RIVALUTAZIONI Clausole campione

RIVALUTAZIONI. Non sono previste rivalutazioni delle prestazioni per questo tipo di contratto.
RIVALUTAZIONI. Il 31/12 di ogni anno, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, con le modalità e nella misura appresso indicate. A tal fine Eurovita gestisce separatamente attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della GESTIONE EURORIV, ripor- tato nelle presenti Condizioni di Assicurazione, La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).
RIVALUTAZIONI. 2) Svalutazioni Totale D)
RIVALUTAZIONI. Come e' noto, l'articolo 2120 del codice civile stabilisce l'obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo. Anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47, la rivalutazione del trattamento di fine rapporto veniva capitalizzata con il fondo TFR esistente al 31 dicembre dell'anno precedente e, all'atto della erogazione del TFR, veniva assoggettata a tassazione separata. A partire dall'anno 2001, come gia' accennato, dette rivalutazioni sono, invece, assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento. Tale imposta e' imputata a riduzione del fondo TFR. Circolare del 20/03/2001 n. 29 A norma del comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 47, e' dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto puo' essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto e' dovuto. In tal modo, la norma consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra le due predette modalita' di calcolo dell'acconto quella che ritiene piu' conveniente. L'acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24. Si applicano le disposizioni del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 che consentono la compensazione con altre imposte o contributi.
RIVALUTAZIONI. B4. Altre variazioni 12.860 12.860
RIVALUTAZIONI a) di partecipazioni
RIVALUTAZIONI. 1.2 Utili da cessione
RIVALUTAZIONI. Ai sensi dell‟art. 2427, punto 2, del codice civile si precisa che le immobilizzazioni iscritte non sono mai state oggetto di rivalutazioni né economiche né monetarie.
RIVALUTAZIONI a) di partecipazioni 0 8296 -8296
RIVALUTAZIONI. Come è noto, l’articolo 2120 del codice civile stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo. Anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47, la rivalutazione del trattamento di fine rapporto veniva capitalizzata con il fondo TFR esistente al 31 dicembre dell’anno precedente e, all’atto della erogazione del TFR, veniva assoggettata a tassazione separata. A partire dall’anno 2001, come già accennato, dette rivalutazioni sono, invece, assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell’11 per cento. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo TFR. A norma del comma 4 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 47, è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. In tal modo, la norma consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra le due predette modalità di calcolo dell'acconto quella che ritiene più conveniente. L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo, mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24. Si applicano le disposizioni del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 che consentono la compensazione con altre imposte o contributi. Si fa, altresì, presente, che in tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del 1997. Inoltre, per il versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 2 del D.L. 28 marzo ...