Common use of Scambi di informazioni Clause in Contracts

Scambi di informazioni. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale. 35 Introdotto dall’art. 1 n. 5 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925). I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

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Scambi di informazioni. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale. 35 31 Introdotto dall’artdall'art. 1 n. 5 dell’Accdell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CECE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925RS 0.916.026.814). I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

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Scambi di informazioni. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale. 35 32 Introdotto dall’art. 1 n. 5 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925). I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

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