Common use of Sicurezza dei lavoratori Clause in Contracts

Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSL, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRI.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto Per L’affidamento Del Servizio Di Trasloco, Trasporto E Facchinaggio Presso I Presidi Ospedalieri E Territoriali, Disciplinare Di Gara E Di Appalto Relativo Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Accompagnamento Assistiti All'interno Dei Presidi Ospedalieri “Umberto Parini” E “Beauregard” Di Aosta

Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a L’ Impresa aggiudicataria assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti del Comune e/o dei terzi comunque definiti, la funzione, il ruolo e la responsabilità di Datore di Lavoro e deve porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso essere nei confronti dei propri dipendenti degli ospiti e dei frequentatori la Struttura, utenti dei servizi previsti e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore e dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto capitolato. Più precisamente l’Impresa aggiudicataria dovrà: - redigere il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell’appalto e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; - effettuare la valutazione del rischio incendio; predisporre il piano di gestione delle emergenze; - tenere il registro dei controlli periodici; - indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell’impresa; detti costi devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture. Il documento di valutazione dei rischi, la valutazione del rischio incendio e il piano di gestione delle emergenze devono essere trasmessi al Comune. L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (rischio elevato) e al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e alla formazione dei dirigenti e dei preposti. Il gestore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSL, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., conformità alla vigente normativa in materia di addestramento dei lavoratori tutela e devono prevedere incontri specifici sulla della sicurezza sul lavoro. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e igiene di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRIcontratto.

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Samples: www.comune.taurisano.le.it

Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice Il Soggetto accreditato è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato obbligato ad osservare le disposizioni in tema misure generali di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Lgs. n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. Il Soggetto accreditato deve, tra l’altro, fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di protezione individuale occorrenti per l’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi. Sono a carico del Soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u) del Decreto n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni del 2008, il Soggetto accreditato è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio un’apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve aver predisposto procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve quale dovrà essere trasmesso all’AUSL, la custodito presso l'unità alla quale si riserva di indicare ulteriori approfondimentiriferisce la valutazione stessa. Con la presentazione dell’istanza, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuniil fornitore accreditato solleva l’Ente gestore da qualsiasi azione, dotando il pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza coinvolto in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare rapporto di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRIpresente Capitolato.

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Samples: www.comune.acireale.ct.it

Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal Al presente capitolato non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art. 26 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto, non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione degli impianti sportivi è interamente affidata al Concessionario, comprese le disposizioni manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in tema ottemperanza alle vigenti normative di legge compresa la formazione del personale, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e alle norme antincendio. Il concessionario, prima di iniziare l’attività di cui al presente capitolato, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività. Il Concessionario curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi. Il Concessionario si impegna, comunque, al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza contenute nel D.Lgs. n. 81/08, nonché di quanto previsto nei D.M. 569/92 e D.M. 10/03/1998 ss.mm.ii. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento contenute nei documenti di valutazione dei rischi rischi, il Concedente potrà sospendere l’esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell’esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo. Gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSLConcessionario, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula risoluzione automatica del contratto dovrà ed alla segnalazione all’Autorità preposta per l’applicazione delle relative sanzioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di settore. Il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile al proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, ai sensi dell’articolo 4onde consentire a quest’ultimo di attivare, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanzequando necessario, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri procedure e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza misure di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.iicoordinamento., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRI.

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Samples: www.comune.scandicci.fi.it

Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema caso di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al decreto legislativo Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30e s.m.i.) giorni deve aver predisposto le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il documento Piano Operativo di valutazione Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del “Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei rischi lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la sicurezza prevenzione degli infortuni e la tutela della salute durante il dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 che le concernono e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSLche riguardano le proprie maestranze, la quale si riserva mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di indicare ulteriori approfondimentiaffidare, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezioneanche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svoltiAll’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula conoscenza del contratto dovrà comunicare il nominativo regime di sicurezza del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezionelavoro, ai sensi dell’articolo 4del X.Xxx. 9 aprile 2008, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 n. 81 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.iis.m.i., in materia cui si colloca l’appalto e cioè: - che il committente è Sardegna Ricerche; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è ; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di addestramento progettazione è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è L’ing. - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., assommano all’importo di Euro 23.775,00. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: ▪ verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e devono prevedere incontri specifici sulla Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; ▪ verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; ▪ adeguerà il piano di sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni coordinamento ove previsto e il luogo fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; ▪ organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; ▪ sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; ▪ controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: ▪ segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; ▪ a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui si terrannola Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. L’AUSL si impegna In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Entequanto prescritto dall’art. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento 131 comma 2 del DUVRID.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., a redigere e consegnare:

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Samples: www.sardegnaricerche.it

Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice Il soggetto accreditato è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato obbligato ad osservare le disposizioni in tema misure generali di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. Il soggetto accreditato deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente. Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto del 2008, il documento soggetto accreditato è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di valutazione dei rischi per la sicurezza riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la salute durante data di assunzione del lavoratore. Il soggetto accreditato risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il lavoro previsto all’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve quale dovrà essere trasmesso all’AUSL, la custodito presso l'unità produttiva alla quale si riserva di indicare ulteriori approfondimentiriferisce la valutazione stessa. Con la presentazione dell’Istanza, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuniil fornitore espressamente manleva e rende indenne l’Amministrazione procedente e gli enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, dotando il pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza impresa o da terzi in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare rapporto di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRIpresente Capitolato.

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Samples: www.fondazionebbo.it

Sicurezza dei lavoratori. L’impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal Al presente capitolato non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art.26 comma 3, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in quanto, non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione degli impianti sportivi è interamente affidata al Concessionario, comprese le disposizioni manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in tema ottemperanza alle vigenti normative di legge compresa la formazione del personale, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e alle norme antincendio. Il Concessionario, prima di iniziare l’attività di cui al presente capitolato, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività. Il Concessionario curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi. Il Concessionario si impegna, comunque, al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza contenute nel D.Lgs. n. 81/08, nonché di quanto previsto nei D.M. 569/92 e D.M. 10/03/1998 ss.mm.ii. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.. L’impresa appaltatrice entro trenta (30) giorni deve aver predisposto il documento contenute nei documenti di valutazione dei rischi rischi, il Concedente potrà sospendere l’esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell’esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo. Gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’articolo 4 dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il documento deve essere trasmesso all’AUSLConcessionario, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro ricezione. L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula risoluzione automatica del contratto dovrà ed alla segnalazione all’Autorità preposta per l’applicazione delle relative sanzioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di settore. Il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile al proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, ai sensi dell’articolo 4onde consentire a quest’ultimo di attivare, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.. Si rende noto che il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., è operante presso l’AUSL. L’impresa appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro tre (3) mesi dalla data di inizio del servizio lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanzequando necessario, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato d’oneri procedure e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza misure di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.iicoordinamento., in materia di addestramento dei lavoratori e devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento. Ai corsi potrà partecipare anche l’AUSL, per mezzo di propri funzionari. A tale scopo l’Impresa appaltatrice informerà gli uffici preposti dell’AUSL, circa i giorni e il luogo in cui si terranno. L’AUSL si impegna a fornire all’impresa appaltatrice le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. La ditta è inoltre tenuta all’applicazione ed al costante aggiornamento del DUVRI.

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