Servizi attesi Clausole campione

Servizi attesi. Nel presente capitolo si descrivono i servizi attesi che l’aggiudicatario dovrà erogare nell’ambito del presente appalto: I servizi erogati per la realizzazione dei sistemi informativi, e le successive attività di gestione e manutenzione dovranno essere rese nel rispetto dei principi generali architetturali riportati nel paragrafo 1.1) Architettura generale del sistema. Nei successivi paragrafi vengono descritti i requisiti che dovrà rispettare il sistema da realizzare che andrà a costituire la piattaforma. Sono incluse nel presente intervento, e dunque nelle prestazioni da erogare in ambito dei servizio a corpo e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Regionale, le attività di gestione, manutenzione e supporto alla gestione del cambiamento di quanto realizzato, da erogare: > secondo le modalità descritte nei paragrafi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4; > a partire dal rilascio in produzione del sistema fino alla conclusione del contratto, così come previsto da cronoprogramma; > nel rispetto degli SLA di cui al paragrafo 3 e di eventuali ulteriori SLA proposti dall’offerente. L’intervento si articola in due macrofasi: - la prima (macrofase 1) ha ad oggetto le seguenti attività:
Servizi attesi. L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell’amministrazione un esperto negli ambiti specificati di seguito, in modo da supportare l’amministrazione regionale nella gestione ed evoluzione del progetto SIBAR-SIBEAR. I servizi oggetto dell’affidamento riguardano due macroambiti di intervento:
Servizi attesi. Nel presente capitolo si descrivono i servizi attesi che l’aggiudicatario dovrà erogare nell’ambito del presente appalto: Il presente intervento include i servizi di analisi, progettazione, personalizzazione, configurazione avvio del sistema HCM fornito. Inoltre, sono incluse nel presente intervento, e dunque nelle prestazioni da erogare in ambito dei servizi a corpo e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Regionale, le attività di gestione, manutenzione e supporto alla gestione del cambiamento di quanto realizzato, da erogare: > secondo le modalità descritte nei paragrafi 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.5; > a partire dal rilascio in produzione del sistema fino alla conclusione del contratto, così come previsto da cronoprogramma; > nel rispetto degli SLA di cui al paragrafo 4 e di eventuali ulteriori SLA proposti dall’offerente. L’aggiudicatario dovrà realizzare il servizio comprendendo le fasi di: > Analisi e raccolta dei requisiti; > Disegno tecnico e funzionale; > Sviluppo del software; > Test; > Ripresa dati (servizio da erogare incluso nel paragrafo 2.2); > Rilascio in esercizio. DI R E Z I O NE R E GI O NA L E C E NT R A L E A C Q U I S T I Alla fine di ogni fase dovranno essere rilasciati uno o più deliverable la cui pianificazione e descrizione dovrà essere dettagliata nell’offerta tecnica. Per l’attività di sviluppo software i deliverable documentali minimi richiesti sono elencati nel paragrafo 3.5. Di seguito si dettagliano le varie fase progettuali.
Servizi attesi. Di seguito sono riportate le specifiche minime richieste per i servizi. Sarà cura dell’offerente descrivere, all’interno dell’offerta tecnica, tutte le funzionalità e le caratteristiche della soluzione proposta, con specificazione delle caratteristiche migliorative. Laddove non diversamente specificato, la durata dei servizi dovrà essere garantita per 13 mesi a decorrere dal 1/10/2021.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).