto. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l’attività svolta e la prevenzione degli incendi. La S.A. si impegna ad inoltrare alla D.A. la procedura recante i comportamenti che gli operatori delle imprese esterne devono adottare in caso di incendio. La D.A. deve rispettare quanto previsto dal DUVRI. La D.A. deve inoltre indicare che ha proceduto a: - individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio personale; - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Come previsto dal D.Lgs 81/2008, la D.A. si impegna ad informare gli operatori su: - eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative; - misure di sicurezza; - uso dei mezzi protettivi; - percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali biologici, rifiuti ed infortuni. Inoltre si impegna a dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e collettivi. La Stazione Appaltante D.A., prima della stipulazione del contratto, deve redigere e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel firmare apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.sulla sicurezza, congiuntamente alla S.A..
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Sources: Indizione Gara Europea Per Servizi Di Facchinaggio E Logistica
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti L’appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro. In particolare si fa riferimento al D.Lgs 81/2008. Si allega alla documentazione di appalto uno schema di DUVRI che dovrà essere implementato con i datori di lavoro delle varie strutture interessate con la collaborazione dei vari RSPP. Nei casi e per gli interventi per cui risulti necessario dovrà essere predisposto un adeguato PSC ed effettuata la notifica preliminare al competente ufficio USL. Il committente, in conformità all’art. 26 del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere D.Lgs 81/2008, fornirà all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi negli ambienti in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto cui sono destinati ad operare e consegna dei prodotti, le informazioni e le sulle misure di sicurezza riportate nel prevenzione e di prevenzione e di emergenza adottate alla propria attività (permesso di lavoro). Metterà pertanto a disposizione dell’Appaltatore le norme interne vigenti nei luoghi in cui si esplica l’attività, e lo informerà anche di eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori. Metterà a conoscenza dell’Appaltatore del contenuto del DVR (documento valutazione dei Rischi) e del piano di coordinamento emergenza. Deve, in particolare, essere evidenziato il significato delle varie segnalazioni acustiche e pianificazione concordata delle operazionivisive, ove esistano, e sulle situazioni di seguito citatoemergenza che potrebbero verificarsi negli ambienti, indipendentemente dalle attività manutentive (Piano di emergenza previsto dal DM 10.03.98). Le parti concorderanno e collaboreranno Si impegna inoltre a cooperare con l’Appaltatore all’attuazione delle misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori relativi all’appalto e a prevenire coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi generati cui sono esposti i lavoratori. In definitiva il committente provvederà al coordinamento degli interventi e delle misure di protezione in relazione alla presenza nei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto dell’appalto, di personale dipendente dal conduttore dell’immobile, di pubblico o ospiti occasionali, di personale dipendente dall’appaltatore , di personale dipendente da possibili interferenze tra altre eventuali ditte che operino in contemporaneità e di lavoratori autonomi. Se ricorrono le diverse attività svolte. La promozione circostanze fornirà anche il piano di tale cooperazione sicurezza e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltantedi cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroda parte sua, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni dovrà: – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) di cui al D.Lgs 81/2008, relativo all’attività specifica ed ai luoghi in cui sono indicate le si svolge l’attività; – provvedere al coordinamento ed alla integrazione dei piani di sicurezza di eventuali sub- appaltatori, che comunque deve informare sui rischi complessivi emergenti dal piano di coordinamento; – redigere un suo piano di sicurezza qualora nel corso dell’appalto ne ricorressero i presupposti in relazione agli eventuali obblighi che scaturiscono dal D.Lgs 81/2008; – eventualmente integrare o concordare modifiche e rendere comunque operativo, in relazione alla propria autonomia organizzativa del cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, qualora necessario e fornito dal committente. Il piano di sicurezza deve definire almeno i seguenti argomenti: − compiti e responsabilità delle figure presenti in cantiere; − organizzazione e conduzione del cantiere; − modalità operative per la prevenzione di incidenti e/o infortuni; − piani di controllo nelle aree di lavoro, degli utensili ed attrezzi di lavoro, delle macchine di cantiere e dei mezzi di sollevamento; − iniziative specifiche (connesse con la sicurezza) da adottare con riferimento ai lavori oggetto dell’appalto (istruzioni scritte, comunicazioni etc.); − analisi dei rischi e degli incidenti; − misure e disposizioni per la protezione delle installazioni provvisorie; − limiti di mobilità del personale verso aree considerate a rischio. L’Appaltatore deve inoltre garantire l’idoneità professionale del personale impiegato nei lavori con la attuazione di un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute. Detto piano deve prevedere: − controllo della preparazione professionale e di sicurezza degli operatori e verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative; − verifica ed eventuali azioni integrative; − calendario e piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori; − eventuali corsi di aggiornamento; − illustrazione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale. L’Appaltatore è comunque responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza concordate previste per eliminare ovvero limitare tali rischil’attività oggetto dell’appalto desumibili dal piano di sicurezza e coordinamento. Ai fini L’Appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli adempimenti previsti dall’artaltri che operano nello stesso ambiente. 26 del D. Lgs. 81/2008L’Appaltatore dovrà nominare l’esperto dei problemi di sicurezza, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle ed i preposti alle varie attività. Sono stimati L’Appaltatore deve inoltre: − utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori; − fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; − controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori; − predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; − mettere in Euro 0,00 atto i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàprovvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
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Sources: Appalto Misto
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti L’appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro. In particolare si fa riferimento al D.Lgs 81/2008. Si allega alla documentazione di appalto uno schema di DUVRI che dovrà essere implementato con i datori di lavoro delle varie strutture interessate con la collaborazione dei vari RSPP. Nei casi e per gli interventi per cui risulti necessario dovrà essere predisposto un adeguato PSC ed effettuata la notifica preliminare al competente ufficio USL. Il committente, in conformità all’art. 26 del lavoro previste D.Lgs. 81/2008, fornirà all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di prevenzione e di emergenza adottate alla propria attività. Metterà pertanto a disposizione dell’appaltatore le norme interne vigenti nei luoghi in cui si esplica il servizio, e lo informerà anche di eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori. Metterà a conoscenza dell’appaltatore del contenuto del DVR (documento valutazione dei Rischi) e del piano di emergenza. Direzione Regionale per la Toscana Settore Tecnico Edilizio Deve, in particolare, essere evidenziato il significato delle varie segnalazioni acustiche e visive, ove esistano, e sulle situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi negli ambienti, indipendentemente dalle attività manutentive (Piano di emergenza previsto dal DM 10.03.98). Si impegna inoltre a cooperare con l’appaltatore all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori relativi all’appalto e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. In definitiva il committente provvederà al coordinamento degli interventi e delle misure di protezione in relazione alla presenza nei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto dell’appalto, di personale dipendente dal conduttore dell’immobile, di pubblico o ospiti occasionali, di personale dipendente dall’assuntore, di personale dipendente da altre eventuali ditte che operino in contemporaneità e di lavoratori autonomi. Se ricorrono le circostanze fornirà anche il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosie s.m.i. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottiL’appaltatore, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazionida parte sua, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni dovrà: – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.ddi cui al D.Lgs. DUVRI) 81/2008, relativo all’attività specifica ed ai luoghi in cui sono indicate le si svolge l’attività; – provvedere al coordinamento ed alla integrazione dei piani di sicurezza di eventuali sub-appaltatori, che comunque deve informare sui rischi complessivi emergenti dal piano di coordinamento; – redigere un suo piano di sicurezza qualora nel corso dell’appalto ne ricorressero i presupposti in relazione agli eventuali obblighi che scaturiscono dal ▇.▇▇▇. 81/2008; – eventualmente integrare o concordare modifiche e rendere comunque operativo, in relazione alla propria autonomia organizzativa del cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. Direzione Regionale per la Toscana Settore Tecnico Edilizio 81/2008, qualora necessario e fornito dal committente. Il piano di sicurezza deve definire almeno i seguenti argomenti: - compiti e responsabilità delle figure presenti in cantiere; - organizzazione e conduzione del cantiere; - modalità operative per la prevenzione di incidenti e/o infortuni; - piani di controllo nelle aree di lavoro, degli utensili ed attrezzi di lavoro, delle macchine di cantiere e dei mezzi di sollevamento; - iniziative specifiche (connesse con la sicurezza) da adottare con riferimento ai lavori oggetto dell’appalto (istruzioni scritte, comunicazioni etc.); - analisi dei rischi e degli incidenti; - misure e disposizioni per la protezione delle installazioni provvisorie; - limiti di mobilità del personale verso aree considerate a rischio. L’appaltatore deve inoltre garantire l’idoneità professionale del personale impiegato nei lavori con la attuazione di un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute. Detto piano deve prevedere: - controllo della preparazione professionale e di sicurezza degli operatori e verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative; - verifica ed eventuali azioni integrative; - calendario e piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori; - eventuali corsi di aggiornamento; - illustrazione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale. L’appaltatore è comunque responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza concordate previste per eliminare ovvero limitare tali rischil’attività oggetto dell’appalto desumibili dal piano di Direzione Regionale per la Toscana Settore Tecnico Edilizio sicurezza e coordinamento. Ai fini L’appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli adempimenti previsti dall’artaltri che operano nello stesso ambiente. 26 del D. Lgs. 81/2008L’appaltatore dovrà nominare l’esperto dei problemi di sicurezza, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle ed i preposti alle varie attività. Sono stimati L’appaltatore deve inoltre: - utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori; - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; - mettere in Euro 0,00 atto i costi provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. I piani di sicurezza, redatti come sopra e coordinati a cura del committente devono essere allegati e conservati agli atti. Le attrezzature ed i mezzi d’opera da impiegare per l’esecuzione dei lavori devono essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e d’uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all’importanza del lavoro. Qualora il committente conceda in uso all’appaltatore particolari attrezzature per l’esecuzione dei lavori commessi, detta circostanza dovrà risultare dal verbale di consegna dei lavori o da apposito verbale di constatazione (che può essere contestuale ai singoli ordini di lavoro) nei quali deve risultare l’accertamento e l’accettazione dello stato di efficienza e rispondenza delle misure finalizzate a eliminare estesse attrezzature alle norme Direzione Regionale per la Toscana Settore Tecnico Edilizio antinfortunistiche. Nel caso di presenza contemporanea di più appaltatori è compito del committente, mediante il responsabile del coordinamento, gestire le situazioni di utilizzo promiscuo di attrezzature, promovendo la formalizzazione di verbali di constatazione. Allegato al presente capitolato vi è il DUVRI redatto sulla base delle attività proprie dell’INPS e di quelle che si presume siano tipiche del contratto di manutenzione oggetto del presente capitolato. Ad insindacabile giudizio del DL potrà essere necessario, sulla base del particolare tipo di lavoro, la redazione del PSC in fase di progettazione/o ridurre esecuzione e la notifica preliminare al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcompetente ufficio USL.
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Sicurezza. L’affidatario si impegna Il cantiere forestale dovrà essere ben riconoscibile, delimitato e segnalato ed il relativo apprestamento sarà a rispettare carico dell’acquirente e far rispettare dovrà attenersi ai dettami del D.lgs. n. 81/2008. L’area in oggetto è molto frequentata turisticamente ed è necessario interdire al proprio personale transito veicolare e pedonale nei pressi dell’area interessata dai lavori di utilizzazione. E’ previsto l’utilizzo di nastri in tessuto ad alta visibilità oltre che le disposizioni vigenti classiche fettucce plastiche bianco/rosse. Le cataste, anche se provvisorie, dovranno essere realizzate in materia maniera stabile e sicura, a carico della ditta acquirente. Le ceppaie presenti sul margine o in posizione adiacente alla strada forestale dovranno essere messe in sicurezza, rilasciando un moncone di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgslunghezza indicativamente pari al diametro della ceppaia sollevata. 81/2008 unitamente Nel medesimo periodo di esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva potrebbero avere inizio anche altri lavori di utilizzazione in aree limitrofe a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere quella in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottioggetto, le informazioni interferenze saranno quindi limitate alla viabilità di accesso. Qualora fosse necessario, l’informazione ed il coordinamento reciproco tra ditte, saranno gestite dall’Ufficio Foreste e le misure Ambiente la redazione di sicurezza riportate nel un documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.dinterferenza. DUVRI) Contestualmente in cui sono indicate applicazione dell’art. 26 del D.Leg. 9 aprile 2008 n. 81, integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, l’impresa esecutrice del lavoro dovrà attuare tutte le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischiprotezione e prevenzione in riferimento ai rischi specifici dell’attività della stessa. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi A tutti gli addetti è fatto obbligo all’utilizzo delle misure finalizzate protettive generali e dispositivi di protezione individuale; l’appaltatore dovrà altresì provvedere a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàproprie spese per le assicurazioni infortunistiche, previdenziali e assistenziali per il personale occupato.
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Sources: Capitolato D’onere
Sicurezza. L’affidatario L’impresa si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro previste e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna a assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. D.Lgs 81/2008 unitamente a ed in generale di tutte le altre misure ed azioni precauzionali norme di tutela della sicurezza del lavoratore dipendente. Data la natura della fornitura oggetto della presente procedura, nonché delle prestazioni specialistiche richieste (Specialist Support) che rivestono carattere “meramente intellettuali” non si rendessero necessarie rileva la necessità di predisporre apposito DUVRI, per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico la mancanza di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltanteinterferenza, come datore rilevato dal Responsabile del Servizio di lavoro committentePrevenzione e Protezione ASL. Il affidatario dà atto I relativi costi, pertanto, sono pari a zero. Nella formulazione dell’offerta economica l’importo totale complessivo offerto, per ciascun lotto, dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico delle ditte offerenti, costi che dovranno comunque essere responsabile indicati specificatamente ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs 163/06, in sede di offerta economica. Si rammenta che non sono ammesse, pena esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi a base d’asta dei singoli lotti. Da ultimo si precisa che gli operatori economici, in considerazione della richiesta presenza degli specialisti di prodotto: “Product Specialists”, dedicati all’assistenza ed al supporto tecnico degli utilizzatori per il corretto e sicuro utilizzo dei dispositivi specialistici impiantabili, dovranno osservare i contenuti delle linee guida proposte da ASSOBIOMEDICA per dette attività. Eventuali elementi che potrebbero insorgere circa possibili rischi specifici propri da interferenza, nel corso del contratto, potranno essere oggetto di redazione di DUVRI specifico, ove necessario, ponendo a carico delle sue attività lavorative oggetto dell'accordoditte accreditate i relativi oneri con la definizione dei dettagli tecnici da valutarsi di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroL’Azienda, prima dell’avvio delle attività previstepertanto, sottoscriveranno a seguito ritiene sufficiente informare gli operatori accreditati attraverso le procedure di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro rischio (DVR) relative alla struttura in cui l’affidatario sarà chiamato andranno a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle la propria attività.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le disposizioni vigenti tutele previste D.Lgs. n. 81/08 e dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. A tale scopo dovrà comunicare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il nominativo del proprio Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza al fine di concordare le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all’appalto, le ditte partecipanti alla gara sono tenute a prendere visione preventiva del lavoro previste dal D.LgsDocumento generale di valutazione dei rischi. 81/2008 unitamente La Ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell’AOB, a conformarsi a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere prescrizioni, anche future, in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le merito a misure di prevenzione, sicurezza riportate nel documento di coordinamento ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalla competente struttura aziendale. In caso d’inadempienza, l’AOB procederà alla risoluzione del contratto ed al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citatopenali dell’aggiudicatario. Le parti concorderanno L’AOB e collaboreranno l’aggiudicatario s’impegnano a cooperare all’attuazione delle misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell’appalto. L’AOB e l’aggiudicatario s’impegnano a prevenire coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi generati da possibili cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse i lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle attività svoltelavorative oggetto dell’appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordoall’AOB. La Stazione Appaltante Ditta aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e l’affidatario dell’accordo quadroprima della stipula del contratto, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno dovrà a seguito tal fine collaborare con l’AOB alla stesura definitiva del Documento Unico di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi Valutazione Rischi da interferenze Interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàalla sua congiunta sottoscrizione.
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Sources: Servizio Di Vigilanza Antincendio
Sicurezza. L’affidatario Per le specifiche caratteristiche dell’appalto, gli interventi di manutenzione non sono puntualmente predeterminabili nel numero né nella singola consistenza; conseguentemente essi dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze manifestate dall’utenza, ovvero ordinati specificamente di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Per ogni intervento manutentivo dovrà comunque essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale applicazione dovrà essere garantita attraverso le specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in particolare del D.Lgs. 81/8 e s.m.i. . Per ogni intervento manutentivo e di pulizia dovrà comunque essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro, nonché dei cittadini, proponendo in sede di offerta un Documento delle informazioni su rischi di lavorazione nei lavori di manutenzione ordinaria previsti nell’appalto contenente il dettaglio delle procedure di sicurezza per ogni tipo di intervento manutentivo con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/8, con indicati anche orari e modalità di intervento nel rispetto dell’ambiente nel quale si impegna andrà ad operare, con particolare attenzione ad evitare l’immissione di rumore, inquinanti, vibrazioni, interferenze con il traffico veicolare e pedonale, interferenze con le attività presenti sul territorio, ecc., e con indicati analiticamente i costi della sicurezza da sostenere per ogni tipo di intervento. In particolare: - per gli interventi di manutenzione ordinaria, che esulano da quelli previsti nell’Allegato X del D. Lgs. 81/8, e di pulizia dovranno essere adottate le procedure previste nel Documento delle informazioni su rischi di lavorazione nei lavori di manutenzione ordinaria previsti nell’appalto per ogni singolo tipo di intervento dando mandato ad un proprio preposto il controllo sull’attuazione delle procedure stesse, dell’adozione dei DPI e sul mantenimento dei livelli di sicurezza da parte dei lavoratori incaricati dell’intervento, nonché per il rispetto dell’ambiente ed in particolare alle emissioni di rumore, inquinanti, vibrazioni, interferenze con il traffico veicolare e pedonale, ecc; - per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria previsti nell’Allegato X del D. Lgs. 81/8 si possono presentare due sottocasi: o interventi che non richiedono la nomina dei Coordinatori per la Progettazione e/o la Esecuzione dei Lavori e quindi l’intervento è interamente realizzabile da una sola Impresa per tutta la durata dei lavori, la quale dovrà quindi produrre un Piano Sostitutivo di Sicurezza da redigersi secondo quanto stabilito dal punto 3.1. dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/8 o interventi che richiedono la nomina dei Coordinatori per la Progettazione e/o per la Esecuzione dei e quindi le Imprese dovranno preventivamente redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 81/8 e secondo quanto previsto nel Piano di sicurezza e Coordinamento che sarà preventivamente consegnato all’Appaltatore, e l’Appaltatore acquisirà il ruolo di Impresa Affidataria con tutti i relativi obblighi previsti dal D. Lgs. 81/8. Per tutti i tipi di intervento L’Appaltatore, nella redazione dei documenti sopra descritti, deve inoltre osservare i contenuti del “DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali “ relativo al patrimonio stradale oggetto di appalto, prodotto dalla Stazione Appaltante e messo a rispettare e far rispettare disposizione dell’Appaltatore con i relativi aggiornamenti (vedi Allegato) Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o al proprio personale consorzio stesso. Per quel che riguarda l’applicazione complessiva della sicurezza nei lavori di manutenzione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà comunque eseguire le disposizioni attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione infortuni e igiene del lavoro previste lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/200881/8 . Tutte le lavorazioni che verranno eseguite sulle arterie stradali di qualsiasi caratteristica e indicate nell’oggetto del presente capitolato, La Stazione Appaltante dovranno inoltre rispettare puntualmente i contenuti del vigente codice della strada e l’affidatario dei relativi regolamenti attuativi. L’appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si impegnano a rispettare quanto definito nel documento effettuano le prestazioni, tutte le norme di coordinamento cui sopra e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàtutte le attività di manutenzione contrattuali.
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Sources: Servizi Di Manutenzione Della Rete Stradale Comunale
Sicurezza. L’affidatario L’Impresa dovrà comunicare il nominativo del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con i quali l’Università potrà concordare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. L’Impresa, relativamente agli obblighi contrattuali, si impegna ad adempiere a rispettare e far rispettare al proprio personale tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alle vigenti norme in materia (▇.▇.▇▇ n. 81 del lavoro previste dal D.Lgs9 Aprile 2008, in attuazione dell’art. 81/2008 unitamente a 1 della Legge n. 123 del 3 Agosto 2007), acquisendo dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell’Università tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero informazioni necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività dovranno operare gli addetti e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all’attività normalmente esercitata nell’ambiente di lavoro. L’impresa si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. In caso di inadempienza, l’Università procederà alla risoluzione del contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell’Impresa. Sarà, altresì, obbligo dell’Impresa segnalare tempestivamente e costantemente all’Università qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare uno stato di rischio, nonché eventuali casi di non conformità dei locali ove si svolgono i servizi a quanto previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza ed emergenze adottate oltre sul lavoro. L’Università provvederà, conseguentemente, ad effettuare tutti gli interventi di adeguamento strutturale che si rendano necessari. In merito al documento Documento Unico di valutazione Valutazione dei rischi Rischi, di seguito “DUVRI” (Allegato G), per quanto riguarda i servizi di vigilanza, custodia e guardiania, non essendo al momento state rilevate “interferenze”, l’importo per gli oneri della sicurezza è da interferenze (c.dconsiderarsi pari a zero. Si precisa altresì che, ove si dovessero verificare interferenze, sia nella fase di avvio che nel corso di esecuzione dei servizi sopra citati, sarà cura dell’Università aggiornare il DUVRI) . Viceversa, per quanto riguarda le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e antintrusione, sono state individuate e dettagliate le voci di spesa per apprestamenti, dispositivi e, in cui sono indicate le generale, misure di sicurezza concordate prevenzione e protezione. In ogni caso l’Impresa sarà tenuta a cooperare, segnalando tempestivamente eventuali rischi dovuti ad interferenze e indicando soluzioni per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàrilevati. Resta inteso che, qualora si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14 Novembre 2007, l’Università procederà all’aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, all’aggiornamento dei relativi oneri per la sicurezza.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza. L’affidatario si impegna a Fermo restando quanto previsto all’art. 17 del capitolato prestazionale-gestionale, per tutta la durata della gestione del servizio, l’aggiudicatario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98. Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e far rispettare al alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale e quello dell’Amministrazione degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le disposizioni vigenti in materia esigenze di sicurezza del e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro previste dal di cui al D.Lgs. 81/2008 unitamente 81/08 di cui è totalmente responsabile. In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Il concessionario è tenuto a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosipredisporre e a trasmettere al Comune entro il giorno precedente all’avvio del servizio un piano di emergenza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate derivanti dallo svolgimento delle attività per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante i lavoratori e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento per gli utenti e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi il programma delle misure finalizzate ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàtotale carico del concessionario.
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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale 1. L’IMPRESA dovrà osservare integralmente le disposizioni vigenti di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili. L’IMPRESA si impegna inoltre a rispettare le indicazioni e ad adottare le misure contenute nel DUVRI, il cui schema forma parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Il DUVRI è stato elaborato dalla FEM per promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 unitamente 81/2008. Tale documento sarà allegato essenziale del contratto.
2. In seguito all’elaborazione del DUVRI gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali connessi all’esecuzione di tutte le prestazioni in contratto sono stati quantificati in Euro 6.240,00.- annui. Tali oneri si riferiscono al complesso delle prestazioni di pulizia di tutti gli spazi previsti nel contratto e non sono soggetti a ribasso di gara. Come tali, gli oneri per la sicurezza saranno liquidati separatamente rispetto al servizio, in proporzione al periodo di ciascun stato di avanzamento. In caso di estensione delle superfici del contratto la FEM procederà ad una verifica del DUVRI (DUVRI flessibile), al suo eventuale adeguamento in considerazione dei nuovi rischi interferenziali, e, ricorrendone la necessità, calcolerà gli oneri per la sicurezza connessi all’esecuzione del servizio negli spazi aggiuntivi.
3. L’IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto alla FEM che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente CSA, anche se eseguite da parte di terzi. E' obbligo e responsabilità dell'IMPRESA adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei dipendenti della FEM, degli studenti e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi, inoltre, ad una continua vigilanza sui cantieri oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici ed ad adottare le cautele e misure del caso. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'IMPRESA dovrà adottare tutte le altre cautele o misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
4. L’affidatario L’IMPRESA dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroinoltre effettuare, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, congiuntamente al RSPP della FEM ed al Direttore dell’esecuzione, apposito sopralluogo nei locali delle attività previstesede, sottoscriveranno a seguito al fine di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento prendere atto di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro ivi esistenti, in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere modo tale da adottare le sue attività opportune precauzioni e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre rendere edotti i propri dipendenti.
5. L’IMPRESA dovrà esibire al Direttore dell’esecuzione i seguenti documenti: - Il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.ddel rischio redatto ai sensi del D.Lgs. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 81/2008 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano quale dovrà essere altresì data debita informazione a rispettare quanto definito tutti gli addetti operanti nel contratto; - Il documento di coordinamento nomina del responsabile SPP; - Il documento di nomina del medico competente, degli addetti antincendio e pianificazione concordata delle attivitàpronto soccorso.
6. Sono stimati L’IMPRESA dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in Euro 0,00 vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
7. Gli oneri della sicurezza evidenziati nel bando (che non sono soggetti al ribasso d’asta) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i alla riduzione ed eliminazione dei rischi derivanti dalle interferenze sul luogo del contratto. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare le prestazioni previsti nel CSA; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per prestazioni e operazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle attivitàlavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l’uso di piattaforme aeree per la pulizia esterna dei vetri, qualora non sia possibile intervenire dall’interno degli edifici, la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all’esecuzione delle lavorazioni, la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento, la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dalla FEM, la partecipazione a esercitazioni relative alle emergenze, ecc.
8. L’IMPRESA dovrà dotare il personale di indumenti appositi e dispositivi di protezione individuali (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
9. Gli oneri per la sicurezza specifici costituiscono i costi della sicurezza cosiddetti “generali”, cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo, nella sfera azienda dell’IMPRESA, del D.Lgs. 81/08 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.). Gli oneri per la sicurezza si ritengono compensati nell’ambito dell’importo a base d’asta in quanto compresi negli oneri generali dell’IMPRESA. Vanno tuttavia evidenziati a parte nella formulazione dell’offerta economica prodotta in sede di gara.
10. La FEM ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti che l’IMPRESA non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico.
11. Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere richieste a: - Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Ispettivo del Lavoro ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ - ▇▇▇▇▇▇ per la materia di protezione dell'impiego; - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Centro per i Servizi Sanitari - Viale Verona e Viale Degasperi – Trento.
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Sources: Service Agreement
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti s.m.i. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non attinente al servizio prestato, il personale impiegato nell’espletamento del lavoro previste dal D.Lgsservizio in oggetto sarà considerato al pari di qualunque altro “ospite” dell’Ateneo e non dovrà, pertanto, rivestire alcun ruolo attivo nella gestione della situazione medesima. Esso dovrà, unicamente, abbandonare gli ambienti interessati dall’emergenza nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni del personale dipendente del Politecnico, in particolare dei responsabili locali della sicurezza, e della segnaletica esistente. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i., il Politecnico di Milano provvederà a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene fornire all’Affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro negli ambienti in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività è destinato ad operare e sulle relative misure di sicurezza prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell’Ateneo. Ai fini della individuazione e della eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza in merito alle normali operazioni di trasporto, facchinaggio, e carico dei rifiuti presso i luoghi dell’Ateneo, si segnala come principale rischio la presenza ed emergenze adottate oltre il transito di persone. E’ necessario che durante le operazioni le zone dove possano verificarsi cadute, urti o schiacciamenti dovuti al trasporto dei rifiuti vengano opportunamente delimitate e ne venga impedito l’accesso ad esterni. Inoltre, spesso è possibile che in alcuni locali siano depositate sostanze infiammabili è perciò fatto assoluto divieto di uso di fiamme libere e/o di possibili fonti di innesco. In caso di servizi su richiesta non prevedibili a priori verrà redatto il documento unico di valutazione dei rischi da dovuti ad interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artconformità a quanto previsto all’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo 81/08 valutando i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitànella situazione lavorativa specifica; rimangono comunque valide le precedenti indicazioni.
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Sources: Service Agreement
Sicurezza. L’affidatario Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita all’Amministrazione in caso di incidenti di ogni natura e genere eventualmente accaduti al personale impiegato dal Concessionario. Il Concessionario deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi si impegna svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il Concessionario deve curare l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, nominerà il responsabile della sicurezza e il preposto per il servizio di prevenzione incendi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. É fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza del lavoro previste dal D.Lgsdei lavoratori” di cui al D.lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi9 aprile 2008, n. 81, s.m.i. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottiIn particolare, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioniil Concessionario, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltanteentro 60 giorni dall'inizio dell'attività, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi da interferenze (c.dper la sicurezza e la salute durante il lavoro di cui al predetto decreto legislativo. DUVRI) in cui sono indicate le misure Il documento deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008riferimento dell'Amministrazione, La Stazione Appaltante e l’affidatario il quale si impegnano a rispettare quanto definito nel documento riserva di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàindicare ulteriori approfondimenti ai quali il Concessionario deve adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni.
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Sources: Concession Agreement
Sicurezza. L’affidatario Il fornitore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro previste e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna a assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. D.Lgs 81/2008 unitamente a ed in generale di tutte le altre misure ed azioni precauzionali norme di tutela della sicurezza del lavoratore dipendente o in carico in altra forma contrattuale. Data la natura della fornitura oggetto della presente procedura, nonché delle prestazioni specialistiche richieste (Specialist Support) che rivestono carattere “meramente intellettuali” non si rendessero necessarie rileva la necessità di predisporre apposito DUVRI, per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico la mancanza di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltanteinterferenza, come datore rilevato dal Responsabile del Servizio di lavoro committentePrevenzione e Protezione ASL. Il affidatario dà atto I relativi costi, pertanto, sono pari a zero. Nella formulazione dell’offerta economica l’importo totale complessivo offerto, per ciascun lotto, dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico delle ditte offerenti, costi che dovranno comunque essere responsabile indicati specificatamente ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs 163/06, in sede di offerta economica. Si rammenta che non sono ammesse, pena esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi a base d’asta dei singoli lotti. Da ultimo si precisa che gli operatori economici, in considerazione della richiesta presenza degli specialisti di prodotto: “Product Specialists”, dedicati all’assistenza ed al supporto tecnico degli utilizzatori per il corretto e sicuro utilizzo dei dispositivi medici specialistici impiantabili, dovranno osservare i contenuti delle linee guida proposte da ASSOBIOMEDICA per dette attività. Eventuali elementi che potrebbero insorgere circa possibili rischi specifici propri delle sue attività lavorative da interferenza, nel corso del contratto, potranno essere oggetto dell'accordodi redazione di DUVRI specifico, ove necessario, ponendo a carico dei fornitori accreditate i relativi oneri con la definizione dei dettagli tecnici da valutarsi di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroL’Azienda, prima dell’avvio delle attività previstepertanto, sottoscriveranno a seguito ritiene sufficiente informare gli operatori accreditati attraverso le procedure di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro rischio (DVR) relative alla struttura in cui l’affidatario sarà chiamato andranno a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle la propria attività.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici
Sicurezza. L’affidatario L’impresa ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente capitolato tecnico. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l’attività svolta e la prevenzione degli incendi. Per quanto riguarda invece la tutela dei pazienti e dei visitatori in caso di incendio, si fa presente che nei presidi e nelle strutture le Aziende Sanitarie si dovrà provvedere ad apposita segnaletica indicante i comportamenti ed i sistemi di prevenzione. All’interno del piano di emergenza predisposto per ogni struttura delle Aziende Sanitarie è inserita apposita scheda (che deve essere inoltrata all’impresa aggiudicataria) con i comportamenti che gli operatori delle imprese esterne devono adottare in caso di incendio. L’impresa deve inoltre indicare se ha proceduto a: - individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio personale; - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Come previsto dal D.Lgs 81/08, l’impresa aggiudicataria si impegna ad informare gli operatori su: Inoltre si impegna a rispettare dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste collettivi. Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroD.Lgs 81/08 l’impresa aggiudicataria, prima dell’avvio delle attività previstedella stipulazione del contratto, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento dovrà redigere e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale firmare apposito documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate sulla sicurezza, congiuntamente all’Azienda Sanitaria, pena la non stipulazione del contratto, per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.colpa dell’impresa aggiudicataria
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Sources: Service Agreement
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare L'Affidatario è tenuto al proprio personale le disposizioni vigenti rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario , dove necessario, dovrà farsi carico di trasmettere intervenire con personale appositamente formato in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischimateria. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artsensi dell'art. 26 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio, il Politecnico di Milano provvederà a redigere in contraddittorio con l'Affidatario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) contenente dettagliate informazioni sui rischi da interferenza esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e l’affidatario si impegnano sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell'Ateneo e conseguentemente a rispettare determinare i relativi costi per la sicurezza da interferenza che saranno sostenuti dal Politecnico di Milano, per un massimo di 1.000 € per tutta la durata dell'appalto. Analogamente, l'Affidatario dovrà fornire al Politecnico di Milano informazioni dettagliate riguardo ai rischi da interferenza a cui potrebbe essere esposti il personale dell'ateneo a causa dello svolgimento del servizio da parte dell'Affidatario stesso, oltre alle misure di prevenzione e protezione adottate per prevenire tali rischi; tali informazioni verranno integrate nel DUVRI. Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che non vi siano rischi da interferenza indotti dalla presenza del proprio personale negli ambienti di lavoro all'interno dell'ateneo, dovrà comunque produrre un documento che attesti quanto definito nel ritenuto. Tale documento formerà parte integrante del contratto di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàappalto.
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Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti s.m.i. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non attinente al servizio prestato, il personale impiegato nell’espletamento del lavoro previste dal D.Lgsservizio in oggetto sarà considerato al pari di qualunque altro “ospite” dell’Ateneo e non dovrà, pertanto, rivestire alcun ruolo attivo nella gestione della situazione medesima. Esso dovrà, unicamente, abbandonare gli ambienti interessati dall’emergenza nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni del personale dipendente del Politecnico, in particolare dei responsabili locali della sicurezza, e della segnaletica esistente. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i., il Politecnico di Milano provvederà a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene fornire all’Affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro negli ambienti in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività è destinato ad operare e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze prevenzione e di emergenza adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischirelazione alla attività dell’Ateneo. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artdella individuazione e della eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza in merito alle normali operazioni di trasporto, facchinaggio, e carico dei rifiuti presso i luoghi dell’Ateneo, si segnala come principale rischio la presenza ed il transito di persone. È necessario che durante le operazioni le zone dove possano verificarsi cadute, urti o schiacciamenti dovuti al trasporto, facchinaggio e carico dei rifiuti vengano opportunamente delimitate, dall’Affidatario, e ne venga impedito l’accesso ad esterni. Inoltre, spesso è possibile che in alcuni locali siano depositate sostanze infiammabili è perciò fatto assoluto divieto di uso di fiamme libere e/o di possibili fonti di innesco. In caso di servizi su richiesta non prevedibili a priori verrà redatto il documento unico divalutazione dei rischi dovuti ad interferenze in conformità a quanto previsto all’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo 81/08 valutando i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitànella situazione lavorativa specifica; rimangono comunque valide le precedenti indicazioni.
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Sources: Service Agreement
Sicurezza. L’affidatario L’impresa ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente Capitolato Tecnico e dello stipulando Contratto. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l’attività svolta e la prevenzione degli incendi. L’impresa deve inoltre indicare se ha proceduto a: - individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio personale; - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Come previsto dal D.Lgs 81/08, l’impresa aggiudicataria si impegna ad informare gli operatori su: - eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative; - misure di sicurezza; - uso dei mezzi protettivi; - percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali tossici, biologici, rifiuti ed infortuni. Inoltre, si impegna a rispettare dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste collettivi. Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroD.Lgs 81/08 l’impresa aggiudicataria, prima dell’avvio delle attività previstedella stipulazione del contratto, sottoscriveranno a seguito deve redigere e firmare apposito documento sulla sicurezza, congiuntamente all’Asl Roma 6, ai sensi di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. quanto previsto nel DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate , pena la non stipulazione del contratto, per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcolpa dell’impresa aggiudicataria.
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Sources: Service Agreement
Sicurezza. L’affidatario L’Aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri dipendenti; in particolare, è tenuta alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008. L’Aggiudicatario deve dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza (es.: scarpe, etc.) e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone o cose. L’Aggiudicatario deve porre particolare cura all’informazione, istruzione ed addestramento dei lavoratori circa l’uso dei mezzi personali di protezione, dei metodi di protezione per i lavori pericolosi e l’uso di eventuali sostanze pericolose o dannose e comunque in merito ai rischi specifici inerenti alle attività svolte, al primo soccorso e alla prevenzione degli incendi. Entro quindici giorni consecutivi dalla specifica richiesta da parte dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario deve provvedere alla presentazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza, espressamente mirato alle tipologie ed alle specifiche ed analizzate criticità dei singoli ambienti (Aree omogenee), in modo contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In caso di rilevata genericità, anche parziale, l’Amministrazione ne potrà pretendere l’integrazione, ovvero la completa riformulazione senza alcuna spesa. Successivamente all’aggiudicazione e prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, verrà indetta una riunione preliminare per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze. In tale sede verrà aggiornato il documento preliminare riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove è espletato l’appalto. L’integrazione sottoscritta dall’Aggiudicatario farà parte degli atti contrattuali. L’aggiudicatario è quindi tenuto alla compilazione del documento che l'Amministrazione si impegna a rispettare e far rispettare riserva di fornire, al proprio personale le fine di verificarne l'idoneità tecnico-professionale. La mancata ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore sui luoghi di lavoro committente. Il affidatario dà atto è causa di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate risoluzione del contratto per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 inadempimento del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcontraente.
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Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l’aggiudicatario è tenuto al proprio personale le disposizioni rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro previste lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.LgsD.Lgs 81/2008 e s.m.i. 81/2008 unitamente a L'aggiudicatario deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di tutte le altre misure ed azioni precauzionali attrezzature di lavoro necessarie alla mansione. L'aggiudicatario deve provvedere alla consegna dei dispositivi di protezione individuali per i rischi professionali ai propri dipendenti e, se necessario, provvedere anche alla sorveglianza sanitaria degli stessi. L'aggiudicatario dovrà fornire adeguate informazioni e provvedere alla formazione e addestramento dei propri dipendenti circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare all'Azienda il nominativo del Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione, il nominativo del Medico Competente (ove previsto), il nominativo del/i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (se designato/i), il nominativo del preposto designato, il nominativo del responsabile delle emergenze, i nominativi degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso) per i quali dovrà fornire copia degli attestati dei corsi (si ricorda che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico dovranno essere nominati un numero congruo di trasmettere addetti alle emergenze in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto da garantire la copertura in ogni turno di lavoro). L’ASP e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento l’appaltatore elaboreranno congiuntamente il piano di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile per la limitazione ed il controllo dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio da interferenza nello svolgimento delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. lavorative. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione del rischio da interferenza (D.U.V.R.I.) verrà allegato al contratto d’appalto. L'aggiudicatario comunicherà tempestivamente segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l’esecuzione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàservizi appaltati.
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Sources: Capitolato d'Oneri Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia E Sanificazione
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti s.m.i. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non attinente al servizio prestato, il personale impiegato nell’espletamento del lavoro previste dal D.Lgsservizio in oggetto sarà considerato al pari di qualunque altro “ospite” dell’Ateneo e non dovrà, pertanto, rivestire alcun ruolo attivo nella gestione della situazione medesima. Esso dovrà, unicamente, abbandonare gli ambienti interessati dall’emergenza nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni del personale dipendente dell’Ateneo, in particolare dei responsabili locali della sicurezza, e della segnaletica esistente. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i., L’Università degli Studi di Firenze provvederà a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene fornire all’Affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro negli ambienti in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività è destinato ad operare e sulle relative misure di sicurezza prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell’Ateneo. Ai fini della individuazione e della eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza in merito alle normali operazioni di trasporto, facchinaggio, e carico dei rifiuti presso i luoghi dell’Ateneo, si segnala come principale rischio la presenza ed emergenze adottate oltre il transito di persone. E’ necessario che durante le operazioni le zone dove possano verificarsi cadute, urti o schiacciamenti dovuti al trasporto, facchinaggio e carico dei rifiuti vengano opportunamente delimitate, dall’Affidatario, e ne venga impedito l’accesso ad esterni. Inoltre, spesso è possibile che in alcuni locali siano depositate sostanze infiammabili è perciò fatto assoluto divieto di uso di fiamme libere e/o di possibili fonti di innesco. In caso di servizi su richiesta non prevedibili a priori verrà redatto il documento unico di valutazione dei rischi da dovuti ad interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artconformità a quanto previsto all’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo 81/08 valutando i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitànella situazione lavorativa specifica; rimangono comunque valide le precedenti indicazioni.
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Sources: Determina Di Indizione Gara Appalto
Sicurezza. L’affidatario 1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e far a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le disposizioni vigenti in materia norme e gli adempimenti di sicurezza del lavoro previste dal cui al D.Lgs. n. 81/2008 unitamente e s.m., in particolare le norme sull’impiego di prodotti chimici non nocivi, biodegradabili, dosati e con l’osservanza delle avvertenze di pericolosità.
3. L’appaltatore s’impegna a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottinominare il medico competente, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.daziendale e il documento di valutazione del rischio chimico, nonchè ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato
4. DUVRI) in cui sono indicate L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. L’appaltatore dovrà informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l’uso delle attrezzature specifiche e dei prodotti specifici per ogni tipo di servizio prestato, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sulle strutture oggetto del servizio, volte ad identificare ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e le misure del caso. L’appaltatore dovrà informare i propri dipendenti di tutti i rischi residui eventualmente presenti sugli impianti e comunicati da A.S.I.S.. L’appaltatore dovrà inoltre informare e curare l’apprestamento di tutte le misure idonee a ridurre o eliminare i rischi da contatto rischiosi (rischi interferenziali) tra lavorazioni dell’appaltatore e del subappaltatore, di A.S.I.S. e degli altri soggetti presenti negli edifici.
6. L’appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza concordate in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
7. L’appaltatore si obbliga a adottare le misure idonee ad assicurare la riduzione al minimo di rischi da interferenze, indicati nel Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), riportato all’allegato 8) del presente capitolato, eventualmente integrato dalle ulteriori disposizioni scambiate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artcorrispondenza pec che, in sede di coordinamento e di collaborazione espletata ai sensi dell’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/20089.4.2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàn. 81, dovessero emergere.
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Sources: Capitolato Speciale
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti L’appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro. In particolare si fa riferimento al D.Lgs 81/2008. Si allega alla documentazione di appalto uno schema di DUVRI che dovrà essere implementato con i datori di lavoro delle varie strutture interessate con la collaborazione dei vari RSPP. Nei casi e per gli interventi per cui risulti necessario dovrà essere predisposto un adeguato PSC ed effettuata la notifica preliminare al competente ufficio USL. Per gli immobili a reddito dovrà essere redatto POS specifico per ogni contesto di intervento. Il committente, in conformità all’art. 26 del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere D.Lgs 81/2008, fornirà all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi negli ambienti in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto cui sono destinati ad operare e consegna dei prodotti, le informazioni e le sulle misure di sicurezza riportate nel prevenzione e di prevenzione e di emergenza adottate alla propria attività. Metterà pertanto a disposizione dell’appaltatore le norme interne vigenti nei luoghi in cui si esplica il servizio, e lo informerà anche di eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori. Metterà a conoscenza dell’appaltatore del contenuto del DVR (documento valutazione dei Rischi) e del piano di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citatoemergenza ove istituito. Le parti concorderanno e collaboreranno Si impegna inoltre a cooperare con l’appaltatore all’attuazione delle misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori relativi all’appalto e a prevenire coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi generati cui sono esposti i lavoratori. In definitiva il committente provvederà al coordinamento degli interventi e delle misure di protezione in relazione alla presenza nei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto dell’appalto, di personale dipendente dal conduttore dell’immobile, di pubblico o ospiti occasionali, di personale dipendente dall’assuntore, di personale dipendente da possibili interferenze tra altre eventuali ditte che operino in contemporaneità e di lavoratori autonomi. Se ricorrono le diverse attività svolte. La promozione circostanze fornirà anche il piano di tale cooperazione sicurezza e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltantedi cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L’appaltatore, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroda parte sua, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni dovrà: – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) di cui al D.Lgs 81/2008, relativo all’attività specifica ed ai luoghi in cui sono indicate le si svolge l’attività; – provvedere al coordinamento ed alla integrazione dei piani di sicurezza di eventuali sub-appaltatori, che comunque deve informare sui rischi complessivi emergenti dal piano di coordinamento; – redigere un suo piano di sicurezza qualora nel corso dell’appalto ne ricorressero i presupposti in relazione agli eventuali obblighi che scaturiscono dal D.Lgs 81/2008; – eventualmente integrare o concordare modifiche e rendere comunque operativo, in relazione alla propria autonomia organizzativa del cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, qualora necessario e fornito dal committente. Il piano di sicurezza deve definire almeno i seguenti argomenti: - compiti e responsabilità delle figure presenti in cantiere; - organizzazione e conduzione del cantiere; - modalità operative per la prevenzione di incidenti e/o infortuni; - piani di controllo nelle aree di lavoro, degli utensili ed attrezzi di lavoro, delle macchine di cantiere e dei mezzi di sollevamento; - iniziative specifiche (connesse con la sicurezza) da adottare con riferimento ai lavori oggetto dell’appalto (istruzioni scritte, comunicazioni etc.); - analisi dei rischi e degli incidenti; - misure e disposizioni per la protezione delle installazioni provvisorie; - limiti di mobilità del personale verso aree considerate a rischio. L’appaltatore deve inoltre garantire l’idoneità professionale del personale impiegato nei lavori con la attuazione di un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute. Detto piano deve prevedere: - controllo della preparazione professionale e di sicurezza degli operatori e verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative; - verifica ed eventuali azioni integrative; - calendario e piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori; - eventuali corsi di aggiornamento; - illustrazione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale. L’appaltatore è comunque responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza concordate previste per eliminare ovvero limitare tali rischil’attività oggetto dell’appalto desumibili dal piano di sicurezza e coordinamento. Ai fini L’appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli adempimenti previsti dall’artaltri che operano nello stesso ambiente. 26 del D. Lgs. 81/2008L’appaltatore dovrà nominare l’esperto dei problemi di sicurezza, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle ed i preposti alle varie attività. Sono stimati L’appaltatore deve inoltre: - utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori; - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; - mettere in Euro 0,00 atto i costi provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. I piani di sicurezza, redatti come sopra e coordinati a cura del committente devono essere allegati e conservati agli atti. Le attrezzature ed i mezzi d’opera da impiegare per l’esecuzione dei lavori devono essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e d’uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all’importanza del lavoro. Qualora il committente conceda in uso all’appaltatore particolari attrezzature per l’esecuzione dei lavori commessi, detta circostanza dovrà risultare dal verbale di consegna dei lavori o da apposito verbale di constatazione (che può essere contestuale ai singoli ordini di lavoro) nei quali deve risultare l’accertamento e l’accettazione dello stato di efficienza e rispondenza delle misure finalizzate a eliminare estesse attrezzature alle norme antinfortunistiche. Nel caso di presenza contemporanea di più appaltatori è compito del committente, mediante il responsabile del coordinamento, gestire le situazioni di utilizzo promiscuo di attrezzature, promovendo la formalizzazione di verbali di constatazione. Allegato al presente capitolato vi è il DUVRI redatto sulla base delle attività proprie dell’INPS e di quelle che si presume siano tipiche del contratto di manutenzione oggetto del presente capitolato. Ad insindacabile giudizio del DL potrà essere necessario, sulla base del particolare tipo di lavoro, la redazione del PSC in fase di progettazione/o ridurre esecuzione e la notifica preliminare al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcompetente ufficio USL.
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Sources: Contratto Di Manutenzione
Sicurezza. L’affidatario 7.1 Il COMMITTENTE, in riferimento ai siti di esecuzione che rientrano nella sua disponibilità giuridica si impegna a rispettare gestire gli adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e far rispettare quindi a predisporre e consegnare al proprio FORNITORE la relativa documentazione necessaria. Il COMMITTENTE quindi si obbliga a:
a) Fornire informazioni su eventuali rischi specifici da interferenze presso i siti di esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 del CONTRATTO.
b) Comunicare eventuali misure di prevenzione e protezione da osservare;
c) Fornire tutti gli eventuali regolamenti e procedure interne a cui il FORNITORE dovrà attenersi;
d) Predisporre e consegnare al FORNITORE l’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
e) Riconoscere al FORNITORE gli eventuali oneri specifici della sicurezza che dovessero essere quantificati in riferimento ai singoli interventi, in aggiunta ai corrispettivi contrattuali.
7.2 Il FORNITORE si impegna in ogni caso ad attenersi alle istruzioni di sicurezza impartite dal COMMITTENTE o dal personale addetto.
7.3 Qualora il COMMITTENTE dovesse comunicare rischi specifici da interferenze o richiedere l’adozione di eventuali misure di prevenzione e protezione, il FORNITORE avrà diritto a richiedere una adeguata proroga dei tempi di esecuzione delle Prestazioni.
7.4 Il FORNITORE si impegna a predisporre e attuare tutte le disposizioni misure di sicurezza necessarie a garantire l’esecuzione delle Prestazioni in conformità delle vigenti norme in materia di sicurezza e quindi di adottare ogni misura idonea a tutelare l’incolumità e salute degli addetti all’esecuzione.
7.5 Per i siti di cui la COMMITTENTE non ha la disponibilità giuridica sarà onere del lavoro previste dal D.LgsFORNITORE acquisire direttamente, ai sensi del d.lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti81/2008, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento prevenzione, le modalità di coordinamento accesso e pianificazione concordata delle operazionile procedure di emergenza ivi vigenti, senza che ciò possa legittimare la pretesa di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcompensi aggiuntivi.
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Sources: Contract for the Purchase of Electric Vehicle Charging Stations and Related Services
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare Per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, l’Appaltatore è tenuto al proprio personale le disposizioni rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro previste in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i. In particolare, deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere garantire la massima sicurezza in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottirelazione ai servizi svolti, le informazioni inoltre deve adottare tutti i procedimenti e le misure cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Il personale dell’Appaltatore dovrà essere munito di sicurezza riportate nel documento apposita tessera di coordinamento riconoscimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u), all’art. 20, comma 3, ed all’art. 21, comma 1, lett. c), concernenti l’obbligo di esibizione della tessera di riconoscimento da parte del personale, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e pianificazione concordata delle operazionil’indicazione del datore di lavoro. Poiché l’attività in oggetto dovrà essere eseguita su strada e in zone cittadine, l’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del nuovo codice della strada. Nell’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, i datori di seguito citato. Le parti concorderanno lavoro dell’Appaltante, dell’Appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, ai sensi dell’art 26 co 2 del D.Lgs 81/08 e collaboreranno s.m.i.:
a) cooperano all’attuazione delle misure necessarie a prevenire di prevenzione e protezione dai rischi generati da possibili sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. In tal senso viene allegato al Disciplinare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per l’Appaltante e le diverse attività svolte. La promozione Ditte partecipanti (DUVRI Allegato 9 al Disciplinare di tale cooperazione gara) (art 26 co 3 del D.Lgs 81/08 e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltantes.m.i.), come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile quale valutazione ricognitiva dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordostandard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto, che, in caso di aggiudicazione, dovrà essere integrato dall’Impresa Affidataria. La Stazione Appaltante L’Appaltatore, entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al DUVRI, restituendone copia firmata e l’affidatario dell’accordo quadromodificata, prima dell’avvio delle attività previsteaffinchè risultino definite le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell’organizzazione del servizio, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo nonché i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàintrodotti dal proprio operato.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare L’Affidatario è tenuto al proprio personale le disposizioni vigenti rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario , dove necessario, dovrà farsi carico di trasmettere intervenire con personale appositamente formato in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischimateria. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artsensi dell’art. 26 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante prima dell’inizio del servizio, il Politecnico di Milano provvederà a redigere in contraddittorio con l’Affidatario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) contenente dettagliate informazioni sui rischi da interferenza esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e l’affidatario si impegnano sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell’Ateneo e conseguentemente a rispettare determinare i relativi costi per la sicurezza da interferenza che saranno sostenuti dal Politecnico di Milano, per un massimo di 5.346,00 € per tutta la durata dell’appalto. Analogamente, l’Affidatario dovrà fornire al Politecnico di Milano informazioni dettagliate riguardo ai rischi da interferenza a cui potrebbe essere esposti il personale dell’ateneo a causa dello svolgimento del servizio da parte dell’Affidatario stesso, oltre alle misure di prevenzione e protezione adottate per prevenire tali rischi; tali informazioni verranno integrate nel DUVRI. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che non vi siano rischi da interferenza indotti dalla presenza del proprio personale negli ambienti di lavoro all’interno dell’ateneo, dovrà comunque produrre un documento che attesti quanto definito nel ritenuto. Tale documento formerà parte integrante del contratto di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàconcessione.
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Sources: Concession Agreement
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di essere in regola e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia ottemperare agli obblighi e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza, facendosi carico di tutti gli obblighi gestionali di sicurezza imposti dal D.Lgs. 81/08 e norme correlate. Per l’appalto in oggetto non si rilevano, al momento, rischi da interferenze tra i dipendenti comunali con quelli degli appaltatori, con conseguente esclusione dalla redazione del lavoro DUVRI. Pertanto i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono quantificati pari a Euro 0,00 (zero). La ditta aggiudicataria dovrà tuttavia essere in grado di assicurare l’idoneità tecnico-professionale anche nell’ambito degli obblighi e prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottis.m.i., le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto dimostrando di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante in possesso di proprio e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - specifico Documento di Coordinamento Valutazione dei Rischi, impiegando obbligatoriamente personale educativo adeguatamente formato e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui regolarmente aggiornato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e degli accordi STATO-REGIONI, coordinandosi con i soggetti concedenti o ospitanti dei luoghi oggetto del servizio, nella dettagliata informazione e formazione al proprio personale in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività sono destinati ad operare e sulle relative nella fattiva collaborazione ed osservanza nelle misure di sicurezza sicurezza, prevenzione ed emergenze emergenza adottate oltre al documento nei medesimi luoghi, quali, ad esempio, Piani di valutazione dei rischi da interferenze (c.dSicurezza e Piani di Evacuazione. DUVRI) in cui sono indicate le Dovrà inoltre garantire collaborazione e coordinamento nella scelta delle eventuali misure di sicurezza concordate prevenzione e protezione che dovessero essere necessarie per eliminare ovvero limitare tali rischitutelare i lavoratori da possibili future interferenze. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario Ditta aggiudicataria si impegnano impegna a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/comunicare tempestivamente al Servizio Officina Educativa qualsiasi variazione o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàrischio attualmente non evidenziabile che dovesse osservare.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza. L’affidatario L’IMPRESA è tenuta a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L’IMPRESA si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e far a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 la FEM promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione del contratto. L’IMPRESA è tenuta ad adottare, nel corso dell’esecuzione del contratto, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all’esecuzione del contratto che dei dipendenti della FEM e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare i soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto di tutti gli eventuali rischi inerenti l’uso dei beni forniti. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti “costi generali”, cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell’ambito dell’importo complessivo stimato dell’appalto (posto a base di gara) in quanto compresi negli oneri generali dell’IMPRESA. L’IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto alla FEM che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi. L’IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgse di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. 81/2008 unitamente L’IMPRESA deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a Terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le altre misure ed azioni precauzionali norme di cui sopra; prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che si rendessero necessarie ritenga opportuno per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata garantire la sicurezza e l’igiene del trasporto e consegna dei prodottilavoro, le informazioni e le predisponendo un piano delle misure di sicurezza riportate dei lavoratori. Tale piano deve essere consegnato alla FEM entro 30 (trenta) giorni dall’affidamento e comunque prima della consegna degli impianti. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna degli impianti né alla stipula del contratto d’appalto. L’IMPRESA sarà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale la FEM procederà ad incamerare la garanzia provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per colpa dell’aggiudicatario. Nel caso in cui nel documento corso dell’appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di coordinamento particolari interventi, quali per esempio alcune specifiche attività di manutenzione straordinaria, non compresi nella iniziale programmazione, l’IMPRESA è tenuta a provvedere all'aggiornamento del piano fornito in sede di consegna degli impianti, integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di intervento. Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza. La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire l’igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e pianificazione concordata delle operazionisalubrità, è demandata all’IMPRESA, che è tenuta ad operare, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione concerto con le strutture designate o indicate dalla FEM, all’individuazione delle misure necessarie dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all’organo competente ad adottarle. L’IMPRESA assume altresì a prevenire rischi generati proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione dei servizi previsti in CSA che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da possibili interferenze tra eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate. Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi deve essere data immediata comunicazione ai responsabili della FEM e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici. Per quanto riguarda le diverse attività svolteprestazioni di manutenzione straordinaria, qualora necessario in base alla vigente normativa, l’IMPRESA deve procedere con la nomina del Coordinatore per la sicurezza, il cui compenso è da intendersi a carico dell’IMPRESA stessa così come tutte le spese tecniche per la progettazione e la direzione dei lavori. La promozione di tale cooperazione L’IMPRESA s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàloro collaboratori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti s.m.i. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non attinente al servizio prestato, il personale impiegato nell’espletamento del lavoro previste dal D.Lgsservizio in oggetto sarà considerato al pari di qualunque altro “ospite” dell’Ateneo e non dovrà, pertanto, rivestire alcun ruolo attivo nella gestione della situazione medesima. Esso dovrà, unicamente, abbandonare gli ambienti interessati dall’emergenza nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni del personale dipendente del Politecnico, in particolare dei responsabili locali della sicurezza, e della segnaletica esistente. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i., il Politecnico di Milano provvederà a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene fornire all’Affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro negli ambienti in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività è destinato ad operare e sulle relative misure di sicurezza prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell’Ateneo. Ai fini della individuazione e della eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza in merito alle normali operazioni di trasporto, facchinaggio, e carico dei rifiuti presso i luoghi dell’Ateneo, si segnala come principale rischio la presenza ed emergenze adottate oltre il transito di persone. E’ necessario che durante le operazioni le zone dove possano verificarsi cadute, urti o schiacciamenti dovuti al trasporto, facchinaggio e carico dei rifiuti vengano opportunamente delimitate, dall’Affidatario, e ne venga impedito l’accesso ad esterni. Inoltre, spesso è possibile che in alcuni locali siano depositate sostanze infiammabili è perciò fatto assoluto divieto di uso di fiamme libere e/o di possibili fonti di innesco. In caso di servizi su richiesta non prevedibili a priori verrà redatto il documento unico di valutazione dei rischi da dovuti ad interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artconformità a quanto previsto all’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo 81/08 valutando i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitànella situazione lavorativa specifica; rimangono comunque valide le precedenti indicazioni.
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Sources: Capitolato Speciale D’oneri
Sicurezza. L’affidatario La sub-appaltatrice si impegna a rispettare obbliga, durante l’esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far rispettare al proprio osservare scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica. Il personale impiegato per l’esecuzione dei lavori dovrà ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni vigenti unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sarà l’unico responsabile. La sub-appaltatrice adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, l’esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all’esecuzione dei lavori. Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si danno atto che alla sub-appaltatrice sono state fornite le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la sub-appaltatrice è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in cantiere per prevenire tali rischi. In particolare le parti si danno atto che è stato consegnato il PSC nonché i POS delle imprese operanti in cantiere. Più in generale, le parti si danno reciproco atto che quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri è stato adempiuto ad eccezione della consegna del lavoro previste dal D.LgsPOS dell’impresa sub-appaltatrice. 81/2008 unitamente A tale riguardo la sub-appaltatrice si impegna a fornire tale documento entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima di iniziare i lavori oggetto del presente contratto. Durante l’esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese. Pertanto la sub-appaltatrice dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività di altre imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed intraprendendo tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosia recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra. L’affidatario Il POS redatto dall’impresa sub-appaltatrice dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo tener conto, eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazionianche modificandone il contenuto, di seguito citatotali evenienze. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene E’ inoltre obbligo del subappaltante fornire ai suoi subappaltatori tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro dell’area in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività i subappaltatori sono destinati ad operare e sulle relative delle misure di sicurezza prevenzione e di emergenza adottate sia dall’impresa appaltatrice che dalla committente. Nel caso di inottemperanza da parte della sub-appaltatrice a quanto sopra indicato, la subappaltante avrà facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa della sub-appaltatrice ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante addebitare i danni e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàgli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla subappaltante dall’inadempimento della sub-appaltatrice.
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Sources: Subcontract Agreement
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le disposizioni norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro previste dal servizi0 e dovrà attuare tutte le precauzioni che il servizio richiederà. Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI. L’appaltatore, è tenuto a fornire, prima dell’inizio del servizio, l'elenco di tutto il personale dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro. Eventuali variazioni dell’organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dell’esecuzione e alla stazione appaltante. I lavoratori dell’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e s.m.i. Durante l’esecuzione del servizio, l’appaltatore dovrà attenersi alle direttive impartite dal DEC al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa e di garantire costantemente la sicurezza dell’area di lavoro e delle aree limitrofe e interferenti con l’area di intervento, oggetto di trasloco e/o eventi comunque dannosimovimentazione. L’affidatario dovrà farsi carico Qualora esigenze di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna funzionamento dei prodottilaboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le informazioni e attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l’appaltatore. L’appaltatore è tenuto altresì a curare il coordinamento di tutte le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse imprese subappaltatrici operanti nelle attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàpresente appalto.
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Sources: Service Agreement